Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza 12.10.2009 n. 194 la Commissione tributaria della regione Sicilia sez. staccata di Siracusa in riforma della decisione impugnata da Comune di xxx riconosceva dovuta la somma di Euro 13.259,11 richiesta dal Comune, a titolo ICI per l’anno 2001, con avviso di liquidazione notificato in data 2.1.2006 a Conglomerati xxx s.r.l..
La CTR siciliana riteneva che il Comune si era avvalso legittimamente della forma di notifica prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 e che l’atto impositivo fosse adeguatamente motivato essendo state evidenziate le ragioni di fatto e diritto della pretesa e giustificata la differenza tra l’importo dovuto e quello versato.
Aggiungeva inoltre che l’avviso di liquidazione era stato tempestivamente notificato avendo il Comune consegnato per la spedizione l’atto all’ufficio postale in data 30.12.2005.
Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente affidando la impugnazione a cinque mezzi.
Resiste con controricorso l’ente locale.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.
La società censura la sentenza laddove ha inteso ravvisare nella disposizione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 (applicabile ratione temporis e successivamente abrogata dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173, lett. d) che disciplina la forma di notificazione degli avvisi di accertamento, richiamata nel precedente comma 1 anche per la notifica degli avvisi di liquidazione, una autorizzazione alla notifica "diretta" da parte dell’ente locale, senza avvalersi dell’organo competente in via esclusiva ex lege ad eseguire le notificazioni (Ufficiale giudiziario). Non essendosi avvalso il Comune dell’organo notificatore, la notifica dell’avviso di liquidazione a mezzo raccomandata postale con avviso di ritorno, doveva ritenersi inesistente.
Il motivo è infondato alla stregua del principio di diritto affermato da questa Corte, ed a cui il Collegio intende dare seguito, secondo cui in terna di imposta comunale sugli immobili (ICI), per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11 nel testo applicabile "ratione temporis", prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Come è stato rilevato da questa Corte, a fronte di un chiaro dettato legislativo, che prevede espressamente il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la tesi secondo cui il legislatore avrebbe inteso operare un rinvio alle norme stabilite dall’art. 137 c.p.c. e segg., si pone al di fuori di qualsiasi corretta procedura di tipo ermeneutico. A tacere dell’indiscutibile significato letterale della disposizione, deve osservarsi che quando il legislatore, come nell’ipotesi prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 ha previsto che la notificazione dovesse eseguirsi ai sensi dell’art. 137 c.p.c. e segg., io ha specificato in maniera chiara. D’altra parte, il riferimento esplicito all’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento non può intendersi come un richiamo alla disciplina dell’art. 149 c.p.c., che non avrebbe avuto senso, se, come si sostiene nel ricorso, la notifica avrebbe dovuto eseguirsi nei termini previsti dal codice di rito, che, per l’appunto, prevede, ma solo in via sussidiaria, tale facoltà.." (cfr. Corte cass. 5 sez. 15.10.2010 n. 21309, in motivazione).
Il testo letterale della disposizione normativa non lascia, peraltro, adito ad incertezze là dove dispone che "l’avviso deve essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al contribuente", intendendo consentire una opzione alternativa tra differenti forme di notificazione, e dunque non potendo riferirsi alla sola notifica nelle forme degli atti giudiziari. Consegue che, anche a volere seguire la impostazione difensiva secondo cui l’obbligo – "generale", secondo la ricorrente – di notifica degli atti disciplinate dal codice di rito può essere derogato in via eccezionale solo per legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3; L. n. 890 del 1982, art. 14), deve ritenersi che la norma in questione, contemplando una facoltà di scelta tra le diverse modalità di notifica, integra a pieno titolo una deroga ex lege al predetto obbligo "generale".
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di violazione e falsa applicazione artt. 148 e 149 c.p.c., L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1 nonchè vizio di omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4, 5.
La pronuncia delle CTR, secondo la società ricorrente, doveva comunque essere censurata avendo omesso di rilevare i Giudici di merito che l’avviso di liquidazione non era stato "regolarmente" notificato, risultando carente la notifica della relata dell’agente notificatore, con conseguente inesistenza giuridica dell’atto.
Il motivo è infondato.
L’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente della Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, esclude che la mancanza della relata di notifica comporti inesistenza od invalidità del procedimento notificatorio.
