Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15228

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la xxx & C. s.n.c. per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, denunciando, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c (1 motivo) e dell’art. 156 c.p.c. (2 motivo).
La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate, perchè "essendo stato eletto nuovo domicilio nell’atto di Notificazione della Sentenza, l’appello andava notificato al nuovo domicilio come in realtà previsto dall’art. 330 c.p.c., comma 1 e non presso il procuratore costituito." In particolare, i giudici di appello hanno sancito l’inammissibilità dell’appello dell’ufficio, perchè notificato nel domicilio eletto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, nell’atto introduttivo del giudizio, presso l’avv. xxx, che lo ha poi difeso anche dinanzi alla CTR. La tesi della società contribuente, accolta dai giudici di appello, è che l’appello doveva essere notificato presso il diverso domicilio risultante dall’atto di notifica della sentenza di primo grado e non presso il primo domiciliatario.
La società resiste con controricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla parte resistente per carenza della indicazione del legale rappresentante dell’Agenzia. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che In tema di contenzioso tributario, è ammissibile il ricorso per Cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate "in persona del legale rappresentante pro tempore" (o "in carica"), non essendo necessaria l’indicazione del nome della persona fisica preposta all’ufficio dell’organo rappresentante legale, in considerazione del carattere istituzionale dell’organo medesimo (Cass. 22761/2004).
Nel merito, con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di norme di legge in quanto la CTR non ha considerato che la notifica dell’appello era regolare perchè effettuata presso il difensore domiciliatario indicato nell’atto introduttivo. Tanto più che la parte si costituiva poi dinanzi al giudice di appello con lo stesso difensore che lo ha assistito anche in secondo grado. Peraltro, analoga fattispecie è già stata esaminata da questa Corte che ha affermato il seguente, condivisibile, principio di diritto: "Nel processo tributario, alla stregua del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 17 e 49 la notificazione dell’atto di appello è validamente eseguita nel domicilio del procuratore eletto dalla parte appellata in primo grado, ancorchè nella relata di notifica della sentenza di primo grado l’ufficiale giudiziario abbia indicato il luogo di residenza della parte ad istanza della quale ha provveduto all’atto. Una siffatta indicazione, in difetto di elementi tali da ritenerla riconducibile alla volontà dei soggetti notificanti, non è infatti configurabile come una dichiarazione di residenza ai sensi dell’art. 330, comma 1, la quale, in quanto atto di parte, deve risultare chiaramente proveniente dalla parte stessa" (Cass. 14338/2002; v. anche Cass. 4040/04).
Alla stregua del principio di diritto affermato, resta assorbito il secondo motivo, in relazione al quale va comunque segnalato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, con specifico riferimento al contenzioso tributario, non potrebbe non riconoscersi l’effetto sanante "ex tunc" alla costituzione in giudizio (Cass. 12908/2007), mentre la diversa giurisprudenza citata dalla parte resistente è specifica del rito del lavoro.
Conseguentemente, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla CTR del Lazio per il giudizio di merito, tenendo conto del principio di diritto affermato.
Il giudice del rinvio provvederà anche a liquidare le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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