Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea(Charter of Fundamental Rights of the European Union)

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Il rispetto dei diritti umani (v.) rappresenta uno dei principi fondamentali dell’Unione europea. La tutela di questi diritti è avvenuta attraverso l’operato della Corte di Giustizia che li ha definiti come parte integrante dei principi generali di diritto comunitario (v.).
Il Trattato di Maastricht prima e quello di Amsterdam poi hanno inserito al riguardo disposizioni specifiche (art. 6), ma l’esigenza di sancire l’importanza capitale di questi diritti ha condotto le istituzioni comunitarie ad elaborare il progetto di una Carta costituzionale dei diritti umani.
Il progetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stato presentato al Consiglio europeo di Colonia del 3-4 giugno 1999. Il Consiglio ha affermato che la Carta deve contenere:
— i diritti di libertà, uguaglianza e procedurali fondamentali (diritto ad un equo processo, diritto alla difesa ecc.) garantiti dalla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (v. CEDU);
— i diritti fondamentali riservati ai cittadini dell’Unione;
— i diritti economici e sociali enunciati nella Carta sociale europea (v.) e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (v.).
La composizione dell’organo incaricato di elaborare il testo definitivo della Carta dei diritti fondamentali è stata fissata durante il Consiglio di Tampere del 15-16 ottobre 1999. Esso è formato dei capi di Stato e di governo dei quindici Stati membri, di un membro della Commissione, di sedici membri designati dal Parlamento europeo e di trenta membri dei Parlamenti nazionali (due per ogni Stato e designati dai Parlamenti stessi).
Sarà l’organo stesso, poi, ad eleggere il suo Presidente. Vi partecipano, inoltre, in qualità di osservatori, due rappresentanti della Corte di Giustizia e due rappresentanti del Consiglio d’Europa, mentre possono esprimere pareri il Comitato economico e sociale (v. CES), il Comitato delle Regioni (v.) e il Mediatore europeo (v.).
Il Presidente dell’organo, che terrà le sue riunioni a Bruxelles negli edifici del Consiglio e del Parlamento, elaborerà un piano di lavoro sul quale un Comitato di redazione dovrà redigere un progetto preliminare di Carta che, una volta approvato dal Presidente, sarà trasmesso al Consiglio europeo

Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (Community Charter of Fundamental Social Rights of Workers)

Adottata nel corso del Consiglio europeo (v.) di Strasburgo del 1989, nonostante la solennità dell’intitolazione prescelta, la Carta comunitaria dei diritti sociali dei lavoratori è un documento privo di valore giuridico autonomo, da considerare alla stregua di un mero atto di indirizzo politico diretto, oltre che agli stessi Stati membri, alle istituzioni comunitarie cui spetta tradurre i principi in atti comunitari (v. Atti giuridici della Comunità).
Anche dal punto di vista del contenuto la Carta non presenta un carattere particolarmente innovativo: essa, infatti, si limita per lo più a ribadire diritti già garantiti ai lavoratori o dal trattato stesso (per es. libertà di circolazione, parità di trattamento tra uomo e donna) o da atti di diritto internazionale quali la Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, o la Carta sociale europea (v.) del Consiglio d’Europa (v.).
In realtà l’importanza della Carta sta nella volontà espressa dagli Stati membri che l’hanno approvata di conferire al mercato unico quella dimensione sociale non sufficientemente messa in luce attraverso l’Atto Unico Europeo. Sulla scorta della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori l’azione delle istituzioni in campo sociale ha ricevuto un nuovo impulso che si è tradotto in numerose proposte di direttive (v.) formulate alla Commissione.

Carnot

Carnot Decisione 14 dicembre 1998, n. 24/1999/CE
[internet: www.europa.eu.int/en/comm/dg17/carnot.htm]

Programma comunitario volto alla promozione dell’utilizzazione pulita ed efficiente dei combustibili solidi.
Di durata quinquennale (1998-2002), Carnot si rivolge ai paesi associati dell’Europa centrale ed orientale (v. PECO), conformemente a quanto stabilito dalle condizioni previste dai protocolli o dagli accordi di associazione (v.) in relazione alle possibilità di partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione. È prevista anche la partecipazione di Cipro.
Gli obiettivi del programma, che si inseriscono nei più generici obiettivi del programma quadro nel settore dell’energia (v.), possono così sintetizzarsi:
— promuovere l’uso di tecnologie pulite ed efficienti presso gli impianti che sfruttano i combustibili solidi per evitare le emissioni dovute a tale impiego;
— incoraggiare lo sviluppo di tecnologie pulite avanzate per i combustibili solidi allo scopo di garantire l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT) a costi ragionevoli.
Il finanziamento della Comunità, il cui livello è variabile a seconda delle attività proposte, riguarda in particolar modo due categorie di azioni:
— misure volte ad incoraggiare, organizzare e semplificare lo scambio di informazioni tecniche a livello nazionale, comunitario e internazionale nonché a diffondere l’utilizzo della valutazione di impatto ambientale delle azioni adottate;
— misure per favorire incontri, seminari, studi allo scopo di promuovere l’utilizzo di tecnologie pulite, compresa l’esportazione di tali tecnologie dall’Europa

Carbon tax

Imposta che colpisce i soggetti responsabili di emissioni nell’aria di anidride carbonica; il gettito è generalmente utilizzato per iniziative volte alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.
In ambito comunitario, già dal 1990, più volte è stata proposta l’adozione della carbon tax, ma fino ad oggi non è stato fatto nessun passo decisivo verso la sua concreta attuazione.
Alcuni paesi europei (Danimarca, Finlandia, Italia, Olanda, Norvegia e Svezia) hanno comunque già applicato una tassa specifica sui carburanti in base alle emissioni di anidride carbonica.