Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15254

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 161/2007 del 28/9/2007, depositata in data 27/11/2007, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. 20, accoglieva, con compensazione delle spese di lite, l’appello proposto, in data 14/2/2007, dal Comune di Roma, avverso la decisione n. 493/17/2005 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso del contribuente A. avverso due avvisi di accertamento notificatigli il 12/1/2004, relativamente alla maggiore imposta ICI dovuta, in rettifica di quanto autodichiarato dal contribuente, per gli anni 1999-2000 e per cinque immobili.

La Commissione Tributaria Regionale, dando atto degli "errori tecnici" commessi dal Comune in ordine alle "proprietà del contribuente", e della riduzione da parte dell’Ente delle imposte originariamente pretese in sede di autotutela, accoglieva il gravame del Comune, in quanto questi aveva depositato "i certificati catastali ufficiali" utilizzati "formalmente quale base per la sua pretesa fiscale ICI", ma, al contempo, in motivazione, "confermava la sentenza di primo grado" ed invitava il contribuente alla "verifica dei dati catastali" affinchè il Comune potesse provvedere "all’esatto calcolo preteso". Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per cassazione, con il c.d. momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., il contribuente A., deducendo tre motivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 53 (avendo la C.T.R. contraddittoriamente motivato l’accoglimento dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado e non avendo la stessa compiutamente valutato la preliminare eccezione di inammissibilità dell’appello per sua genericità) ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e art. 36 c.p.c. (non avendo l’Amministrazione correttamente formulato nelle forme di rito domanda riconvenzionale per far valere, in luogo degli avvisi impugnati, il proprio accertamento in autotutela).

Ha resistito l’Amministrazione comunale con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso. All’udienza pubblica del 12/07/2012 è comparso il solo ricorrente. Il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorrente A. lamenta anzitutto un vizio di contraddittorietà della motivazione espressa nella sentenza, laddove il giudice ha affermato, da un lato, di accogliere l’appello del Comune e, dall’altro, di confermare la sentenza di primo grado, che aveva annullato gli avvisi di accertamento impugnati dal contribuente, invitando peraltro il contribuente a verificare i dati catastali al fine di consentire al Comune di provvedere "all’esatto calcolo preteso", così implicitamente riconoscendo gli errori da esso A. denunciati nella quantificazione dell’imposta, anche rettificata in sede di autotutela. Tuttavia, nella specie, si palesa piuttosto (come evidenziato anche dal "quesito di diritto" proposto dal ricorrente: "Nella gravata sentenza, palesemente contraddittoria nel decisum, è stato, o meno, rispettato il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 che impone al Giudice di esporre in sentenza le richieste delle parti ed i motivi di fatto e di diritto che lo hanno indotto alla decisione adottata?") la violazione di una norma processuale, integrante un vizio di legittimità, riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), atteso che il ricorrente impugna la decisione del Giudice di appello che ha confermato la sentenza di prime cure, pur accogliendo l’appello, in quanto priva del tutto di adeguato supporto motivazionale sul punto, con ciò intendendo denunciare il vizio di carenza assoluta o mera apparenza di motivazione previsto dall’art. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4), dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e, per quanto concerne il processo tributario, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4) sotto il profilo dell’inosservanza dell’obbligo di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione.

L’erronea indicazione, nella rubrica del ricorso per cassazione, delle doglianze come vizio di motivazione, piuttosto che come violazione di legge, non determina "ex se" la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, bene potendo la Corte procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato, ove ciò risulti agevolmente riscontrabile, come nella specie, dalla esposizione delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte a sostegno della censura: la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha, infatti, contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poichè è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr. Cass. 2 sez. 7.4.2000 n. 4349; id. 2 sez. 18.3.2002 n. 3941;

id. 1 sez. 5.4.2006 n. 7882; id. 1 sez. 13.9.2006 n. 19661; id. 1 sez. 30.3.2007 n. 7981; 5 sez. n. 5848/2012). Il motivo, di carattere assorbente rispetto agli altri due, è fondato. Invero, emerge l’assoluta carenza motivazionale della pronuncia impugnata, avendo il giudice a quo omesso del tutto di esaminare i motivi di appello e di pronunciarsi su tutte le questioni controverse, limitandosi apoditticamente ad affermare che l’Ente appellante aveva depositato i "certificati catastali ufficiali" utilizzati quale base per il calcolo dell’imposta, con conseguente accoglibilità dell’appello (salvo poi, in maniera del tutto incomprensibile sotto il profilo logico, confermare la sentenza impugnata ed invitare il contribuente stesso a fornire all’Ente impositore documentazione ulteriore), così emanando una sentenza affetta da nullità per error in procedendo (cfr. Cass. 4550/1980: "Qualora l’accoglimento della domanda sia motivato con il semplice rilievo che questa appare fondata sulla base della copiosa documentazione esibità, senza alcun esame delle questioni e delle contestazioni sollevate, la motivazione della sentenza e solo apparente essendo idonea, per la sua estrema genericità, ad adottarsi a qualunque situazione – e, pertanto, non soddisfa il dovere del giudice d’indicare i motivi della decisione adottata, come stabilito dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n 4 e dall’art. 111 Cost., comma 1"; Cass. 12114/2004: "In mancanza di un’espressa comminatoria non è configurabile nullità della sentenza nell’ipotesi di mera difficoltà di comprensione del testo stilato in forma autografa dall’estensore, di sua difficile leggibilità, atteso che in tali casi la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti; qualora invece il provvedimento non si presenti soltanto di difficile lettura, ma sia addirittura pressochè incomprensibile, al punto da richiedere, per la sua decifrazione, una operazione il cui stesso esito è dubbio, poichè, nonostante gli sforzi cui eventualmente si sottoponga il lettore più attento, risulta impossibile avere certezza in ordine all’esatta comprensione del testo, è integrata l’ipotesi di assoluta carenza della motivazione, ricorrente appunto quando la sentenza, in violazione dell’art. 132 disp. att. cod. proc. civ., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., comma 1, manca delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, perchè una siffatta carenza, incidendo sul modello della sentenza descritto da tali disposizioni – costituenti attuazione del principio costituzionale (art. 111 Cost.) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati -, ne determina la nullità, prevista come motivo di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., n. 4, cod. proc. civ."; cfr. Cass. 11739/2010).

