Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15224

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Svolgimento del processo
Oggetto della controversia è un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate – Ufficio di xxx nei confronti della s.r.l. xxxcon riferimento all’anno 2004, contenente una serie di contestazioni, delle quali assume rilievo, nella presente fase di legittimità, quella concernente una ripresa per costi non deducibili relativa alla nota di credito n. 1321 del 30 luglio 2005, emessa nei confronti della s.r.l. xxx per un imponibile di Euro 5.526.180,75.
La società xxxha impugnato l’avviso di accertamento, sostenendo che la s.r.l. xxx è una società consortile che opera esclusivamente in favore delle società consorziate (la stessa xxxe la s.r.l. xxx), a cui trasferisce il proprio risultato economico provvisorio, a consuntivo di ogni esercizio, mentre le società consorziate emettono relative note di variazione per conguaglio prezzi. Secondo la contribuente, tali note di variazioni sono lo strumento giuridico, fiscale e civile, per consentire il rispetto della finalità consortile, che consiste nell’operare della società consortile, priva di scopo lucrativo, nell’interesse delle società consorziate, trasferendo loro il risultato economico della propria attività gestionale. La società xxxha dedotto altresì che la procedura oggetto del rilievo dell’Ufficio non era stata contestata in ben tre precedenti verifiche fiscali, delle quali due effettuate dalla Guardia di finanza nel 1997 (per i periodi d’imposta 1995 e 1996) nei confronti della stessa impugnante e della società xxx ed un’altra compiuta dall’Agenzia delle entrate nell’anno 2002 (per il periodo d’imposta 1999) nei confronti della sola s.r.l. xxx. Ha pertanto eccepito la buona fede e il legittimo affidamento, alla stregua del disposto della L. n. 2123 del 2000, art. 10 (Statuto dei diritti del contribuente).
L’Ufficio ha invece ritenuto che la società xxx non sia una società consortile, in quanto opera come impresa autonoma all’interno di un processo produttivo a filiera, con la conseguenza che il ribaltamento dei costi dalla società consortile alla società consorziata sarebbe privo di motivazione plausibile e violerebbe il principio di inerenza.
Con sentenza del 14 giugno 2007 la Commissione tributaria provinciale di Vicenza ha rigettato il ricorso.
La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata in rubrica, ha accolto l’appello della società, nella parte che qui rileva, annullando l’avviso di accertamento impugnato con riferimento alla ripresa dei costi non deducibili di cui alla menzionata nota di credito.
A fondamento della decisione, i giudici di appello hanno così motivato:
– dallo statuto della s.r.l. xxx emerge chiaramente lo scopo mutualistico di tale società a favore delle due società consorziate, con la conseguenza che la distribuzione degli utili o delle perdite deve essere proporzionale alle quote delle stesse consorziate, come in effetti è avvenuto sin dal 1986, quando la società xxx è divenuta società consortile;
– il comportamento delle tre società è stato oggetto di vantazione e ritenuto fiscalmente regolare in occasione di tre verifiche;
– trova applicazione il caso di specie il disposto dell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, in forza del quale non sono irrogate sanzioni, nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificati dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione stessa, alla stregua di un principio di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione finanziaria estensibile anche a elementi dell’imposizione diversi da sanzioni e interessi.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di Ire motivi.
La s.r.l. xxxresiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, deduce che deve escludersi che la mancata valutazione da parte dell’amministrazione finanziaria, ai fini di un accertamento fiscale, di una condotta tenuta dal contribuente sia idonea a ingenerare nel contribuente medesimo un legittimo affidamento sulla liceità di tale condotta, rilevante ai sensi dell’art. 10 citato, così da divenire causa ostativa rispetto alla contestazione della condotta negli esercizi successivi a quello nel quale l’amministrazione stessa ha tenuto un comportamento omissivo.
Con il secondo motivo si denuncia ancora violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e si afferma che il legittimo affidamento nel quale il contribuente versa esclude la sua responsabilità rispetto alle sanzioni e agli interessi moratori, ma non vale a estinguere il debito conseguente alla rettifica di una dichiarazione recante un imponibile inferiore a quello accertato o un’imposta inferiore a quella dovuta.
Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine sia all’accertamento dell’attività consortile della s.r.l. xxx che all’inerenza, nell’ari e nel quantum, delle somme ad essa corrisposte dalla xxxmediante nota di credito.
2. E’ fondato il secondo motivo di ricorso che, per ragioni logiche, va esaminato prioritariamente rispetto al primo motivo.
Osserva al riguardo il collegio che la L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, nel tutelare l’affidamento del contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria, limita gli effetti di tale tutela alla sola esclusione delle sanzioni e degli interessi, senza incidere in alcun modo sull’obbligazione tributaria, diversamente dall’art. 11 della medesima legge, il quale, nel disciplinare il caso in cui il contribuente sì sia adeguato ad un esplicito responso dell’Amministrazione finanziaria, motivatamente espresso in esito alla particolare procedura dell’interpello, prevede la nullità degli atti impositivi che siano in contrasto con l’esito dell’interpello (Cass. 2009/19479; 2011/21070).
In conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo resta assorbito il primo motivo, logicamente subordinato.
3. E’ fondato anche il terzo motivo.
La Commissione regionale, nel l’accertare la sussistenza del rapporto consortile e mutualistico esistente tra le società xxx, xxxe xxx – a fronte delle contestazioni mosse sul punto dall’Amministrazione finanziaria, che ha evidenziato l’assoluta carenza degli elementi previsti per il contratto consortile, atteso che lo statuto della xxx s.r.l. non specifica esplicitamente i compiti della società, i rapporti di questa con i soci e le modalità di ripartizione tra i soci medesimi dei vantaggi derivanti dallo svolgimento dell’attività consortile – ha affermato, in modo generico e assertivo, che dalla lettura dello Statuto della s.r.l.
xxx emerge chiaramente lo scopo mutualistico a favore delle due società consorziate, con la conseguenza che la distribuzione degli utili o delle perdite deve essere proporzionale alle quote delle consorziate medesime, senza farsi carico di illustrare gli elementi di fatto da cui poter far derivare l’accertamento della sussistenza del rapporto consortile e mutualistico, dei presupposti per la erogazione di contributi da parte delle consorziate alla società consortile e della congruità di quello in concreto erogato dalla xxxalla xxx con la nota di credito oggetto della ripresa impugnata dalla società contribuente.
Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso, restando assorbita la censura di cui al primo motivo.
Essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che riesaminerà l’appello alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono e provvedere anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a diversa sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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