In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita, infatti, dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnala al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3 non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse (cfr. Corte cass. 5 sez. 22.5.2006 n. 12010; id. 5 sez. 22.4.2009 n 9493; id. 5 sez. 14.10.2009 n. 21762; id. 5 sez. 26.2.2010 n. 4746).
3. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, nonchè vizio di motivazione, in quanto i Giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuta tempestiva la notifica dell’avviso di liquidazione ("la notifica dell’avviso di liquidazione è tempestiva in quanto il Comune ha consegnato l’atto all’ufficio postale in data 30.12.2005"), quando invece era decorso il termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1.
Assume la ricorrente che essendo dovuta la imposta per l’anno 2001, e disponendo il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 che gli avvisi di liquidazione debbono essere notificati al contribuente entro e non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero di pagamento del tributo, il termine di decadenza nella specie andava a scadere il 31.12.2003.
Aggiunge che, essendosi determinata una cesura temporale tra la proroga a 31.12.2004 del predetto termine di decadenza disposta dalla L. n. 350 del 2003 (Legge Finanziaria 2004) entrata in vigore in data 1.1.2004 e la successiva proroga fino al 31.12.2005 disposta con legge 1.3.2005 n. 26 che aveva introdotto l’art. 1 quater in sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, il Comune di xxx non avrebbe potuto beneficiare dell’ulteriore proroga e quindi sarebbe incorso in decadenza.
Il motivo è infondato.
Premesso che la L. 1 marzo 2005, n. 26 (recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2005, introducendo l’Art. 1-quater (Liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili) ha disposto che In deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3 concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e successive", rileva il Collegio come la norma intenda realizzare un "continuum" rispetto ai prolungamento del termine di decadenza per l’esercizio della potestà impositiva venendo esplicitamente a disporre, con efficacia retroattiva (stante il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art. 3 ed alla efficacia temporale delle norme tributarie" che rinvia inequivocamente al comma 1 del medesimo articolo di legge), sulla decorrenza dei termini relativi alle annualità di imposta dal 2000 in poi.
Se non è dubbio che le modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge non sfuggono alla regola generale della efficacia temporale delle leggi (con la conseguenza "che tali nuove disposizioni spiegano il loro effetto, sostitutivo o modificativo di quelle convertite, soltanto "ex nunc" e cioè alla scadenza del periodo di "vacatio legis" susseguente alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (salvo che la stessa legge di conversione non disponga diversamente al riguardo), rimanendo fino alla scadenza stessa vigenti le norme del decreto nel testo anteriore all’emendamento": cfr. Corte cass. 3 sez. 7.6.1995 n. 6368; id. 3 sez. 4.11.1996 n. 9545), nella specie la soluzione di continuità tra le due proroghe del termine di decadenza risulta impedita proprio dall’effetto retroattivo espressamente previsto dal Legislatore (che, proprio in quanto giustificalo dalla esigenza di impedire una generalizzata decadenza della potestà impositiva dei Comuni con grave nocumento alla finanza locale, nonchè di evitare di adottare una norma altrimenti inutile – la seconda proroga, ove alla norma fosse stata attribuita efficacia "ex nunc", sarebbe risultata "inutiliter data" -, si sottrae a censure sotto il profilo de parametro di ragionevolezza ex art. 3 Cost.), sicchè correttamente la CTR siciliana ha ritenuto tempestiva la notifica eseguita entro il termine prorogato dalla L. n. 26 del 2005, palesandosi in conseguenza infondata la tesi difensiva sostenuta dalla ricorrente.
4. Con il quarto motivo la società ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 e art. 10 Statuto del contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.
La ricorrente sostiene che la illegittimità della applicazione di sanzioni pecuniarie, interessi legali e spese di notifica, in quanto in palese contrasto con i principi di affidamento e buona fede codificati nelle norme indicate in rubrica.
Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 366 c.p.c., non recando la esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto a supporto della censura, e non individuando le parti della motivazione della sentenza che si intendono censurare.
5. Con il quinto motivo la ricorrente censura la applicazione dell’art. 91 c.p.c. avendo a sentenza "disposto in ordine alle spese e compensi dei giudizi di merito, che devono essere posti a carico del resistentè".
La censura si palesa inammissibile in quanto non individua errori di diritto o di fatto della sentenza impugnato, ma si limita a chiedere alla Corte di adempiere all’esito del giudizio al dovere di liquidazione delle spese di lite.
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario della spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.