Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-10-2013) 30-12-2013, n. 51839

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ricorre per Cassazione L.G., vedova di C.G., avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di La Spezia che ha respinto l’appello proposto ex art. 322 bis c.p.p., avverso il provvedimento del locale tribunale che in data 12 febbraio 2013 ha respinto l’istanza di dissequestro delle obbligazioni xxx costituite in pegno con atto in data 23 marzo 2007 limitatamente all’importo conferito da C.G. nella misura di Euro 50.000,00.
Il tribunale del riesame ha respinto l’appello rilevando che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente poteva avere ad oggetto anche il diritto di proprietà di titoli già pignorati in favore di terzi, restando riservato al merito l’aspetto del necessario bilanciamento fra l’interesse pubblico alla non dispersione definitiva di beni nella disponibilità dell’indagato e la tutela delle ragioni del terzo creditore estraneo al reato. Ha ritenuto che nel caso di specie i titoli costituiti in garanzia potevano ritenersi nella disponibilità dell’imputato e che la cointestazione dei titoli con altro soggetto, estraneo all’indagine, non faceva venir meno l’esigenza di mantenimento del sequestro ai fini dell’eventuale confisca trattandosi comunque di beni nella disponibilità dell’imputato, non ostandovi le limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti in forza della normativa civilistica nel rapporto di solidarietà tra credito e debito o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante.
Deduce la ricorrente che il provvedimento impugnato è incorso in:
1. violazione di legge in relazione all’erronea applicazione degli art. 322 ter c.p., artt. 1135 e 2784 c.c. e segg. con riferimento all’applicabilità nei confronti di un diritto reale istituito su beni di terzi;
2. violazione di legge con riferimento all’assenza motivazionale circa la sussumibilità a sequestro di beni appartenenti a terzi in buona fede.
Evidenzia la ricorrente che il sequestro è stato disposto sui conti correnti intestati, cointestati…. riconducibili alla società xxx S.r.l. ovvero alla persona fisica di P.P. e ad ogni rapporto di qualsiasi tipo o natura intestato o cointestato….. intercorrente tra istituti di credito e la società xxx S.r.l. ovvero la persona fisica di P. P..
Nel caso di specie oggetto di sequestro è una polizza titoli cointestata a P.P. e C.G., conferite in pegno alla banca xxx a garanzie di crediti vantati dalla banca in relazione alla fideiussione rilasciata nell’interesse di xxx srl. Sottolinea che il pegno, per quanto interessa il caso di specie e la specifica posizione del C., consiste nell’istituzione di un diritto reale sul bene di un terzo a garanzia dell’obbligazione di xxx nei confronti dell’istituto di credito, anch’esso terzo. Rileva che se è vero che il pegno presuppone la trasmissione del possesso del bene al creditore, al fine di evitare la sua dispersione e garantire il creditore stesso circa la eventuale alienazione del bene a favore di terzi in buona fede, tuttavia non determina la perdita di proprietà del medesimo da parte dell’istitutore, in questo caso il C., per la sua quota.
In altri termini ritiene che il bene non era tra quelli qualificabili nella disponibilità dell’indagato.
Rileva altresì che il bene non è mai stato nella disponibilità dell’indagato P. nè della xxx. Evidenzia comunque che il giudice omette di spiegare per quale motivo non riconosca almeno la proprietà e quindi la possibilità di restituzione nella misura minima della proprietà dei titoli.
Il ricorso sottoscritto dall’avvocato xxx è inammissibile.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall’art. 100 c.p.p., (specificamente, Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, xxx, Rv.
246692; cfr. anche, con riferimento, analogamente, alla necessità che, per la proposizione di tale ricorso il difensore del terzo dev’essere munito di procura speciale, Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, xxx, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, xxx, Rv. 239287; Sez. 5, n. 13412 del 17/02/2004, xxx, Rv.
228019).
Si è infatti affermato, simmetricamente rispetto a quanto indicato con riguardo alla presentazione di istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ad opera di parte diversa dall’imputato o indagato (Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, Porta Tenaglia Sri, Rv. 252438; Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, xxx, Rv.
235403), che la posizione processuale del terzo interessato è nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quelle dell’indagato e dell’imputato che, in quanto assoggettati all’azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell’interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti c.d. personalissimi. Non così, invece, si è precisato ancora, per il terzo interessato, perchè questi, al pari dei soggetti indicati dall’art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore. Nè per il terzo interessato alla restituzione operano norme che, alla stessa stregua di quanto previsto per il difensore della persona offesa, dall’art. 101 c.p.p. richiamino quanto disposto per l’imputato. Nella specie, L.G. deve essere considerata a tutti gli effetti terzo interessato, in quanto agisce unicamente per ottenere il dissequestro delle obbligazioni costituite in pegno dal defunto marito C.G., soggetto mai indagato, in favore della banca xxx SpA, restando totalmente estranea ai reati contestati a P.P.. La riprova che la L. rivesta in questo procedimento cautelare la figura di terzo interessato è costituito, dallo stesso contenuto del suo ricorso, tutto diretto ad evidenziare la sua posizione di terzo. In conclusione, deve ritenersi che la L. avrebbe dovuto conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall’art. 100 c.p.p., per cui la mancata osservanza di tali forme determina l’inammissibilità del ricorso.
La rilevata inammissibilità, riguardando la stessa legittimazione processuale, impedisce l’esame dei motivi proposti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013

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