Raccolta di costituzioni imperiali, pubblicata probabilmente per iniziativa di alcuni maestri della Scuola di Berito alla fine del III secolo, sotto l’impero di Diocleziano [vedi]. Conteneva in almeno quindici libri le costituzioni emanate dall’epoca di Settimio Severo (193-211) all’anno 292. Le costituzioni erano distribuite per materia.
Il (—) non ci è pervenuto direttamente, ma tramite l’utilizzazione che di esso ne fecero compilazioni posteriori, soprattutto il Codice giustinianeo [vedi Corpus iuris civilis]. Per la prevalenza data ai rescritti e la quasi totale assenza degli editti, il (—) regolava prevalentemente la materia privatistica.
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Codice Euriciano
Fu promulgato dal primo grande re visigoto [vedi Visigoti] Eurico [vedi]. Era valido per tutto il regno e regolava, secondo un unico criterio, tutti i casi di controversie sorte tra Visigoti e Romani. Paticolarmente completa era la disciplina, in esso contenuta, dei buccellari [vedi Buccellario].
Codice Ermogeniano
(o Epitome Iuris)
Raccolta dei rescritti di Diocleziano [vedi] degli anni 293 e 294, di Costantino [vedi] e Valentiniano, pubblicata agli inizi del IV secolo da Ermogeniano [vedi], maestro della Scuola di Berito. Esso constava di un unico libro, compilato ad integrazione del Codice Gregoriano [vedi] e destinato, come quest’ultimo, ad uso della prassi. Le costituzioni erano distribuite per materie e collocate in ordine cronologico. Il (—) non ci è pervenuto direttamente, bensì attraverso l’uso che di esso fu fatto soprattutto dal codice giustinianeo [vedi Corpus iuris civilis; Giustiniano I]. Il (—) regolava prevalentemente il diritto privato.
Codice di procedura penale del 1930
Venne pubblicato con R.D. 19 ottobre 1930, congiuntamente al codice penale del 1930 [vedi]. Tale circostanza evidenzia il particolare modo di concepire la procedura : nel (—), infatti, non si evidenzia alcuno specifico apporto dottrinario all’infuori dell’idea del guardasigilli Rocco di creare un sistema di regole per l’applicazione del codice penale.
Il (—) si caratterizzò, dunque, solo per il rafforzamento dei poteri dell’autorità giudiziaria, specialmente del Pubblico Ministero, sempre nel rispetto dei diritti dell’imputato e, comunque, mai a discapito del preminente interesse alla conservazione dell’ordine costituito. Il codice entrò in vigore il 1° luglio 1931.
Esso constava di 404 articoli, distribuiti in cinque libri: un primo libro di Disposizioni generali; un secondo e un terzo libro rispettivamente intitolati Dell’istruzione e Del Giudizio; un quarto libro Dell’esecuzione e un quinto libro Dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere.