T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 01-02-2011, n. 181

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

A. Le società ricorrenti ottenevano il rilascio di permessi di costruire da parte del Comune di Campodarsego con i quali veniva determinato il contributo dovuto a titolo di costo di costruzione, interamene corrisposto dai destinatari dei titoli autorizzatori.

B. Con i provvedimenti impugnati, denominati di "correzione dell’importo calcolato per il costo di costruzione", il Comune di Campodarsego ha chiesto alle società ricorrenti il pagamento di ulteriori somme, a titolo di conguaglio, per il contributo per costo di costruzione, corrispondenti alle differenze tra le somme già versate e quelle ricalcolate in base al disposto dell’art. 16, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001.

C. Le società ricorrenti deducono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati:

1) per violazione ed errata applicazione dell’art. 16 del d.P.R. n.380/2001, degli artt. 83, 111 e della lettera A.4 dell’Allegato A della L.R. n.61/1985 giacché i provvedimenti di correzione sono stati emessi in palese violazione della normativa vigente all’atto del rilascio dei permessi di costruire.

Secondo la prospettazione delle società ricorrenti, infatti, l’art. 83 della L.R. n. 61/1985 stabilisce che la quota del contributo è commisurata al costo di costruzione e deve essere definita in misura non superiore al 10% e sulla base di apposite tabelle adottate dal Consiglio regionale. In base al disposto dell’art. 111 della richiamata normativa regionale è, inoltre, previsto che fino all’emanazione delle delibere del Consiglio regionale vale la tabella di cui alla lettera A.4 dell’allegato A della medesima legge regionale. Tale interpretazione trova, altresì, conferma nel disposto dell’art.13 della L.R. n. 16/2003, ai sensi del quale fino all’entrata in vigore della normativa regionale di riordino della disciplina edilizia debbono trovare applicazione le disposizioni del Testo unico, nonché quelle della L.R. n. 61/85 che regolano la materia edilizia in maniera differente dal d.P.R. n. 380/2001 e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal detto decreto. Ne discende, dunque, che all’epoca di emanazione dei permessi di costruire rilasciati alle società ricorrenti doveva considerarsi vigente la delibera del Consiglio comunale n. 92 del 20.12.1999 con la quale si è data attuazione ai menzionati artt. 83 e 111 della L.R. n. 61/1985. E’, quindi, erronea la pretesa del Comune resistente di applicare esclusivamente la normativa statale in luogo di quella regionale;

2) per violazione ed errata applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 in quanto l’annullamento d’ufficio presuppone la sussistenza di un interesse pubblico, non essendo sufficiente a giustificare l’eliminazione dell’atto il mero ripristino della legalità violata in presenza di un errore. Nel caso di specie, inoltre, la quota di contributo di costo di costruzione, asseritamente non corrisposta, non determina un maggiore aggravio per il Comune;

3) per eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela dell’affidamento giacché è possibile la correzione del provvedimento solo se l’Amministrazione abbia commesso un errore di calcolo o di fatto, mentre nel caso di specie la correzione concerne un errore di diritto consistente nell’omessa applicazione della normativa vigente.

D. Il Comune di Campodarsego, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso giacché la rideterminazione dell’importo dovuto a titolo di costo di costruzione si è resa necessaria a causa dell’errata mancata applicazione dell’art. 16, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001 nella parte in cui prevede che il contributo afferente il permesso di costruire comprende anche una quota di detto costo variabile da 5% al 20%. Peraltro, la clausola "salvo errori o omissioni", contenuta nei permessi rilasciati alle società ricorrenti, non sarebbe una clausola di mero stile, né sarebbe invocabile solo in caso di errori di calcolo e non in caso di errori di diritto sulle disposizioni legislative applicabili. Nel caso di specie, infine, tutti i permessi di costruire fanno espresso riferimento all’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 e, quindi, non è ravvisabile alcun errore nell’individuazione della norma applicabile, bensì solo un errore nel calcolo dell’importo del costo di costruzione a causa dell’omessa considerazione della percentuale minima del 5%.

Secondo la difesa dell’Amministrazione è, infine, destituita di fondamento anche la censura relativa alla violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 giacché non si tratta di un atto di autotutela volto all’eliminazione di un provvedimento illegittimo, ma al contrario i provvedimenti di correzione sono frutto di un’attività vincolata che non ha offerto alcuno spazio valutativo al Comune ed è consistita nella mera rettifica dell’importo erroneamente determinato.

E. Con ordinanza n. 143 del 24.2.2010 il Collegio ha accolto la domanda di misure cautelari sussistendo il requisito del periculum in mora.

F. Alla pubblica udienza del 2.12.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1.Il Collegio ritiene di potere procedere direttamente all’esame del merito, non essendo stata sollevata alcuna eccezione preliminare e non emergendo questioni rilevabili d’ufficio.

2.Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.

3. La concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, in quanto ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio partecipa agli oneri ad essa relativi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6.5.1997, n. 462). Esso ha, quindi, natura di corrispettivo di diritto pubblico.

