Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15205

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
La snc F.lli xxx di xxx & C, in persona del legale rappresentante T.G., ed i soci E.P. T. ed T.E. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Ccnmissione tributaria regionale della Sardegna che, riuniti i gravami, accogliendo gli appelli dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Tempio Pausania, e rigettando quelli dei contribuenti, ha dichiarato legittimi i 36 avvisi di accertamento ai fini dell’ILOR e dell’IRPEF per gli anni d’imposta dal 1987 al 1994, con i quali veniva contestata ai contribuenti l’indebita deduzione di costi, nelle dichiarazioni annuali, documentati da fatture riferite ad operazioni considerate inesistenti.
Il giudice d’appello, all’esito dell’esame degli elementi posti a fondamento degli accertamenti nei confronti della società contribuente, un sugherificio, e segnatamente con riguardo al ruolo dell’intermediario negli acquisti, il "fatturante", ai rapporti con P.P. e C.G., e con il xxx e con la xxxi, e per ciascuno di tali soggetti dando conto delle forme di pagamento delle merci riscontrate, ha infatti rilevato che "la quantità dei dati emersi, che contrastano costantemente e pesantemente con la dichiarata legittimità dei comportamenti fiscali della ditta accertata, concorre a dare gravità, certezza e concordanza alle deduzioni dell’Ufficio; gli accertamenti dell’ufficio a carico della ditta xxx snc… sono stati legittimamente assunti sulla base di dati e riscontri validi e verificati; assumono perciò piena legittimità ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39".
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i contribuenti, denunciando "violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", si dolgono che la sentenza impugnata sia fondata su circostanze non afferenti direttamente all’attività del sugherificio e sulla base di mere presunzioni, laddove, ai sensi della norma in rubrica, il giudizio dovrebbe fondarsi "su prove certe e non su semplici illazioni, che non hanno alcuna validità probatoria"; la prova richiesta dall’art. 2697 cod. civ. non sarebbe integrata e soddisfatta da mere presunzioni indirette, non sostenute adeguatamente da mezzi di prova certi, specie nel raffronto con la posizione in fatto e in diritto sostenuta da parte ricorrente, tenuto conto che non era stato eseguito un riscontro sulle scritture contabili del sugherificio, peraltro regolarmente tenute.
Con il secondo motivo, denunciando "emessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla presunzione di responsabilità fiscale della F.lli xxx, quale elemento desunto da ipotetici comportamenti di terzi in aperto contrasto con giudicato definitivo", sostiene che l’ufficio avrebbe dovuto dimostrare la posizione contabile irregolare del sugherificio al fine di poter presumere la inesistenza delle operazioni commerciali, e si duole che sia stata acriticamente trasferita sulla società contribuente una mera presunzione assunta nei confronti delle ditte produttrici e fornitrici dei semilavorati, soggetti ad essa estranei, senza un previo ed ulteriore accertamento sulla contabilità aziendale e soprattutto del magazzino. Una siffatta presunzione non sarebbe idonea a confortare il convincimento derivandolo dalla valutazione complessiva e globale di tutti quegli ulteriori elementi certi, documentabili e presumibili che consentono poi di risalire dai fatti noti al fatto ignorato, con riferimento ad una connessione di accadimenti ragionevolmente verosimile in base ad un criterio di normalità.
Con il terzo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", si duole che la prova richiesta dalla disposizione in rubrica per la configurazione dell’illecito sia stata offerta sulla base della mera possibilità presuntiva del fatto del terzo, poichè come noto nella relazione tra fatto ignoto conseguente da fatto noto, il fatto ignoto non può essere considerato esistente senza una diretta dimostrazione a carico dell’interessata e quindi della p.a. In altri termini, in difetto di prova l’ufficio avrebbe fatto ricorso all’applicazione dell’art. 2729 cod. civ., e cioè presunzioni semplici, sebbene nella specie esse noi siano gravi, precise e concordanti.
Con il quarto motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", censura la sentenza per l’insufficiente valutazione delle circostanze decisive risultanti dal complesso probatorio, e per la mancanza di motivazione, in violazione dell’obbligo imposto al giudice dalla norma in rubrica.
Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, siccome strettamente legati, è infondato.
Questa Corte ha chiarito, con riguardo all’accertamento delle imposte sui redditi, che "qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamene inesistenti, l’onere di fornire la prova che l’operazione rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe all’Amministrazione finanziaria la quale adduca la falsità del documento (e quindi l’esistenza di un maggior imponibile), e può essere adempiuto, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, non ostandovi il divieto della doppia presunzione, il quale attiene esclusivamente alla correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato nei casi in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato" (Cass. n. 1023 del 2008, n. 10157 del 2010).
Si è in proposito affermato che "null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuata senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo" (Cass. n. 951 del 2009).
Una prova siffatta, vale a dire una contestazione specifica e circostanziata della dedotta non regolarità delle operazioni, non risulta essere stata offerta dai contribuenti.
Privo di pregio, in particolare, è il rilievo concernente la inidoneità della prova per presunzioni e, segnatamente, il carattere "indiretto" delle presunzioni addotte dall’ufficio, ove si consideri che la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione può risultare, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), dai dati e dalle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dal precedente art. 32, che al comma 1, n. 8 bis), consente all’amministrazione di "invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi".
Quanto al secondo motivo del ricorso, sono prive di pregio le censure di insufficienza della motivazione, in particolare in ordine alla valutazione delle circostanze risultanti dal complesso probatorio, atteso che il giudice d’appello ha compiuto una disamina analitica e coerente degli elementi offerti – la mancanza di organizzazione, personale e mezzi dei produttori di sughero cedenti, il ruolo del fatturante ed il mancato riscontro dei pagamenti, il mancato riconoscimento di fatture da parte di cedenti, la non corrispondenza, anche cronologica, tra fatture e mezzi di pagamento asseritamente impiegati per regolare gli acquisti di sughero -, e la articolata motivazione della decisione è pienamente adeguata ed immune da vizi.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 oltre ad eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *