Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ricorre per Cassazione R.A. avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Roma che in data 12 marzo 2013 ha respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza del tribunale di Roma reiettiva dell’istanza di dissequestro delle somme depositate su due conti correnti a lei intestati.
Deduce la ricorrente è il provvedimento impugnato è incorso in:
violazione di legge in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.
Sostiene che il presupposto oggettivo per l’emissione del provvedimento ablativo è per espressa previsione normativa duplice ed è costituito da un lato dall’impossibilità per il condannato di giustificare la provenienza e, dall’altro dal valore sproporzionato del bene ablato rispetto al reddito del soggetto. Sostiene che l’ordinanza impugnata ha totalmente eluso l’argomento della sproporzione, limitandosi ad affermare l’inefficienza della documentazione rispetto alla dimostrazione dell’identità delle somme sequestrate con gli arretrati pagati dall’Inps.
Il ricorso è infondato.
Il tribunale ha dato conto seppure con stringata motivazione di entrambi i presupposti richiesti dalla norma in esame. Ha infatti ritenuto che non vi fossero elementi dai quali desumere la lecita provenienza della somma di Euro 24.519,70 giacente sul conto corrente Unicredit alla data del primo sequestro del 25 maggio 2010. Detta somma non poteva infatti essere riconducibile al pagamento degli arretrati Inps non solo per assenza di documentazione bancaria che ne attestava la provenienza e l’ininterrotta giacenza, ma soprattutto perchè doveva ipotizzarsi che detta somma fosse rimasta intatta senza alcun minimo movimento o forme di investimento. Ma ha altresì dato atto che non risultava che la donna svolgesse attività lavorativa o fosse titolare di redditi dichiarati che potessero giustificare l’apertura di più conti correnti sui quali è stato accertato confluivano assegni degli usurati.
In sintesi i giudici del Riesame hanno dato che non è stata provata la liceità di dette somme, all’evidenza sproporzionate stante l’assenza di redditi da attività lavorativa lecita.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013
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