Alla fine della seconda guerra mondiale l’ex Cecoslovacchia venne guidata da un governo di coalizione nel quale il partito comunista ebbe un peso fortissimo.
Soltanto nel 1967 il regime cominciò seriamente a vacillare sotto i colpi delle proteste degli intellettuali e delle leve più giovani dello stesso partito inclini ad avviare una serie di riforme nella gestione del potere.
L’anno successivo venne eletto primo segretario del partito Alexander Dubcek e per la Cecoslovacchia cominciò un periodo caratterizzato da un forte impulso al rinnovamento e dall’inserimento di elementi democratici (Primavera di Praga).
Il 21 agosto dello stesso anno, però, le truppe del Patto di Varsavia invasero il paese e ripristinarono il pieno potere e il controllo dell’Unione Sovietica.
Solo nel 1989 il paese assunse il nome di Repubblica federativa Ceca e Slovacca e nell’ottobre del 1992 le due repubbliche adottarono una risoluzione (v.) che sanciva la costituzione, a partire dal 1° gennaio 1993, dei due stati indipendenti.
La Repubblica Ceca ha firmato l’accordo europeo (v.) il 4 ottobre 1993 ed ha presentato domanda di adesione (v.) all’UE nel 1996.
Tra i paesi che hanno presentato domanda di adesione, la Comunità ha distinto fra quelli che, grazie al loro particolare sforzo di adeguamento legislativo, economico, sociale e culturale ricadono nel primo gruppo: Polonia, Ungheria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia e Slovenia; e quelli facenti parte del secondo gruppo che avranno, invece, un cammino più lungo da percorrere sulla strada dell’Unione. Questi ultimi sono: Bulgaria, Romania, Slovacchia, Lituania e Lettonia.
Il 12 dicembre 1997 si è aperto a Lussemburgo il vertice UE con il quale si sono predisposti gli strumenti utili ad avviare quel processo di ampliamento in grado di includere gradualmente tutti gli Stati che intendano far parte dell’Unione. Tra le decisioni prese a Lussemburgo, oltre alla istituzione di una Conferenza permanente sull’allargamento, si è predisposto l’avvio dei negoziati bilaterali con i sei paesi del primo gruppo.
La prima conferenza europea si è tenuta a Londra ed ha messo in luce la necessità di una più stretta collaborazione di tutti i paesi partecipanti allo scopo di risolvere i problemi legati alla criminalità organizzata ed alle politiche ambientali.
Il 31 marzo 1998 si sono aperti i negoziati bilaterali di adesione con i sei paesi del primo gruppo tra i quali, come già si è detto, figura la Repubblica Ceca.
Il Consiglio europeo (v.) ha tenuto a precisare che la contemporanea apertura dei negoziati non significherà che questi paesi arriveranno insieme a concluderli. Infatti, ciascuno di essi condurrà il negoziato in tempi coerenti ai risultati che sarà riuscito a raggiungere.
La Repubblica Ceca viene definita nell’Agenda 2000 (v.) una democrazia dotata di istituzioni stabili che garantiscono lo stato di diritto, i diritti umani (v.) ed il rispetto e la tutela delle minoranze. Può essere considerata una economia di mercato funzionante potenzialmente in grado, nel medio termine, di fronteggiare la concorrenza del mercato unico (v.).
Sono necessari, però, ulteriori progressi ed investimenti nei settori dell’agricoltura, dell’ambiente e dell’energia. Si incoraggiano, inoltre, riforme supplementari in campo amministrativo per la creazione di strutture capaci di applicare e far rispettare l’acquis communautaire (v
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Regolamento sull’introduzione dell’euro Regolamento
CE 3 maggio 1998, n. 974
Predisposto dal Consiglio europeo (v.) già nel 1997, è stato approvato ufficialmente il 3 maggio 1998 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1999, in tal modo, vincolando tutti gli Stati che fanno parte dell’unione economica e monetaria (v. UEM). Gli Stati che partecipano all’euro (v.) devono attenersi alle disposizioni contenute in tale Regolamento.
