Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 22.8.2012 la Corte di appello di Milano rigettava la l’istanza, proposta a norma dell’art. 175 c.p.p., da C. P., per la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza contumaciale emessa il 1.2.2011 dal Tribunale di Monza, che lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.
Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: il condannato non ha avuto conoscenza della sentenza per caso fortuito o forza maggiore avendo dovuto forzatamente abbandonare il proprio domicilio per un sopravvenuto arresto; la sentenza contumaciale, anche se notificata con i crismi di legge è nulla per non aver potuto l’interessato partecipare scientemente al processo in ragione della nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, a sanare la quale non vale la regolarità formale della notifica dell’estratto contumaciale.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1.Secondo quanto riferito nello stesso provvedimento impugnato, l’estratto della sentenza contumaciale di condanna, a seguito di irreperibilità del condannato presso il domicilio dichiarato, è stata notificata a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore che, dalla relata di notifica del 20.2.2012, si individua in un difensore nominato d’ufficio.
L’art. 175 c.p.p., comma 2, configura, in favore dell’imputato contumace, una presunzione relativa di non conoscenza del procedimento ovvero del provvedimento rappresentato dalla sentenza contumaciale di condanna. Ne consegue che, per superare la presunzione di non conoscenza stabilita dall’art. 175 c.p.p., comma 2, è necessario che siano acquisiti elementi idonei a dimostrare che il condannato in contumacia ha avuto la concorrente conoscenza sia del procedimento instaurato a suo carico, sia del conclusivo provvedimento contumaciale di condanna. In altri termini la mancanza di elementi sintomatici della conoscenza della sentenza contumaciale, con conseguente volontarietà della rinuncia all’impugnazione, legittima la restituzione nel termine per impugnare anche nel caso in cui l’imputato abbia avuto conoscenza del relativo procedimento.
Nel caso in esame la Corte di appello ha allegato una circostanza (comunicazione del 7.9.2009 da parte dell’originario difensore di fiducia di rinuncia al mandato per "divergenze di linea difensiva da tenere") certamente indicativa della conoscenza del procedimento penale; tuttavia ha considerato elemento dimostrativo della conoscenza della sentenza contumaciale l’avvenuta notificazione della stessa mediante consegna al difensore di ufficio.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di restituzione nel termine, la notifica della sentenza contumaciale al difensore d’ufficio, eseguita ai sensi dell’art. 159 c.p.p., ovvero ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, non è idonea a dimostrarne la certa ed effettiva conoscenza da parte dell’imputato, qualora la stessa non sia desumibile "aliunde", ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare con lo stesso un effettivo rapporto professionale, analogo a quello discendente dalla nomina fiduciaria (in tal senso Sez. 6, n. 36465 del 16/07/2008, xxx, Rv. 241259; Sez. 1, n. 3746 del 16/01/2009, xxx, Rv. 242535).
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio al giudice dell’esecuzione perchè proceda a nuovo esame applicando la regola di diritto sopra indicata in ordine alla inidoneità della sola notifica dell’estratto della sentenza al difensore di ufficio a dimostrare la effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato contumace ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013
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