Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 07-02-2014, n. 5906

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Svolgimento del processo
1. G.D.L. venne rinviato a giudizio per rispondere, in concorso con altri soggetti ( M.E., N.B. G., M.D.) dei reati di cui all’art. 416 c.p., all’art. 516 c.p., alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. a), (per avere promosso e organizzato una associazione per delinquere finalizzata alla illecita produzione e distribuzione di vino adulterato con zuccheri di canna e mais annacquato, prodotto nello stabilimento vinicolo da lui gestito), all’art. 349 c.p. (per avere violato i sigilli apposti a detto stabilimento al fine di proseguire nella illecita attività di distribuzione del prodotto adulterato), al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. c) e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, (per avere utilizzato per il trasposto autobotti e rimorchi alimentati con gasolio destinato a uso agricolo, acquistato emettendo fatture e documenti fiscali per operazioni inesistenti, così sottraendosi al pagamento dell’accisa sugli oli minerali).
Con sentenza del 19.10.2011 il tribunale di Lecce dichiarò G. D., N.B.G. e M.D. colpevoli dei reati loro in concorso ascritti, fatto salvo il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5), lett. a), perchè estinto per prescrizione.
Inoltre M.D. venne assolto dal delitto di cui all’art. 349 c.p., per non aver commesso il fatto; il G., il N. ed il M. dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, perchè il fatto non costituisce reato.
La corte d’appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò non doversi procedere contro G.D.L., N.B.G. e M.D. per il reato di cui all’art. 516 c.p. per gli episodi del giugno 2004, per il reato previsto dall’art. 349 c.p. e per quello previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. c), perchè tali reati sono estinti per prescrizione.
Rideterminò poi la pena per il G. in anni tre e un mese di reclusione.
2. G.D.L., a mezzo dell’avv. xxx, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) erronea applicazione dell’art. 516 c.p. e del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76.
Osserva che come reato fine non poteva essere contestato quello di cui all’art. 516 c.p., che contiene una norma generale che punisce le frodi in commercio, bensì quello previsto dalla norma speciale di cui al D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76, diretta specificamente alla "repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti".
Tale norma speciale, che prevedeva un reato tipico in materia di "vini ed aceti", è stata però trasformata in illecito amministrativo dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 1, in attuazione della delega contenuta nella 1. 25.06.99 n. 205. Non poteva quindi, in sua vece, essere contestata altra norma, certamente di carattere generale, come l’art. 516 c.p., che si riferisce genericamente a tutti i prodotti alimentari (ad eccezione quindi del vino ed altri prodotti alimentari per i quali è prevista una legislazione speciale) e comunque alla "vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine". Del resto, l’entità della pena prevista originariamente, fino a cinque anni, è sintomatica della specialità della norma del 1965, rispetto alla norma generale che già esisteva nel codice penale di cui all’art. 516 c.p. che prevede addirittura una pena alternativa della multa fino ad Euro 1.032 ed una reclusione fino a sei mesi. Osserva poi che non vi è alcuna prova che vi sia stata una frode in commercio perchè il prodotto sequestrato, e fatto analizzare, non era ancora stato posto in commercio; lo stesso si trovava ancora in cantina e pertanto manca l’elemento costitutivo del reato di cui all’art. 516 c.p., il quale tutela la correttezza dei rapporti commerciali e non la salute dei cittadini. La norma non contiene l’espressione "detenere per il commercio" e da ciò deve desumersi che la semplice detenzione con il fine di vendere non costituisce violazione dell’art. 516 c.p.; in tali casi deve trovare applicazione solo la sanzione (penale o amministrativa prevista dalla legge speciale). In particolare non vi era alcuna prova per sostenere che vi era stata la vendita di tali prodotti e sul punto manca una qual-siasi motivazione in relazione al residuo episodio del 19-20.1.2005 ascritto a titolo di concorso al C.A..
2) erronea applicazione dell’art. 416 c.p., perchè l’avvenuta depenalizzazione del reato di cui all’art. 76 cit., reato fine oggetto del sodalizio criminoso, eliminando l’antigiuridicità della condotta associativa, esclude la configurabilità del reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p.. La corte d’appello ha ritenuto che il reato associativo persiste perchè era stato contestato come finalizzato non soltanto alla illecita produzione di vino adulterato ma anche alla sua distribuzione, alla sottrazione al pagamento dell’accisa sugli oli minerali del gasolio ad uso agricolo, utilizzato per movimentare tale merce attraverso il trasporto in gomma, alla emissione di fatturazioni per operazioni inesistenti.
