Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15246

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Svolgimento del processo
1. Con ordinanza n. 23/7/06, depositata il 25.9.06 e notificata il 9.10.06, pronunciata in seguito alla sentenza n. 2/7/06, emessa D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 7, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio disponeva per l’ulteriore esecuzione del giudicato nascente dalla decisione n. 21/7/03, emessa dalla stessa CTR il 24.3.03, disponendo che dovesse essere ancora corrisposta dall’Agenzia delle Entrate alla xxx s.p.a. (ora xxx s.p.a.), ricorrente per l’ottemperanza della sentenza succitata, "la differenza di interessi fra il 2,50% e l’1,375%, già liquidata, dal 21 gennaio 2003 al 30 giugno 2003".
2. L’ordinanza in questione riteneva, invero, di dover modificare quanto disposto dal commissario ad acta, negli ordinativi di pagamento emessi a favore della contribuente, in relazione al tasso degli interessi sulla sorte capitale spettante alla medesima, a titolo di restituzione della maggiore imposta IRPEG ed ILOR versata per l’anno 1997, rispetto agli importi effettivamente dovuti.
2.1. La CTR riteneva, invero, che il saggio degli interessi spettanti alla xxx s.p.a., ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, per ciascuno dei semestri, escluso il primo, compresi dalla data del versamento della maggiore imposta e la data dell’ordinativo emesso a suo favore, dovesse essere correlato ai mutamenti del tasso di interesse sul debito dell’amministrazione, via via intervenuti nel corso di ciascun semestre.
3. Per la cassazione dell’ordinanza n. 23/7/06 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi ai quali la società resistente ha replicato con controricorso e con memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
1.1. Rileva, invero, l’amministrazione finanziaria che la questione relativa al tasso di interessi applicabile – sulla sorte capitale spettante alla contribuente a titolo di restituzione della maggiore imposta IRPEG ed ILOR versata per l’anno 1997, rispetto agli importi effettivamente dovuti – sarebbe stata introdotta a seguito del concreto rimborso delle somme indebitamente versate, non essendo stata detta questione proposta dalla contribuente medesima nei precedenti gradi del giudizio di merito. Ne conseguirebbe, a parere dell’Agenzia delle entrate, che la xxx s.p.a. avrebbe dovuto instaurare un nuovo giudizio, al fine di ottenere il maggior saggio di interessi richiesti e, quindi, di far valere il conseguente minor rimborso ottenuto rispetto a quello ad essa spettante, non essendole, per contro, consentito di dedurre tale nuova questione in sede di giudizio di ottemperanza.
Ad avviso della ricorrente, infatti, in tale giudizio il potere ermeneutico del giudice sul comando definitivo inevaso sarebbe rigorosamente circoscritto entro i limiti invalicabili del giudicato da eseguire, non potendo essere attribuito alla parte "un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire".
1.2. Il motivo è infondato.
1.2.1. Va osservato, infatti, al riguardo che il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie, disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, presenta connotati diversi dal corrispondente e concorrente giudizio esecutivo civile, atteso che il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti quegli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l’esecuzione (v. Cass. 20202/10, 646/12).
E’ bensì vero, pertanto, che in sede di giudizio di ottemperanza non può essere attribuito alla parte istante un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire, dovendo il potere ermeneutico del giudice sul comando definitivo inevaso essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita col giudicato. E tuttavìa, ben può – e deve – il giudice dell’ottemperanza enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendone il reale significato (Cass. 22188/04), anche in relazione a quegli accessori del credito consacrato nel decisum che non abbiano trovato espressa applicazione da parte del giudice di merito, ma che possano – proprio per tale loro natura – essere considerati ricompresi nella pronuncia da eseguire.
1.2.2. Nel caso di specie, dallo stesso ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate (p. 2) si evince che la domanda della società contribuente, ed il conseguente giudicato formatosi sulla stessa (sentenza della CTR n. 21/7/03), avevano avuto ad oggetto, oltre al pagamento della sorte capitale, quello degli interessi legali maturati e maturandi dal pagamento dell’indebito all’effettiva restituzione delle somme versate.
Se ne deve necessariamente inferire che la domanda, avanzata in sede di giudizio di ottemperanza, di corresponsione degli interessi ad un tasso maggiore di quello applicato dal commissario ad acta deve ritenersi indubbiamente ricompresa – stante la natura meramente accessoria di tale obbligazione rispetto a quella di restituzione della sorte capitale – nel giudicato oggetto del giudizio di ottemperanza (cfr. Cass. 3555/05).
1.3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il motivo in esame va disatteso.
2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, e del D.M. 27 giugno 2003, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
2.1. A parere dell’amministrazione ricorrente, invero, gli interessi dovuti per il ritardo nel rimborso delle imposte dirette, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, a differenza degli ordinari interessi che, in quanto frutti civili, si acquistano di giorno in giorno, verrebbero a maturare, invece, per ogni semestre intero, escluso il primo, con decorrenza dalla data del versamento e fino a quella dell’ordinativo di pagamento.
