Adottato nel 1991, era un programma comunitario di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie industriali. Il suo obiettivo era quello di potenziare la competitività dell’industria manifatturiera europea attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative e la promozione dell’impiego di materiali avanzati.
Autore: Admin
BRI (Banca dei Regolamenti Internazionali)(BIS Bank for International Regulations)
BRI [Banca dei Regolamenti Internazionali]
[Central Bahn Platz, 2, CH-400 Basilea; tel.: (61) 2808080; fax: (61) 2809100 – internet: www.bis.org]
Organismo internazionale creato nel 1930 per l’attuazione del piano di riparazioni dovute dalla Germania e, più in generale, per favorire le relazioni tra le diverse Banche centrali.
Attualmente sono membri della BRI tutte le Banche centrali dell’Europa occidentale nonché quelle del Canada, degli Stati Uniti e del Giappone; la sua funzione principale è quella di promuovere la cooperazione internazionale in materia creditizia
Brevetto europeo (European Patent) Convenzione di Monaco 5 ottobre 1973; L. 26-5-1978, n. 260; D.P.R. 8-1-1979, n. 32
Forma di brevetto in vigore in Italia dal 1° dicembre 1978), per ottenerlo occorre inoltrare una domanda presso l’Ufficio Europeo Brevetti con sedi all’Aja (attività di ricerca) e a Monaco di Baviera (esame delle domande, ricorsi, amministrazioni, affari giuridici) ovvero presso l’ufficio brevetti del paese di appartenenza.
Circa il contenuto del diritto derivante dal brevetto europeo, ovvero la sua efficacia negli Stati, esso, salvo espressa delega, ha in ciascun ordinamento gli stessi effetti ed è soggetto alle stesse regole di un brevetto nazionale. Le disposizioni della suddetta.
La contraffazione del brevetto europeo è valutata secondo la legge nazionale.
Brevetto comunitario (Community patent) Convenzione di Lussemburgo 15 dicembre 1989; L. 26-7-1993, n. 302
Fattispecie di brevetto che si applica unicamente ai paesi contraenti, produce gli stessi effetti di un brevetto nazionale nella totalità dei territori in cui si applica la convenzione di Lussemburgo del 15 dicembre 1989 e non può essere rilasciato, trasferito, dichiarato nullo, decadere o estinguersi che per tali territori.
Il brevetto comunitario, come quello europeo (v. Brevetto europeo), viene rilasciato dall’Ufficio Europeo Brevetti (v. UEB). Il brevetto comunitario è sottratto alla giurisdizione nazionale. Il testo originario della Convenzione sul brevetto comunitario prevede, infatti, una competenza esclusiva dal giudice comunitario alla dichiarazione della nullità del brevetto e dispone, a tal fine, appositi organi giurisdizionali.
Ai tribunali nazionali rimane la competenza a decidere il giudizio di contraffazione che va, però, sospeso se pende una procedura di annullamento del brevetto presso il giudice comunitario competente.
Il brevetto rientra nel novero della proprietà industriale e commerciale (v.), che trova nel Trattato CE una previsione ed una tutela nell’articolo 30.