Il (—) costituì l’ideale continuazione del Codice Gregoriano [vedi] e del Codice Ermogeniano [vedi] ed inaugurò la serie delle codificazioni tardo-romane.
Voluto dall’imperatore Teodosio II (401-450) e pubblicato il 15 febbraio del 438 d.C. nella parte orientale dell’impero, il (—) fu adottato dall’imperatore d’Occidente Valentiniano III e, a partire dal 1° gennaio del 439 d.C. entrò in vigore in tutto l’impero.
L’opera, strutturata sulla falsariga dei due codici innanzi menzionati, che a loro volta si ispiravano alle raccolte classiche di giurisprudenza chiamate Digesta, constava di 16 libri, ciascuno dei quali si divideva in un certo numero di titoli; ogni titolo era dedicato, a sua volta, alla trattazione di una data materia e delle relative costituzioni imperiali, enumerate secondo un ordine cronologico.
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Codici penali sardi
Codici penali del Regno di Sardegna.
Il primo codice penale del Regno fu promulgato da Carlo Alberto [vedi] il 26 ottobre 1839. Fin dal 1831 il sovrano aveva annunciato un piano di riforme amministrative e legislative. A tal fine era stata costituita una commissione legislativa formata da giuristi e magistrati, sotto la presidenza del ministro della giustizia Barbaroux. Tale organo era diviso in quattro sezioni: legislazione civile [vedi Codice albertino], procedimento civile, leggi commerciali, materie penali.
Il codice penale fu elaborato, dalla quarta sezione della Commissione, sulla base di uno studio comparato con le legislazioni straniere, in particolare del Code pénal del 1810 [vedi] e dell’ordinamento penale di altri Stati della penisola. Entrò in vigore il 15 gennaio 1840, con esclusione della Sardegna. Era diviso in tre libri: pene e regole generali per la loro applicazione ed esecuzione; crimini e delitti e loro pene; contravvenzioni e loro pene. Comprendeva in tutto 739 articoli.
Le pene criminali includevano la morte, i lavori forzati (a vita o a tempo), la reclusione, la relegazione, l’interdizione dai pubblici uffici; le pene correzionali erano il carcere, l’ergastolo, il confino, l’esilio locale, la sospensione dai pubblici uffici, la multa.
Il codice penale sabaudo, pur ispirandosi a quello francese, se ne distinse in diversi punti. Ad esempio, maggiormente favorevole risultò la gradazione dell’imputabilità per età e per sordomutismo, le pene per il reato tentato erano molto mitigate rispetto a quelle per il reato consumato. Al giudice era concessa una certa discrezionalità, al fine di stabilire un’equa proporzione fra reati e pene.
Al codice si accompagnarono il regolamento giudiziario (gennaio 1840), il codice di leggi penali militari (giugno 1840), il codice di procedura criminale (ottobre 1847). Il codice penale fu esteso alla Sardegna a partire dal 1° novembre 1848.
Nel 1859, dopo l’annessione della Lombardia e in previsione di future incorporazioni territoriali, fu approntata una revisione generale dei codici del Regno. Il 20 novembre 1859 Vittorio Emanuele II promulgò il codice penale comune, il codice di procedura penale, il codice di procedura civile, tutti entrati in vigore il 1° maggio 1860.
Il nuovo codice penale presentava dei miglioramenti rispetto a quello del 1839: l’applicazione della pena di morte era ristretta a un numero minore di reati e le pene apparivano generalmente più miti.
Con il processo di unificazione il codice penale fu esteso progressivamente all’Emilia, all’Umbria, alle Marche, ai territori del Regno delle Due Sicilie (in quest’ultimo caso con qualche modificazione). Al contrario esso non venne esteso alla Toscana, dove la pena di morte era stata abolita nell’aprile del 1859 dal governo provvisorio. Nella duplice impossibilità di reintrodurre tale pena nella regione e di eliminarla dal codice penale ormai unitario, il governo preferì far rimanere in vigore, per la sola Toscana, il codice penale toscano del 1853, da cui era stata eliminata la pena capitale. Nel resto del Paese entrò in applicazione il codice penale sardo, conosciuto da allora come codice sardo-italiano.
