Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15227

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Lamione, società cooperativa a responsabilità limitata, ha impugnato il silenzio rifiuto seguita alla propria istanza di rimborso dell’iva versata nel 2000.

L’Agenzia delle Entrate eccepisce che il rimborso non compete perchè la cooperativa non è un soggetto iva, essendosi costituita per costruire abitazioni per i propri soci, senza fine di lucro, nell’intento di realizzare il principio di mutualità.

La CTP ha rigettato il ricorso, ma la CTR lo ha poi accolto.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, sulla base di un unico complesso motivo.

La cooperativa resiste con controricorso.

Il ricorso è fondato nella parte in cui denuncia l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza della CTR. La motivazione della sentenza impugnata si compone di tre proposizioni che non dicono assolutamente nulla.

Prima proposizione: "Questa Commissione Tributaria non condivide quanto espresso dai primi giudici in ordine ai rigetto della richiesta di rimborso Iva per l’anno 2000 per l’importo di Euro 47.159,23 da parte della società "Lamione" soc. cooperativa a r.l.

emesso con sentenza n. 109/4/04 del 30/06/2004." Tipico esempio di motivazione apparente. La CTR non dice nulla (a parte i problemi sintattico-grammaticali) se non che "non condivide" la decisione della CTP, ma senza spiegare il perchè.

Seconda proposizione: "A parere di questa Commissione Tributaria Regionale alla società cooperativa "Lamione" spetta il rimborso dell’imposta oggetto della controversia." La CTR, invece di spiegare il perchè non condivide il giudizio di primo grado, ci dice quali effetti devono seguire alla non condivisione (che resta immotivata) della decisione della CTP. Terza proposizione: "Esaminata la questione si ritiene (ma perchè?) che le operazioni poste in essere dalla società cooperativa si devono inquadrare in operazioni effettuate nell’esercizio d’impresa e pertanto meritevoli del rimborso dell’iva pari a Euro 47.159,23 oltre interessi maturati come per legge". Ancora una conclusione che regge sul nulla. La CTR assume, ma non dice perchè, che la cooperativa abbia svolto attività di impresa (che è la materia del contendere) e che quindi compete il rimborso richiesto.

La "catena argomentativa" parte da un ipse dixit (la CTR non è d’accordo con la CTP) che non interessa e, poi, senza nulla aggiungere adotta una decisione che appare assolutamente casuale. Con la stessa disinvoltura la CTR avrebbe potuto dichiarare di condividere la decisione della CTP e giungere a conclusioni opposte.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice "a quo" per la decisione di merito ed anche per la liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *