Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15229

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Svolgimento del processo

A. Il Consorzio Interuniversitario Lombardo per l’Elaborazione Automatica – CILEA, con sede in (OMISSIS), avvalendosi del beneficio di cui al D.L. n. 70 del 1988, art.9, ha presentato nuove dichiarazioni annuali IVA per i periodi dal 1983 al 1986. In particolare per quest’ultima annualità, a fronte di un’originaria dichiarazione a debito, con la nuova dichiarazione del 21 dicembre 1990 ha esposto, invece, il credito d’imposta di L. 196.895.000, del quale ha prima chiesto (30 marzo 1993) e poi sollecitato (20 ottobre 1999 e 16 aprile 2004) l’estinzione mediante titoli di Stato D.L. n. 16 del 1993, ex art. 11.

B. Indi, in data 10 dicembre 2004, il contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto con ricorso accolto, giusta decisione di prime cure confermata in appello dalla CTR – Lombardia l’8 marzo 2008.

C. Il giudice d’appello ha motivato la sua decisione ritenendo, in rito, che l’eccezione d’inammissibilità della domanda, perchè diretta all’Ufficio di Milano (OMISSIS) e non a quello Milano (OMISSIS), sia stata infondatamente a-vanzata dall’Agenzia, essendo giuridicamente irrilevante la ripartizione interna dell’unico organismo evocato in giudizio.

D. Nel merito, ha ritenuto:

a) che la finalità dell’art. 9 cit., è stata quella di rimettere in termini talune categorie di contribuenti pubblici, dando loro la possibilità di rivedere e ricostruire diversamente la propria posizione fiscale;

b) che la nuova dichiarazione IVA presentata dal CILEA per l’anno 1986 ha sostituito la dichiarazione originaria;

c) che, dunque, il credito esposto nella nuova dichiarazione è rimasto soggetto all’ordinaria disciplina in materia, con applicazione della normale prescrizione decennale.

E. Propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, l’Agenzia delle entrate; il contribuente resiste con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

F. Con i primi due motivi – denunciando violazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, e degli artt. 11 e 18 proc. trib., nonchè correlato vizio motivazionale -la ricorrente insiste nel sostenere, contrariamente all’assunto del giudice di merito, l’inammissibilità del ricorso introduttivo per avere il contribuente evocato nel giudizio tributario un Ufficio incompetente dell’Agenzia delle entrate.

G. I motivi sono manifestamente infondati. Nella specie è pacifico che il domicilio fiscale della parte contribuente rientrava nella circoscrizione dell’Agenzia delle entrate di Milano (OMISSIS) ed è altrettanto pacifico che, con nota n. 75261 del 25 luglio 2001, la direzione regionale della Lombardia della stessa Agenzia aveva attribuito all’Ufficio di Milano (OMISSIS) la competenza in tema di dinieghi di rimborsi IVA per il territorio di Milano e Provincia.

H. Va, tuttavia, osservato che, per la natura impugnatoria del processo tributario, la qualità di parte necessaria deve essere riconosciuta in capo all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato ovvero lo ha negato C. 15718/09 e 29465/08 e non già alle singole articolazioni organizzative C. 3727/10. Sicchè la notifica da parte del contribuente dell’impugnazione presso un ufficio della locale Agenzia delle entrate incompetente non comporta nè la nullità nè la decadenza dall’impugnazione, sia per il carattere unitario dell’Agenzia delle entrate, sia per il principio di effettività della tutela giuri-sdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia per la (testè evocata) natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all’organo e non alle singole articolazioni organizzative.

I. Con gli altri due motivi – denunciando violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, e correlato vizio motivazionale – la ricorrente sostiene che, contrariamente all’assunto del giudice di merito, l’istanza di rimborso, mediante assegnazione di titoli di Stato, avanzata dal contribuente il 30 marzo 1993 sarebbe tardiva, essendo già spirato il termine biennale di decadenza "…decorrente dalla scadenza del termine per presentare – D.L. n. 70 del 1988, ex art. 9, – la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta successivo o dalla presentazione della nuova dichiarazione per l’anno d’imposta 1986".

J. Rileva, in proposito, che il contribuente per l’anno 1986 ha presentato nuova dichiarazione esponendo credito d’imposta da computare in detrazione nell’anno successivo, ma per il 1987 non si è affatto avvalso della facoltà – ex art. 9 cit. – di presentare nuova dichiarazione e, dunque, detto credito per il 1986 non è stato computato in detrazione per l’anno 1987. Da ciò deriverebbe la necessità di una specifica istanza di rimborso da presentare nel termine di cui all’invocato art.16.

K. I motivi sono infondati. Si è rilevato, da parte di questa Corte, che deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del di ritto, rispetto alla presentazione altresì del modello di rimborso, che costituisce solo presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto ora dall’art. 21 proc. trib. (già D.P.R. n. 636, art. 16), ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c., cfr. in gen. Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30/09/2011 (Rv. 619622).

