Reti transeuropee

art. 154-156 Trattato CE

Le reti transeuropee sono dei punti nodali del programma comunitario di rilancio economico dell’Europa nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia.
Essi favoriscono l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti nazionali, attraverso un collegamento fra le Regioni centrali della Comunità e quelle insulari e periferiche, nonché fra i paesi dell’UE ed i paesi vicini.
La Comunità realizza i seguenti obiettivi:
1) realizza una serie di azioni necessarie a promuovere l’interoperabilità delle reti;
2) promuove orientamenti per l’individuazione dei progetti comuni , adottati dal Consiglio a maggioranza qualificata, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni e dopo approvazione degli Stati membri interessati;
3) appoggia con delle finanze gli Stati membri per la realizzazione di progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture e dei trasporti;
4) collabora con i paesi terzi per raggiungere obiettivi comuni nei settori menzionati.

Rete giudiziaria europea

Azione comune 29 giugno 1998, n. 98/428/GAI
[internet:http://ue.eu.int/ejn/indexfr.htm]

Rete costituita per migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell’Unione europea nel campo della lotta contro la criminalità organizzata (v.), della lotta contro la droga (v.), la lotta contro la corruzione (v.) e della lotta contro il terrorismo (v.).
La rete giudiziaria europea è composta da intermediari attivi (cd. persone di contatto) che hanno il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.
Essi forniscono informazioni giuridiche o pratiche di cui necessitano le autorità giudiziarie locali dei rispettivi paesi, nonché le persone di contatto e le autorità giudiziarie degli altri paesi.
Gli intermediari attivi, inoltre, facilitano il coordinamento della cooperazione giudiziaria nei casi in cui alle varie domande presentate dalle autorità giudiziarie locali di uno Stato membro si debba dar seguito in modo coordinato in un altro stato membro.
Il contenuto delle informazioni diffuse mediante la rete giudiziaria europea comprende:
— i dati completi delle persone di contatto di ciascuno Stato membro ivi comprese, se necessario, le relative competenze a livello interno;
— l’elenco semplificato delle autorità giudiziarie e il repertorio delle autorità locali di ciascun Stato membro;
— informazioni giuridiche e pratiche concise sui sistemi giudiziari e procedurali dei 15 Stati membri;
— i testi degli strumenti giuridici pertinenti e, per quanto riguarda le convenzioni in vigore, il testo delle dichiarazioni e delle riserve.
Le informazioni diffuse mediante la rete giudiziaria europea devono essere inoltre sempre aggiornate e devono essere oggetto di riunioni periodiche e valutazioni in itinere

Restrizioni quantitative

artt. 28-31 Trattato CE

Misure nazionali, di natura non tariffaria, recanti un divieto totale o parziale, ivi compresi i contingentamenti (v.), all’importazione o all’esportazione di un determinato prodotto: ciò al fine di sanzionare ogni tipo di intervento nazionale che intralci gli scambi intracomunitari e la libera circolazione delle merci (v.).
Le disposizioni comunitarie vietano in modo esplicito l’utilizzo di restrizioni quantitative a far data dalla scadenza del periodo transitorio (v.), fissata dal Trattato CEE al 31 dicembre 1969.
Così come per i dazi doganali (v.), anche per le restrizioni quantitative il periodo transitorio è stato abbreviato poiché il processo di abolizione evolveva in modo soddisfacente; di qui le decisioni del Consiglio adottate in due riprese (maggio 1960 e maggio 1962) che hanno accelerato il ritmo delle riduzioni e hanno consentito di far terminare il periodo transitorio il 1° luglio 1968.
In realtà, il divieto di restrizioni quantitative ha però cominciato a dispiegare la propria efficacia a partire dal 1° gennaio 1970; durante la fase di pendenza si è provveduto al progressivo smantellamento di ogni misura che limitasse le importazioni e le esportazioni, imponendo a tal fine agli Stati membri l’obbligo di astenersi dall’introdurne di nuove o da aggravare quelle esistenti.

Restituzioni alle esportazioni

Le restituzioni alle esportazioni sono sussidi economici variabili distribuiti dagli agricoltori comunitari che garantiscono loro un reddito minimo.
Questa politica ha indotto l’accumulo di eccedenze in alcuni settori (latte e prodotti lattiero-caseari, cereali, carne bovina) ed è stata la causa dell’applicazione di restituzioni per agevolare le esportazioni dei prodotti agricoli europei verso i paesi terzi.
Le restituzioni permettono le esportazioni necessarie per i prezzi praticati sul mercato mondiale, più bassi di quelli praticati all’interno della Comunità.