Per il che, nel caso di specie, il tasso di interessi applicabile alla fattispecie sarebbe – ad avviso della ricorrente – quello previsto dal D.M. 27 giugno 2003, art. 1, ((1,375%), entrato in vigore l’1.7.2003, e non quello (2.50%) vigente all’inizio del semestre in discussione (21.1.2003-21.7.2003).
2.2. La censura è fondata.
2.2.1. Ed invero, va rivelato, al riguardo, che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, – nel prevedere il tasso di interesse (modificato di volta in volta da successivi e periodici decreti ministeriali) sulla restituzione di somme versate, a titolo di imposte dirette, in eccedenza a quanto effettivamente dovuto per il periodo in considerazione – stabilisce che il contribuente ha diritto alla corresponsione di tale interesse "per ognuno dei semestri interi, escluso il primo" ricompresi tra la data del versamento e quella dell’ordinativo con il quale venga, in concreto, effettuata la restituzione della maggiore imposta versata.
Orbene, il riferimento letterale della norma ai "semestri interi", lascia fondatamente ritenere che il diritto in parola maturi al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, ed al tasso vigente a tale momento. In altri termini, il tasso legale al quale occorre fare riferimento per la liquidazione degli interessi sulla restituzione della maggiore imposta pagata, è quello vigente – in forza dei decreti ministeriali emessi in materia – al momento in cui viene a scadenza ciascun singolo semestre, giacchè è solo in tale momento che il diritto alla percezione di detti interessi viene a maturare a favore del contribuente.
2.2.2. Tale conclusione appare, poi, avvalorata dalla considerazione che il disposto di cui alla L. n. 29 del 1961, art. 1, – che, sebbene dettato in tema di imposte indirette, può essere considerato una norma contenente una previsione generale in materia di interessi da corrispondersi nell’ambito dei rapporti tributar (Cass. 15222/04) – stabilisce che sulla sorte capitale dovuta dall’Erario al contribuente a titolo di restituzione di imposte e tasse, spettino al medesimo gli interessi moratori "da computarsi per ogni semestre compiuto".
Per il che viene, com’è del tutto evidente, ulteriormente confermata la tendenza della normativa in materia ad ancorare il diritto alla percezione degli interessi sulle somme dovute dall’amministrazione finanziaria a titolo di rimborso di imposta, e la loro misura, a quanto normativamente stabilito, al riguardo, al momento della scadenza di ciascun singolo semestre.
2.2.3. Ne discende che, nel caso di specie, con riferimento al semestre 21.1.2003-21.7.2003, non può essere applicato sulla sorte capitale a carico dell’Erario, il tasso di interesse del 2,50% in vigore (dal 21.1.2003) all’inizio del semestre un questione, bensì quello dell’1,375% vigente (dall’1.7.2003) alla data di scadenza del semestre medesimo.
Sicchè la censura mossa, al riguardo, all’impugnata sentenza dall’Agenzia delle Entrate si palesa pienamente fondata.
3. L’accoglimento del ricorso, in relazione al secondo motivo, comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta la richiesta di maggiori interessi proposta dal contribuente.
4. Concorrono giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della materia del contendere e dell’assenza di specifici precedenti giurisprudenziali in materia, per dichiarare compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate e rigetta il primo e, decidendo nel merito, rigetta la richiesta di maggiori interessi proposta dal contribuente; dichiara compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 891

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Svolgimento del processo
La ricorrente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Asti, dopo aver ricostruito la normativa nazionale e comunitaria di riferimento in tema di controllo e certificazione dei vini a denominazione di origine (dalla quale emerge, in particolare, che gli organismi di controllo individuati a livello nazionale devono essere imparziali ed indipendenti) e l’ambito delle competenze riconosciute dalla normativa (in particolare, la legge n. 164/1992) alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito, anche CCIAA), ha impugnato, per l’annullamento, l’intera procedura che ha portato, da ultimo, ad individuare, con Decreto del 24 luglio 2009, V.Società per la Certificazione delle Qualità e delle P.V.I. Srl (di seguito, V.) quale organo deputato al controllo ex art. 48 del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 del vino "DOC xxx".
Al riguardo, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1) violazione di legge in relazione all’art. 48 Reg. CE n. 479/2008.
In violazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008, V. non rispetta gli obblighi di imparzialità imposti dalla normativa comunitaria posto che tale società è controllata da FEDERDOC che riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali la società controinteressata è tenuta ad effettuare i controlli.
In particolare, V. non risulta in possesso dei requisiti previsti dal Reg. CE 29 aprile 2004, n. 882/2004, richiamato dal Reg. CE n. 479/2008, con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.
Ed invero, V. risulta aver avviato la sua attività di controllo nel dicembre 2008 e, al momento dell’emanazione del decreto 20 maggio 2009, era ancora sprovvista di personale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.
È, poi, palese il conflitto di interessi essendo la società controinteressata controllata da FEDERDOC che, come detto, riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali V. effettua i controlli.