L. La soluzione prospettata, oltre ad essere assolutamente maggioritaria, è coerente con l’intero sistema fiscale delineato dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che da tempo si è affermato il principio che l’esposizione di un credito d’imposta nella denuncia dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione. Sicchè una volta che il credito si sia consolidato l’Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. 11444/11, 1605/08, 1154/08, 11832/02 e 11511/01; v. 8606/1996).

M. Ad analoghe conclusioni si giunge anche riguardo all’armonizzazione della Sesta Direttiva. Infatti, se è vero che gli Stati membri adottano le misure ne-cessarie ad assicurare l’osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, l’esatta riscossione dell’imposta e la prevenzione di frodi, tali misure però non possono mai eccedere gli obiettivi sopra indicati (v. C.G. 8 maggio 2008, C-95/07 e C-96/07, fico t rade, e 27 settembre 2007, C- 146/05, Collee), posto che per il principio di neutralità il diritto al ristoro dell’IVA versata "a monte" è principio basilare del sistema comunitario (cfr. C.G. 18 dicembre 1997 in cause riunite C- 286/94, C-340/95, C-401/95, C-47/96).

N. L’orientamento seguito è, per converso, contraddetto da recenti isolate pronunzie di questa Corte, secondo cui, soltanto una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo schema tipico di cui all’art. 30 d.Iva, con la conseguenza che la domanda difforme resterebbe assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dall’art. 21 proc. trib. (D.P.R. n. 636, art. 16) (Sez.5, Sentenza n.18920 del 16/09/2011 (Rv. 619203); conf.

Cass. 18915/11 e 7669/12).

O. Invero, tale orientamento minoritario, non solo non può essere seguito per tutte le ragioni sopra riportate, ma esso si rifà a quel filone interpretativo di questa Corte C. 21053/05, che – affermando la necessità della presentazione del modello al fine dell’esecuzione del rimborso e della decorrenza degli interessi – si limita però a configurare l’adempimento in questione quale mera condizione di esigibilità del credito d’imposta e non lo pone affatto quale "condicio sine qua non" del relativo esercizio al fine dell’impedimento della decadenza correlativamente prescritta (così in motiv. Cass. 20039/11 cit.).

P. Da ultimo, i principi sulla domanda di rimborso e la sua completezza sono stati rimeditati in altre recentissime decisioni secondo cui, ai fini della manifestazione di volontà di ottenimento del rimborso, deve aversi riguardo al fatto che nella dichiarazione annuale può rinvenirsi l’esplicitazione di una tale volontà ancorchè non accompagnata dalla presentazione dell’ulteriore domanda di rimborso, il che sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza, sancito in via residuale (C. 7684-7685/12).

Q. Passando all’esame delle peculiarità del caso di specie, si osserva che il D.L. n. 70 del 1988, art.9, e il D.L. n. 332 del 1989, art. 4 ter, hanno disposto, per taluni soggetti pubblici, il differimento al 31 dicembre 1990 dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative ai periodi d’imposta chiusi anteriormente al 1 gennaio 1990, onde favorire l’adeguamento di tali categorie di contribuenti alle innovazioni introdotte dal TUIR (cfr.

C. 633/12 e 7612/02). Dunque, il legislatore ha previsto una sorta di riapertura/differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali che, una volta ripresentate, rettificano o comunque completano e, in definitiva, sostituiscono le dichiarazioni originarie.

R. Nella specie, il credito d’imposta IVA per il 1986 emerge, per la prima volta, nella dichiarazione presentata il 21 dicembre 1990, ma esso non è stato portato in detrazione nell’anno 1987, atteso che per tale annualità il CILEA non si è avvalso della procedura di riapertura/differimento dei termini di cui al ridetto art. 9, ma ha optato il 30 marzo 1993 per l’estinzione del credito mediante titoli di Stato, possibile ai sensi del D.L. n. 16 del 1993, art. 11, per il "maturato" sino al 1986.

S. Orbene, la fonte dei reciproci rapporti attivi e passivi tra contribuente e Fisco è data per l’IVA dal coinvolgimento del contribuente in una delle operazioni imponibili (C. 10808/12 e giur.

cit.). Dunque, il credito d’imposta IVA non sorge al momento della sua esposizione nella dichiarazione annuale e, di conseguenza, la sussistenza di quel credito in capo al contribuente non può essere negata per la sola ragione che il credito non sia stato indicato nella dichiarazione (ult.cit.).

T. Nella specie, non essendo qui contestata l’effettività della "fonte" innanzi indicata, è del tutto ininfluente la circostanza che il credito d’imposta, pur esposto nella nuova dichiarazione per il 1986, non sia stato portato in detrazione per l’anno successivo, mancando la nuova dichiarazione IVA per l’anno 1987. Invece, ciò che conta, ai fini della manifestazione della volontà di recuperare il credito d’imposta, è il fatto che nella nuova dichiarazione per il 1986 si rinviene l’esplicitazione di una tale volontà ancorchè non accompagnata dalla presentazione dell’ulteriore domanda di rimborso, il che, come si è detto, sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza, sancito in via residuale.

U. Al rigetto integrale del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2600, di cui Euro 2500 per onorario, oltre agli oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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