CAE (Comitato Aziendale Europeo)(CAE European Works Council)

CAE [Comitato Aziendale Europeo] Direttiva 22 settembre 1994, n. 99/45/CE

Il CAE ha lo scopo di favorire il dialogo sociale (v.) tra l’impresa multinazionale e i suoi lavoratori.
Su tali disposizioni è stata adottata la direttiva 94/45/CE relativa alla istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura di consultazione dei lavoratori delle imprese o nei gruppi d’imprese di dimensioni comunitarie, cui gli Stati membri avrebbero dovuto adeguarsi entro il 22 settembre 1996.
Le disposizioni comunitarie si applicano sia alle imprese che ai gruppi d’imprese: quest’ultima nozione ricomprende quelle realtà aziendali costituite da un’impresa controllante e da più imprese controllate. Come si è detto, scopo della direttiva è quello di istituire una procedura per l’informazione e la consultazione, a livello transnazionale, dei lavoratori alle dipendenze di imprese o gruppi di imprese allorché decisioni che li riguardano vengono adottate in uno Stato diverso da quello in cui prestino la propria attività lavorativa.
Va peraltro segnalato che la direttiva non intende introdurre un principio di cogestione tra imprenditori e dipendenti; essa, infatti, si limita a stabilire un processo obbligatorio di consultazione destinato a sfociare in un parere non vincolante.

Cabotaggio Regolamento(Cabotage Rules)

Cabotaggio Regolamento CEE 7 dicembre 1992 n. 3577/92; Regolamento CE 25 ottobre 1993 n. 3118/93

Termine che indica il trasporto, marittimo e terrestre, di merci e persone da un luogo ad un altro del territorio di uno Stato, trasporti di esclusiva competenza rispettivamente di armatori e vettori residenti sul territorio nazionale.
In ambito comunitario, a seguito della realizzazione di un mercato comune dei trasporti (v. Politica dei trasporti), il cabotaggio marittimo e terrestre è stato liberalizzato con:
— il regolamento n. 3577/92 relativo al cabotaggio marittimo. Si propone l’obiettivo di sopprimere le restrizioni alla libera prestazione dei servizi (v.) del trasporto marittimo fra Stati membri in favore degli armatori comunitari che utilizzano navi registrate in uno Stato membro, battono bandiera dello stesso Stato e sono iscritte nel registro Euros (v.). Le navi in questione devono comunque soddisfare i criteri di ammissione al cabotaggio nello Stato membro. Detto provvedimento prevede, inoltre, la liberalizzazione del cabotaggio marittimo dal 10 gennaio 1993; regimi speciali sono previsti per il Portogallo, la Spagna, l’Italia e la Grecia;
— il regolamento n. 3118/93 relativo al cabotaggio terrestre. Fissa il regime definitivo di cabotaggio terrestre e le condizioni di ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro: i trasporti di cabotaggio sono soggetti alla normativa dello Stato membro ospitante per ciò che concerne:
a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
b) norme ambientali e relative ai pesi e alle dimensioni;
c) durata della guida e riposo dei conducenti;
d) l’IVA nel servizio dei trasporti;
e) prescrizioni per il trasporto di alcune categorie di merci.
In entrambe le disposizioni comunitarie la Commissione si riserva la facoltà di adottare misure di salvaguardia in caso di gravi perturbazioni del mercato dei trasporti.

Cabinet

Nell’ordinamento inglese si indica con questo termine il gabinetto ministeriale composto dai responsabili dei principali dicasteri (Secretaries of State), da ministri senza portafoglio e ministri la cui presenza è ritenuta politicamente utile.
Tale organo può funzionare anche in forma ristretta (inner cabinet) e si distingue dal government, il quale rappresenta un gabinetto ministeriale allargato ad altre figure (circa un centinaio tra cui i Law Officers ed i Junior-Ministers).
Le funzioni principali del Cabinet attengono alla determinazione delle linee essenziali della politica nazionale da sottoporre all’approvazione del Parlamento, al controllo del potere esecutivo ed al coordinamento dell’operato dei ministeri e degli uffici pubblici.