Quindi, per effetto dell’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata (perchè affetta da error in procedendo) e la causa va rinviata ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale che ha emesso la decisione cassata, affinchè esamini nel merito l’appello del Comune di Roma e provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 12 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 920

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Svolgimento del processo
La ricorrente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria, dopo aver ricostruito la normativa nazionale e comunitaria di riferimento in tema di controllo e certificazione dei vini a denominazione di origine (dalla quale emerge, in particolare, che gli organismi di controllo individuati a livello nazionale devono essere imparziali ed indipendenti) e l’ambito delle competenze riconosciute dalla normativa (in particolare, la legge n. 164/1992) alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito, anche xxx), ha impugnato, per l’annullamento, l’intera procedura che ha portato, da ultimo, ad individuare, con Decreto del 14 luglio 2009, V.Società per la Certificazione delle Qualità e delle xxx Srl (di seguito, V.) quale organo deputato al controllo ex art. 48 del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 del vino "DOCG xxx o xxx xxx".
Al riguardo, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1) violazione di legge in relazione all’art. 48 Reg. CE n. 479/2008.
In violazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008, V. non rispetta gli obblighi di imparzialità imposti dalla normativa comunitaria posto che tale società è controllata da FEDERDOC che riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali la società controinteressata è tenuta ad effettuare i controlli.
In particolare, V. non risulta in possesso dei requisiti previsti dal Reg. CE 29 aprile 2004, n. 882/2004, richiamato dal Reg. CE n. 479/2008, con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.
Ed invero, V. risulta aver avviato la sua attività di controllo nel dicembre 2008 e, al momento dell’emanazione del decreto 20 maggio 2009, era ancora sprovvista di personale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.
È, poi, palese il conflitto di interessi essendo la società controinteressata controllata da FEDERDOC che, come detto, riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali V. effettua i controlli.
A tal proposito, va evidenziato che l’art. 5 del citato Reg. CE n. 882/2004 richiede l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, in modo da evitare ogni forma di pressione sull’attività di controllo.
In questo quadro, rilievo importante assume il requisito dell’indipendenza che V. non è in grado di garantire.
A ciò si aggiunga che uno degli scopi sociali di V. è quello di valorizzare la produzione del settore vitivinicolo italiano. Tale scopo non è compatibile con la normativa comunitaria secondo cui l’organismo di controllo deve evitare di farsi condizionare dal proposito di incentivare la promozione e la produzione di vino di un produttore ovvero di un determinato territorio nazionale.
I decreti impugnati sono, quindi, illegittimi per contrasto con l’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 non avendo il Ministero e la Regione resistenti verificato la sussistenza dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza in capo a V.;
2) errata e falsa applicazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza.
La designazione di V., oltre ai profili di illegittimità evidenziati nel motivo che precede, viola anche la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 nella parte in cui ha previsto il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo.
La partecipazione maggioritaria di FEDERDOC, invero, contraddice le previsioni preclusive fissate nella citata circolare.
3) violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; violazione del D.M. 29 marzo 2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e sviamento di potere.
Il procedimento che ha portato alla designazione di V. è viziato in quanto in contrasto con l’iter descritto dalla circolare ministeriale del 15 maggio 2009.
Ed invero, mentre per le denominazioni già soggette a controllo, i Consorzi di tutela avrebbero dovuto indicare alla Regione il nuovo soggetto controllore, nel caso di quelle non soggette a controllo, la stessa Regione avrebbe dovuto interpellare la filiera corrispondente; in caso di mancata indicazione da parte di quest’ultima, il soggetto controllore avrebbe dovuto essere individuato in via autonoma.
La Regione resistente ha agito in maniera diversa a seconda dei casi e, con riferimento alle denominazioni non soggette a controllo, ha effettuato un confronto tra due soggetti (V. e xxx) e la scelta è caduta sempre in favore di V..
Nel caso in esame, il confronto non è peraltro avvenuto in quanto la scelta è avvenuta direttamente nei confronti di V..
Peraltro, la Regione avrebbe dovuto acquisire la documentata proposta della filiera vitivinicola regionale, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
Né si ha contezza della procedura di individuazione del soggetto controllore secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 secondo cui la Regione avrebbe dovuto verificare la richiesta avanzata dai soggetti che aspirano ad effettuare l’attività di controllo (contenente lo stato giuridico, la copia del verbale dell’organismo statutario e l’indicazione delle strutture operative a livello territoriale) ed inviare la designazione al Ministero.
Nel caso di specie, nessuna verifica risulta effettuata e la Regione ha preso come riferimento il piano dei controlli del Consorzio che, fino a quel momento, svolgeva le connesse funzioni.
Altresì, nessuna motivazione è rinvenibile sui motivi della scelta in favore di V..
4) violazione e falsa applicazione dei principi del buon andamento e imparzialità della azione amministrativa; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.
La candidatura di V. è stata preferita alla xxx ricorrente senza alcuna motivazione.
Ed invero, il Ministero resistente, in assenza di alcuna istruttoria, ha seguito pedissequamente l’indicazione della Regione senza prendere in alcuna considerazione il fatto che V. fosse sprovvista di pregressa esperienza ed organizzazione adeguata.
5) violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE e degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990.
La designazione di V. quale organismo di controllo è stata effettuata in violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dei principi posti a tutela della concorrenza.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero resistente e V. i quali hanno depositato memoria, eccependo dapprima l’inammissibilità del ricorso sotto svariati profili e chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato nel merito.
È, altresì, intervenuto ad adiuvandum l’Unioncamere, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Va, anzitutto, precisato che può prescindersi dall’esame delle numerose eccezioni di inammissibilità del gravame, sollevate in particolare da V., in ragione della integrale infondatezza nel merito del proposto gravame.
Va, però, osservato che il caso in esame non è assimilabile a quello recentemente deciso dalla Sezione che, con sentenza 8 aprile 2010, n. 5882, ha ritenuto inammissibile il ricorso (n. 10483/2009) proposto dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino avverso il decreto ministeriale del 24 luglio 2009 di conferimento a V. delle funzioni di controllo delle DOC marchigiane "xxx", "xxx" e "xxx": in quella sede infatti la Camera di commercio aveva chiaramente manifestato la propria indisponibilità, per ragioni organizzative, ad assumere le funzioni poi assegnate a V..
Nella fattispecie ora in esame, invece, la xxx ricorrente, oltre a non manifestare la propria indisponibilità, ha altresì chiesto di essere autorizzata a svolgere le funzioni di controllo nei confronti della Denominazione di origine (D.O.) interessata, il che è sufficiente a qualificare e rendere attuale l’interesse alla proposizione del presente gravame.
2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che V. non rispetta gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria (in particolare, artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008) nella parte in cui richiede che gli organismi di controllo siano in possesso dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza, oltre a quelli previsti dal Reg. CE n. 882/2004 (sempre richiamato dal Reg. CE n. 479/2008) con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.
A sostegno della tesi del difetto di imparzialità, la ricorrente deduce, in particolare, la circostanza che V. è controllata da FEDERDOC a cui aderiscono 96 Consorzi di tutela (circa il 70% della produzione nazionale) e che il Presidente della controinteressata coincide con quello della predetta Federazione.