Tuttavia, la corte d’appello ha dichiarato la prescrizione di tutti gli altri reati e quindi non è entrata nel merito dei singoli motivi d’appello residuando cosi solo la violazione dell’art. 516 c.p., per l’episodio del 19.1.2005. Osserva poi che non vi era alcun elemento concreto per affermare con certezza che tra i vari imputati era stata costituita una associazione con un accordo per la consumazione dei reati – fine contestati tanto diversi tra loro e che il G. ne fosse il capo promotore.
3) erronea applicazione dell’art. 159 c.p., sulle sospensioni della prescrizione. Deduce che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto validamente sospeso il procedimento nel primo grado e quindi dei termini di prescrizione, per un periodo di giorni 154 in relazione ai due rinvii disposti per impedimento del difensore all’udienza del 1.2.2011 (fino al 6.4.2011) ed a quella .del 27.6.2011 (sino al 26.09.2011).
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che avrebbe dovuto applicarsi non la norma generale di cui all’art. 516 c.p., ma quella speciale di cui al D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76. Sul punto devono essere fatte le seguenti osservazioni.
L’art. 516 c.p., prevede il reato di "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine", il quale punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 Euro "Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine". Trattasi evidentemente di una norma generale che si riferisce genericamente a tutti i prodotti alimentari.
Successivamente, con il D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, vennero poste specifiche "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti". L’art. 76 di questo testo normativo (ora abrogato) introduceva il ed. reato di sofisticazione di vini, prevedendo, al comma 1, che "Chiunque, fuori dei casi consentiti nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva fresca o leggermente appassita, ovvero impiega antibiotici ovvero impiega antifermentativi non consentiti ovvero impiega ferrocianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni e con la multa di L. 100 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto sofisticato". Il precedente art. 22, poi, disponeva che "Sono vietati la detenzione a scopo di commercio ed il commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che abbiano subito trattamenti ed aggiunte non consentiti o che, anche se rispondenti alle definizioni e ai requisiti del presente decreto, provengono da vitigni diversi dalla vitis vinifera". I commi 2 e 3 prevedevano altre ipotesi per le quali si applicava il divieto, mentre il comma 5 stabiliva che "Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti ed i vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti". L’art. 84 puniva quindi la violazione delle disposizioni di cui all’art. 22, commi 1 e 2, con la multa di lire 35 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto detenuto, posto in vendita o somministrato (con una pena minima di L. 200 mila).
Successivamente, con il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 1, (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio), i suddetti reati previsti del D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162, artt. 76 e 84, sono stati depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria.
Va anche ricordato che il D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162 è stato abrogato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 82, art. 47, (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino), che, in attuazione della normativa comunitaria, ha posto una nuova organica disciplina della materia concernente la produzione ed il commercio del vino. In particolare, l’art. 6 indica le sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici e nelle cantine; l’art. 10, vieta la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti, tra l’altro, alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte ad uva da vino nel Registro nazionale delle varietà di vite; l’art. 11 vieta di vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonchè comunque somministrare mosti e vini che contengono i componenti o presentano le caratteristiche ivi indicati.
Le violazioni di queste prescrizioni sono tutte punite con sanzioni amministrative. In particolare, l’art. 33, comma 2, dispone che "Chiunque, fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte prodotti non consentiti, quali alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva fresca anche leggermente appassita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 250 Euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non può essere inferiore a 2.500 Euro". L’art. 35, poi, prevede le sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni "relative alla produzione, detenzione e commercializzazione di mosti e di vini". In particolare, il comma 5 dispone che "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all’art. 10, commi 1 e 2, e all’art. 11, comma 1, lett. a), c) f), h) e i), e comma 2, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo art. 11, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione"; mentre il comma 6 prevede, tra l’altro, alla lett. b), la sanzione amministrativa per "chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all’art. 11, comma 1, lett. b), d), e) e g), senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo art. 11, comma 3".
