Letteralmente, la regione al di qua delle Alpi. Nell’antichità era la parte settentrionale dell’Italia, comprendente il Piemonte settentrionale, la Lombardia e l’Emilia ed era abitata dai Galli.
• (—) Repubblica
Fondata da Napoleone Bonaparte [vedi Bonaparte Napoleone] il 29 giugno 1797, venne inaugurata il 9 luglio dello stesso anno. Fu riconosciuta dall’Austria col trattato di Campoformio [vedi Campoformio (trattato o pace di)] e comprendeva tredici compartimenti: Milano, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Novara, Como, Sondrio, Reggio, Modena, Ferrara, Bologna e l’ex circondario di Cesena (Rubicone). La capitale era Milano, ove risiedevano l’Assemblea e il Direttorio.
Scioltasi in seguito alle vittorie degli Austro-Russi (1799), fu ricostituita da Bonaparte dopo la vittoria di Marengo (14 giugno 1800). Il 25 giugno 1802 prese il nome di Repubblica Italiana e nel 1805 di Regno d’Italia [vedi
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Cipolla Bartolomeo
(XV secolo)
Notevole figura di giurista civilista fiorita nella seconda metà del Quattrocento, appartenente alla Scuola del Commento [vedi Commentatori].
Legò il suo nome soprattutto alla compilazione di trattati [vedi Tractatus], tra cui famosi furono quello De servitute praediorum, tradotto anche in lingua italiana, e il Tractatus cautelarum, di notevole importanza pratica, dal momento che raccoglieva un complesso di suggerimenti utili ad aggirare la legge
Cino Sighibuldi da Pistoia
(Pistoia 1250 ca -1336)
Giureconsulto. Fu la prima grande figura di rilievo della Scuola di pensiero dei Commentatori [vedi], ed elaborò un programma interpretativo della norma giuridica che utilizzava la dialettica come mero strumento della ragione umana, ed era volto a cogliere la causa ispiratrice del testo normativo.
Scrisse la Lectura super Codice (1312 o 1313), in cui venne preso in considerazione non solo il diritto giustinianeo, ma anche la recente realtà della legislazione statutaria. Ugualmente apprezzabili furono le due Lecturae sul Digestum vetus, oltre ad una cospicua serie di quaestiones [vedi], consilia [vedi] e tractatus [vedi].
Punto centrale della scienza giuridica è, secondo (—) la ricerca dell’umano equilibrio (aequitas), che sempre esiste nei rapporti umani. Purtuttavia, l’aequitas si trasforma in comando imperativo (preceptum) soltanto dopo l’intervento di colui che ha il potere di formulare e promulgare una norma cogente e, poiché nell’intervento umano vi possono essere degli errori, il diritto può non coincidere con l’aequitas. Il giurista, pertanto, secondo (—), deve servirsi dello strumento interpretativo della dialettica, senza lasciarsi condizionare dai canoni di questa e deve sapere respingere l’autorità di qualsiasi opinione ritenuta inaccettabile.
Chindasvindo
(? – 653)
Re visigoto [vedi Visigoti] che formulò l’idea di una ampia raccolta delle leggi del suo popolo. Questa fu poi promulgata dal figlio Recesvindo [vedi], col titolo di Lex Wisigothorum [vedi].