A tal proposito, va evidenziato che l’art. 5 del citato Reg. CE n. 882/2004 richiede l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, in modo da evitare ogni forma di pressione sull’attività di controllo.
In questo quadro, rilievo importante assume il requisito dell’indipendenza che V. non è in grado di garantire.
A ciò si aggiunga che uno degli scopi sociali di V. è quello di valorizzare la produzione del settore vitivinicolo italiano. Tale scopo non è compatibile con la normativa comunitaria secondo cui l’organismo di controllo deve evitare di farsi condizionare dal proposito di incentivare la promozione e la produzione di vino di un produttore ovvero di un determinato territorio nazionale.
I decreti impugnati sono, quindi, illegittimi per contrasto con l’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 non avendo il Ministero e la Regione resistenti verificato la sussistenza dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza in capo a V.;
2) errata e falsa applicazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza.
La designazione di V., oltre ai profili di illegittimità evidenziati nel motivo che precede, viola anche la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 nella parte in cui ha previsto il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo.
La partecipazione maggioritaria di FEDERDOC, invero, contraddice le previsioni preclusive fissate nella citata circolare.
3) violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; violazione del D.M. 29 marzo 2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e sviamento di potere.
Il procedimento che ha portato alla designazione di V. è viziato in quanto in contrasto con l’iter descritto dalla circolare ministeriale del 15 maggio 2009.
Ed invero, mentre per le denominazioni già soggette a controllo, i Consorzi di tutela avrebbero dovuto indicare alla Regione il nuovo soggetto controllore, nel caso di quelle non soggette a controllo, la stessa Regione avrebbe dovuto interpellare la filiera corrispondente; in caso di mancata indicazione da parte di quest’ultima, il soggetto controllore avrebbe dovuto essere individuato in via autonoma.
La Regione resistente ha agito in maniera diversa a seconda dei casi e, con riferimento alle denominazioni non soggette a controllo, ha effettuato un confronto tra due soggetti (V. e CCIAA) e la scelta è caduta sempre in favore di V..
Nel caso in esame, il confronto non è peraltro avvenuto in quanto la scelta è avvenuta direttamente nei confronti di V..
Peraltro, la Regione avrebbe dovuto acquisire la documentata proposta della filiera vitivinicola regionale, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
Né si ha contezza della procedura di individuazione del soggetto controllore secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 secondo cui la Regione avrebbe dovuto verificare la richiesta avanzata dai soggetti che aspirano ad effettuare l’attività di controllo (contenente lo stato giuridico, la copia del verbale dell’organismo statutario e l’indicazione delle strutture operative a livello territoriale) ed inviare la designazione al Ministero.
Nel caso di specie, nessuna verifica risulta effettuata e la Regione ha preso come riferimento il piano dei controlli del Consorzio che, fino a quel momento, svolgeva le connesse funzioni.
Altresì, nessuna motivazione è rinvenibile sui motivi della scelta in favore di V..
4) violazione e falsa applicazione dei principi del buon andamento e imparzialità della azione amministrativa; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.
La candidatura di V. è stata preferita alla CCIAA ricorrente senza alcuna motivazione.
Ed invero, il Ministero resistente, in assenza di alcuna istruttoria, ha seguito pedissequamente l’indicazione della Regione senza prendere in alcuna considerazione il fatto che V. fosse sprovvista di pregressa esperienza ed organizzazione adeguata.
5) violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE e degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990.
La designazione di V. quale organismo di controllo è stata effettuata in violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dei principi posti a tutela della concorrenza.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero resistente e V. i quali hanno depositato memoria, eccependo dapprima l’inammissibilità del ricorso sotto svariati profili e chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato nel merito.
È, altresì, intervenuto ad adiuvandum l’Unioncamere, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Va, anzitutto, precisato che può prescindersi dall’esame delle numerose eccezioni di inammissibilità del gravame, sollevate in particolare da V., in ragione della integrale infondatezza nel merito del proposto gravame.
Va, però, osservato che il caso in esame non è assimilabile a quello recentemente deciso dalla Sezione che, con sentenza 8 aprile 2010, n. 5882, ha ritenuto inammissibile il ricorso (n. 10483/2009) proposto dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino avverso il decreto ministeriale del 24 luglio 2009 di conferimento a V. delle funzioni di controllo delle DOC marchigiane “xxx: in quella sede infatti la Camera di commercio aveva chiaramente manifestato la propria indisponibilità, per ragioni organizzative, ad assumere le funzioni poi assegnate a V..
Nella fattispecie ora in esame, invece, la CCIAA ricorrente, oltre a non manifestare la propria indisponibilità, ha altresì chiesto di essere autorizzata a svolgere le funzioni di controllo nei confronti della Denominazione di origine (D.O.) interessata, il che è sufficiente a qualificare e rendere attuale l’interesse alla proposizione del presente gravame.
2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che V. non rispetta gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria (in particolare, artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008) nella parte in cui richiede che gli organismi di controllo siano in possesso dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza, oltre a quelli previsti dal Reg. CE n. 882/2004 (sempre richiamato dal Reg. CE n. 479/2008) con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.