2.1 La prospettazione non può essere condivisa.
Al riguardo, va anzitutto osservato che gli artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008 (in vigore dal 1° agosto 2009), nel prevedere la competenza degli Stati membri nella designazione dell’autorità incaricata dei controlli nei confronti delle denominazioni di origine, impongono il rispetto, da parte di tali soggetti, dei criteri fissati dall’art. 4 del Reg. CE n. 882/2004.
Il citato art. 48, in particolare, prevede altresì che la verifica annuale del rispetto del disciplinare sia effettuata dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 47, oppure da uno o più organismi di controllo di cui all’art. 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, i quali operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’art. 5 del regolamento da ultimo citato.
L’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 richiede ancora che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e che, a decorrere dal 1° maggio 2010, siano accreditati in conformità della predetta norma o guida.
In sintesi, la normativa comunitaria fissa un doppio binario nel caso in cui lo Stato membro designi per i controlli un’autorità interna ovvero un organismo di controllo e di certificazione quale soggetto terzo a cui delegare tali compiti.
In quest’ultimo caso, gli organismi di controllo e di certificazione delegati a svolgere i predetti compiti devono essere accreditati, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004, conformemente alla norma europea EN 45011 il cui scopo è quello di verificare che il soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto (nel caso di specie, un vino a denominazione di origine) soddisfi adeguati livelli di competenza ed affidabilità.
Nella valutazione della conformità alla norma europea EN 45011, l’organismo di accreditamento è tenuto, tra l’altro, a verificare la sussistenza – in capo al soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto – dei requisiti di imparzialità della struttura e di competenza del personale deputato ai controlli di che trattasi.
2.2 Ciò posto, risulta che V., sin dal 2004, è stata accreditata dall’organismo allora operante (SINCERT) in quanto, all’esito delle varie verifiche – quasi annuali – alle quali è stata sottoposta, è stata ritenuta conforme sia alla normativa EN 45011 (certificazione dei prodotti), sia a quella EN 45012 (certificazione dei sistemi di gestione per la qualità).
Risulta, poi, che la società controinteressata è stata accreditata dal nuovo organo nazionale di accreditamento ACCREDIA (designato dal Ministero dello Sviluppo economico) dall’aprile 2010, quindi in epoca successiva all’ingresso (avvenuto nel gennaio 2009) di FEDERDOC nella compagine societaria di V., circostanza che, ad avviso della ricorrente, dovrebbe indurre a dubitare della terzietà di quest’ultima.
L’accreditamento concesso da ACCREDIA alla società V., oltre ad essere stato rilasciato senza l’apposizione di alcuna condizione (secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in giudizio e non smentita, cfr. art. 64, comma 2, del D.lgs n. 104 del 2010), è stato adottato sulla base dei criteri generali di valutazione elaborati dal Comitato per l’attività di accreditamento di ACCREDIA nella seduta del 7 aprile 2010 durante la quale, proprio con riferimento alla presenza dei Consorzi di tutela negli organismi di controllo, sono stati fissati una serie di accorgimenti, in punto di imparzialità, nella valutazione della conformità alla normativa EN 45011 (come la separazione tra proprietà e gestione; l’effettuazione di controlli da parte di personale che non abbia effettuato nei due anni precedenti attività di consulenza nei confronti dell’azienda controllata; il controllo sulle modalità di funzionamento dell’organismo di controllo, attraverso l’esame degli statuti e dei regolamenti interni).
A fronte dei predetti criteri elaborati da ACCREDIA, volti a valutare in concreto la sussistenza dei requisiti di imparzialità degli organismi di controllo, V., in data 16 aprile 2010, ha ottenuto l’accreditamento fino al 2012 (ovvero la conformità alla normativa comunitaria EN 45011) che, come detto, non risulta condizionato ad alcuna prescrizione.
Ora, seppure il rilascio dell’accreditamento da parte di ACCREDIA può rivelarsi sufficiente a far ritenere garantita la sussistenza dei requisiti di imparzialità imposti dalla norma EN 45011 (richiamata dall’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 attraverso il riferimento all’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004), il Collegio non ha comunque concreti motivi per dubitare che l’organizzazione di V. non garantisca i valori richiesti dalla citata normativa comunitaria.
Ed invero, oltre al fatto che gli organismi operativi di controllo di V. sono svincolati dalla proprietà della società e dalla stessa struttura amministrativa, non risulta, altresì, smentito che la controinteressata è dotata di un Comitato direttivo indipendente di certificazione formato dai rappresentanti delle associazioni di consumatori, dalle tre organizzazioni agricole (CIA, Coldiretti e Confagricoltura), dai trasformatori (ANCA, CNA e Unione Italiana Vini), dai distributori (Confcommercio) e da enti pubblici e privati (Assoenologi e ARPAV).
In altre parole, tale Comitato di certificazione – del quale non fanno parte organi di V. e neppure il suo Presidente (che coincide con quello di FEDERDOC) – opera, per quanto emerge dalla documentazione in atti, in maniera indipendente dalla compagine societaria, ovvero con una struttura e con un funzionamento tali da rispettare, come dimostra l’accreditamento presso ACCREDIA, gli stessi criteri fissati dall’organismo da ultimo citato a garanzia della imparzialità dei controlli sul prodotto di che trattasi.
Ed invero, la predetta struttura organizzativa, anche in ragione delle sue modalità di funzionamento, non è stata ritenuta ostativa da parte di ACCREDIA ai fini del rilascio del certificato di accreditamento.
Va d’altra parte osservato che la ricorrente (così come l’interveniente ad adiuvandum) non ha apportato alcun elemento in grado di far dubitare della effettiva separazione tra la proprietà e la gestione operativa delle attività di controllo.
2.3 Deve, poi, aggiungersi che V., seppure successivamente all’introduzione del ricorso in esame, risulta, allo stato, posseduta da FEDERDOC nella misura del 50%, mentre il restante 50% è in capo a CSQA Certificazioni che è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.
Ora, il fatto che la società controinteressata sia in possesso di FEDERDOC nella misura del 50% non costituisce, in astratto, un vulnus alla sussistenza in capo a V. dei necessari requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza.
L’assunto di parte ricorrente muove dalla circostanza che FEDERDOC – come già ricordato – è partecipata da 96 Consorzi di tutela, i quali costituiscono (circa) il 70% della produzione nazionale di vini a denominazione di origine: in questo modo, si sostiene, i Consorzi di tutela finirebbero per assumere la doppia veste di soggetti controllati e soggetti controllori (attraverso la partecipazione di FEDERDOC in V.), con una coincidenza in capo al medesimo organismo di funzioni che devono rimanere nettamente distinte.
La prospettazione della Camera di commercio ricorrente si basa dunque sull’assunto che V., nell’esercizio delle funzioni di controllo di un determinato vino a denominazione di origine, non potrebbe non tener conto degli interessi degli aderenti (produttori) al corrispondente Consorzio di tutela. Se così fosse, significherebbe che tutti gli altri (95) Consorzi di tutela sarebbero d’accordo su tale modalità di azione nella prospettiva di ricevere analoga tutela in sede di controllo del corrispondente vino a denominazione di origine.
Ciò che, tuttavia, la ricorrente non tiene in debita considerazione è che, anche tra i vini a denominazione di origine e quindi tra i corrispondenti Consorzi di tutela, sussiste una concorrenza nel mercato che, di fatto, contribuisce ad instaurare un controllo incrociato nelle procedure di verifica circa il rispetto del relativo disciplinare.
Ciò che si vuole dire è che, mentre il singolo Consorzio di tutela può avere interesse a rendere più stringenti i controlli del rispetto del proprio disciplinare di produzione anche nell’ottica di garantire una maggiore fetta di mercato agli aderenti, il controllo ed il confronto incrociato tra i vari Consorzi di tutela, nell’ottica della concorrenza nel mercato di riferimento (i vini D.O.), può rendere i controlli sulla produzione maggiormente obiettivi ed imparziali.
