Cambio amministrato (Currency administered)

Tipo di cambio flessibile (v.) in cui le autorità monetarie (v.) intervengono sui mercati valutari allo scopo di influenzare e controllare i tassi di cambio (v.).
Nella realtà economica il regime di cambio fisso (v.) o flessibile non appare quasi mai nella forma pura, sia per la difficoltà a mantenere una parità fissa, sia per la rischiosità a subire le libere fluttuazioni del mercato.
Le autorità monetarie, quindi, intervengono spesso in regime di cambio flessibile concordando, talvolta, le bande di oscillazione all’interno della quale far fluttuare le proprie monete, come accadeva, per esempio, all’interno dello SME

Cambio (Currency)

Operazione mediante la quale si permuta una determinata quantità di moneta nazionale in moneta estera.
Il termine indica anche la quantità di moneta nazionale che viene ceduta come contropartita per l’acquisto di una data quantità di moneta estera. Esso è misurato dal rapporto fra le due monete, rapporto che costituisce il tasso di cambio (v.).
Nel linguaggio degli affari, tuttavia, il termine viene usato per indicare il commercio delle divise, intendendosi per divisa ogni credito sull’estero espresso in moneta straniera e pagabile all’estero.
Le contrattazioni relative ai cambi possono avvenire in regime di cambio flessibile (v.) oppure in regime di cambio fisso (v.).
Forme intermedie fra questi due estremi sono costituite dal cambio amministrato (v.) e da sistemi a flessibilità limitata, come quelli in vigore all’interno dello SME (v.).

Caleidoscopio (Kaleidoscope)

Programma comunitario che prevede finanziamenti per multimedia e arti visive.
I settori di intervento sono:
— multimediale, come forma di espressione artistica;
— arti applicate (architettura, fotografia, design);
— arti dello spettacolo (danza, musica etc.);
— arti plastiche (pittura, scultura etc.).
I soggetti beneficiari sono aziende, enti, operatori culturali che appartengono ad almeno tre Stati membri e/o a paesi terzi che elaborino progetti di manifestazioni culturali. Caleidoscopio è confluito nel più ampio programma Cultura 2000

Calcoli intermedi (Calculations intermediate)

Calcoli intermedi artt. 3 e 4 D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

Sono così denominati quei procedimenti di conversione monetaria da una moneta nazionale all’euro (v.) che non danno come risultato finale una cifra da contabilizzare o pagare autonomamente: si pensi ai calcolati effettuati dalla TELECOM per determinare l’importo della bolletta telefonica, nella quale vengono prima conteggiati gli scatti e successivamente moltiplicati per il loro valore unitario. In pratica il risultato finale dell’operazione non deve essere utilizzato per effettuare un pagamento e non deve essere riportato in un documento contabile; in questo caso, infatti, per determinare l’arrotondamento (v.) non possono essere utilizzati più di due decimali.
Le regole valide per effettuare tali calcoli sono state stabilite, per l’Italia, dagli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 213/98, rispettivamente, per importi contenuti in norme giuridiche e per gli importi contenuti in altri strumenti giuridici.
La necessità di consentire l’utilizzo di cifre decimali più elevato nasce dalla consapevolezza che quanto più basso è l’importo da convertire tanto maggiore sarebbe lo scostamento tra la cifra iniziale e quella finale se fossero utilizzate soltanto 2 cifre decimali. Per questo motivo il decreto legislativo impone, salvo diverso accordo tra le parti, l’uso di un numero di decimali di euro decrescente al crescere dell’importo in lire da convertire, secondo la seguente tabella.