Dottrina filosofica medievale opposta al platonismo, professata soprattutto da Abelardo nel XII secolo e, fra i moderni, da Locke [vedi Locke John] e Kant [vedi Kant Immanuel].
Il (—) costituiva una terza soluzione, posta tra quelle fornite rispettivamente dal realismo e dal nominalismo, alla questione scolastica degli universali.
Il (—) sosteneva che i concetti generali (o universali) non sono dotati di una realtà autonoma ma esistono in quanto si riferiscono, a titolo di predicato, a cose esistenti.
Reali sono soltanto gli individui ed i fatti particolari: da essi, attraverso un processo di astrazione, l’intelletto può ricavare delle immagini comuni, i concetti, espressi da nomi universali. Questi ultimi non sono pure e semplici parole ma simboli utilizzati convenzionalmente dagli uomini per significare e rappresentare nel discorso le immagini comuni ricavate dall’intelletto
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Concerto europeo
Dopo il Congresso di Vienna [vedi] (1815) anche al fine di evitare ulteriori tentativi di egemonizzazione (Napoleone) le grandi potenze europee (Inghilterra, Prussia, Russia, Austria, Francia) raggiunsero un’intesa, conosciuta come (—), con la quale decisero di trattare congiuntamente le questioni politico-diplomatiche di comune interesse attinenti alla sola Europa (non agli interessi extra-europei) e di imporre le loro decisioni alle potenze minori.
Scopo principale di tale intesa era, comunque, la garanzia di ordine internazionale e di pace, che durò un secolo e venne meno quando le crisi belliche dei primi decenni del XX secolo contrapposero le potenze stesse, facendo venir meno il (—).
Comunità delle genti cristiane
Comunità di popoli che prende le mosse dalla caduta dell’impero romano (476 d.C.) e si afferma con il feudalesimo [vedi] e, soprattutto, con l’accettazione da parte dei potentati locali della supremazia politica e religiosa delle due autorità supreme: il papato, con sede a Roma, e l’imperatore d’occidente, a capo del Sacro romano impero [vedi].
Tali due autorità superiori, denominate i “due soli” da Dante [vedi Dante Alighieri] nel De Monarchia (1312-13), durante il Medioevo e l’età moderna hanno costituito i due poli intorno ai quali ha gravitato la comunità degli Stati.
Solo con la pace di Westfalia [vedi Westfalia (pace di)] (24 ottobre 1648) vi è stato il tramonto di tale concezione e ad essa ha fatto seguito la parità giuridica di tutti gli Stati che si sono autodefiniti sovrani e superiorem non recognoscentes
Comune medievale
Forma tipica di autogoverno delle città e di alcuni centri rurali dell’Italia centro-settentrionale, sorta sul finire dell’anno Mille e frutto della lotta condotta dal ceto cittadino nei confronti del sistema feudale [vedi Feudalesimo]. Il (—) diede luogo ad una profonda trasformazione sociale, caratterizzata da un nuovo forte incremento delle attività commerciali e dall’emergere della borghesia [vedi].
Numerose e contrastanti sono le teorie formulate sull’origine del (—). Secondo alcuni esso sarebbe sorto in seguito ad apposita licenza imperiale del periodo ottoniano [vedi Ottone I di Sassonia il Grande], ma di essa non si hanno notizie precise. Altri vedono nel (—) la continuazione del Municipio romano. L’opinione prevalente considera il (—) un’istituzione del tutto nuova e autonoma rispetto a simili istituzioni precedenti.
Ad ogni modo, i fattori posti all’origine del comune furono soprattutto di ordine politico ed economico. Al termine delle invasioni straniere (degli Ungari e degli Arabi), le città italiane si sentirono rassicurate e ciò produsse un incremento demografico e delle attività commerciali, che a sua volta generò una forte attrattiva dalle campagne (inurbamento).
La costituzione del (—) avveniva mediante la prestazione di un giuramento reciproco tra cittadini e consoli [vedi Console] o rettori. Ciascun capofamiglia, in rappresentanza dei membri della propria famiglia, giurava di desistere da qualsiasi comportamento dannoso o pericoloso per la pubblica quiete e di informare la propria attività all’interesse della collettività. A loro volta, i consoli (o rettori), il cui numero variava da un minimo di due ad un massimo di dodici, promettevano alla comunità di improntare il proprio operato al servizio dei citadini.
Il potere normativo, ossia il diritto di darsi proprie leggi, entro i limiti del diritto comune [vedi], era esercitato dapprima da un Parlamento, presieduto dai consoli e composto solitamente da tutti i capifamiglia. Tale organo, che prendeva il nome di Consiglio (Consilium) [vedi Consiglio maggiore; Consiglio minore] o Arengo [vedi] (Arengum) si riuniva solitamente nelle arene romane, dinanzi alla cattedrale o negli antichi teatri e. oltre ad approvare le leggi, dichiarava le guerre, stipulava la pace ed eleggeva i vari ufficiali del (—).
A partire dagli ultimi anni del secolo XI, la reggenza del (—) fu attribuita ad un podestà [vedi] non rieleggibile, che doveva essere straniero, di età non superiore ai trent’anni, ricco, nobile, persona d’armi (in tempo di guerra) ed uomo di scienza (in tempo di pace).
Il (—) ebbe definitivamente affermazione in seguito al conflitto con Federico I Barbarossa [vedi Costanza (pace di)].
Oltre che in Italia, sorsero comuni in Germania, nella Francia meridionale e nelle Fiandre, in Spagna e in Belgio. Il primo (—) sorto in Italia fu quello di Milano (1044), seguito da quelli di Como, Modena, Bologna, Pavia, Piacenza, Firenze, Cremona e Lucca.
Al periodo dei comuni, durato in Italia fino al XIV secolo, seguì il periodo delle Signorie [vedi].
• (—) rurale (o di villa)
Si sviluppò nelle campagne, ove esistevano obblighi collettivi e solidali di corrispondere al feudatario [vedi Feudalesimo] prodotti in natura o somme di denaro. Si ritiene che la loro origine debba ravvisarsi in epoca feudale, in seguito alla concessione di servitù di legnatico, di passaggio e di riparatico, nonchè al trasferimento del possesso e della proprietà di terre feudali fatte a singole famiglie o gruppi di famiglie. Conseguentemente, la lotta condotta da tali masse contadine per ottenere la libertà e l’emancipazione nei confronti del signore portò all’acquisto della personalità giuridica di queste collettività. Esse, per trattare col feudatario avevano necessità di una rappresentanza e in tale rappresentanza viene ravvisato il nucleo del futuro (—).
In definitiva, il (—) è un patto giurato, stretto tra i membri di una collettività rurale. Tale patto poteva avere ad oggetto, ad esempio, l’impegno a resistere contro il feudatario che voleva ritirare una certa concessione o che pretendeva una determinata prestazione.
Nel corso dei secoli i comuni rurali finirono per essere assorbiti e dominati dai comuni cittadini.
• (—) curtense
Presenta le medesime caratteristiche del comune rurale, ma si differenzia per l’origine, determinatasi in villaggi soggetti alla curtis, ossia al distretto feudale