Esso costituì la legislazione penale unitaria fino al Codice penale del 1889
Codice penale del 1930
Denominato Codice Rocco dal nome del ministro guardasigilli dell’epoca. Venne pubblicato con R.D.del 19 ottobre1930, entrò in vigore il 1° luglio 1931 ed è tuttora vigente. L’originario progetto (Ferri) si contrapponeva nettamente al precedente codice Zanardelli [vedi Codice penale del 1889]: quest’ultimo liberale e garantista, il primo fortemente repressivo delle libertà fondamentali, al punto che, in nome del dogma della difesa della società, finì anche col perseguire duramente comportamenti di un modesto disvalore, parificando, ad esempio, il tentativo al reato effettivamente commesso, confondendo pene e misure di sicurezza ed anticipando notevolmente la rilevanza della soglia penale.
Segni di tale involuzione sono la reintroduzione della pena di morte per la repressione dei delitti politici, la punibilità dei reati di opinione e l’introduzione del confino di polizia, misura di carattere solo preventivo.
Il (—), pur essendo preceduto da un siffatto progetto, ebbe comunque l’autorevolezza di discostarsene sensibilmente e, contrariamente alle aspettative, di presentare un contenuto di maggiore apertura nel quale finirono per convergere influssi di varie tendenze, in una sorta di continuità con il codice Zanardelli, anch’esso frutto di una complessa elaborazione dottrinaria. Ciò spiega anche perché la struttura rimase sostanzialmente analoga a quella del codice penale del 1889: un primo libro intitolato Dei reati in generale, un secondo libro Dei delitti in particolare, ed un terzo libro Delle contravvenzioni in particolare, per un totale di 734 articoli.
Pur nell’inasprimento, talvolta, della risposta punitiva dello Stato, soprattutto per quanto riguarda i reati politici, il (—) mantenne fede al principio di legalità, che della legislazione penale precedente costituì la più significativa affermazione.
Punti qualificanti del (—) furono l’accresciuto articolato rispetto al codice Zanardelli, una più approfondita elaborazione dei princìpi generali, l’introduzione per ogni articolo della rubrica che ne anticipa il contenuto
Codice penale del 1889
Detto anche Codice Zanardelli, dal nome dell’allora ministro della giustizia. Fu emanato con R.D. 30 giugno 1889 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1890. Con esso si chiuse il processo di codificazione [vedi] realizzatosi nel corso del Risorgimento e fu raggiunto l’obiettivo di unificare tutta la legislazione penale. Il lungo e complesso iter legislativo ha visto succedersi sei progetti di codificazione, dal 1864 al 1887, anno in cui il ministro guardasigilli Zanardelli presentò un’ultimo progetto, accompagnato da una relazione in cui si dava conto del fondamento e dei principi ispiratori dell’emanando codice penale. Il progetto Zanardelli sintetizzò brillantemente le numerose elaborazioni dottrinarie del periodo liberale. Punti qualificanti del (—) sono i seguenti: la soppressione della pena di morte, sostituita con l’ergastolo; alla preesistente tripartizione comprensiva anche dei cd. crimini, intesi come violazioni più gravi, si sostituì una bipartizione che abbracciava solo i delitti e le contravvenzioni, lasciando peraltro fuori i reati commessi a mezzo stampa, in omaggio all’ideologia liberale nettamente contraria a configurare reati d’opinione. Alla stessa ideologia, peraltro, si ispira il sistema delle pene previste in limiti minimi e massimi, al fine di consentire al giudice un certo margine di discrezionalità nella determinazione della pena, destinata non più a sanzionare in via retributiva il fatto commesso ma a consentire la rieducazione del condannato.
Il (—) si pose in stretta continuità rispetto ai codici sardo del 1859 e napoleonico [vedi Code pénal del 1810] in merito al sistema di valori ritenuti meritevoli di tutela penale. Si può, altresì rilevare un analogo rigore sanzionatorio, per l’ispirazione liberale del codice, a tutela dell’individuo contro ogni limitazione di libertà.
Critiche al (—) sono state mosse per la particolare severità dei reati contro l’indipendenza e la sovranità dello Stato, rigore peraltro giustificato nell’Italia uscita dal Risorgimento, ancora preoccupata di potenziali minacce contro la sua unità e indipendenza appena conquistate.
Il (—) risulta costituito da 498 articoli, distribuiti in tre libri dedicati rispettivamente ai reati e alle pene in generale; ai delitti in specie; alle contravvenzioni in specie.
Tra le numerose leggi complementari al (—) possono ricordarsi la L. 14 luglio 1889 sulla riforma penitenziaria e la L. 26 dicembre 1920 sulle contravvenzioni per porto d’armi