Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato territoriale, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Roma, depositata il 3/10/2011, con la quale il predetto ministero venne condannato a corrispondere a A.P. la somma di Euro.
20.000,00, per l’ingiusta detenzione subita dal 12/11/2008 al 20/12/2008 in regime di custodia cautelare in carcere e dal 21/12/2008 al 23/2/2009 in regime di arresti domiciliari, in quanto accusata della commissione di delitti di falso, truffa e corruzione, dalla quale l’ A. era stata poi assolta.
2. L’Amministrazione ricorrente con il primo motivo, con il quale denunzia vizio motivazionale, evidenzia che l’ A., titolare di farmacia, al tempo delle indagini e dell’applicazione della misura non solo non constava che avesse ceduto ad altri la gestione, ma era stato accertato dalla svolta istruttoria che soleva stare nella farmacia, con la conseguenza del doversi reputare del tutto inverosimile che la medesima, pur giudicata non colpevole dei delitti che le erano stati contestati, non fosse incorsa in condotta gravemente colposa, avendo omesso di prendere in considerazione l’anomalo lievitare delle vendite, procurato mediante l’illecito approntamento di miglia di ricette di farmaci di fascia "A", intestate fittiziamente ad ignari assistiti e a soggetti deceduti, il cui pagamento era stato posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
2.1. Con il secondo motivo, oltre al vizio motivazionale, viene evidenziata la violazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., avuto riguardo alla determinazione del quantum.
La Corte territoriale, assume il ricorrente Ministero, si era ingiustificatamente a macroscopicamente discostata, senza che ve ne fosse ragione, dal computo medio da effettuarsi secondo il noto criterio nummario (seguendo il quale un giorno di custodia cautelare in carcere corrisponde ad Euro. 235,82 = all’ammontare massimo di legge di Euro. 516.456,90 : giorni 2.190, corrispondenti alla durata massima assoluta della custodia cautelare di anni sei) e, senza, peraltro, disporre abbattimento di sorta per il periodo restrittivo degli arresti domiciliari, caratterizzati da una indubbia minor sofferenza. Inoltre, la medesima Corte era incorsa in errore materiale nel computare in 39 i giorni di custodia cautelare, invece che negli effettivi 12 subiti.
3. Con memoria pervenuta il 10/9/2012 il difensore dell’ A. contestava le deduzioni impugnatorie. In particolare veniva chiarito che "il lasso di tempo preso in esame dalla Corte d’Appello era corretto: la signora A.P., risulta essere stata ristretta in carcere dal 12 Novembre 2008 al 20 Dicembre 2008, per un periodo pari a trentanove giorni di detenzione carceraria", producendosi la relativa documentazione corroborante l’assunto.
5. Il ricorso, nel resto infondato, deve essere accolto per quanto di ragione.
5.1. La prima censura non si confronta con il corretto ragionamento attraverso il quale la Corte territoriale ha escluso che la misura cautelare abbia preso origine da una condotta commissiva od omissiva gravemente colpevole dell’ A., tale da avere ingenerato il fondato sospetto che la medesima avesse preso parte alla complessiva operazione truffaldina. Invero, la Corte di merito aveva avuto modo di spiegare che nessun rimprovero poteva muoversi a costei, la quale, a cagione di motivi di salute per lungo tempo era rimasta estranea all’attività della farmacia di famiglia; alla predetta osservazione il Ministero ricorrente si limita a contrapporre una mera negatoria priva di specifiche ed autosufficienti allegazioni.
5.2. il secondo motivo risulta fondato solo in parte.
Il conteggio dei giorni di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari esposto nell’ordinanza impugnata trova riscontro puntuale nei provvedimenti prodotti dall’ A. (ordinanza del Tribunale del riesame depositata il 9/1/2009 e nell’estratto dell’ordinanza del GIP di Roma depositata il 23/2/2009 e notificata all’interessata il giorno successivo). Il conteggio, poi, applicando il criterio matematico di cui s’è detto, assomma correttamente ad Euro. 16.743,93 (giorni 39 X Euro. 235,83 + giorni 64 X Euro.
117,915).
L’ordinanza della Corte di Roma merita censura laddove aumenta ad Euro 20.000,00 la somma che sarebbe spettata all’interessata applicando il criterio nummario, con riduzione alla metà dell’indennità giornaliera per il periodo di sottoposizione al regime degli arresti domiciliari, corrispondente, come si è anticipato, ad Euro. 16.743,93.
Condivisamente questa Corte ha avuto modo di affermare che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in Euro. 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall’ammontare giornaliero di Euro. 235,82 (Euro. 117,91 per gli arresti domiciliari, da ultimo, Cass., Sez. 4, n. 34664 del 10/672010, Rv. 248078), tenendo conto del pregiudizio specifico, patrimoniale e non patrimoniale, derivato dall’atto lecito dannoso, costituito dalla restrizione della libertà, risultata ingiusta (cfr. fra le tante, Cass., Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, Rv. 252026; n. 10690 del 25/2/2010, Rv. 246425;
n. 23119 del 13/5/2008, Rv. 240302). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare puntuale riferimento in allegate specifiche ripercussioni di danno, che non troverebbero equo ristoro nella misura ponderata matematica di cui s’è detto. Pur vero che allegazioni in discorso potrebbero trovare sufficiente corroborazione in asserti presuntivi, ragionevolmente ancorati all’evidenza processuale, ma, la giustificazione motivazionale non può essere ridotta, come nel caso di specie (foglio terzo, secondo periodo) ad una generica elencazione delle tipiche ripercussioni dannose della carcerazione, mancante di qualsivoglia concreto collegamento con la fattispecie all’esame ed anzi duplicate illogicamente (la Corte territoriale dopo aver indicato il patema d’animo ed il discredito sociale, vi affianca, come si trattasse di altre e difformi categorie, le sofferenze morali e la squalifica sociale). In definitiva, se quelli elencati (discredito, patema d’animo, ripercussioni familiari e personali), messi in relazione alla durata e alle modalità della restrizione, costituiscono, in astratto, buona parte dei parametri di riferimento ai quali collegare il pregiudizio, non par dubbio che a sostegno di una maggiore incidenza quantitativa devono porsi specifiche e riscontrate (seppure, come si è anticipato, per via logica) ulteriori e maggiori lesioni, qui neppure sommariamente evocate.
Si è, già, opportunamente osservato (Cass., Sez. 4, n. 1744 del 03/06/1998, Rv. 211646), sia pure in relazione, in quel caso, a liquidazione giudicata esigua (ma il ragionamento non muta in presenza di liquidazione che, evocando l’equità, determini misura del ristoro superiore al computo matematico medio), che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, nel far ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i fattori di analisi presi in esame ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum arbitrium, ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’ammontare della somma liquidata e rinvia sul punto alla Corte d’appello di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso; demanda alla stessa Corte d’appello la regolamentazione delle spese tra le parti anche in questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2013
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