2.4 Ciò detto con riferimento alla sussistenza dei requisiti di imparzialità, stessa conclusione va raggiunta con riferimento alla dedotta assenza di esperienza in capo a V..
Due elementi depongono a sfavore della tesi prospettata dalla ricorrente.
Va, anzitutto, smentito in punto di fatto che V. operi solo dal dicembre 2008 in quanto la visura camerale dimostra che la predetta società opera nell’ambito del controllo e della certificazione dei prodotti sin dal 2004, come peraltro dimostrano gli accreditamenti ottenuti da parte dell’organismo SINCERT, ora confermati dal nuovo organismo nazionale ACCREDIA.
Deve, poi, ribadirsi che la società controinteressata risulta, altresì, posseduta nella misura del 50% da CSQA Certificazioni che – come affermato nel precedente punto 2.3 – è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.
2.5 Analoghe considerazioni valgono con riferimento al personale della controinteressata: la circostanza che alcuni dipendenti, i quali hanno svolto in passato i controlli per i Consorzi di tutela, operino ora per V. non costituisce un elemento sufficiente a far dubitare dell’imparzialità di tale società.
Ed invero, anche a prescindere dal rilievo che si tratta di personale in possesso di competenze professionali che andrebbero inutilmente disperse in ragione della sottrazione ai Consorzi di tutela, dopo l’adozione del Reg. CE n. 479/2008, della attività di controllo sui vini D.O., va comunque ribadito che la posizione del personale impiegato nei controlli è stata oggetto di valutazione da parte dell’organismo di accreditamento ACCREDIA.
Come detto in precedenza, si tratta di una valutazione da effettuare in concreto: se in astratto non è precluso agli organismi di controllo come V. di annoverare tra il proprio personale soggetti che hanno effettuato in passato controlli alle dipendenze dei Consorzi di tutela, non v’è dubbio che l’utilizzo di tale personale deve essere effettuato in modo tale da evitare – in concreto – conflitti di interesse (come si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui del controllo fosse investito personale che già ha svolto analoga funzione alle dipendenze del corrispondente Consorzio di tutela).
Ad ogni modo, V. ha ottenuto l’accreditamento anche dopo che ACCREDIA ha operato le proprie valutazioni con riferimento a tale specifico aspetto, il che è sufficiente a respingere la specifica censura.
3. Anche il secondo motivo (secondo cui la designazione di V. violerebbe la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009, in quanto la partecipazione maggioritaria di FEDERDOC contraddice le previsioni preclusive ivi fissate ovvero il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo) va respinto essendo sufficiente, al riguardo, richiamare quanto già esposto al precedente punto 2.
4. Con il terzo ed il quarto motivo (da trattare congiuntamente in quanto connessi), la Camera di commercio ricorrente lamenta il mancato rispetto della procedura di individuazione del soggetto controllore fissata dalla circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 e dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 (in particolare, mancata considerazione della volontà della filiera vitivinicola regionale e difetto di istruttoria e motivazione nella scelta di V. quale organismo di controllo).
4.1 Le censure sono infondate.
4.2 Risulta, invero, dal resoconto della seduta del 26 giugno 2009 presso la Regione Piemonte, che, oltre ad essere stato acquisito il parere della filiera vitivinicola regionale, quest’ultima ha proposto, a maggioranza dei componenti, l’individuazione dei soggetti controllori (secondo il quadro riepilogativo allegato al resoconto – cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), con riferimento sia alle denominazioni di origine sottoposte al controllo dei Consorzi di tutela, sia a quelle che ne erano ancora sprovviste.
Risulta, poi, che la valutazione operata dalla predetta filiera è stata effettuata considerando vari aspetti sempre riportati nel predetto resoconto.
Dalle predette indicazioni della filiera emerge, poi, che il soggetto controllore è stato individuato, a seconda dei casi (recte: dei vini D.O.), sia in V., sia nelle Camere di commercio interessate.
In particolare, la distinzione è avvenuta con riferimento all’ambito territoriale come emerge dalla tabella 4 allegata al resoconto della seduta del 26 giugno 2009 (cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), e ciò nel rispetto di quanto previsto dalla circolare ministeriale del maggio 2009 e dal D.M. 29 marzo 2007.
Ciò che, altresì, emerge è che la stessa procedura è stata seguita sia quando l’indicazione del soggetto controllore è caduta in favore di V., sia quando la stessa ha riguardato le Camere di commercio, segno quantomeno dell’imparzialità con cui la procedura è stata condotta dalla Regione Piemonte.
Sulla base di tali indicazioni, la Regione Piemonte ha, poi, effettuato le conseguenti proposte al Ministero resistente il quale ha adottato i relativi decreti di designazione degli organismi di controllo.
Ciò detto, la procedura descritta nella circolare ministeriale del maggio 2009 (secondo cui la designazione del soggetto controllore poteva essere segnalata dal Consorzio di tutela, se il prodotto è già soggetto a controllo, ovvero dalla filiera negli altri casi) risulta, quindi, rispettata: la predetta indicazione (recte: segnalazione) – che poggia su un onere di collaborazione tra le parti interessate (Regione, Consorzi di tutela e filiera vitivinicola) – nella specie è stata effettuata secondo la richiamata procedura.
4.3 Va, altresì, dichiarata infondata l’ulteriore doglianza circa la mancata acquisizione, durante la fase istruttoria, del parere della xxx competente.
Ora, in disparte il fatto che risulta paradossale la sussistenza dell’obbligo di acquisire il parere da parte del soggetto interessato ad ottenere il controllo sul prodotto di che trattasi (vino a denominazione di origine), va ribadito che la procedura non prevede tale fase istruttoria.
Altresì, come si è già avuto modo di osservare (cfr TAR Lazio, sez. II Ter, n. 5882/2010), non sussiste alcuna norma che imponga alle xxx di prendere parte alla procedura di individuazione dell’organismo controllore, anche perché le competenze previste in capo alle Camere di commercio riguardano, in particolare, lo svolgimento delle analisi chimicofisiche dei vini (cfr. artt. 13, 15 e 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164), che non comportano quale conseguenza la necessità di partecipare alla individuazione degli organismi di controllo sulle denominazioni di origine.
4.4 Anche la doglianza relativa al difetto di istruttoria e motivazione non è condivisibile posto che non risulta smentito che il Ministero resistente, dopo aver ricevuto l’istanza di autorizzazione da parte di V. corredata della documentazione (in particolare, statuto e regolamenti interni), abbia richiesto ulteriori atti e, solo successivamente, abbia indicato la controinteressata, con decreto del maggio 2009, quale soggetto idoneo ai controlli di che trattasi.
Una volta individuata V. quale soggetto idoneo ai controlli, lo stesso Ministero ha avviato, tramite la circolare del maggio 2009, l’iter di individuazione del soggetto controllore da parte della Regione Piemonte, secondo la procedura sopra descritta (conforme alle prescrizioni contenute nella circolare del maggio 2009), e, una volta terminata con le indicazioni fornite dalla predetta Regione, ha proceduto con il decreto impugnato alla designazione della controinteressata quale controllore della denominazione di origine interessata.
L’iter sopra descritto consente al Collegio, in assenza di altre specifiche censure sulla presenza di concreti vizi della procedura, di ritenere il procedimento di individuazione dei soggetti controllori immune dai profili dedotti dalla ricorrente.
5. Anche il quinto motivo va respinto, essendo sufficiente al riguardo richiamare quanto dedotto in precedenza, anche in ordine ai profili concorrenziali (cfr., in particolare, il precedente punto 2.).
In ogni caso, è utile ribadire che, una volta verificato il rispetto della normativa europea (Reg. CE n. 479/2008), anche in tema di imparzialità e indipendenza, lo svolgimento delle funzioni di controllo da parte dei soggetti accreditati (come V.) e dalle stesse Camere di commercio (quando sono state individuate quali soggetti controllori) è in grado di contribuire al perseguimento dei principi di concorrenza tutelati dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE e dalla normativa nazionale di cui alla legge n. 287 del 1990.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
7. Attesa la complessità e la novità delle questioni affrontate con il ricorso in esame, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Giuseppe Chine’, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 03-02-2014, n. 5213