A sostegno della tesi del difetto di imparzialità, la ricorrente deduce, in particolare, la circostanza che V. è controllata da FEDERDOC a cui aderiscono 96 Consorzi di tutela (circa il 70% della produzione nazionale) e che il Presidente della controinteressata coincide con quello della predetta Federazione.
2.1 La prospettazione non può essere condivisa.
Al riguardo, va anzitutto osservato che gli artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008 (in vigore dal 1° agosto 2009), nel prevedere la competenza degli Stati membri nella designazione dell’autorità incaricata dei controlli nei confronti delle denominazioni di origine, impongono il rispetto, da parte di tali soggetti, dei criteri fissati dall’art. 4 del Reg. CE n. 882/2004.
Il citato art. 48, in particolare, prevede altresì che la verifica annuale del rispetto del disciplinare sia effettuata dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 47, oppure da uno o più organismi di controllo di cui all’art. 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, i quali operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’art. 5 del regolamento da ultimo citato.
L’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 richiede ancora che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e che, a decorrere dal 1° maggio 2010, siano accreditati in conformità della predetta norma o guida.
In sintesi, la normativa comunitaria fissa un doppio binario nel caso in cui lo Stato membro designi per i controlli un’autorità interna ovvero un organismo di controllo e di certificazione quale soggetto terzo a cui delegare tali compiti.
In quest’ultimo caso, gli organismi di controllo e di certificazione delegati a svolgere i predetti compiti devono essere accreditati, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004, conformemente alla norma europea EN 45011 il cui scopo è quello di verificare che il soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto (nel caso di specie, un vino a denominazione di origine) soddisfi adeguati livelli di competenza ed affidabilità.
Nella valutazione della conformità alla norma europea EN 45011, l’organismo di accreditamento è tenuto, tra l’altro, a verificare la sussistenza – in capo al soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto – dei requisiti di imparzialità della struttura e di competenza del personale deputato ai controlli di che trattasi.
2.2 Ciò posto, risulta che V., sin dal 2004, è stata accreditata dall’organismo allora operante (SINCERT) in quanto, all’esito delle varie verifiche – quasi annuali – alle quali è stata sottoposta, è stata ritenuta conforme sia alla normativa EN 45011 (certificazione dei prodotti), sia a quella EN 45012 (certificazione dei sistemi di gestione per la qualità).
Risulta, poi, che la società controinteressata è stata accreditata dal nuovo organo nazionale di accreditamento ACCREDIA (designato dal Ministero dello Sviluppo economico) dall’aprile 2010, quindi in epoca successiva all’ingresso (avvenuto nel gennaio 2009) di FEDERDOC nella compagine societaria di V., circostanza che, ad avviso della ricorrente, dovrebbe indurre a dubitare della terzietà di quest’ultima.
L’accreditamento concesso da ACCREDIA alla società V., oltre ad essere stato rilasciato senza l’apposizione di alcuna condizione (secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in giudizio e non smentita, cfr. art. 64, comma 2, del D.lgs n. 104 del 2010), è stato adottato sulla base dei criteri generali di valutazione elaborati dal Comitato per l’attività di accreditamento di ACCREDIA nella seduta del 7 aprile 2010 durante la quale, proprio con riferimento alla presenza dei Consorzi di tutela negli organismi di controllo, sono stati fissati una serie di accorgimenti, in punto di imparzialità, nella valutazione della conformità alla normativa EN 45011 (come la separazione tra proprietà e gestione; l’effettuazione di controlli da parte di personale che non abbia effettuato nei due anni precedenti attività di consulenza nei confronti dell’azienda controllata; il controllo sulle modalità di funzionamento dell’organismo di controllo, attraverso l’esame degli statuti e dei regolamenti interni).
A fronte dei predetti criteri elaborati da ACCREDIA, volti a valutare in concreto la sussistenza dei requisiti di imparzialità degli organismi di controllo, V., in data 16 aprile 2010, ha ottenuto l’accreditamento fino al 2012 (ovvero la conformità alla normativa comunitaria EN 45011) che, come detto, non risulta condizionato ad alcuna prescrizione.
Ora, seppure il rilascio dell’accreditamento da parte di ACCREDIA può rivelarsi sufficiente a far ritenere garantita la sussistenza dei requisiti di imparzialità imposti dalla norma EN 45011 (richiamata dall’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 attraverso il riferimento all’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004), il Collegio non ha comunque concreti motivi per dubitare che l’organizzazione di V. non garantisca i valori richiesti dalla citata normativa comunitaria.
Ed invero, oltre al fatto che gli organismi operativi di controllo di V. sono svincolati dalla proprietà della società e dalla stessa struttura amministrativa, non risulta, altresì, smentito che la controinteressata è dotata di un Comitato direttivo indipendente di certificazione formato dai rappresentanti delle associazioni di consumatori, dalle tre organizzazioni agricole (CIA, Coldiretti e Confagricoltura), dai trasformatori (ANCA, CNA e Unione Italiana Vini), dai distributori (Confcommercio) e da enti pubblici e privati (Assoenologi e ARPAV).
