Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con istanza del 17.9.2012 il difensore di C.R., condannato con sentenza 16.11.2011 del Tribunale per i minorenni di Firenze alla pena di mesi 3 di reclusione per il reato di tentato furto aggravato, proponeva incidente di esecuzione chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza di condanna per violazione delle norme sulla citazione a giudizio dell’imputato e la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza.
Con ordinanza del 12.10.2012 il Tribunale per i minorenni di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di C.R., ritenendo ritualmente effettuata la comunicazione della sentenza con la lettura in udienza del dispositivo, equivalente alla notificazione anche nei confronti dell’imputato libero, assente per volontaria rinuncia a comparire; escludeva l’ipotesi prevista dall’art. 175 in presenza della volontaria rinuncia a comparire all’udienza.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione reiterando l’eccezione di nullità per erronea notificazione al difensore di ufficio, in luogo del nominato difensore di fiducia, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità le nullità asseritamente incorse nel giudizio di cognizione non possono essere fatte valere con l’incidente di esecuzione, che affida al giudice soltanto il controllo sull’esistenza del titolo esecutivo e sulla legittimità della sua emissione. (Sez. 1^, n. 8776 del 28/01/2008, xxx, Rv. 239509; Sez. 1^, n. 4554 del 26/11/2008 – dep. 03/02/2009, Baratta, Rv. 242791).
Nulla sulle spese trattandosi di imputato all’epoca minorenne.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013
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