Consul

(Console)

Era il capo dell’universitas scholarium [vedi Università]. Come il capo del comune [vedi Comune medievale], così anche il capo dell’università si chiamò console, podestà o rettore.
Il (—) fu in origine uno scolaro e tale usanza durò a Padova fino al 1638, a Pisa fino al 1644 e a Pavia fino al 1808, quando Napoleone [vedi Bonaparte Napoleone] pose a capo dell’università un professore.
Il (—) doveva avere almeno ventidue anni, essere di natali legittimi, godere di buona fama ed essere possibilmente ricco, per sostenere le spese delle numerose festività previste.
Presiedeva il Consiglio delle Nazioni e il tribunale universitario, con la potestà di imporre multe e pene anche detentive agli studenti che avessero commesso infrazioni.
Al pari del podestà [vedi] del comune era sottoposto al sindacato da parte dei capi delle Nazioni.

Consuetudines neapolitanae

(Consuetudini di Napoli)

Redazione scritta di diritto consuetudinario [vedi Consuetudine], che venne dal popolo richiesta a viva voce al re Carlo II d’Angiò [vedi] nel 1293. La commissione incaricata della compilazione fu, tuttavia, nominata dal sovrano soltanto sette anni più tardi. Essa era composta da dodici membri, ai quali venne affidato il compito di reperire e accorpare tutte le consuetudini del regno.
Il sovrano, al quale il testo della raccolta venne presentato per l’approvazione, ne affidò la revisione all’alto dignitario di corte e giurista insigne Bartolomeo da Capua [vedi], con licenza di apportare tutte le modifiche che avesse ritenuto necessarie.
Il testo, così elaborato, fu pubblicato da Carlo II nel 1306 e in tale forma ci è stato tramandato. Ben presto assunse notevole prestigio non solo nel Napoletano, ma anche in altre zone del Regno e fu assunto a modello per la redazione di altre raccolte di consuetudini, come ad esempio quella di Sorrento del 1309

Consuetudine

Uniforme ripetizione che si protrae nel tempo di un dato comportamento (usus) da parte della generalità dei consociati, con la convinzione della sua giuridica necessità (cd. opinio iuris ac necessitatis).
Anticamente tutto il diritto era consuetudinario, risiedendo il fondamento degli istituti giuridici nella sacralità dei costumi degli antenati (mores maiòrum).
In diritto romano classico, la (—) si contrapponeva alle fonti legislative: la prima rientrava nell’ambito del diritto non scritto (ius ex non scripto), le seconde nel diritto scritto (ius scriptum). Inoltre, si ammetteva l’abrogazione tacita della legge non solo per desuetudine, ossia per reiterata inosservanza di essa, ma anche attraverso una (—) che introducesse una norma contraria.
Fu in età imperiale, con Costantino [vedi] che, allo scopo di porre riparo alla confusione dilagante, venne ristabilita l’autorità della legge e fu sancito il principio che quest’ultima non potesse essere abrogata dalla (—).
Il principio venne ripreso nella compilazione giustinianea [vedi Corpus iuris civilis], in cui si stabilì che la (—) dovesse avere efficacia solo nelle materie non regolate dalla legge.
Il diritto romano poneva il fondamento della (—) nel tacito consenso del popolo, non ravvisando differenza tra il suo manifestarsi esplicitamente nella legge o implicitamente nella (—).
Il tempo era il fattore essenziale della (—), ma non era stabilito il minimo necessario per la sua formazione, essendo lasciato all’apprezzamento del magistrato verificare se, caso per caso, fosse passato un periodo di tempo congruo ad evincere l’obbligatorietà del comportamento.
Nei primi secoli del medioevo la (—) assunse una posizione prioritaria nell’ambito delle fonti giuridiche, sia per la funzione svolta di adeguamento del diritto romano alle esigenze della prassi, sia per la forza dimostrata nel creare diritto nuovo.
Nel diritto canonico, tuttavia, la validità di una (—) richiedeva la preventiva approvazione del competente organo ecclesiastico.
Importante creazione del diritto consuetudinario medievale fu l’istituto del feudo [vedi] e la formazione del diritto civico (consuetudinis loci), ossia delle consuetudini appartenenti ad una stessa civitas e sorte dalla comunanza degli interessi dei cittadini, riuniti in corporazioni ed associazioni. Fu dalla redazione scritta di tali consuetudini cittadine che si originò il nucleo principale del ius proprium [vedi].
Il passaggio dall’ordinamento comunale a quello delle monarchie assolute determinò il declino della (—) ed il prevalere della legge come fonte della volontà del principe.
L’avvento dei codici [vedi Codificazione] produsse il definitivo declino della (—).
Il nostro attuale codice civile, all’art. 8 delle disposizioni preliminari, dispone che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo se da essi richiamat