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15.6.2012 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Vogherà, in data 17.5.11, con la quale R.S.C. era stato condannato per i reati di cui all’art. 582 c.p., art. 612 c.p., comma 2, commessi in danno di O.F., (al quale aveva causato lesioni guaribili in gg. 15, consistenti in distorsione alla spalla, ed aveva rivolto frase minacciosa dicendogli "io ti ammazzo, sono un terrone … non hai capito con chi stai avendo a che fare" (fatti acc. in data (OMISSIS)).

Per tali reati era stata inflitta all’imputato la pena della multa di Euro 750,00 e la condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della costituita parte civile, O.F., deducendo:

– inosservanza della legge penale.

A riguardo evidenziava che la Corte di Appello,nel pronunziare la conferma della sentenza di primo grado,aveva omesso di condannare l’appellante al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile.

Pertanto riteneva violato l’art. 541 c.p.p. e chiedeva l’annullamento della sentenza sul punto.

Altro ricorso veniva proposto dal difensore dell’imputato, che rilevava:

1 – la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla applicazione degli artt. 582 e 612 c.p., in ordine alla carenza di dolo, asserendo che risultava violata la disposizione dell’art. 192 c.p.p. nella valutazione degli elementi di prova.

Il ricorrente rilevava sul punto che il primo giudice aveva fondato il giudizio di colpevolezza dell’imputato sulle dichiarazioni della persona offesa, considerandole attendibili, mentre mancavano elementi di riscontro,essendo privo di valore ad avviso della difesa il certificato medico relativo all’accertamento delle lesioni.

Evidenziava a sostegno del gravame anche che la persona offesa aveva rifiutato il trasporto in ambulanza, e che i testi non avevano notato segni evidenti della distorsione alla spalla.

La difesa censurava in tal senso l’applicazione degli artt. 582 e 612 c.p. ritenendo carenti gli elementi costitutivi dei reati.

Rilevava, infine, che la motivazione resa dal giudice di appello era carente, ponendosi in contrasto con l’art. 533 c.p.p..

2 – inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 133 c.p. rilevando sul punto carenza della motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio.

A riguardo la difesa rilevava che avrebbe dovuto essere ridotta la pena al minimo edittale, per concessione delle attenuanti generiche.

3 – erronea applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 192 e 538 c.p.p. per le statuizioni a favore della costituita parte civile.

A riguardo la difesa dell’imputato asseriva che mancava la prova dei postumi invalidanti subiti da O.F., essendo mancata una perizia al riguardo, onde non riteneva fondata la condanna al risarcimento del danno.

Per tali motivi il ricorrente chiedeva l’annullamento della impugnata sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato deve ritenersi inammissibile. Invero dal testo del provvedimento impugnato si desume che la Corte territoriale ha reso adeguata motivazione in ordine al fondamento del giudizio di colpevolezza dell’imputato per i reati ascrittigli ai sensi dell’art. 582 c.p., art. 612 c.p., comma 1, non emergendo alcuna violazione dei criteri normativi e giurisprudenziali sulla valutazione delle risultanze processuali.

A riguardo giova rilevare che il giudice di merito ha illustrato con puntualità la dinamica del fatto desunta dalle dichiarazioni della persona offesa, corroborate dalla documentazione (certificato medico rilasciato nella stessa data dei fatti, rilevando che tale documentazione era stata confermata dai medici, così come gli ulteriori certificati rilasciati alla persona offesa).

La Corte territoriale ha poi dato conto,con esaustiva e logica motivazione, della infondatezza delle censure mosse dall’appellante, circa l’inattendibilità della versione indicata dalla persona offesa, nelle dichiarazioni rese ai CC., e la mancanza di prove circa la condotta realizzata dall’imputatoci quale si addebitava di avere strattonato la persona offesa, cagionando la distorsione della spalla).

In merito a tali censure la motivazione del giudice di appello appare specifica e conforme al dettato giurisprudenziale, diffondendosi anche nella indicazione delle risultanze che avvaloravano la tesi accusatoria (deposizione del teste P., oltre la documentazione medica inerente alle lesioni).

Del pari risulta congruamente illustrata e dimostrata attraverso i richiami alle fonti di prova l’esistenza degli elementi costitutivi dei reati, che la difesa contesta con argomentazioni generiche ed in fatto (dovendosi ritenere del tutto adeguata la documentazione medica confermata dai sanitari in sede processuale, onde si rivela ininfluente il mancato espletamento di perizia, in assenza di contrastanti elementi probatori).

Infine si ritengono manifestamente infondati i rilievi concernenti la definizione del trattamento sanzionatorio, laddove il giudice di appello ha reso specifica motivazione sul giudizio di congruità della pena inflitta dal primo giudice,tenuto conto del fatto di maggiore gravità, individuato nel delitto di lesioni, per la durata della malattia, superiore ai 40 giorni, rilevando che risultavano già concesse le attenuanti generiche.

I rilievi del ricorrente si presentano dunque manifestamente infondati, in ordine alla dedotta carenza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale. Infine si rileva la inammissibilità dei rilievi inerenti alla condanna dell’imputato al risarcimento del danno a favore della parte civile, essendo la statuizione correlata al giudizio di condanna per i reati ascritti, in presenza di prove documentali dei danni subiti dalla persona offesa.

Pertanto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dall’imputato, con le conseguenti statuizioni di condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene di determinare in Euro 1.000,00. – Il ricorso proposto nell’interesse della costituita parte civile,deve ritenersi dotato di fondamento.

Invero emerge dal testo del provvedimento che il giudice di appello ha ritenuto prive di fondamento le richieste dell’appellante,confermando le statuizioni della sentenza impugnata, omettendo tuttavia di provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio in favore della costituita parte civile.