3.1. La quantificazione dei contributi dovuti dal soggetto in cui favore è rilasciata la concessione è ordinariamente effettuata all’atto del rilascio della concessione medesima, ma il Comune, anche in seguito, ben può effettuare la rideterminazione dell’ammontare del contributo dovuto dal concessionario, in quanto il potere è espressione del generale principio di autotutela (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30.9.1998, n. 1144) che può essere legittimamente esercitato ogni qual volta l’amministrazione si renda conto di essere incorsa, per qualsiasi ragione, in errore nella liquidazione o nel calcolo del contributo.

3.2. Ed invero, è stato inoltre ritenuto che, poiché l’eventuale errore nella determinazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione configura un indebito oggettivo da parte dell’intestatario della concessione, la sola preclusione alla azionabilità del credito effettivamente dovuto è la prescrizione del diritto alla percezione degli oneri nel loro integrale ammontare (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 6.11.2002, n. 4267).

3.3. Ai sensi dell’art. 16, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001 " Il costo di costruzione per i nuovi edifici é determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione é adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.".

3.4. La richiamata disposizione, nel disciplinare le modalità di clalcolo del costo di costruzione, prevede che una quota dello stesso, variabile dal 5% al 20%, sia determinata dalle Regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione. In applicazione dei criteri ermeneutici letterale e teleologico, ad avviso del Collegio, la detta disposizione deve essere interpretata nel senso di disporre l’immediata applicazione della percentuale minima prevista, corrispondente al 5%, mentre resta nella discrezionalità delle Regioni determinare in misura superiore detta percentuale, in relazione ai parametri individuati dal medesimo comma 9.

3.5. Tale interpretazione, peraltro, risponde anche all’esigenza di assicurare un’uniformità nella determinazione del costo di costruzione su tutto il territorio nazionale, a prescindere dall’esercizio del potere normativo riconosciuto alle singole Regioni. La suddetta disposizione, dunque, non reca alcuna disciplina transitoria, dovendo trovare immediata applicazione.

La disposizione in esame, più specificamente, distingue i meccanismi di determinazione del costo di costruzione dalle modalità di adeguamento automatico di detto costo; solo in relazione a queste ultime, infatti, si prevede un’applicazione degli indici ISTAT "nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni". Da ciò si trae, dunque, ulteriore conferma dell’immediata applicabilità della richiamata disposizione nella parte riferita alla percentuale del 5%, ai fini della determinazione del costo di costruzione in sé considerato.

3.6. Alla luce delle considerazioni svolte, il primo motivo di ricorso deve essere disatteso avendo il Comune resistente legittimamente proceduto alla rettifica delle somme richieste a titolo di costo di costruzione in applicazione dell’art. 16, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001.

4. E’, altresì, infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.

4.1. Come già esposto al capo 3, punti sub 1 e 2, l’esercizio del potere di autotutela in questione non richiede alcuna particolare e specifica motivazione in ordine alla valutazione dell’interesse pubblico alla correzione dell’attività amministrativa, in quanto non si versa nel campo di un’attività volta alla rimozione di un provvedimento illegittimo (tal non essendo la originaria ed erronea determinazione della prestazione contributiva) rispetto alla quale attività il principio si è affermato per garantire la migliore valutazione amministrativa di secondo grado. Nel caso di specie l’interesse pubblico alla integrale soddisfazione del credito erariale è in re ipsa.

4.2. Rispetto alla primaria ed oggettiva esigenza di riequilibrare, mediante la prestazione economica, il nuovo carico urbanistico costituito dall’opera assentita, di cui risulta portatrice la pubblica amministrazione, non appare configurabile la tutela dell’affidamento, in quanto, in disparte ogni considerazione sulla effettiva portata generale di tale principio nell’ambito dell’attività amministrativa, allo stato di diritto vigente, esso non appare invocabile in presenza di una attività vincolata, nella quale ogni interesse diverso da quello pubblico insito nella norma attributiva del potere amministrativo volto alla sua concreta realizzazione appare da considerarsi ontologicamente recessivo (cfr. Tar Lombardia, Milano, II, 6.11.2002, n. 4267).

5.Va, infine, disatteso anche il terzo e ultimo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela dell’affidamento, non essendo possibile per l’Amministrazione correggere l’errore di diritto nel quale è incorsa in sede di determinazione del costo di costruzione.

5.1. Come già evidenziato, infatti, al capo 3, punti sub 1 e 2 della presente pronuncia, l’Amministrazione può procedere alla rideterminazione del quantum del costo di costo di costruzione in tutte le ipotesi in cui sia incorsa in un errore nella sua quantificazione. Peraltro, nel caso di specie, non vi è dubbio che l’errore commesso dall’Amministrazione debba essere qualificato in termini di mero errore di calcolo, come confermato dall’espresso richiamo nel titolo edilizio all’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, quale norma presupposta per la determinazione del costo di costruzione.

Il ricorso va pertanto respinto.

6. Sussistono, peraltro, giustificati motivi, riferibili alla complessità e alla novità delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere

Marina Perrelli, Referendario, Estensore
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