art. 255 Trattato CE
Per trasparenza istituzionale si intende la predisposizione di misure che permettono al pubblico di accedere alle informazioni di cui le istituzioni dispongono.
Un esempio è rappresentato dal Trattato di Maastricht.
Nel 1992 il Consiglio e la Commissione hanno stabilito un Codice di condotta che consente l’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni.
Le istituzioni possono negare l’accesso a qualsiasi documento quando la sua divulgazione pregiudica l’interesse pubblico o l’interesse alla segretezza.
Nel Trattato di Amsterdam si è provveduto a “costituzionalizzare” il principio di trasparenza e i diritti ad esso correlati.
Secondo l’art. 255, qualsiasi cittadino dell’Unione ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Il consiglio europeo di Edimburgo ha sancito il concetto di qualità redazionale della legislazione comunitaria.
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Transito comunitario
artt. 91-97 Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913/92
Si tratta di disposizioni comunitarie che permettono il passaggio delle merci da uno Stato membro all’altro senza lo sdoganamento.
IN realtà da tempo sono cadute tutte le frontiere doganali tra i paesi comunitari.
Lo Stato potrebbe ugualmente se lo volesse, effettuare controlli sui beni viaggianti sul suo territorio, ma non in maniera sistematica.
Il Regolamento n. 2913 del 12 ottobre 1992 detto Codice doganale comunitario regolamenta le normative del transito.
Quando lo scambio avviene tra paesi membri attraverso paesi terzi è necessaria un’operazione doganale al momento dell’uscita dalla Comunità, e al momento del reingresso in essa.
Quando lo scambio di merci avviene con paesi terzi possono verificarsi due ipotesi:
1) le formalità di esportazione vengono espletate in un ufficio di frontiera della Comunità;
2) le formalità di esportazione avverranno in un ufficio doganale nella Comunità. Nell’ufficio doganale di frontiera dovrà essere comunque presentato un esemplare della bolletta di esportazione.
Quando avviene l’ importazione di merci da paesi terzi sono possibili tre soluzioni:
1) le formalità di importazione definitiva vengono realizzate nel primo ufficio doganale di ingresso nella Comunità e le merci circolano nel territorio comunitario senza alcuna forma di controllo;
2) nel primo ufficio di ingresso nella Comunità le merci vengono immesse in libera pratica con il pagamento dei dazi doganali e circolano vincolate al regime di transito comunitario interno fino al luogo di immissione in consumo. In questo luogo vengono versate le imposte interne;
3) si procede, contestualmente, alla immissione in libera pratica ed alla immissione in consumo presso la dogana interna luogo di destinazione finale delle merci.
La procedura di domiciliazione, permette agli operatori di ricevere nei propri stabilimenti le merci ancora vincolate a dogana e di disporre immediatamente delle stesse con risparmio di tempo e di spese.
Gli uffici doganali potranno essere collocati in aree economico-produttive
Transfer pricing
Si tratta di una pratica che permette l’aumento degli utili di una società controllata, operante in un paese fiscalmente meno esoso, mentre riduce quelli della società che opera in uno Stato più vessatorio dal punto di vista fiscale.
Essa è un’operazione fraudolenta, quindi l’amministrazione finanziaria può rettificare gli utili della società che ha dichiarato meno.
L’armonizzazione fiscale ha lo scopo di limitare la pratica del transfer pricing.
Terzo pilastro
L’espressione terzo pilastro indica la collaborazione tra polizia e autorità giudiziaria in materia penale.
Esso si occupa di:
— immigrazione;
— cooperazione doganale;
— la lotta contro il terrorismo;
— la tratta degli esseri umani;
— i reati contro i minori;
— il traffico di droga e armi;
— la lotta contro la corruzione;
— la lotta contro le frodi.
artt. 29-41 Trattato sull’Unione europea