Corte di Cassazione – Sentenza n. 10803 del 2011 Vigili preposti all’unità operativa di Polizia edilizia omettono di controllare un cantiere abusivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Considerato in fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata ricorre avverso la sentenza di non luogo a procedere 20 ottobre 2010 emessa nei confronti di B.C. nato il (…), C.P. nato il (…) , D.A., nato il (…) , accusati tutti del reato ex art. 328 cod. pen.
1.) il capo di imputazione.
B., C. e D. sono accusati del reato p. e p. dagli artt. 110, 328 cod. pen. perché, C. nella qualità di maresciallo della Polizia Municipale preposto all’Unità Operativa Complessa “Polizia Edilizia”, D. e B. in quella di agenti di polizia municipale addetti alla citata Unità, e quindi tutti pubblici ufficiali, omettevano di predisporre (il primo) e di effettuare (il secondo e il terzo) adeguati servizi di controllo del manufatto abusivo di mq. 60 circa in corso di edificazione alla via (…), in palese violazione del protocollo di indagini elaborato dalla Procura della Repubblica con la nota n. 1430/05 pervenuta al Comune di Boscoreale il 29/09/2005 (nel quale era previsto che i Comandi di Polizia Municipale dovessero assicurare la vigilanza costante dei cantieri abusivi quando la superficie degli immobili erigendi fosse superiore a mq. 50). In (…) (data del sequestro del cantiere abusivo) al (…) (data del successivo sopralluogo).
2.) la motivazione della sentenza di non luogo a procedere ex art.425 C.P.P.
Il G.U.P. ha ritenuto di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, perché gli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti sono stati considerati insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, con particolare riferimento alla sussistenza del necessario elemento psicologico del reato.
In proposito la sentenza ha evidenziato:
a) che i tre imputati erano in organico all’epoca dei fatti presso il Comando di Polizia locale del Comune di Boscoreale, con le rispettive mansioni di maresciallo coordinatore del servizio antiabusivismo (il C. ) e di agenti operativi gli altri due e che,in ragione delle menzionate prerogative di P.G., l’ag. te D. ha provveduto in data (…) al sequestro preventivo d’iniziativa di un manufatto allo stato grezzo in via (…) (proprietà R.V.);
b) che all’esito di un successivo controllo, effettuato in sede di notifica del provvedimento di convalida del sequestro, in data (…) , lo stesso D. unitamente a personale dell’UTC aveva rilevato la prosecuzione dei lavori e l’ultimazione dei lavori che comportavano addirittura la messa in funzione dell’immobile;
c) che la Pubblica accusa aveva concluso ravvisando profili d’illecito penale nella (pur certa) condotta omissiva tenuta dall’ufficio antiabusivismo della Polizia locale di Boscoreale, sulla base della considerazione che, non controllando il cantiere presso la proprietà (…) per oltre 50 gg. successivi al sequestro, in violazione del protocollo d’intesa tra le P.G. operanti sul territorio e la Procura della Repubblica, di fatto i tre accusati avevano consentito la ripresa ed ultimazione dei lavori;
d) che, una volta acclarata in fatto la sussistenza della condotta omissiva e la sua astratta valenza penale, va invece escluso rilievo penale della stessa condotta.
In particolare il G.U.P. osserva che, per quanto concerne il B.C., non avendo egli partecipato (almeno ufficialmente) a nessuna delle operazioni investigative che hanno interessato la proprietà di R.V. e non risultando in atti alcun ordine di servizio esecutivo che gl’imponesse di effettuare il controllo sul relativo cantiere, appare veramente arduo ipotizzare che egli, con consapevolezza e volontà, possa avere omesso la sua opera di vigilanza sul vincolo imposto.
Ad identiche conclusioni “sebbene con minore linearità” il G.U.P. perviene anche per il C. ed il D. i quali, certamente consapevoli dell’esistenza del cantiere da vigilare, sembrano però non passibili di responsabilità penale avendo agito (o meglio, non agito) in assoluta assenza di dolo.
Le investigazioni – sostiene ancora il G.U.P. – hanno infatti dimostrato che all’epoca dei fatti il nucleo antiabusivismo era composto solo dai tre imputati e che detta sezione era impegnata, in quel periodo, nel controllo di circa centodieci cantieri abusivi dislocati sul territorio e caduti in vincolo tra gli anni 2007 e 2009, oltre ovviamente a dover gestire la normale attività repressiva e di vigilanza. A ciò si aggiunga che nei cinquantatre giorni di “vuoto” (nei quali, comunque, non è intervenuto nessun sollecito dell’A.G. in merito al rispetto del protocollo investigativo relativamente al cantiere …) i tre W.UU. hanno svolto servizio per periodi di tempo indicativamente limitati e che vanno dai 13 gg. (D. ) a 35 gg. (C. ), rientrando, infatti, almeno parzialmente, il periodo d’interesse nelle ferie estive. Infine, da non sottovalutare, è anche la circostanza che nel mese di giugno dello stesso anno si sono tenute le “immancabili” consultazioni elettorali che, comprensibilmente, hanno interessato in misura più o meno pregnante tutto il personale appartenente alla Polizia Locale.
In buona sostanza, quindi, conclude il G.U.P., prescindendosi da ogni ulteriore valutazione sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato (come detto, comunque, in astratto riscontrabile in casi analoghi), appare assolutamente insufficiente il corredo probatorio onde ritenere, anche all’esito del vaglio dibattimentale, che la condotta attribuita agl’imputati si ponga oltre la rilevata “anomalia”, proponendosi come soggettivamente idonea a concretizzare le violazioni penali ipotizzate.
