Conestabile

(o Connestabile)

Nel diritto romano del basso impero e presso alcune corti romano-barbariche era l’addetto alle scuderie dell’imperatore o del sovrano (cd. comes stabuli).
Nel Medioevo definiva la carica di generale in capo, specialmente dell’arma di cavalleria.
Gran (—) era chiamato, nella Francia dell’XI secolo e nel Regno di Napoli e di Sicilia il comandante in capo delle truppe del regno.
La carica di (—) fu abolita da Luigi XIII nel 1627, ma fu ricostituita da Napoleone I [vedi Bonaparte Napoleone], che l’attribuì al fratello Luigi [vedi Bonaparte Luigi] nel 1804

Concordato ecclesiastico

Convenzione internazionale, stipulata tra la S. Sede, in veste di soggetto di diritto internazionale, e singoli Stati per provvedere alla regolamentazione generale della situazione giuridica della Chiesa in un determinato Paese.
Il (—) obbliga solo le parti internazionali contraenti.
Per i fedeli esso diviene obbligatorio a seguito della pubblicazione dello stesso negli Acta Apostolica Sedis; per i cittadini dello Stato stipulante diventa obbligatorio solo quando il (—) viene trasferito nelle leggi dello Stato.
Tra i concordati di maggiore rilevanza storica: quello di Worms (1122), stipulato tra papa Callisto II (1119-1124) ed Enrico V (1106-1125), che pose fine alla lotta per le investiture [vedi Investiture (lotta per le)] tra i papi e gli imperatori. In virtù di esso si stabilì che i pontefici e i vescovi dovevano essere eletti secondo le norme ecclesiastiche e che solo in Germania a tali elezioni avrebbe potuto assistere un rappresentante dell’impero. L’imperatore avrebbe potuto investire di un feudo un vescovo o un ecclesiastico, ma solo dopo la regolare elezione e consacrazione del pontefice. La Chiesa, dal suo canto, riconosceva i diritti assunti dall’imperatore sugli ecclesiastici, ai quali fosse stata conferita un’investitura feudale. Con il (—) di Costanza (1418) e quello di Francoforte (1446) la Chiesa tentò di arginare le tendenze centrifughe di alcuni episcopati nazionali.
Il (—) del 1801 tra il Primo Console Napoleone [vedi Bonaparte Napoleone] e Pio VII (1829-1830) compose il profondo dissidio generato tra il governo francese e la S. Sede [vedi Costituzione civile del clero].
L’Italia ha stipulato con la S. Sede il concordato dell’11-2-1929 (cd. Patti Lateranensi [vedi Lateranensi (Patti)]), modificato e sostanzialmente innovato con l’accordo del 18-2-1984. In virtù di quest’ultimo si sancisce la posizione di reciproca indipendenza e sovranità dei contraenti; l’assunzione di una posizione agnostica dello Stato nei confronti della religione cattolica, che cessa di essere considerata religione ufficiale dello Stato; il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio cattolico; l’introduzione, in luogo del finanziamento diretto dello Stato alla Chiesa, di un sistema che prevede il sostentamento di questa attraverso contributi volontari, versati dai fedeli all’atto della dichiarazione dei redditi

Concilio ecumenico

Adunanza di vescovi della Chiesa cattolica, al fine di esaminare e discutere questioni dogmatiche e religiose di grande importanza.
È detto (—) o universale perché vi partecipano tutti i vescovi della Terra e il papa (o un suo legato); esistono anche concilii plenari (o nazionali) e concilii provinciali (o locali).
Le norme approvate dal (—) sono dette canoni [vedi Canone].
Il primo (—) si tenne a Nicea, in Bitinia (Asia Minore), nel 325, in cui fu affermata la duplice natura, divina e umana, di Cristo, in opposizione alla dottrina formulata da Ario [vedi Arianesimo]; quello di Efeso (Asia Minore) nel 431 contro Nestorio, di Calcedonia nel 451, in cui fu definito il dogma della natura umana e divina di Cristo e quello di Trento [vedi Concilio di Trento].
Nel (—) vaticano del 1854 fu sancito il dogma dell’Immacolata Concezione ed in quello del 1869 il dogma dell’infallibilità del papa [vedi Infallibilità del papa (dogma della)].
Hanno il diritto-dovere di partecipare al (—), con voto, tutti e soltanto i vescovi membri del collegio episcopale. L’autorità suprema della Chiesa può convocare per il (—) anche altri soggetti che non siano insigniti della dignità episcopale (ad esempio, superiori di ordini religiosi) determinandone le modalità di partecipazione.
Spetta unicamente al romano pontefice:
— convocare il (—);
— presiederlo personalmente o tramite un delegato;
— stabilirne l’ordine del giorno e il regolamento dei lavori (i padri conciliari possono aggiungere altri argomenti da trattare, ma solo con l’approvazione del pontefice);
— trasferirlo, sospenderlo o scioglierlo;
— approvarne i decreti.
Il (—) ha potestà legislativa su tutta la Chiesa ma i suoi decreti acquistano forza obbligatoria solo se approvati dal Sommo Pontefice congiuntamente ai padri Conciliari e debitamente promulgat