Pertanto risulta violata la disposizione dell’art. 541 c.p.p. e va sul punto pronunziato, in accoglimento del gravame, l’annullamento della impugnata sentenza, con rinvio al giudice civile, competente per valore in grado di appello perchè provveda alla liquidazione delle spese di cui trattasi secondo legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di R.S.C. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Annulla la sentenza impugnata in accoglimento del ricorso di parte civile,limitatamente alla omessa liquidazione delle spese della parte civile in grado di appello, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15256

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Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6700/09 del 24 febbraio 2010, accoglieva in parte gli appelli proposti da xxx – xxx spa e xxx (appellanti nel proc. n. 4218/2004 e appellate nel proc. n. 4245 del 2004) e xxx spa, C.E. e A.R., G.P., F.P., D.F.M. e Ge.Ca., tutti appellati in entrambi i suddetti procedimenti, poi riuniti.
2. Il giudice di secondo grado riformava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, che aveva dichiarato costituito il rapporto di lavoro con xxx (così corretto l’errore materiale xxx spa) sin dal 31 marzo 1991, nella qualifica di segretari – 5 livello, e condannato il suddetto Ente a corrispondere le retribuzioni nel frattempo maturate, oltre accessori come per legge.
2.1. In via preliminare, la Corte d’Appello disattendeva le censure relative alla legittimazione passiva dell’Ente, e alla dedotta incertezza del destinatario passivo della domanda e, nel merito, dichiarava il diritto di C.E. e A.R. all’assunzione presso xxx e condannava quest’ultimo al pagamento in favore degli stessi, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sino alla data di effettiva assunzione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo.
Dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti di F.P., D.F.M., G.P. e G. C..
3. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado di appello xxx spa, già xxx. – xxx spa, prospettando cinque motivi di ricorso.
4. Resistono con controricorso C.E. e A. R..
5. Resiste con controricorso e ricorso incidentale adesivo, articolato in quattro motivi, COTRAL spa.
6. Resistono con controricorso al ricorso incidentale C. e A..
7. Le parti in causa hanno depositato memoria ex art. 327 c.p.c..
Motivi della decisione
1. In via preliminare occorre disporre la riunione dei giudizi, in quanto le impugnazioni sono state proposte in ordine alla medesima sentenza resa in grado di appello.
2. E’ necessario, quindi, ripercorrere l’articolata vicenda oggetto del complessivo giudizio.
Con delibera della Commissione amministratrice A.xxx- Azienda Consortile Trasporti Lazio n. 1268 del 28 novembre 1990, veniva disposta l’assunzione di un certo numero di segretari, livello 5, da prelevare dalla graduatoria del concorso pubblico indetto con Delib.
26 aprile 1985, n. 440 (16 posti di assistente di 5 livello).
L’assemblea consortile del CTL Consorzio Trasporti Laziali – ente di controllo dell’A. xxx, con Delib. n. 284 del 1990 nulla osservava su detto atto.
Il CO.RE.CO della Regione Lazio con verbale del 7 gennaio 1991, n. 2055 annullava la suddetta delibera del CTL. A seguito di tale annullamento l’A.xxx, con Delib. 21 febbraio 1991, n. 231 sulla quale s’incentra la controversia in esame, adottava un nuovo provvedimento di contenuto analogo, che superava, anch’esso, il vaglio dell’assemblea consortile C.T.L., la cui delibera (15 marzo 1991, n. 81), veniva, tuttavia, annullata dal CO.RE.CO, con verbale n. 2204 del 17 giugno 1991.
I ricorrenti impugnavano dinanzi al TAR Lazio la decisione del CO.RE.CO..
Il TAR con la pronuncia n. 2068 del 26 ottobre 1992, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Pertanto, i ricorrenti adivano il Pretore del lavoro, chiedendo, previa disapplicazione, dichiararsi costituito il rapporto di lavoro o dichiararsi il diritto all’assunzione. Anche il Pretore di Roma, tuttavia, declinava la giurisdizione.
Proposto regolamento di giurisdizione, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8399 del 1995, affermavano la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il TAR, dinanzi al quale era riassunto il giudizio annullava l’atto del CO.RE.CO del 17 giugno 1991 con la sentenza n. 748 del 22 aprile 1997, poi confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 6853/00.
I ricorrenti adivano il giudice del lavoro di Roma affinchè, nei confronti del xxx dichiarasse costituito il rapporto di lavoro o il diritto all’assunzione dal 31 marzo 1991, in ragione della Delib. n. 231 del 1991 che richiamava la graduatoria del concorso indetto nel 1985.
In corso di causa veniva proposto regolamento di giurisdizione, deciso con la sentenza Cass., Sezioni Unite, n. 1176 del 2002.
Dopo la sentenza del TAR n. 748/97, il xxx con Delib. n. 230 del 1997 annullava la Delib. n. 231 del 1991.
Il TAR annullava tale revoca con la sentenza n. 1082 del 1999 confermata dal CdS. 3. Sempre in via preliminare, occorre richiamare, in sintesi, le ragioni poste dalla Corte d’Appello a fondamento delle proprie statuizioni:
1) la Delib. n. 231 del 1991 ha natura privatistica;
2) alla suddetta delibera non può attribuirsi valenza meramente interna, in ragione del regime di pubblicità a cui la stessa era soggetta, in ragione della natura di ente pubblico economico dell’allora xxx;
3) le comunicazioni inviate agli interessati manifestavano in modo chiaro l’intenzione di dare attuazione alla suddetta delibera consortile, che non poteva ritenersi un mero invito a partecipare ad una graduatoria di persone da assumere;
4) tale manifestazione d’intento costituiva offerta al pubblico;
5) la delibera, quindi, poichè nella stessa erano indicate solo le modalità di prelevamento degli idonei e la qualifica che gli stessi avrebbero rivestito, non aveva ad oggetto l’offerta al pubblico di un contratto già definito, ma di un preliminare, richiedendo poi una ulteriore manifestazione di consenso per la conclusione del contratto definitivo;
6) in capo agli appellati, quindi, sussisteva solo un diritto all’assunzione, con effetti obbligatori, sottoposto alla condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti sanitari e del compimento delle ulteriori formalità necessarie;
7) non era configurabile una impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione ex art. 1256 c.c., in ragione dell’intervenuto blocco delle assunzioni.
4. Tanto precisato può passarsi all’esame dei motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, da trattare congiuntamente in quanto gli stessi prospettano analoghe censure.
Ed infatti anche il ricorso incidentale è volto ad ottenere la cassazione della sentenza per le medesime ragioni già fatte valere con il ricorso principale; lo stesso è proposto a tutela di un interesse della parte sorto non per effetto dell’impugnazione principale, ma in conseguenza della emanazione della sentenza.
5. Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione al dispositivo emesso nei confronti di soggetto non più esistente. Violazione dell’art. 156 c.p.c. e segg., degli artt. 299 e 300 c.p.c., dell’art. 2909 c.c.. Analoga censura è prospettata con il primo motivo del ricorso incidentale.
5.1. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione dell’art. 287 c.p.c. e segg., in relazione all’eccezione di inammissibilità dell’istanza di correzione di errore materiale del dispositivo e della motivazione della sentenza del Tribunale di Roma 30 aprile 2003, n. 10038 e conseguente illegittimità ed erroneità dell’ordinanza di correzione di errore materiale del 19 novembre 2003.
