Ufficio speciale, minuziosamente disciplinato dal diritto positivo, istituito presso ciascun tribunale, sotto la vigilanza del Procuratore della Repubblica e avente la funzione di raccogliere e conservare gli estratti delle sentenze e dei decreti penali, delle sentenze civili passate in giudicato che hanno pronunciato l’interdizione o l’inabilitazione e dei provvedimenti che le revocano, delle sentenze che dichiarano fallito l’imprenditore commerciale, delle sentenze di omologazione del concordato, di quelle che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito.
L’istituto del (—) trova la sua origine storica nei registri medievali nei quali, a partire dal XII secolo, in alcuni Stati era conservata notizia delle condanne infamanti o comportanti incapacità a rivestire pubbliche cariche.
L’ufficio fu, tuttavia, organicamente disiplinato per la prima volta dal codice d’istruzione criminale napoleonico del 1808 [vedi Code d’instruction criminelle], in cui si disponeva l’obbligo per ciascun cancelliere di tribunale e di corte d’assise di registrare le generalità di tutti i condannati a determinate pene e di inviare ogni tre mesi una copia dei registri al Ministro della giustizia e della polizia. Nel 1833 la copia dei registri venne sostituita da bollettini che, a partire dal 1850 furono conservati presso i tribunali di nascita degli interessati.
Il (—) venne introdotto in Italia nel 1858 e inizialmente riguardava solo il Regno delle Due Sicilie.
Con R.D. 6 dicembre 1865 venne istituito in tutto il Regno d’Italia un ufficio del (—), che sostituì i registri precedentemente utilizzati e in cui venivano raccolti e conservati i cartellini compilati dai cancellieri dei tribunali ordinari che avessero emesso provvedimenti irrevocabili di condanna a pena criminale, correzionale o per furto campestre, nonchè provvedimenti di proscioglimento con formula diversa dall’inesistenza del fatto o del reato.
L’intera materia venne coordinata con il codice penale del 1889 [vedi] e riformata con L. 10 dicembre 1899. In virtù di tale riforma fu introdotta la compilazione del cartellino anche per le decisioni dei giudici speciali, dei giudici stranieri contro cittadini italiani e per le sentenze di interdizione, inabilitazione e fallimento.
Con R.D.18 giugno 1931 gli uffici locali del casellario vennero annessi alle procure presso i vari tribunali, mentre quello centrale entrò a far parte del Ministero della giustizia. La disciplina dell’istituto venne sostanzialmente riformata con L. 14 marzo 1952, n. 158, trasfusa quasi integralmente nella legge 18 giugno 1955, n. 517, di modifica parziale del codice di procedura penale del 1930 [vedi].
Le iscrizioni nel (—) vengono eliminate dopo la morte della persona a cui si riferiscono o quando siano comunque trascorsi 80 dalla nascita della persona stessa.
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Case law
(d. comp.)
Indica la fonte primaria di diritto degli ordinamenti di Common Law [vedi], costituita dall’insieme delle regole e dei principi enunciati dalle decisioni giudiziarie, che inseriscono l’ordinamento inglese nell’ambito dei sistemi di diritto giurisprudenziale. A fondamento della (—) vi è la regola del precedent, per cui la decisione giurisprudenziale vincola su quello specifico punto il giudice investito della questione.
Cartularium
Termine che dal secolo X in poi venne utilizzato per indicare la raccolta di atti custoditi da chiese, monasteri e, successivamente, da comuni [vedi Comune medievale] e corporazioni [vedi] e comprovanti soprattutto l’esistenza di diritti di proprietà e di privilegi.
A partire dal secolo XIII il compito di registrare i documenti nel (—) fu affidato a pubblici notai: ciò allo scopo di conferire alle copie la stessa validità giuridica degli atti originali
Cartesianesimo
(o Cartesianismo)
Filosofia elaborata dai seguaci di Cartesio [vedi Descartes René] nel secolo XVII sul problema del rapporto tra spirito e materia.
Capisaldi della dottrina di Cartesio cui il (—) fece riferimento per accettarla o confutarla furono: il carattere originario del dubbio come autoevidenza del soggetto pensante e origine di ogni altra evidenza; la preesistenza delle idee al pensiero, quali unici oggetti di una conoscenza immediata (cogito, ergo sum); l’universalità e assolutezza della ragione che, partendo dal dubbio e avvalendosi delle idee, può giungere a carpire ogni verità; la subordinazione alla ragione da parte dell’esperienza, che rivela la sua efficacia solo nei casi in cui si conforma alla ragione; il dualismo tra sostanza spirituale (pensiero) e sostanza estesa (materia), in virtù del quale ciascuna soggiace ad una propria legge: quella della libertà per la sostanza spirituale e quella del meccanicismo per la sostanza estesa.
In Italia il razionalismo cartesiano produsse i suoi influssi soprattutto nel meridione, anche se le maggiori critiche ad esso furono formulate dal napoletano Giambattista Vico [vedi Vico Giambattista].
I maggiori rappresentanti del (—) furono Nicolas De Malebranche, Leibniz [vedi Leibniz Gottfried Wilhelm von] e Spinoza [vedi Spinoza Baruch].