In altre parole, tale Comitato di certificazione – del quale non fanno parte organi di V. e neppure il suo Presidente (che coincide con quello di FEDERDOC) – opera, per quanto emerge dalla documentazione in atti, in maniera indipendente dalla compagine societaria, ovvero con una struttura e con un funzionamento tali da rispettare, come dimostra l’accreditamento presso ACCREDIA, gli stessi criteri fissati dall’organismo da ultimo citato a garanzia della imparzialità dei controlli sul prodotto di che trattasi.
Ed invero, la predetta struttura organizzativa, anche in ragione delle sue modalità di funzionamento, non è stata ritenuta ostativa da parte di ACCREDIA ai fini del rilascio del certificato di accreditamento.
Va d’altra parte osservato che la ricorrente (così come l’interveniente ad adiuvandum) non ha apportato alcun elemento in grado di far dubitare della effettiva separazione tra la proprietà e la gestione operativa delle attività di controllo.
2.3 Deve, poi, aggiungersi che V., seppure successivamente all’introduzione del ricorso in esame, risulta, allo stato, posseduta da FEDERDOC nella misura del 50%, mentre il restante 50% è in capo a CSQA Certificazioni che è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.
Ora, il fatto che la società controinteressata sia in possesso di FEDERDOC nella misura del 50% non costituisce, in astratto, un vulnus alla sussistenza in capo a V. dei necessari requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza.
L’assunto di parte ricorrente muove dalla circostanza che FEDERDOC – come già ricordato – è partecipata da 96 Consorzi di tutela, i quali costituiscono (circa) il 70% della produzione nazionale di vini a denominazione di origine: in questo modo, si sostiene, i Consorzi di tutela finirebbero per assumere la doppia veste di soggetti controllati e soggetti controllori (attraverso la partecipazione di FEDERDOC in V.), con una coincidenza in capo al medesimo organismo di funzioni che devono rimanere nettamente distinte.
La prospettazione della Camera di commercio ricorrente si basa dunque sull’assunto che V., nell’esercizio delle funzioni di controllo di un determinato vino a denominazione di origine, non potrebbe non tener conto degli interessi degli aderenti (produttori) al corrispondente Consorzio di tutela. Se così fosse, significherebbe che tutti gli altri (95) Consorzi di tutela sarebbero d’accordo su tale modalità di azione nella prospettiva di ricevere analoga tutela in sede di controllo del corrispondente vino a denominazione di origine.
Ciò che, tuttavia, la ricorrente non tiene in debita considerazione è che, anche tra i vini a denominazione di origine e quindi tra i corrispondenti Consorzi di tutela, sussiste una concorrenza nel mercato che, di fatto, contribuisce ad instaurare un controllo incrociato nelle procedure di verifica circa il rispetto del relativo disciplinare.
Ciò che si vuole dire è che, mentre il singolo Consorzio di tutela può avere interesse a rendere più stringenti i controlli del rispetto del proprio disciplinare di produzione anche nell’ottica di garantire una maggiore fetta di mercato agli aderenti, il controllo ed il confronto incrociato tra i vari Consorzi di tutela, nell’ottica della concorrenza nel mercato di riferimento (i vini D.O.), può rendere i controlli sulla produzione maggiormente obiettivi ed imparziali.
2.4 Ciò detto con riferimento alla sussistenza dei requisiti di imparzialità, stessa conclusione va raggiunta con riferimento alla dedotta assenza di esperienza in capo a V..
Due elementi depongono a sfavore della tesi prospettata dalla ricorrente.
Va, anzitutto, smentito in punto di fatto che V. operi solo dal dicembre 2008 in quanto la visura camerale dimostra che la predetta società opera nell’ambito del controllo e della certificazione dei prodotti sin dal 2004, come peraltro dimostrano gli accreditamenti ottenuti da parte dell’organismo SINCERT, ora confermati dal nuovo organismo nazionale ACCREDIA.
Deve, poi, ribadirsi che la società controinteressata risulta, altresì, posseduta nella misura del 50% da CSQA Certificazioni che – come affermato nel precedente punto 2.3 – è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.
2.5 Analoghe considerazioni valgono con riferimento al personale della controinteressata: la circostanza che alcuni dipendenti, i quali hanno svolto in passato i controlli per i Consorzi di tutela, operino ora per V. non costituisce un elemento sufficiente a far dubitare dell’imparzialità di tale società.
Ed invero, anche a prescindere dal rilievo che si tratta di personale in possesso di competenze professionali che andrebbero inutilmente disperse in ragione della sottrazione ai Consorzi di tutela, dopo l’adozione del Reg. CE n. 479/2008, della attività di controllo sui vini D.O., va comunque ribadito che la posizione del personale impiegato nei controlli è stata oggetto di valutazione da parte dell’organismo di accreditamento ACCREDIA.