4.2. Assumono le ricorrenti, nel complesso, nell’esplicare le censure, che con ordinanza 19 novembre 2003 il giudice di primo grado, in accoglimento dell’istanza presentata dai ricorrenti, disponeva procedersi alla correzione dell’errore materiale, sostituendo, nel dispositivo, CO.TR.AL. spa. con xxx, e nella motivazione – al capoverso riguardante le spese (penultimo) – xxx spa con xxx Come dedotto in appello, si trattava di provvedimento erroneo ed ingiusto, in contrasto con i principi stabiliti in materia, con riferimento al processo del lavoro, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
Nello stesso atto di appello xxx. s.p.a. eccepiva inoltre la nullità della sentenza per incertezza in ordine al soggetto passivo delle statuizione in esse contenute non risultando chiaro, se la condanna riguardava espressamente anche xxx spa, pure parte del giudizio.
Se poi la sentenza di primo grado era stata pronunciata interamente ed esclusivamente nei confronti del xxx – Consorzio Trasporti Pubblici Lazio (ente succeduto ali A.xxx, che aveva emesso il provvedimento n. 231 del 1991, di cui è causa), si rilevava che il xxx si era estinto nel 2000, allorchè con atto di trasformazione mediante scissione totale erano state costituite in data 21 marzo 2000 le società per azioni xxx spa e xxx spa successivamente denominate xxx, spa e xxx spa, con attribuzione alle due nuove società dei due diversi rami di azienda gestiti dal xxx Consorzio: in sintesi, alla METRO spa il trasporto su ferro, ed alla xxx spa il trasporto su gomma.
L’emessa sentenza, pertanto, sarebbe nulla, inesistente e inutiliter data, in quanto individuava quale soggetto passivo della condanna un soggetto giuridico inesistente.
La sentenza sarebbe comunque palesemente erronea ed ingiusta per la violazione dell’art. 2909 c.c., richiamato dalla Corte d’Appello nell’affermare che la sentenza comunque avrebbe avuto effetto nei confronti dei soggetti convenuti quali successori universali del xxx.
Nel caso di specie, infatti, anche a voler ritenere corretta la procedura di correzione della sentenza di primo grado, l’appello non solo ne aveva impedito il passaggio in giudicato (presupposto per l’applicabilità dell’art. 2909 c.c.) ma lo stesso gravame era stato proposto direttamente dai successori dell’originario Consorzio convenuto, mentre la condanna di cui al dispositivo – come già avvenuto nel giudizio di 1 grado – riguardava un soggetto ormai non più esistente. Nè d’altra parte la difficoltà di individuare tra i successori il soggetto titolare del rapporto legittimava una statuizione di condanna nei confronti dell’originario convenuto, non più parte in causa a seguito della prosecuzione del giudizio da parte di xxx. spa e xxx spa.
5.3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.
5.4. Le ricorrenti introducevano il giudizio nell’anno 1997, nei confronti del xxx pacificamente succeduto in data all’xxx, soggetto che aveva emesso la delibera n. 231 del 1991.
Successivamente alla pronuncia n. 1176 del 2002, con la quale è stata attribuita la giurisdizione della presente controversia al giudice ordinario, facendo venire meno la causa della sospensione del giudizio precedentemente disposta, il processo era stato riassunto dai ricorrenti nei confronti di xxx. spa e xxx spa (successori a titolo universale di xxx, il quale si era scisso nelle due società Linee Laziali spa, poi divenuta xxx spa e xxx spa, poi xxx. spa, con contestuale trasferimento alla prima del ramo di azienda del trasporto extraurbano su gomma e alla seconda del ramo relativo al trasporto su ferro) reiterando però la domanda esclusivamente nei confronti dell’originario convenuto xxx.
Correttamente e con congrua motivazione la Corte d’Appello ha ritenuto sussistenti le condizioni per procedere alla correzione di errore materiale, affermando che lo stesso andava imputato probabilmente alla similitudine dei due nominativi, dovendo reputarsi la pronuncia in questione comunque emessa nei confronti della parte originariamente convenuta in giudizio, non apparendo in alcun modo giustificabile una pronuncia immotivatamente diretta ad uno solo dei due successori della stessa e nei confronti di un soggetto nei cui confronti non era mai stata avanzata, formalmente, domanda. Ed infatti, come questa Corte ha avuto modo di affermare, deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass, n. 19601 del 2011).
Nè, può ritenersi condivisibile la censura di nullità della sentenza sollevata da xxx. spa e da xxx spa, per essere la stessa emessa nei confronti di soggetto inesistente.
Il processo risulta infatti, come sancito dalla Corte d’appello, essere stato ritualmente intrapreso nei confronti del soggetto (il consorzio xxx) che all’epoca dell’instaurazione del giudizio era pacificamente succeduto all’A.xxx (che all’epoca non era più esistente) ed altrettanta ritualmente proseguito, successivamente all’estinzione di quest’ultimo e a seguito del venir meno delle cause che avevano determinato il Tribunale a disporre la sospensione del giudizio, nei confronti dei due successori universali di quest’ultimo.
6. Con il terzo motivo di impugnazione è dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio con riferimento all’interpretazione della Delib. n. 231 del 1991, della Delib. n. 1268 del 1990 e del bando di concorso n. 440/85 dell’A.xxx Violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1329, 1334 e 1336 c.c..
Analoga censura è prospettata con il secondo motivo del ricorso incidentale.
La statuizione della Corte d’Appello, secondo cui l’Azienda aveva manifestato chiaramente agli idonei l’intento di dare attuazione alla delibera consortile, sia per il regime di pubblicità cui la delibera era sottoposta sia per la comunicazione fatta agli interessati, non trovava riscontro nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1176 del 2002. Quest’ultima, infatti, qualificava la delibera come atto introduttivo di un procedimento volto all’assunzione, cui dovevano seguire, ma erano seguiti, ulteriori atti che avrebbero dovuto portare al perfezionamento del contratto di lavoro con ciascuno degli idonei presenti nelle graduatorie già stilate all’esito del concorso del 1985. I telegrammi di convocazione, che facevano riferimento a comunicazioni in merito all’assunzione a segretario, non erano idonei ad esteriorizzare una proposta contrattuale.
La delibera costituiva atto preliminare, discrezionale, di una procedura anomala di assunzione, che non poteva, dunque, essere ricondotta nello schema dell’offerta al pubblico in connessione con il bando di cui alla Delib. n. 440 del 1985 e che non era idonea, di per sè, a costituire rapporti di lavoro individuali, nè il diritto all’assunzione, con effetti obbligatori.
5.1. I motivi sono fondati e devono essere accolti.
La Corte d’Appello erroneamente e con motivazione non adeguata ha ritenuto che la Delib. n. 231 del 1991 fondasse il diritto all’assunzione, con effetti obbligatori, degli odierni resistenti.