In sostanza, la L. 20 febbraio 2006, n. 82, in attuazione della normativa comunitaria, ha regolato in modo più completo ed organico la materia relativa alla produzione ed al commercio dei vini, ma non incide in modo decisivo sulla questione che si presenta nel presente giudizio perchè ha riproposto – per quanto qui interessa – in modo quanto meno analogo le medesime prescrizioni ed i medesimi illeciti già previsti dal D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162, ed ha confermato la previsione delle violazioni alle sue prescrizioni come illeciti amministrativi.
Va ancora rilevato che la circostanza che le disposizioni del D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162 – che originariamente prevedevano dei reati puniti ancor più severamente di quanto facesse la norma generale dell’art. 516 c.p., – siano state successivamente depenalizzate – con una precisa scelta del legislatore in attuazione delle normative comunitarie; scelta poi ribadita con la L. 20 febbraio 2006, n. 82 – non può ovviamente incidere sulla relazione di specialità fra le disposizioni in esame.
Ora, ritiene il Collegio che non possa negarsi che la norma di cui all’art. 516 c.p., si ponga come norma generale che si riferisce genericamente a tutte le condotte di messa in vendita o di messa in commercio come genuina di qualsiasi sostanza alimentare non genuina.
Le norme di cui al D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162 ed ora alla L. 20 febbraio 2006, n. 82, invece, in relazione a quella dell’art. 516 c.p., presentano il carattere di norme speciali che riguardano esclusivamente i vini e gli altri prodotti ivi indicati. Fra le due norme appare esistente, infatti, un tipico rapporto di specialità, nel senso che la norma speciale regola solo una parte delle fattispecie comprese nella norma generale, mentre questa deve essere interpretata nel senso che (almeno fino a quando resterà in vigore la norma speciale) si estende a tutte le condotte di frode, mediante messa in vendita o in commercio, relative a qualsiasi prodotto alimentare, ad eccezione di quelle condotte previste e di quegli specifici prodotti indicati dalle norme speciali che disciplinano la produzione e il mercato del vino e prodotti analoghi.
Ciò tanto più, a parere del Collegio, dopo che la L. 20 febbraio 2006, n. 82, in espressa attuazione della normativa comunitaria, ha posto una disciplina specifica "concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino", esplicitando che si tratta di un mercato e di prodotti che hanno caratteristiche e necessità differenziate e quindi necessitano di una disciplina speciale.
Può quindi condividersi solo in parte la giurisprudenza più risalente che escludeva un rapporto di specialità fra le norme del D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162, artt. 22 e 25 e quelle degli artt. 515 e 516 c.p. a causa del diverso interesse tutelato, essendo le prime dirette a tutelare la salute del consumatore e garantire la genuinità dei mosti, vini ed aceti e le seconde a combattere la disonestà commerciale ed a tutelare il diritto del consumatore alla regolarità del commercio (Sez. 6^, 12.4.1976, n. 9773, Barbanera, m.
134514; Sez. 6^, 11.10.1971, n. 822, Dragonetti, m. 119393).
Considerazioni solo in parte analoghe possono essere fatte in ordine alla sentenza della Sez. I, 22.11.2005, n. 46138, Melissano (non massimata), secondo cui i delitti di cui agli artt. 515 e 516 c.p. e l’illecito amministrativo di cui al D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162, art. 76, si pongono in relazione di specialità reciproca e possono pertanto concorrere, tutelando le norme del codice penale la correttezza e lealtà commerciale e la legislazione speciale la qualità e genuinità dei prodotti venduti e, dunque, la salute dei consumatori (la motivazione della sentenza, peraltro, si fonda sul richiamo a precedenti decisioni che però riguardano soprattutto il diverso reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5).
