Provvedimenti imperiali, costituenti fonti del diritto romano a partire dalla fine del II secolo d.C.
In relazione al contenuto ed alla natura, le (—) assunsero le seguenti denominazioni:
— edìcta: provvedimenti a carattere generale, emanati dal prìnceps, sulla base dell’imperium proconsulare maius attribuitogli, che contenevano le istruzioni o i criteri direttivi cui dovevano attenersi i magistrati provinciali. In un primo periodo, gli edicta non avevano vigore dopo la morte del principe che le aveva emanate, essendo stretta emanazione dell’imperium esercitato da ciascun princeps; successivamente, tale limitazione di efficacia venne meno.
Le (—) non avevano contenuto imperativo, quanto piuttosto la forma di autorevoli consigli;
— mandàta: istruzioni diramate ai funzionari dell’amministrazione pubblica, in special modo ai governatori delle province, vincolanti per l’esercizio dei loro compiti. Essi avevano, quindi, contenuto amministrativo, anche se vi furono casi in cui con questo mezzo furono introdotti nuovi istituti giuridici (ad es. il testamentum militis);
— decrèta: sentenze emanate dal principe extra òrdinem, ossia senza l’osservanza delle formalità processuali su richiesta delle parti o di pubblici funzionari, sia in primo grado che in appello. In questa sua funzione il princeps era solito farsi assistere da un consilium principis;
— rescrìpta ed epìstulae: responsi richiesti all’imperatore, su determinate questioni giuridiche, da privati, magistrati o funzionari.
I rescripta avevano efficacia limitata ai singoli casi per i quali erano emanati ed avevano efficacia vincolante per il giudice solo se i dati di fatto esposti nella domanda (supplicàtio) corrispondevano a verità. Gradualmente i rescripta assursero al rango di principi giuridici generali, acquistando efficacia per casi analoghi
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Constitutio romana
Promulgata da Lotario I [vedi] nell’824. Essa imponeva al papa il giuramento di fedeltà all’imperatore.
Constitutio puritatem di Federico II
Norma contenuta nel Liber Augustalis [vedi] per cui i giudici del Regno di Sicilia dovevano applicare le leggi regie. Solo in mancanza di una norma che disciplinasse il caso da risolvere, si poteva ricorrere alle consuetudini locali, a condizione che tali consuetudini non contrastassero con il diritto regio e che il re ne avesse approvata la conformità con un suo giudizio espresso. In mancanza di consuetudini, avrebbero trovato applicazione le norme di diritto comune [vedi]. Un’aggiunta al testo qualificava come diritto comune, il diritto longobardo [vedi] e il diritto romano [vedi
Constitutio de feudis (Costituzione sui feudi)
Decreto emanato da diversi imperatori a partire dall’XI secolo, in materia feudale [vedi Feudo].
• (—) di Corrado II il Salico.
Emanata a Cremona il 28 maggio 1037 da Corrado II il Salico [vedi], sanciva l’ereditarietà dei feudi minori da parte dei valvassori [vedi Valvassore]. Essa inflisse un duro colpo alla gerarchia feudale, che veniva soppressa, e pose sullo stesso piano vassalli [vedi Vassallo] e valvassori, grandi feudatari laici e grandi feudatari ecclesiastici.
La (—), conosciuta anche come Edictum de beneficiis regni italici, concedeva ai vassalli minori il privilegio di essere giudicati dal Tribunale dei pari [vedi].
• (—) di Federico I Barbarossa.
Emanata nel dicembre 1154 durante la prima dieta di Roncaglia [vedi Dieta] dall’imperatore Federico I Barbarossa [vedi Federico I di Hohenstaufen]. In virtù di essa si stabilì che tutte le alienazioni di feudi, avvenute in Italia sotto qualsiasi forma ma senza l’effettivo consenso del proprietario delle terre, dovevano considerarsi nulle in quanto contrarie alla legge feudale. Conseguentemente, chi avesse ricevuto dei feudi in pegno, in vendita o a qualsiasi altro titolo senza il permesso del signore, doveva senz’altro restituirli a quest’ultimo, unitamente alle regalie [vedi] percepite indebitamente in funzione dell’alienazione. Tale decreto venne rinnovato nella seconda dieta di Roncaglia, tenuta da Federico Barbarossa nel novembre del 1158