Si tratta di accordi che sono stati firmati dagli Stati membri e contengono le disposizioni sulle quali si fondano le Comunità europee e l’Unione europea.
Essi possono essere modificati solo mediante procedura di revisione dei trattati (l’art. 48 del Trattato sull’Unione).
La Corte di Giustizia deve vigilare perchè vi sia un’uniforme interpretazione del diritto comunitario.
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Trattati di adesione
Si tratta di accordi internazionali tra gli Stati richiedenti l’adesione all’Unione europea e gli Stati contraenti del trattato originario.
I trattati di adesione non prevedono le condizioni per l’ammissione o gli adattamenti ai trattati istitutivi che questa rende necessari (esempio: numero dei membri degli organi, elenchi di prodotti, tariffa doganale comune etc.).
Essi sono presenti nell’Atto relativo alle condizioni d’adesione.
Trattati di Roma
La comunità economica europea e la comunità europea hanno realizzato questi trattati per l’energia atomica. Essi sono stati fimrati dai sei stati membri della CECA.
Essi si prefiggevano di creare un mercato comune, riavvicinando le politiche economiche degli Stati.
In questo modo era possibile promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche, una continua e bilanciata espansione economica, una crescita dei popoli e relazioni più strette fra gli Stati membri.
Il Trattato CEE, ha stabilito un ordine giuridico specifico, istituendo una Comunità di durata illimitata con personalità e capacità giuridica e poteri propri.
Il trattato-quadro elenca gli obiettivi che le istituzioni comunitarie dovranno realizzare con l’adozione degli atti giuridici.
Trattato di Lussemburgo
art. 269 Trattato CE; Decisione 21 aprile 1970, n. 243
Il trattato fu firmato il 22 aprile 1970 dagli Stati membri della Comunità europea e permise l’ ampliamento dei poteri del Parlamento europeo sul bilancio comunitario.
In tal modo si diede esecuzione alla decisione del Consiglio 70/243 riguardante il nuovo sistema di finanziamento della Comunità.
Esso ha ampliato i poteri del Parlamento, che non aveva più solo una funzione consultiva in materia di bilancio ma anche poteri decisionali e di controllo.