Cassazione sez. II civ., ordinanza 19 giugno 2009, n.14520 Circolazione stradale, sanzioni, contravvenzioni, la parte personalmente, primo grado, appello (2009-08-04)

Omissis). – Rilevato che F. S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dep. il 25 luglio 2007 dal Tribunale di Chiavari, che dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa sul rilievo che l’impugnazione era stata proposta personalmente dall’opponente. Non ha svolto attività difensiva l’intimato. Nominato,ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il consigliere relatore depositava la relazione di cui all’art.380 bis cod. proc. civ. ritenendo le condizioni per la decisione della causa in camera di consiglio sul rilievo che il ricorso dovesse essere rigettato per manifesta infondatezza il Procuratore Generale rassegnava conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Osserva

II ricorso può essere deciso in camera di consiglio, essendo lo stesso manifestamente infondato.

Con il primo e il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, dell’art. 82 cod. proc. civ. nonché omessa e/o insufficiente motivazione deduce che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non applicabile al giudizio di appello la norma di cui al quarto comma dell’art. 23 della legge 689/1981, che consente alla parte di stare in giudizio personalmente nel procedimento di primo grado in materia di opposizione a sanzioni amministrative, senza spiegare le ragioni per le quali non dovesse trovare applicazione anche in sede di gravame la deroga alla previsione di cui all’art. 82 cod. proc.civ. Orbene va considerato che l’art.23 quarto comma della legge n.689 del 1981 disciplina esclusivamente le modalità di difesa della parte nel giudizio di opposizione che si svolge dinanzi al giudice di pace, atteso che l’articolo citato detta la disciplina di quel grado del procedimento: per quanto riguarda l’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace, introdotto dal decreto legislativo n. 40/2006, in assenza di alcuna specifica previsione contraria, trova applicazione la regola generale di cui al terzo comma dell’art. 82 cod. proc. civ., secondo cui davanti al tribunale e alla corte di appello la parte deve stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente, atteso che ai sensi dell’art. 359 cod. proc. civ. nel procedimento di appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con il presente capo. Orbene, la deroga stabilita dall’art. 23 quarto comma citato alla previsione di cui all’art. 82 cod. proc. civ. è giustificata dalla semplificazione delle forme del procedimento che la legge n. 689 del 1981 ha informato ai principi di snellezza e di speditezza, avendo inteso assicurare il diretto acceso del cittadino a una effettiva e pronta tutela giurisdizionale. Ed evidentemente tale deroga non ha ragion d’essere per il giudizio di gravame che, per la complessità del procedimento, deve svolgersi dinanzi al tribunale secondo le regole ordinarie che rendono necessaria la difesa tecnica e che si armonizzano con la disciplina dettata in materia di appello dal capo II del titolo III del codice di procedura civile. II ricorso va rigettato. Non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase (Omissis).

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