Nel 1991 fu presentato un progetto di riforma dal commissario responsabile della politica agricola comune.
Esso conteneva una serie di misure innovative per cambiare il volto dell’agricoltura europea. I partner commerciali dell’Europa in particolare gli Stati Uniti premevano per una liberalizzazione degli scambi internazionali e sostenevano l’impossibilità degli aiuti comunitari con gli accordi GATT.
La riforma MacSharry riduceva le eccedenze comunitarie, tagliava i prezzi garantiti e obbligava al set-aside in cambio del sostegno dei redditi agricoli.
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Ridenominazione
Regolamento CE 3 maggio 1998, n. 974/98
Corrisponde alla conversione della lira in euro di tutti i titoli del debito pubblico negoziabile (per es.: BOT) sui mercati regolamentati in circolazione alla data del 1° gennaio 1999.
Vengono esclusi solo i titoli nominativi che, in quanto tali, non sono fungibili e quindi non possono essere negoziati sui mercati regolamentati.
La ridenominazione dei titoli del debito pubblico è stata realizzata mediante la tecnica del taglio minimo unitario.
La quotazione in percentuale dei titoli , le modalità di riscossione e di rimborso degli interessi rimangono invariate.
La ridenominazione del debito pubblico non negoziabile (i Buoni postali fruttiferi) è stata effettuata il 1° gennaio 2002.
Ricorso per inadempimento
artt. 226-227 Trattato CE
Si tratta del giudizio della Corte di Giustizia delle Comunità europee sulla violazione degli obblighi degli Stati membri derivanti dai trattati e dagli atti vincolanti (v.) delle istituzioni.
La procedura è promossa dalla Commissione o da uno Stato membro:
— nel primo caso, quando la Commissione reputa che uno Stato membro abbia violato gli obblighi derivanti dai trattati, dopo averlo posto in condizione di presentare le sue osservazioni, emette un parere (v.) motivato. Dopo l’esaurimento di questa fase precontenziosa, qualora lo Stato non si conformi al parere della Commissione, quest’ultima può adire la Corte di Giustizia;
— nel secondo caso, lo Stato che intenda rivolgersi alla Corte, perché reputa che un altro Stato membro abbia violato gli obblighi derivanti dai trattati, deve ugualmente rivolgersi prima alla Commissione.
Si ha dunque anche in questo caso una fase precontenziosa in cui la Commissione istituisce un vero e proprio contraddittorio tra le parti. Solo dopo l’emissione da parte della Commissione di un parere motivato (o qualora la Commissione nel termine di tre mesi non abbia formulato il parere) lo Stato può adire la Corte.
La sentenza della Corte è di mero accertamento dell’esistenza o meno della violazione; dispone infatti l’art. 228 che lo Stato “è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia importa”.
La Corte, in altri termini, non può indicare le misure necessarie per far cessare l’inadempimento o stabilire (almeno per questa prima fase) misure per il risarcimento di eventuali danni.
L’art. 228 pone, però, a carico degli Stati membri un nuovo obbligo giuridico, avente ad oggetto l’esecuzione della sentenza della Corte. Qualora lo Stato non si conformasse a tale obbligo, sarebbe possibile l’instaurazione di un nuovo giudizio per far constatare una nuova violazione del trattato.
Il secondo comma dell’art. 228 dispone una prosecuzione del giudizio nel caso in cui lo Stato si sia reso inottemperante alla sentenza della Corte.
Distinguiamo al riguardo:
— una fase precontenziosa, in cui la Commissione, dopo aver dato allo Stato inadempiente la possibilità di far conoscere il suo punto di vista, formula un parere motivato. In esso precisa i punti sui quali lo Stato non si è conformato alla sentenza della Corte, come pure stabilisce i termini entro cui lo Stato in questione deve adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta;
— una fase contenziosa, meramente eventuale, che si attiva nel caso in cui lo Stato membro non abbia rispettato il termine impartitogli. In tal caso la Commissione ha la facoltà di adire la Corte di Giustizia, precisando nel ricorso l’importo della somma dovuta a titolo di penalità dallo Stato inadempiente.
L’innovazione di grande rilievo introdotta dal Trattato di Maastricht concerne il ruolo della Corte di Giustizia.
Quest’ultima, infatti, ove accolga il ricorso della Commissione, può comminare allo Stato inadempiente il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
Ricorso per annullamento
artt. 230-231 Trattato CE; art. 33 Trattato CECA; art. 146 Trattato CEEA
Ha per oggetto gli atti delle istituzioni comunitarie che presentano delle irregolarità.
I soggetti legittimati a presentare ricorso sono suddivisi in ricorrenti privilegiati, i quali possono chiedere l’annullamento di qualsiasi atto, e ricorrenti non privilegiati che godono di un diritto di ricorso limitato.
Secondo la disciplina prevista dal trattato CECA sono considerati ricorrenti privilegiati solo gli Stati membri ed il Consiglio; per il trattato CE e CEEA sono gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, i quali possono chiedere l’annullamento di qualsiasi atto che non sia un parere (v.) o una raccomandazione (v.).
Secondo la formulazione dell’art. 230, tra i legittimati attivi e passivi del ricorso per annullamento sono ricompresi anche il Parlamento europeo e la BCE (v.) e la Corte dei Conti, limitatamente agli atti destinati a spiegare efficacia nei confronti dei terzi.
Sono ricorrenti non privilegiati le persone fisiche e giuridiche.
Il ricorso è sottoposto a un termine di decadenza di due mesi dalla pubblicazione o dalla notificazione dell’atto (in mancanza della notificazione il termine decorre dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto).
I vizi degli atti comunitari (v.) sono:
— incompetenza, che può essere relativa, quando l’istituzione che ha emanato l’atto non aveva il potere di emanarlo, o assoluta, quando l’atto non era di competenza comunitaria;
— violazione delle forme sostanziali, cioè mancanza di un requisito di forma essenziale per la formulazione dell’atto;
— violazione del trattato e delle norme giuridiche relative alla sua applicazione, che deve intendersi come un vizio residuale, a cui ricondurre la contrarietà dell’atto al trattato fuori dei due casi già esaminati.
Notiamo che questo vizio si estende, oltre che alle norme contenute nel trattato e negli atti derivati, anche ai principi generali di diritto comunitario (v.) non scritto e alle norme internazionali vincolanti per le Comunità;
— sviamento di potere ossia esercizio del potere per un fine diverso da quello per il quale tale facoltà era stata conferita.
Secondo quanto previsto dall’art. 242 del Trattato la Corte può sospendere, in via cautelare, l’atto impugnato. La domanda di sospensione deve essere presentata dopo aver avviato la procedura di ricorso o comunque contestualmente ad essa. La sospensione cautelare dell’atto è di pertinenza del Presidente della Corte dopo una breve udienza in cui sono sentite le parti e gli intervenuti.
Una volta constatata l’illegittimità dell’atto, la Corte ha il potere di annullarlo, con effetti erga omnes, a partire dal momento dell’emanazione (annullamento ex tunc).
L’annullamento dell’atto comporta, per l’istituzione che lo ha emanato, l’obbligo di ripristinare la situazione preesistente all’emanazione dell’atto, anche attraverso la revoca di atti collegati a quello annullato, nonchè l’obbligo di risarcire i danni provocati dal suo comportamento qualora questo sia anche illecito.