Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza 15.9.2009 n. 154 la Commissione tributaria della regione Lazio sez. 4 Roma, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio Roma (OMISSIS) della Agenzia delle Entrate ed accogliendo l’appello proposto dalla contribuente xxx s.a.s. di xxx & C, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittime ed annullava le cartelle di pagamento emesse all’esito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis aventi ad oggetto il pagamento dell’IVA relativa agli anni 2000 e 2001 – dichiarata ma non versata – ed il recupero di un credito di imposta per incremento occupazionale relativo all’anno 2001.
I Giudici di appello rilevavano che la società contribuente aveva ritualmente presentato dichiarazione integrativa ai fini del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis provvedendo al versamento delle prime due rate, e che il mancato versamento dell’ultima rata di condono non comportava la decadenza dai benefici previsti dalla norma, dovendo intendersi definita la procedura di condono con il pagamento della prima rata. Inoltre l’importo richiesto a titolo IVA con le cartelle era da ritenersi non dovuto in quanto l’Ufficio non aveva tenuto conto dei versamenti già eseguiti dalla contribuente.
Quanto al recupero del credito di imposta i Giudici territoriali confermavano le statuizioni della sentenza di prime cure rigettando la pretesa dell’Ufficio in quanto priva di riscontri documentali.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate impugnando, con due mezzi, il solo capo concernente il recupero dell’IVA. Ha resistito con controricorso la società.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la Agenzia delle Entrate censura al sentenza sotto il profilo dell’"error in judicando" ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) c.p.c., per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis.
Il motivo è fondato.
Come affermato da questa Corte il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste alla medesima L. n. 289 del 2002 (artt. 7, 8, 9, 15 e 16). Infatti, mentre le seconde introducono un "condono tributario premiale", riconoscendo al contribuente il diritto potestativo di chiedere che il suo rapporto giuridico tributario sia sottoposto ad un accertamento straordinario, da effettuarsi cioè secondo regole diverse da quelle ordinarie, l’art. 9 bis concede invece un condono tributario clemenziale che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni e, a determinate condizioni, concede modalità di favore per il loro pagamento, ma senza prevedere alcuna forma di accertamento tributario straordinario (sulle due specie di condono tributario v.
Corte cass. 12.3.2004, n. 5077; id. 5 sez. 31.8.2007 n. 18353).
Il condono "clemenziale" non richiede una necessaria attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis non comportando alcuna incertezza in ordine al quantum da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la vicenda fiscale, trattandosi dell’ammontare dal medesimo indicato nella "dichiarazione integrativa" presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi come previsti dal comma 4. Ne consegue che, in ipotesi di pagamento rateale previsto dall’art. 9 bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45. recante Legge Finanziaria per il 2004), il condono -in quanto rimesso alla mera attività di liquidazione e versamento della somma da parte del contribuente – produce la definizione della lite pendente soltanto con l’integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 2 essendo legittimata l’Amministrazione finanziaria, in difetto del perfezionamento della definizione della lite, al recupero della originaria imposta dovuta.
La causa può quindi essere definita, favorevolmente alla Agenzia ricorrente, alla stregua del seguente principio di diritto "Il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive" (cfr. Corte cass. 5 sez. 6.10.2010 n. 2075; id. 5 sez. 23.9.2011 n. 19546).
2. Con il secondo motivo la Agenzia delle Entrate deducendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 35, comma 3, – che richiama l’art. 277 c.p.c. – ha inteso censurare la sentenza di appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), ritenendola affetta da vizio di nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. essendosi limitati i Giudici territoriali ad annullare le cartelle di pagamento in quanto recanti importi eccedenti il debito di imposta insoluto, omettendo, come invece dovuto, di rideterminare l’importo della pretesa fiscale.
Il motivo è fondato.
E’ da ritenersi "jus receptum" il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui nelle controversie tributarie aventi ad oggetto la impugnazione dell’atto impositivo il Giudice tributario è investito non soltanto della verifica dei vizi formali e della validità dell’atto, ma anche dell’accertamento del rapporto tributario in relazione sia all’"an" che al "quantum". Dalla natura del processo tributario – il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione- merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa da contribuente che dell’accertamento dell’ufficio, e salva la ipotesi di vizi radicali di nullità dell’atto, tali cioè da impedire lo stesso accertamento dei fatti costitutivi del rapporto (cfr. con riferimento alla carenza assoluta di motivazione dell’atto impositivo Corte cass. 5 sez. 9.10.2009 n. 21446; id. 5 sez. 9.6.2010 n. 13868), consegue pertanto che, ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura entro i limiti posti dalle domande di parte (cfr. Corte cass. 5 sez. 12.7.2006 n. 15825; id. 5 sez. 23.7.2007 n. 16252; id. 5 sez. 3.8.2007 n. 17127; id. 5 sez. 17.10.2008 n. 25376, con riferimento alla determinazione della sanzione pecuniaria), a condizione che resti nel limite della pretesa tributaria esercitata dall’Ufficio e che gli elementi utilizzati siano ritualmente acquisiti agli atti (cfr. Corte Cass. 5 sez. 28.5.2010 n. 13132).
Nella specie dalla esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata risulta che i Giudici del gravame erano stati investiti della questione attinente il titolo giuridico delle imposte richieste dalla Amministrazione finanziaria con le cartelle opposte dalla società vertendosi quindi sul "quantum" di imposta ancora dovuto dalla contribuente a seguito di presentazione della dichiarazione integrativa L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis e del pagamento delle prime due rate, con la conseguenza che i Giudici di appello, ritenuta illegittima per eccesso la pretesa fiscale, avrebbero dovuto provvedere alla liquidazione del minore importo del credito vantato dalla Amministrazione finanziaria.
Non avendo la CTR LAZIO ottemperato a tale obbligo la sentenza è da ritenersi pertanto affetta dal vizio di legittimità denunciato.
3. In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria della regione LAZIO in diversa composizione che si atterrà al principio di diritto enunciato al paragrafo 1 della presente motivazione, assolvendo all’obbligo di pronuncia in ordine alla determinazione dell’importo dovuto dalla contribuente per i relativi titoli di imposta, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione tributaria della regione LAZIO che, attenendosi ai principi di diritto enunciati, procederà a nuovo esame liquidando anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 9 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
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