Come detto in precedenza, si tratta di una valutazione da effettuare in concreto: se in astratto non è precluso agli organismi di controllo come V. di annoverare tra il proprio personale soggetti che hanno effettuato in passato controlli alle dipendenze dei Consorzi di tutela, non v’è dubbio che l’utilizzo di tale personale deve essere effettuato in modo tale da evitare – in concreto – conflitti di interesse (come si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui del controllo fosse investito personale che già ha svolto analoga funzione alle dipendenze del corrispondente Consorzio di tutela).
Ad ogni modo, V. ha ottenuto l’accreditamento anche dopo che ACCREDIA ha operato le proprie valutazioni con riferimento a tale specifico aspetto, il che è sufficiente a respingere la specifica censura.
3. Anche il secondo motivo (secondo cui la designazione di V. violerebbe la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009, in quanto la partecipazione maggioritaria di FEDERDOC contraddice le previsioni preclusive ivi fissate ovvero il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo) va respinto essendo sufficiente, al riguardo, richiamare quanto già esposto al precedente punto 2.
4. Con il terzo ed il quarto motivo (da trattare congiuntamente in quanto connessi), la Camera di commercio ricorrente lamenta il mancato rispetto della procedura di individuazione del soggetto controllore fissata dalla circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 e dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 (in particolare, mancata considerazione della volontà della filiera vitivinicola regionale e difetto di istruttoria e motivazione nella scelta di V. quale organismo di controllo).
4.1 Le censure sono infondate.
4.2 Risulta, invero, dal resoconto della seduta del 26 giugno 2009 presso la Regione xxx, che, oltre ad essere stato acquisito il parere della filiera vitivinicola regionale, quest’ultima ha proposto, a maggioranza dei componenti, l’individuazione dei soggetti controllori (secondo il quadro riepilogativo allegato al resoconto – cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), con riferimento sia alle denominazioni di origine sottoposte al controllo dei Consorzi di tutela, sia a quelle che ne erano ancora sprovviste.
Risulta, poi, che la valutazione operata dalla predetta filiera è stata effettuata considerando vari aspetti sempre riportati nel predetto resoconto.
Dalle predette indicazioni della filiera emerge, poi, che il soggetto controllore è stato individuato, a seconda dei casi (recte: dei vini D.O.), sia in V., sia nelle Camere di commercio interessate.
In particolare, la distinzione è avvenuta con riferimento all’ambito territoriale come emerge dalla tabella 4 allegata al resoconto della seduta del 26 giugno 2009 (cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), e ciò nel rispetto di quanto previsto dalla circolare ministeriale del maggio 2009 e dal D.M. 29 marzo 2007.
Ciò che, altresì, emerge è che la stessa procedura è stata seguita sia quando l’indicazione del soggetto controllore è caduta in favore di V., sia quando la stessa ha riguardato le Camere di commercio, segno quantomeno dell’imparzialità con cui la procedura è stata condotta dalla Regione xxx.
Sulla base di tali indicazioni, la Regione xxx ha, poi, effettuato le conseguenti proposte al Ministero resistente il quale ha adottato i relativi decreti di designazione degli organismi di controllo.
Ciò detto, la procedura descritta nella circolare ministeriale del maggio 2009 (secondo cui la designazione del soggetto controllore poteva essere segnalata dal Consorzio di tutela, se il prodotto è già soggetto a controllo, ovvero dalla filiera negli altri casi) risulta, quindi, rispettata: la predetta indicazione (recte: segnalazione) – che poggia su un onere di collaborazione tra le parti interessate (Regione, Consorzi di tutela e filiera vitivinicola) – nella specie è stata effettuata secondo la richiamata procedura.
4.3 Va, altresì, dichiarata infondata l’ulteriore doglianza circa la mancata acquisizione, durante la fase istruttoria, del parere della CCIAA competente.
Ora, in disparte il fatto che risulta paradossale la sussistenza dell’obbligo di acquisire il parere da parte del soggetto interessato ad ottenere il controllo sul prodotto di che trattasi (vino a denominazione di origine), va ribadito che la procedura non prevede tale fase istruttoria.
Altresì, come si è già avuto modo di osservare (cfr TAR Lazio, sez. II Ter, n. 5882/2010), non sussiste alcuna norma che imponga alle CCIAA di prendere parte alla procedura di individuazione dell’organismo controllore, anche perché le competenze previste in capo alle Camere di commercio riguardano, in particolare, lo svolgimento delle analisi chimicofisiche dei vini (cfr. artt. 13, 15 e 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164), che non comportano quale conseguenza la necessità di partecipare alla individuazione degli organismi di controllo sulle denominazioni di origine.
4.4 Anche la doglianza relativa al difetto di istruttoria e motivazione non è condivisibile posto che non risulta smentito che il Ministero resistente, dopo aver ricevuto l’istanza di autorizzazione da parte di V. corredata della documentazione (in particolare, statuto e regolamenti interni), abbia richiesto ulteriori atti e, solo successivamente, abbia indicato la controinteressata, con decreto del maggio 2009, quale soggetto idoneo ai controlli di che trattasi.