Il provvedimento è composto da 17 articoli a loro volta suddivisi in 6 parti. Le disposizioni più importanti riguardano:
— le caratteristiche tecniche della nuova moneta come la denominazione di euro, la suddivisione in cent, le autorità autorizzate all’emissione delle banconote e delle monete metalliche, le disposizioni contro l’alterazione e la contraffazione etc.;
— le disposizioni da applicarsi nel corso del periodo transitorio (v.). In pratica si stabilisce il principio della continuità di tutti i rapporti giuridici che fanno riferimento alla moneta nazionale, che continuano ad essere regolati in quella moneta (v. Principio della continuità dei contratti). Solo per le transazioni regolate in conto corrente può (non è un obbligo ma una semplice facoltà) procedersi ad un pagamento in euro (v. Principio nessun divieto, nessun obbligo). Durante il periodo transitorio l’euro è adottato soltanto per le emissioni di titoli del debito pubblico e per le transazioni sui mercati finanziari;
— le disposizioni applicabili al termine del periodo transitorio (dal gennaio 2002). In pratica si sancisce che al termine del periodo transitorio si deve procedere alla conversione di tutti gli importi denominati nelle monete nazionali e deve essere avviata l’operazione di ritiro delle monete di ciascuno Stato membro. Quest’ultima operazione deve essere completata al massimo entro 6 mesi (ma ciascuno Stato può stabilire un termine inferiore), anche se verrà assicurato il cambio delle banconote e delle monete anche oltre tale periodo (v. Conversione monetaria)
Regolamenti interni
artt. 199, 207, 218, 260 e 264 Trattato CE
Si tratta di atti di autorganizzazione usati dalle istituzioni per disciplinare la propria attività e i rapporti con altri soggetti istituzionali.
Hanno validtà solo per i rapporti interni alle istituzioni.
Regolamenti comunitari
art.249 Trattato CE
I regolamenti sono atti vincolanti (v.) emanati dalle istituzioni comunitarie e si caratterizzano per tre elementi fondamentali: hanno portata generale, essendo indirizzati a tutti i soggetti giuridici comunitari (Stati membri e persone fisiche e giuridiche degli Stati stessi), sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili (v. Diretta applicabilità del diritto comunitario). Rappresentano pertanto tipiche norme self-executing, cioè operanti senza atti di adattamento da parte degli ordinamenti statali.
La Corte di Giustizia ha, con giurisprudenza costante, contribuito a delineare il significato della diretta applicabilità dei regolamenti, sottolineando l’illiceità di misure nazionali di trasformazione.
Per quanto riguarda l’obbligatorietà del regolamento, invece, è utile sottolineare che tale caratteristica non sta ad indicare necessariamente la completezza del regolamento, anzi, spesso accade che debba essere integrato con misure di esecuzione che possono essere adottate sia dalla stessa istituzione che ha emanato il regolamento, sia da un’altra istituzione comunitaria, sia dalle autorità nazionali.
Il processo di formazione dei regolamenti, in realtà, è abbastanza complesso; essi in genere sono emanati dal Consiglio su proposta della Commissione. Al processo di formazione di tali atti viene associato anche il Parlamento europeo, attraverso una delle procedure previste dal Trattato (v. Procedura di consultazione; Procedura di cooperazione; Procedura di codecisione). Il principale requisito formale previsto dai Trattati per i regolamenti è la motivazione (v. Motivazione degli atti comunitari).
Laddove è previsto, devono essere richiesti anche i pareri (v.) di altre istituzioni come il Consiglio economico e sociale ed il Comitato delle Regioni.
I regolamenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (v. GUCE) ed entrano in vigore dopo un periodo di vacatio legis di 20 giorni, a meno che una data diversa non sia stata indicata nel regolamento stesso