Nessun elemento – afferma ancora il G.U.P. – induce a ritenere che i tre vigili urbani abbiano deliberatamente omesso di rispettare il protocollo investigativo concordato con la Procura con riferimento al caso di specie, rilevandosi che la mole di lavoro attribuita all’ufficio antiabusivismo (almeno nello spazio temporale in esame) appare obiettivamente compatibile con elevati ritardi anche nella gestione delle incombenze più cogenti.
In assenza, quindi, di un evidente ingiustificato rinvio nella programmazione del successivo controllo al cantiere (…) (frutto, evidentemente, come in altri casi analoghi, di scelte politiche che hanno privilegiato la gestione di altri settori rispetto alla tutela del territorio), non può che rinvenirsi, al più, un eventuale profilo di colpa nella gestione degli affari interni al servizio di Polizia locale e segnatamente al settore antiabusivismo.
Alla luce di quanto esposto la richiesta di giudizio del P.M. é stata disattesa, con la formula dell’insussistenza dell’elemento psicologico del reato relativamente a tutti e tre gl’imputati.
3.) l’impugnazione del Procuratore della Repubblica e la decisione di inammissibilità della Corte di cassazione.
Secondo il Procuratore della Repubblica, l’impugnato provvedimento si fonda, sostanzialmente, sull’assunto secondo cui la condotta, oggettivamente omissiva dei tre imputati, non sarebbe sorretta dal necessario elemento psicologico, ovvero dalla deliberata volontà di non rispettare il protocollo investigativo concordato con la Procura della Repubblica; e ciò, in base alla considerazione per cui “la mole di lavoro attribuita all’ufficio antiabusivismo appare obiettivamente compatibile con elevati ritardi anche nella gestione delle incombenze più cogenti”.
Orbene, sostiene invece la ricorrente parte pubblica che il G.U.P. abbia trasceso i limiti della sua cognizione: egli, infatti, era chiamato a pronunciarsi non già sulla colpevolezza o sulla innocenza dei due imputati, ma piuttosto sulla opportunità che un dibattimento si svolgesse.
A tale effetto il ricorrente prospetta una serie di dati che in relazione all’ipotesi d’accusa erano idonei, in fatto, a dimostrare che i tre indagati avevano il tempo ed il modo di rispettare il protocollo di indagini elaborato dalla Procura della Repubblica sulla vigilanza costante dei cantieri abusivi.
Il ricorso come rilevato dal Procuratore generale in udienza non supera la soglia dell’ammissibilità.
È noto che la sentenza, deliberata ex art.425 C.P.P., realizza un epilogo di fase processuale con specifiche caratteristiche (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 5^, 23838, 4 maggio – 19 giugno 2007, Amato), nel senso che essa:
a) pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, non rientra nella categoria delle sentenze di proscioglimento (Vedi Cort. cost. sent. n. 4 del 2008);
b) ha mantenuto la sua natura “processuale”, destinata esclusivamente a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, anche dopo le modifiche recate dall’art. 24 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 (Cass. Penale sez. 6^, 01662/2000, Pacifico);
c) si propone come una decisione che non condiziona affatto in modo irrevocabile la definizione della vicenda processuale, né produce effetti preclusivi né pregiudizialmente vincolanti verso la parte privata;
d) consente la sua revoca, a fronte di sopravvenienza o scoperta di nuove fonti di prova ex art. 434 C.P.P.;
e) è esclusivamente finalizzata a paralizzare l’iniziativa della pubblica accusa nel prosieguo del processo, solo quando il fondamento dell’accusa non sia idoneo a confermare la sua validità nel giudizio.
In tale prospettiva il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma primo, lett. d) ed e) non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero, ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi di accusa, con precisa esclusione di ogni sindacato di merito, appunto non consentito in tale sede (Cass. Penale sez. 5^, 14253/2008, Rv. 239493).
Richiamato quanto sopra indicato, sulle connotazioni qualificanti la decisione di non luogo a procedere, va ribadito che il giudice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 C.P.P. in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa approdare ad una soluzione conforme alla prospettazione accusatoria.
Orbene, proprio una rigorosa applicazione delle regole ermeneutiche dianzi richiamate consente di concludere per l’inammissibilità del ricorso, come richiesto dal Procuratore generale di udienza, avendo fatto il giudice buon governo delle norme che ha inteso applicare.
Invero la lettura delle argomentazioni del G.U.P. evidenzia che nella specie il parametro di riferimento, che ha orientato e condizionato, polarizzandola, la deliberazione del primo giudice non è stato tanto l’innocenza degli accusati, ma l’inutilità del dibattimento, attesa la presenza insuperabile di elementi probatori privi di decisività in quanto contraddittori od insufficienti (Cass. Penale sez. 4^, 47169/2007, Rv. 238251, parte civile in procedimento, Castellano, precedenti Conformi: N. 45275 del 2001 Rv. 221303, N. 26410 del 2007 Rv. 236800), soprattutto avuto riguardo alle condizioni dell’operare dei pubblici ufficiali, oggetto di un calibrato ed in questa sede insindacabile giudizio di merito.
Bene e correttamente pertanto è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere ed il ricorso, nella palese verificata coerenza logico-giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata, va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Depositata in Cancelleria il 16.03.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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