Una volta individuata V. quale soggetto idoneo ai controlli, lo stesso Ministero ha avviato, tramite la circolare del maggio 2009, l’iter di individuazione del soggetto controllore da parte della Regione xxx, secondo la procedura sopra descritta (conforme alle prescrizioni contenute nella circolare del maggio 2009), e, una volta terminata con le indicazioni fornite dalla predetta Regione, ha proceduto con il decreto impugnato alla designazione della controinteressata quale controllore della denominazione di origine interessata.
L’iter sopra descritto consente al Collegio, in assenza di altre specifiche censure sulla presenza di concreti vizi della procedura, di ritenere il procedimento di individuazione dei soggetti controllori immune dai profili dedotti dalla ricorrente.
5. Anche il quinto motivo va respinto, essendo sufficiente al riguardo richiamare quanto dedotto in precedenza, anche in ordine ai profili concorrenziali (cfr., in particolare, il precedente punto 2.).
In ogni caso, è utile ribadire che, una volta verificato il rispetto della normativa europea (Reg. CE n. 479/2008), anche in tema di imparzialità e indipendenza, lo svolgimento delle funzioni di controllo da parte dei soggetti accreditati (come V.) e dalle stesse Camere di commercio (quando sono state individuate quali soggetti controllori) è in grado di contribuire al perseguimento dei principi di concorrenza tutelati dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE e dalla normativa nazionale di cui alla legge n. 287 del 1990.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
7. Attesa la complessità e la novità delle questioni affrontate con il ricorso in esame, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Giuseppe Chinè Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 28-01-2014, n. 3875

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione K.A. C, avverso la ordinanza in data 20 ottobre 2011, emessa dalla settima sezione penale della Cassazione, con pronuncia di inammissibilità, sul ricorso dello stesso imputato contro la sentenza della Corte d’appello di Roma, di conferma della condanna per il delitto di detenzione a fine di spaccio, di sostanza stupefacente.

Lamenta che la condanna sarebbe il frutto di una macchinazione ordita, ai suoi danni, da parte del reparto operativo dei Carabinieri che intendeva vendicarsi sullo stesso imputato, a causa di una precedente assoluzione dello stesso conseguita.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

La pronuncia definitiva della cassazione è impugnabile, ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p.. soltanto per errore materiale o per errore percettivo sul fatto, nel quale il giudice sia incorso.

Posto che nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie, in cui il condannato semplicemente lamenta l’ingiustizia della condanna per fattori estranei al processo che avrebbero consentito un travisamento del fatto l’impugnazione deve dichiararsi inammissibile, essendo ormai la condanna, passata in giudicato.

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1000.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15247

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 83/18/07, depositata il 5.6.07, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dall’xxx s.p.a. avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento, emesso dalla Provincia Regionale di Catania, ai fini TOSAP per l’anno 2000.
2. La CTR riteneva, invero, che – contrariamente a quanto statuito dai giudici di prime cure – la xxx s.p.a. fosse ancora esentata dal pagamento della TOSAP, essendo stato previsto, al momento della relativa concessione, che alla scadenza della concessione stessa i suoi impianti sarebbero stati devoluti gratuitamente alla Provincia.
3. Avverso la sentenza n. 83/18/07 ha proposto ricorso per cassazione la Provincia Regionale di Catania articolando due motivi. L’xxx s.p.a. ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, nonchè con memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con i due motivi del ricorso principale – da esaminarsi congiuntamente, attesa la loro evidente connessione -la Provincia Regionale di Catania denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. e) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su u punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
1.1. Rileva, invero, la ricorrente che il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto applicabile l’esenzione dalla TOSAP, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. e) sul presupposto che gli impianti, adibiti al servizio pubblico di distribuzione dell’acqua potabile, gestiti dall’xxx (Azienda Consorziale Servizi Etnei), al termine della concessione sarebbero stati devoluti gratuitamente – per previsione espressa dell’atto di concessione – a favore dell’ente concedente, Provincia Regionale di Catania.
Per converso, dall’esame dello stesso statuto dell’xxx s.p.a., all’art. 10, si desumerebbe che, alla fine della concessione, il patrimonio dell’ente consortile è destinato ad essere ripartito tra i singoli enti che lo compongono, "in modo che a ciascun Comune vengano assegnati gli impianti di distribuzione insistenti nel suo territorio".
Ne conseguirebbe – a parere della Provincia di Catania – l’insussistenza, nella fattispecie concreta, del presupposto indefettibile per l’applicabilità dell’esenzione in parola, costituito dalla previsione della devoluzione degli impianti a favore dello stesso concedente.
1.2. Per di più, ad avviso della ricorrente, la CTR avrebbe del tutto omesso di considerare il disposto della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70, a tenore del quale il diritto all’esenzione dalla TOSAP, previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49 sarebbe limitato all’arco temporale intercorrente tra la data di trasformazione della società privata (gestore di un servizio pubblico in regime di concessione) in azienda speciale consortile, fino al termine ultimo del 31.12.99.
