Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50644

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 2.10.2012, il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava l’istanza avanzata da P.A. (in espiazione della pena di anni quattro e giorni ventidue di reclusione, oltre a mesi due e giorni 22 di arresto) e diretta ad ottenere l’affidamento terapeutico al servizio sociale, sul presupposto che il prevenuto già sottoposto a programmi ambulatoriali negli anni precedenti, con frequenti ricadute nell’uso dello stupefacente, si sarebbe ripresentato nel marzo 2012 mostrando una palese strumentalizzazione del suo stato di tossicodipendenza che non ebbe mai a risolvere con programmi ambulatoriali. Veniva sottolineato che già nel 2002 il prevenuto aveva conseguito l’ammissione all’affidamento terapeutico, ma che la misura gli era stata revocata nel 2005, per fatto colpevole; veniva aggiunto che la sua personalità era connotata da tratti di pericolosità sociale, atteso che il predetto era gravato da plurimi precedenti penali e registrava ben dodici carichi pendenti, tra cui reati di violazione D.P.R. n. 309 del 1990 e violazioni alle prescrizioni di sorveglianza speciale.
2. Avverso tale decisione, interponeva ricorso per cassazione la difesa del prevenuto per dedurre inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali, previste a pena di nullità: all’udienza del 2.10.2012 non venne accolta l’istanza di differimento dell’udienza a seguito del ricovero nell’ospedale di (OMISSIS) del ricorrente, che in condizioni di libertà, a seguito di sospensione dell’ordine di carcerazione, fu impossibilitato a presenziare all’udienza e fu impossibilitato di rappresentare per iscritto la sua volontà ad essere presente.
Secondo la difesa, doveva essere considerato che all’interessato, trovatosi in situazione di emergenza, andava salvaguardato il diritto di difesa, ben potendosi desumere per facta concludentia la volontà di partecipare all’udienza. Per le modalità dell’impedimento e per il tipo di patologia che ha impedito al P. di partecipare, ben potevasi desumere l’inequivoca manifestazione della volontà del ricorrente a partecipare all’udienza.
Il non aver ritenuto una situazione di concreto impedimento ha prodotto un vizio di nullità assoluta nella procedura seguita.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso, basato su un unico motivo di ordine procedurale, è fondato e deve esser accolto.
Avendosi riguardo ad eccezione di carattere procedurale questa Corte ha accesso agli atti, ai fini dell’accertamento dell’error in procedendo, potendo compiere l’esame diretto dei relativi atti processuali (Cass. Sez. Un., 31 ottobre 2001, xxx; Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2002, xxx): all’esito di tale operazione emerge infatti che il ricorrente aveva fatto pervenire al Tribunale di Sorveglianza un’attestazione di ricovero in data (OMISSIS), presso l’ospedale di (OMISSIS), reparto delle malattie infettive.
Tale attestazione valeva come prova del legittimo impedimento a comparire all’udienza del giorno successivo.
Il Tribunale peraltro rigettava l’istanza sul presupposto che l’interessato non aveva manifestato la volontà di comparire all’udienza, secondo il paradigma declinato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione all’istante che si trovi detenuto, per il quale occorre disporre la traduzione, ragion per cui viene pretesa la previa richiesta dell’interessato di essere sentito personalmente.
Così non è quando, come nel caso di specie, il condannato si trovi in stato di libertà (Sez. 1^, 19.11.2008, n. 45475, RV 242068). Tale principio è stato successivamente ribadito, con l’esplicita affermazione che nel procedimento di sorveglianza il legittimo impedimento dell’interessato assume rilevanza qualora questi sia detenuto, a condizione che abbia preventivamente richiesto di essere personalmente sentito, mentre se l’interessato è in stato di libertà (come lo era il P.) il Tribunale di sorveglianza è tenuto a prendere in considerazione il legittimo impedimento addotto e disporre il rinvio dell’udienza, pena la nullità della stessa e dei provvedimenti che in esito all’udienza vengano adottati (Sez. 1^, 9.6.2009, n. 26478, Rv 244037). Il provvedimento impugnato è stato assunto a conclusione di udienza a cui non ebbe a partecipare l’interessato, che aveva dato conto del suo legittimo impedimento, rappresentato dal ricovero in struttura ospedaliera pubblica, reparto malattie infettive, il che doveva portare ad opinare che la degenza fosse necessaria e non meramente strumentale; in ogni caso il tribunale e mai avesse dubitato della necessità del ricovero, avrebbe dovuto effettuare gli accertamenti ritenuti necessari. Nella procedura seguita il Tribunale si è quindi allontanato dai principi di diritti suindicati, che questo Collegio intende riaffermare, incorrendo nella nullità eccepita dalla difesa, ragion per cui l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Sorveglianza di Bari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013

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