Innanzitutto, invero, non pare che le norme in esame tutelino beni giuridici del tutto differenti, in quanto in realtà anche l’art. 516 c.p., tutela la qualità e la genuinità dei prodotti venduti. In ogni modo, ciò che rileva ai fini del rapporto di specialità è soprattutto la struttura oggettiva delle norme e ed il loro ambito di applicazione. Va anche rilevato che le decisioni ora indicate riguardavano la vecchia normativa di cui al D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162 e non la vigente disciplina della legge 20.2.2006, n. 82. Sembra quindi debba condividersi, se correttamente intesa, l’affermazione della appena citata sentenza Sez. 1^, n. 46138 del 2005, Melissano, secondo cui fra gli artt. 515 e 516 c.p., e le norme della legislazione speciale sui vini vi è una "relazione di specialità reciproca". E difatti, così come la disciplina speciale sui vini non copre ovviamente l’intera estensione dell’art. 516, anche quest’ultimo non copre l’intera estensione della L. 20 febbraio 2006, n. 82, art. 5 e del D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162, perchè, ad esempio, ha ad oggetto solo la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio il prodotto alimentare, e non anche tutte le altre attività concernenti le operazioni di vinificazione e di produzione del vino e prodotti assimilati. Pertanto, la possibilità di applicazione di entrambe le discipline deriva dal fatto che le norme del D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162 e della L. 20 febbraio 2006, n. 82, hanno un ambito di applicazione che non è interamente coperto da quello degli artt. 515 e 516 c.p.. Se dunque una fattispecie concreta rientri totalmente nella sfera di applicazione sia della norma del codice sia di quella speciale sulla produzione ed il commercio dei vini, in forza del principio di specialità dovrà applicarsi solo quest’ultima. A meno che, ovviamente, la norma speciale amministrativa non ponga una riserva di applicazione della norma generale penale, come avviene, ad esempio, nel caso, dianzi ricordato, della L. 20 febbraio 2006, n. 82, art. 35, comma 5, il quale prevede espressamente che le sanzioni amministrative ivi indicate si applichino "salvo che il fatto costituisca reato".
Se invece il soggetto ponga in essere una condotta complessiva che violi, per una parte, le norme della disciplina speciale e, per altra parte, diverse ed ulteriori norme ricavabili dagli artt. 515 e 516 c.p., allora non potrebbe escludersi l’applicazione delle due norme in relazione alla condotta complessiva (in realtà alle due diverse condotte).
Al contrario, quando l’intera condotta violi la normativa speciale sul mercato del vino, troverà applicazione solo quest’ultima, tranne che nelle ipotesi per le quali questa contenga la clausola "salvo che il fatto costituisca reato".
2. Venendo ora al caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che la condanna per il reato di cui all’art. 516 c.p., è stata confermata dalla corte d’appello unicamente per l’episodio del 19-20 gennaio 2005. Dalle sentenze di merito non si comprende se questo episodio riguardi soltanto la violazione della speciale normativa sulla produzione e commercio del vino, oppure anche altre e diverse violazioni che rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 516 c.p., ma non anche in quella della disciplina speciale. Nemmeno è specificato se si tratti di una di quelle ipotesi per le quali la L. 20 febbraio 2006, n. 82, art. 35, comma 5, prevede la clausola "salvo che il fatto costituisca reato".
Sul punto però la possibilità di un annullamento con rinvio perchè venga chiarita questa circostanza è impedita dal fatto che il reato di cui all’art. 516 è ormai estinto per prescrizione, anche calcolando il periodo di sospensione del decorso della prescrizione di 154 giorni per i rinvii disposti alle udienze dell’1.2.2011 e del 27.6.2011 per impedimento del difensore.
Poichè dagli atti, come appena osservato, non emergono in modo evidente cause di proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 516 c.p., perchè estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena di un mese di reclusione.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato, dal momento che, quand’anche si accertasse che tutti gli episodi contestati come delitto ai sensi dell’art. 516 c.p., dovessero invece qualificarsi come illeciti amministrativi ai sensi del D.P.R. 12 marzo 1965, n. 16 (ed ora della legge 20.2.2006, n. 82) resterebbe ugualmente configurabile, nel caso in esame, il delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p..
E’ vero che, la giurisprudenza di questa Corte, in un caso solo in parte analogo, ha affermato che "La sopravvenuta depenalizzazione dei reati-fine di un’associazione per delinquere fa venire meno "ex tunc" la rilevanza penale dello stesso fatto associativo, perchè, ferma restando l’autonomia del reato di associazione, è necessario che il relativo programma abbia carattere criminale. (Nella fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di associazione finalizzata esclusivamente alla sofisticazione vinicola, per l’intervento "medio tempore" del D.Lgs. n, 507 del 1999 di depenalizzazione delle ipotesi criminose costitutive del programma associativo)" (Sez. 1^, 9.3.2005, n. 13382, Screti, m. 232491). Nel caso deciso da questa sentenza era stato contestato un programma del sodalizio consistente esclusivamente nella sofisticazione dei vini (ipotesi prevista come reato dal D.P.R. n. 162 del 1965, art. 76; ma poi depenalizzata, con effetto "ex tunc", dal D.Lgs. n. 507 del 1999).
