Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-10-2013) 16-12-2013, n. 50640

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ordinanza del 14.7.2011 la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da B.L. di dichiarare non esecutiva la sentenza emessa il 8.1.2007 dalla Corte di appello di Milano che lo aveva condannato alla pena di anni 6 di reclusione per il reato di violenza sessuale.

Avverso l’ordinanza il condannato personalmente propone ricorso per cassazione, deducendo di non essere stato sentito dal competente Magistrato di sorveglianza di Roma nonostante egli ne avesse fatto espressamente richiesta nell’atto di proposizione dell’incidente di esecuzione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’istanza con la quale il condannato B. ha proposto incidente di esecuzione contiene l’espressa richiesta di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo, essendo egli detenuto al di fuori della circoscrizione della Corte di appello di Milano.

La mancata audizione del detenuto che ne ha fatto espressa richiesta ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 4, integra una nullità generale a regime intermedio per violazione del diritto di intervento nel procedimento a norma dell’art. 178 c.p.p., lett. c).

L’ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, perchè proceda a nuovo esame dell’istanza assicurando l’intervento dell’interessato a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 4.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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