(? – 653)
Re visigoto [vedi Visigoti] che formulò l’idea di una ampia raccolta delle leggi del suo popolo. Questa fu poi promulgata dal figlio Recesvindo [vedi], col titolo di Lex Wisigothorum [vedi].
Guida Al Diritto Italiano
(? – 653)
Re visigoto [vedi Visigoti] che formulò l’idea di una ampia raccolta delle leggi del suo popolo. Questa fu poi promulgata dal figlio Recesvindo [vedi], col titolo di Lex Wisigothorum [vedi].
Raccolta di formule, risalenti al secolo XI e destinata ad uso pratico. Essa contiene l’indicazione delle formalità necessarie al compimento di negozi giuridici di diritto privato, ossia delle formalità richieste per la redazione del documento o charta [vedi].
Nel (—) il diritto romano viene ricordato dopo quello longobardo ed è annoverato assieme agli altri diritti allora vigenti (legge salica [vedi], ripuaria, alamanna [vedi Lex Alamannorum], burgundica [vedi Lex Burgundionum], gotica [vedi Lex Wisigothorum]) come mero diritto personale.
L’autore del (—) è ignoto ma l’ambiente nel quale esso fu elaborato viene ascritto alla Scuola di Pavia [vedi].
L’importanza delle formule contenute nel (—) è dovuta alla circostanza che in esso è contenuta, tra l’altro, l’indicazione delle istruzioni relative ad alcuni istituti considerati da alcuni tipicamente originari di Pavia, elaborati dal suo tribunale supremo e dalla sua giurisprudenza.
Nell’alto medioevo era il documento compilato da scribi e notai e contenente la minuziosa descrizione degli estremi di un negozio giuridico. La (—) aveva enorme importanza negli scambi commerciali, in quanto solo la materiale consegna di essa rendeva efficace il diritto ivi incorporato ed il suo smarrimento produceva l’estinzione del rapporto giuridico documentato
Si dice delle dottrine storico-politiche che professano la supremazia del potere civile su quello religioso, potere che viene ad estendere la propria autorità anche in campo spirituale. In virtù di tale principio gli individui sono tenuti ad osservare anche nella sfera religiosa i precetti del potere laico, sebbene in contrasto con quello ecclesiale. Esempi di (—) si ebbero nell’impero bizantino, russo ed in Inghilterra, quando Enrico VIII dopo lo scisma del 1534, assunse poteri direttivi sulla Chiesa anglicana, ponendosene a capo [vedi Act of Supremacy].
La teoria del (—) fu sostanzialmente sostenuta anche da Hobbes [vedi Hobbes Thomas], circa le relazioni tra Stato e Chiesa.
Significato analogo a (—) hanno i termini giurisdizionalismo [vedi] e febronianismo [
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.