Nel caso di specie, invece, trattandosi della depenalizzazione solo di alcune delle condotte oggetto del programma associativo, la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui "Per la sussistenza del reato associativo non è necessaria l’effettiva commissione dei reati-fine, ma è sufficiente l’esistenza della struttura organizzativa e del carattere criminoso del programma, il quale permane anche quando taluno dei reati fine non costituisce più illecito penale a seguito di "abolitio criminis "" (Sez. 6^, 27.11.2003, n. 7187 del 2004, Marchiani, m. 228600). La corte d’appello ha infatti posto in rilievo che nel presente processo l’associazione per delinquere era finalizzata non soltanto alla illecita produzione di vino adulterato ed alla sua distribuzione, ma anche alla sottrazione al pagamento dell’accisa del gasolio ad uso agricolo, utilizzato invece per movimentare la merce attraverso il trasporto in gomma, ed alla violazione dei sigilli; con la conseguenza che anche successivamente all’intervenuta depenalizzazione del reato di sofisticazione di vini permaneva il carattere criminale dell’associazione finalizzata alla commissione degli altri delitti.
La corte d’appello ha poi fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la sussistenza di una associazione finalizzata alla commissione dei suddetti delitti, con un accordo tra i diversi imputati per la consumazione dei reati-fine, e per le quali ha ritenuto che il G. ne fosse uno dei promotori ed organizzatori. Sul punto, del resto, il motivo di ricorso è del tutto generico.
4. Il terzo motivo di ricorso è divenuto irrilevante e, comunque, resta assorbito dalla declaratoria di intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 516 c.p.. Il reato di cui all’art. 416 c.p., comma 1, consumatosi l’1.3.2005, ed avente un periodo massimo di prescrizione di 8 anni e 9 mesi, non è invece ancora prescritto anche non considerando il detto periodo di sospensione di 154 giorni.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 516 c.p. perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15258

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Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 433/06 del 22 febbraio 2007, accoglieva l’impugnazione proposta da S. R. nei confronti della società xxx spa in ordine alla sentenza n. 351/2005 emessa dal Tribunale di Bergamo e, in riforma di quest’ultima, dichiarava illegittimo il licenziamento irrogato dalla società xxx spa nei confronti del lavoratore, ordinando l’immediata reintegra del medesimo e la corresponsione delle mensilità globali di fatto maturate dal licenziamento alla data della reintegra, oltre interessi e rivalutazione.
2. Il lavoratore aveva adito il Tribunale per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimatogli il 17 aprile 2003 per giustificato motivo oggettivo, a suo avviso insussistente, e la condanna alla riassunzione e al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda.
3. Per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado di appello ricorre la xxx spa con un articolato motivo di ricorso.
4. Resiste con controricorso il S..
Motivi della decisione
1. Occorre premettere, in fatto, che la xxx procedeva al licenziamento del S. per giustificato motivo oggettivo legato alla riorganizzazione del settore e alla redistribuzione dell’incarico di responsabile vendite Italia, ricoperto dal medesimo, su altri impiegati, per la necessità di ridurre i costi.
2. Tanto premesso può passarsi all’esame del motivo di ricorso, che è dedotto in uno al prescritto quesito di diritto.
2.1. La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 anche in relazione all’art. 2967 c.c..
Ad avviso della società la decisione della Corte d’Appello si fonda sulla presunta mancata prova di non poter ricollocare il S. in altre posizioni di lavoro equivalenti e non coinvolte nel processo di riorganizzazione. Ciò tenuto conto di una serie di circostanze:
l’essere quello del S., con il quale l’Azienda aveva avuto nel passato alcuni attriti, l’unico licenziamente il permanere del carattere articolato e complesso della struttura commerciale xxx;
la possibilità di rinvenire nell’organigramma altri incarichi affini alla professionalità del S.; la assunzione dopo l’intervenuto licenziamento di alcuni lavoratori (operai, una segretaria, un responsabile dell’ufficio tecnico).
