Nel Medioevo, dopo la costituzione feudale [vedi Feudalesimo] voluta da Carlo Magno [vedi] il termine indicava il territorio soggetto al conte [vedi Comes] e al titolo di contea [vedi].
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Comes Palatii
(Conte di Palazzo)
Figura di funzionario, già nota in epoca romana, addetta nel regno dei Merovingi [vedi] a compiti giudiziari: il (—) istruiva i processi dinanzi al tribunale del re. Aveva inoltre compiti militari o diplomatici, affidatigli dal sovrano.
Durante l’impero carolingio [vedi Carlo Magno; Carolingi] in seguito alla scomparsa del maggiordomo di corte [vedi], il (—) accrebbe i suoi poteri, attraverso l’esercizio di una propria giurisdizione e di una propria cancelleria, che gli consentiva di giudicare tutti i processi secolari, ad eccezione di quelli riguardanti i Grandi, ossia i membri dell’assemblea legislativa del regno.
Da Carlo Magno vennero spesso nominati più Comites Palatii, allo scopo di attuare un controllo maggiore sui Duchi [vedi Duca
Comes
(Compagno; Conte)
Nel diritto romano era l’accompagnatore e il consigliere dei magistrati inviati nelle provincie, oppure il consigliere di re e imperatori.
Nel diritto germanico e soprattutto durante l’impero carolingio [vedi Carolingi], era il più importante funzionario dell’amministrazione locale, posto a capo di un distretto, la contea, che divenne poi ereditario.
L’imperatore sceglieva liberamente i (—) tra i giovani appartenenti alle antiche famiglie aristocratiche dei Franchi [vedi] ed educati alla Corte regia. All’atto della sua nomina, il (—) prestava giuramento di fedeltà all’imperatore, diventando suo vassallo [vedi] e poteva in qualunque momento essere revocato.
Al (—) di solito non veniva corrisposto del danaro da parte dell’imperatore in cambio dei servigi resi, ma spesso gli venivano attribuite delle terre in beneficio. A partire dal IX secolo, gli vennero concessi dei monasteri, allo scopo di permettergli di percepire le rendite. Il (—) riceveva, inoltre, un terzo delle ammende regie ed una ammenda di 15 soldi in caso di inosservanza ai suoi ordini.
Alla fine di ogni anno i (—) di tutte le Contee avevano l’obbligo di riunirsi in una conventio generalis e di fornire all’imperatore un rendiconto generale della propria amminisrazione
Colonato
È la condizione dei contadini (coloni), vincolati al fondo coltivato per nascita o in virtù di un contratto perpetuo, spesso vecchio di molte generazioni.
Nel medioevo tale condizione era molto dura e simile alla servitù, tant’è che i coloni venivano denominati servi della gleba. Il loro status talvolta era assimilato a quello degli affrancati [vedi Affrancato] o a coloro che compivano una obnoxiatio [vedi]
Tali coloni si incontravano spesso nei latifondi della Gallia e della Chiesa, mentre le leggi barbariche non ne fanno menzione. Ad essi il padrone affidava la coltivazione di quella parte di latifondo (pars massaricia) che non poteva essere coltivata col lavoro degli schiavi (pars dominica).
I coloni dovevano al loro padrone particolari servigi [vedi Corvée], dei canoni in natura, stabiliti da clausole contrattuali o dalle consuetudini locali ed una capitazione di quattro denari. Essi godevano dei diritti familiari, potevano contrarre matrimonio e disporre di un patrimonio personale (peculium) che, tuttavia, non poteva essere alienato senza il consenso del padrone. In caso di controversie i coloni erano legittimati ad adire il giudice ordinario.
I coloni non potevano abbandonare il fondo coltivato, non potevano intraprendere la carriera militare, né fare parte del clero.