Per cui – essendo in considerazione, nel caso concreto – l’imposta per l’anno 2000 – l’esenzione in discussione non potrebbe comunque trovare applicazione, tanto più che la L. 488 del 1999, art. 18 ha assoggettato a tassazione anche gli enti erogatori di servizi pubblici.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Ed invero, l’occupazione di suolo pubblico per la gestione di un acquedotto, svolta nell’ambito di un rapporto di concessione di pubblico servizio, è esente dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) soltanto se ricorrano le condizioni di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. e), (Cass. 14424/10).
Tale norma condiziona – per vero – l’esenzione in esame al fatto che l’occupazione sia effettuata dalla società appaltatrice con gli impianti adibiti al servizio – consistenti nel complesso di attrezzature e macchine necessarie all’impresa concessionaria per lo svolgimento dell’attività – ed al fatto che di essi sia prevista "all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima".
2.2. Orbene – come è dato desumere con chiara evidenza dal tenore letterale della disposizione succitata l’esenzione da TOSAP trova il suo essenziale presupposto nel fatto che, al termine del rapporto concessorio, gli impianti che sono serviti allo svolgimento del pubblico servizio, e che hanno dato luogo ad occupazione di suolo pubblico, restino devoluti definitivamente ad un ente pubblico territoriale (beneficiario del gettito del tributo), sia esso – indifferentemente – un Comune o una Provincia.
La ratio di tale previsione normativa è del tutto evidente. Essa risiede, invero, nel fatto che, in conseguenza della pattuizione intercorsa tra concedente e concessionario, viene a cadere – con riferimento al momento finale del rapporto di concessione – il presupposto essenziale per l’applicazione del tributo, costituito dal beneficio arrecato al contribuente dall’occupazione di uno spazio sul suolo pubblico, sottratto così all’uso collettivo.
2.3. Ebbene, siffatta ragione giustificativa dell’esenzione in parola è stata – nel caso di specie – pienamente recepita dall’impugnata sentenza che, pertanto, non merita censura alcuna, avendo fondato l’accoglimento dell’appello proposto dall’xxx s.p.a., non sulla natura di ente erogatore di servizi pubblici rivestita dall’ente consortile, bensì sulla previsione della devoluzione ad un ente pubblico territoriale (sebbene erroneamente individuato nella Provincia) degli impianti gestiti dall’xxx s.p.a..
Sicchè non giova, alla Provincia di Catania, neppure l’operato richiamo alle disposizioni (L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70 e L. n. 488 del 1999, art. 18) che limitano nel tempo il beneficio in discussione, ancorandolo alla trasformazione di società private in aziende speciali consortili, o che assoggettano alla TOSAP anche agli enti erogatori di pubblico servizio.
Ed invero, l’esenzione da imposta è stata – del tutto correttamente – fondata dal giudice di appello, non sulla natura di ente erogatore di pubblici servizi dell’ente concessionario, ma sulla vista devoluzione – all’esito del rapporto concessorio – degli impianti adibiti al servizio ad un ente pubblico territoriale (non rileva se Comune o Provincia), da cui è derivata – come dianzi detto – la cessazione dell’occupazione di suolo pubblico ad esclusivo vantaggio di privati, suscettibile di radicare il presupposto dell’imposizione in parola.
3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso principale proposto dalla Provincia Regionale di Catania non può che essere rigettato.
4. Passando, quindi, all’esame del ricorso incidentale proposto dall’xxx s.p.a., va osservato che – con l’unico motivo dedotto – la resistente denuncia l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
4.1. Si duole, invero, la controricorrente del fatto che la CTR abbia motivato in modo incongruo la sentenza di appello, laddove ha affermato che sarebbe stata prevista nell’atto di concessione la devoluzione degli impianti alla Provincia, laddove dall’esame del menzionato art. 10 dello statuto dell’azienda consortile si evince che gli impianti di distribuzione sarebbero stato devoluti, al termine del rapporto di concessione, a ciascun Comune nel cui territorio insistono i singoli impianti.
4.2. Ciò posto, va osservato che – come questa Corte ha più volte affermato – è da ritenersi inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello – come nel caso concreto – e diretto soltanto alla modifica della motivazione della sentenza impugnata, potendo tale correzione essere ottenuta mediante la semplice riproposizione delle difese nel controricorso o attraverso l’esercizio del potere correttivo attribuito alla Corte di Cassazione dall’art. 384 c.p.c. (cfr. Cass. 6631/06, 6519/07, 7057/10).
Ed a tanto ha provveduto – nel caso concreto – questa Corte, come è possibile dedurre da tutte le considerazioni che precedono in ordine alla lettera ed alla ratio della disposizione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49 sulla quale si fonda l’esenzione in discussione nel presente giudizio.
4.3. Il ricorso incidentale dell’xxx s.p.a. deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
5. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, entrambi i ricorsi – principale ed incidentale – devono essere disattesi, essendo infondato il primo ed inammissibile il secondo, con conseguente compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile quello incidentale; dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.