Innanzitutto occorre chiarire che il rapporto di lavoro dei dipendenti addetti ad un servizio pubblico di trasporto ha natura pubblicistica solo qualora il servizio stesso sia espletato dal Comune non già mediante la costituzione di un’azienda speciale, autonoma e distinta rispetto alla propria organizzazione pubblicistica, come nel caso di specie (Aziende di pubblici servizi di trasporto, dotate di una propria autonomia organizzativa distinta da quella del Comune o di altro ente territoriale), ma mediante gestione diretta in economia, sicchè quei dipendenti vengano ad essere stabilmente inseriti nell’ambito di detta organizzazione (Cass., n. 14852 del 2006; Cass., S.U., n. 1240 del 2004, n. 12097 del 2003).
Pertanto il caso in esame esula dall’ambito del pubblico impiego, tenuto conto, altresì, che tra i poteri degli enti pubblici economici e, quindi, delle Aziende di trasporto, non rientra però la gestione dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti che, presupponendo una struttura organizzativa già delineata, resta interamente disciplinata, sin dal momento della costituzione del rapporto stesso, dal diritto privato, ancorchè i dipendenti vengano assunti a seguito di concorso, rappresentando lo svolgimento delle prove selettive solo un sistema di reclutamento del personale, utilizzato anche dagli imprenditori privati.
Ed invero, le imprese gestite da enti pubblici economici esprimono la loro natura pubblica attraverso provvedimenti discrezionali, di portata necessariamente generale ed astratta, volti a predisporre la propria struttura, il proprio organico ed a disciplinarne per il futuro la funzionalità. In tali provvedimenti non sono, pertanto, annoverabili quelli concernenti il rapporto lavorativo dei dipendenti (anche nella fase di assunzione a seguito di prove selettive), che vengono emessi nell’esercizio di una attività privatistica propria di ciascun imprenditore privato (Cass., S.U., n. 14672 del 2003).
In secondo luogo, va ricordato che il bando di concorso indetto, nell’ambito dei rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per l’assunzione, la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all’esito di determinate procedure selettive, costituisce un’offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l’individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l’iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell’attuazione del concorso, così come nell’adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l’indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del lavoratore che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all’espletamento della procedura concorsuale (Cass., n. 9049 del 2006, n. 13273 del 2007, n. 5295 del 2007).
Rientra nella discrezionalità dell’Ente, stabilire nel bando di concorso, una sorta di "scorrimento nella graduatoria", in modo analogo a quanto previsto nel pubblico impiego, divenendo, dunque, il bando stesso fonte "normativa" della suddetta ultrattività che può operare nei soli limiti di validità previsti, in modo da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica (cfr., CdS, 5, 25 giugno 2010 n. 4072).
La procedura seguita da A. xxx con la delibera del 1991, tuttavia, costituisce una procedura anomala non assimilabile al concorso pubblico e non riconducibile allo schema del concorso/offerta al pubblico, sussistendo nella specie una statuizione interna, prenegoziale, di programma, che per radicare il diritto all’assunzione, in quanto fuori dallo schema concorso/offerta al pubblico della Delib. n. 440 del 1985, avrebbe dovuto tradursi in singole proposte contrattuali comunicate individualmente e nella verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. Pertanto non può ritenersi sussistente, in ragione della Delib. n. 231 del 1991, un’offerta al pubblico vincolante in continuità con il bando di concorso del 1985 e la relativa graduatoria, e il diritto all’assunzione non si concretizzava in mancanza di una comunicazione formale della proposta contrattuale e della positiva verifica dei requisiti per l’immissione in servizio. Nè assume rilievo il regime di pubblicità a cui fa riferimento la sentenza d’appello in ragione della natura privata ed interna della delibera in questione e tenuto conto del generico contenuto delle comunicazioni in merito all’assunzione come segretario, non idonee ad impegnare l’Ente, peraltro senza il presupposto della graduatoria predisposta in esito al concorso del 1985.
Pertanto, in accoglimento dei suddetti motivi, la statuizione della Corte d’Appello che ha dichiarato il diritto all’assunzione degli odierni resistenti e al conseguente risarcimento del danno deve essere cassata e, decidendo nel merito, non essendo necessario lo svolgimento di attività istruttoria, le domande originarie degli stessi devono essere rigettate.
6. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’art. 1256 c.c.. Analoga censura è prospettata con il terzo motivo del ricorso incidentale.
Ad avviso della parte ricorrente si configurava nel caso di specie un’impossibilità oggettiva giuridica definitiva conseguente ai programmi di risanamento prima e di ristrutturazione poi normativamente imposti dalla legislazione nazionale – a far data dal D.L. 30 ottobre 1990, n. 310, convertito nella L. 22 dicembre 1990, n. 403 – in materia di finanza locale con riferimento alle Aziende di trasporto pubbliche, e concretamente attuati dall’xxx prima e poi dal COTRAL – Consorzio Trasporti Pubblici del Lazio – e dalla xxx S.p.A. – Compagnia Trasporti Laziali.
Pertanto, erroneamente la Corte d’Appello avrebbe disatteso tale censura, affermando che gli atti organizzativi ed i provvedimenti legislativi rilevanti ai fini dell’assunzione dei ricorrenti erano comunque riferiti ad un periodo successivo e non potevano assumere rilievo.
7. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1227 c.c., dell’art. 421 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Analoga censura è prospettata con il quarto motivo del ricorso incidentale.
I motivi vertono sul c.d. aliunde perceptum.
Esse ricorrenti avevano chiesto nel giudizio di primo grado di ammettere, se necessario, CTU per l’accertamento, ai fini delle retribuzioni spettanti, delle retribuzioni e/o compensi percepiti dai ricorrenti nel periodo di causa, in relazione a rapporti di lavoro e/o collaborazioni intrattenute con terzi datori di lavoro.
Sul punto, invece, era mancata la pronuncia del giudice di primo grado, mentre il giudice di appello lamentava la mancata allegazione di richieste istruttorie o comunque di fatti specifici atti a consentire l’esercizio del potere officioso ex art. 421 c.p.c..
8. In ragione dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso, devono essere dichiarati assorbiti il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale ed il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale.
9. Il ricorso principale deve essere accolto con riguardo al terzo motivo d’impugnazione, rigettati il primo ed il secondo motivo, assorbiti il quarto e il quinto motivo. Il ricorso incidentale deve essere accolto con riguardo al secondo motivo, rigettato il primo motivo, assorbiti il terzo ed il quarto motivo.
La Corte cassa la sentenza della Corte d’Appello di Roma in relazione alle censure accolte e decidendo nel merito rigetta la domanda di C.E. e di A.R..
11. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti in ragione della complessità delle questioni trattate, come si evince, altresì, dalle diverse pronunce, sia del giudice amministrativo che del giudice ordinario, intervenute in merito.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e decidendo nel merito rigetta la domanda di C. E. e A.R.. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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