La terza fase fa parte del Trattato di Maastricht è consisteva nell’entrata in vigore dell’euro e cessazione della vecchia moneta.
artt. 98-104 Trattato CE
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Territorio doganale comunitario
Il territorio doganale comunitario è quella striscia di territorio che segna il confine tra uno Stato e un altro e dove si eseguono i controlli doganali.
Il territorio doganale della Comunità europea comprende:
— il territorio del Regno del Belgio;
— il territorio del Regno di Danimarca, escludendo le isole Færøer e la Groenlandia;
— il territorio della Repubblica federale di Germania escludendo l’isola di Helgoland e il territorio di Büsingen;
— il territorio del Regno di Svezia;
— il territorio del Regno di Spagna, escludendo Ceuta e Melilla;
— il territorio della Repubblica francese, escludendo Saint-Pierre, Miquelon e Mayotte;
— il territorio della Repubblica ellenica;— il territorio della Repubblica Italiana, escludendo Livigno, Campione d’Italia le acque nazionali del lago di Lugano;
— il territorio del Granducato del Lussemburgo;
— il territorio dell’Irlanda;
— il territorio della Repubblica d’Austria;
— il territorio della Repubblica portoghese;
— il territorio della Repubblica di Finlandia;
— il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa;
— il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l’isola di Man;
— il territorio del Principato di Monaco;
— il territorio di Fanno, le acque territoriali, le acque marittime interne e lo spazio aereo degli Stati membri.
Infine tutti gli Stati membri hanno creato un’unione doganale stabilendo una tariffa doganale applicabile agli Stati terzi.
art. 3 Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913/92
Territorio comunitario
Il territorio comunitario comprede il territorio degli Stati membri, le piattaforme continentali, le acque territoriali e le rispettive zone economiche esclusive.
Sono parte del territorio: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica Italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord.
art. 299 Trattato CE
TEMPUS Trans European Mobility Programme for University Students – Programma di Mobilità Transeuropea per Studenti Universitari
Decisione 29 aprile 1993, n. 93/246/CEE; Decisione 21 novembre 1996, n. 96/663/CE
[internet: www.europa.eu.int/en/comm/dg22/tempus/home.html]
Si tratta di un programma comunitario di cooperazione transeuropea per l’istruzione superiore.
Esso è rivolto ai paesi dell’Europa centrale e orientale e alle Repubbliche dell’ex Unione Sovietica.
Obiettivo di TEMPUS è lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore dei paesi beneficiari mediante l’assistenza e la revisione dei programmi di studio, lo sviluppo di una formazione professionale continua.
Il programma prevede tre azioni:
1) progetti europei comuni. Essi finanziano progetti europei che permettono la cooperazione di un’università di un paese beneficiario potenziale ad un’università di uno Stato membro e un ente (università o impresa) di un altro Stato membro. ;
2) misure di carattere strutturale e/o complementare. Esse forniscono borse di studio;
3) borse di studio individuali. Esse permettono lo sviluppo di corsi e di materiale didattico, del personale e missioni di insegnamento.