SLIM Simpler Legislation for the Internal Market – Semplificazione Legislativa per il Mercato Interno

Risoluzione del Consiglio 8 luglio 1996

Si tratta di una serie di interventi realizzati dalle istituzioni comunitarie, con lo scopo di snellire e semplificare la complessità del sistema giuridico dell’Unione.
Sono stati emanati numerosi atti per rendere più semplice la legislazione in specifici settori.
Il progetto pilota SLIM è stato avviato, con la risoluzione del Consiglio dell’8 luglio 1996e ha come obiettivo principale l’adozione di misure semplificative legislative per eliminare gli oneri eccessivi e ingiustificati che limitano la competitività delle imprese.
E’ stata istituita una task-force composta da membri della Commissione, da esperti nel settore in questione e da esperti delle amministrazioni nazionali che ha il compito di analizzare i modi più semplici ed efficaci per ridurre la burocratizzazione della legislazione comunitaria e per ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
Il progetto SLIM ha intrapreso solo quattro interventi:
1) il sistema permanente di raccolta statistica;
2) le piante ornamentali;
3) i prodotti da costruzione
4) e il reciproco riconoscimento dei diplomi .
Anche la procedura IVA è rientrata nel progetto di lavoro della task-force, oltre che i servizi bancari, la nomenclatura del commercio estero e i fertilizzanti.

Sistema agrimonetario

Regolamento CE 15 dicembre 1998, n. 2799

Il settore agricolo presenta interventi comunitari per il sostegno dei prezzi agricoli.
All’inizio i prezzi non erano espressi in termini di valuta nazionale, ma sotto forma di unità di conto comunitarie con un contenuto aureo pari a quello del dollaro statunitense.
Alla base della politica agricola comune ( PAC) vi era il principio che i tassi di cambio delle singole valute comunitarie dovevano rimanere immutati sia nei confronti del dollaro sia tra di essi.
Nel 1970 l’America abbandono’ la convertibilità del dollaro in oro.
Questo determino’ la fine del regime dei cambi fissi, e vennero istituiti degli importi compensativi monetari (ICM).
Nel 1984, venne riformato il funzionamento degli ICM, introducendo un nuovo sistema, noto come “metodo dell’ECU verde o dello “switch over” che prevedeva prezzi agricoli fissati in “ECU verdi”.
Nel 1999 è stato abolito tale sistema agrimonetario dal regolamento del Consiglio n. 2799 del 15 dicembre 1998.
L’’introduzione dell’euro e quindi la fissazione dei tassi di cambio irreversibili, ha abolito le fluttuazioni monetarie che giustificavano il continuo adeguamento dei prezzi agricoli.
Le disposizioni comunitarie, stabiliscono le modalità e l’ampiezza delle compensazioni per la riduzione degli aiuti diretti, indiretti e dei prezzi in seguito alla scomparsa del tasso verde. Le compensazioni, vengono calcolate con un metodo omogeneo per tutti gli Stati, appartenenti o meno all’area dell’euro; in particolare:
1) gli aiuti diretti vengono finanziati, per l’anno 1999, solo dall’Unione europea mentre successivamente il FEOGA versa il 50% dell’importo;
2) per i prezzi d’intervento e gli aiuti indiretti, la quota della compensazioni dello Stato membro è facoltativa e il FEOGA versa un importo uguale a quello versato dagli Stati.

SIS Sistema d’Informazione Schengen

art. 92 Convenzione di applicazione Schengen 19 giugno 1990

Il SIS è una struttura informatica che è stata realizzata dopo gli accordi di Schengen.
Ad essa accedono tutti i paesi partecipanti e consente, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, la circolazione dei dati riguardanti le persone scomparse, ricercate, espulse, sottoposte a procedimento penale etc.
Vi sono comunque degli standard minimi di protezione informatica da rispettare, per evitare l’accesso incontrollato e non autorizzato alle banche dati e l’utilizzazione impropria delle informazioni.
L’art. 117 della Convenzione di applicazione ha stabilito che gli standard minimi sono quelli previsti dalla Convenzione di Strasburgo del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato dei dati di carattere personale del 28 gennaio 1981.
Solo le autorità di polizia e di dogana possono accedere al SIS, cosi’ come quelle incaricate al rilascio dei visti e permessi di soggiorno.
Il sistema ha sede a Strasburgo nella sua sede centrale, mentre la sezione nazionale è presente in ogni Stato (N-SIS).
La sezione centrale, è sotto la responsabilità della Francia, avendo una funzione di supporto tecnico, di coordinamento e di controllo generale di tutti i dati per poi trasmetterli ai vari sistemi nazionali.
La sezione nazionale del SIS (N-SIS), ha un archivio di dati identico a quello delle altre nazioni.
Il funzionamento della base nazionale del SIS avviene grazie all’autorità competente, detta SIRENE.

SIRENE Supplementary Information Requested at the National Entries – Informazioni Supplementari Richieste all’Entrata Nazionale

art. 108 Convenzione di applicazione Schengen 19 giugno 1990

Ufficio operativo che ha sede presso la sezione nazionale del SIS, e ha il compito di trasmettere in tempi brevissimi informazioni supplementari all’agente di polizia o di dogana dello Stato Schengen.
L’art 108 della Convenzione di Schengen è la base giuridica di quest’ufficio; ciascun ufficio può mettersi in contatto con gli uffici SIRENE degli altri Stati contraenti in modo da scambiarsi le informazioni.