Le argomentazioni della sentenza impugnata non sarebbero conformi alla L. n. 604 del 1966, art. 3 e alla disciplina del riparto dell’onere della prova nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Ed infatti, la posizione lavorativa del S. era stata soppressa, e per la stessa non erano state effettuate nuove assunzioni, ma pur in presenza di queste pacifiche circostanze, la Corte d’Appello riteneva che xxx spa non avesse adempiuto all’onere di provare l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni. Sul punto, invece, le testimonianze rese dal teste D. e dal teste F. davano atto di tale impossibilità.
Erroneamente, la Corte d’Appello aveva ritenuto che il S. avesse dedotto la possibilità di essere adibito ad altre mansioni, in modo da poter evitare il licenziamento, e che la xxx non avrebbe provato l’impossibilità di tale ricollocazione. Ed infatti, tale deduzione non era stata effettuata dal S. nei giudizi di merito.
La Corte d’Appello avrebbe altresì disatteso il principio secondo cui nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il giudice deve effettuare un controllo circa la reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore, senza poter sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa. Il giudice di secondo grado avrebbe, invece, suggerito alcune soluzioni gestionali che potevano ridurre i costi e salvaguardare il posto di lavoro del S..
2.2. Le censure vengono sintetizzate nel seguente quesito di diritto, articolato in più punti.
Se, in caso di mancata allegazione da parte di lavoratore di posizioni di lavoro scoperte allo stesso attribuibili, la società debba provare l’impossibilità di reimpiego dello stesso.
Se, nel caso di mancata allegazione da parte del lavoratore circa posizioni di lavoro scoperte che avrebbe potuto ricoprire, l’onere della prova possa ritenersi assolto con la dimostrazione della soppressione delle mansioni assegnate e con la prova della mancata assunzione di altri lavoratori in sostituzione di quello licenziato.
Se il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia incompatibile con l’assunzione di altri lavoratoli in posizioni diverse da quella soppressa e con inquadramenti contrattuali diversi.
2.3. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
Lo stesso s’incentra sulla circostanza che il lavoratore non avrebbe dimostrato e neppure allegato la esistenza di posizioni lavorative scoperte che potessero essere a lui attribuite.
Occorre premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – nella cui nozione rientra l’ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell’azienda, purchè non pretestuosi o meramente strumentali ad incrementi dei profitti, ma funzionali a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti, le quali influiscono in modo decisivo sulla normale attività produttiva ed impongano un’effettiva necessità di riduzione dei costi – grava sull’imprenditore l’onere della prova tanto della effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto dalla impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell’ambito dell’organizzazione aziendale (ex multis, Cass. n. 10527 del 1996, n. 13021 del 2001, n. 7717 del 2003).
Tanto premesso, si può rilevare rilevare che, proprio con riguardo alla sussistenza delle ragioni oggettive poste a base dei licenziamenti di cui trattasi ed all’assolvimento del conseguente onere probatorio, gravante, come si è ricordato, per legge sulla società, la Corte territoriale ha preso in esame le risultanze istruttorie e, dopo averle complessivamente valutate, è pervenuta alla conclusione della insussistenza delle ragioni obiettive che hanno determinato la Società appellante a recedere dal rapporto con il S..
La Corte d’Appello, in proposito, ricordando, altresì, come l’unico licenziamento era venuto a cadere su un lavoratore con cui si erano verificati attriti e di cui era stato contestato l’operato, ha rilevato che nessun altro licenziamento risultava su un organico di 70 dipendenti, e che, pur essendo stato smantellato come ufficio autonomo quello cui era addetto il S., era residuata una attività non irrilevante, per cui non vi era stata la dismissione dell’intero settore.
Così argomentando, la Corte di merito ha mostrato di adeguarsi all’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale nella nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall’imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo un’effettiva necessità di riduzione dei costi.
Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’ari. 41 Cosi, mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite (ex multis, Cass., n. 21286 del 2006).
Poichè la Corte d’Appello ha escluso, con motivazione non adeguatamente censurata sul punto, la sussistenza delle esigenze tecnico economiche dedotte dal datore di lavoro e che la posizione lavorativa del S. dovesse essere sacrificata per quelle ragioni, viene meno la necessità dell’indicazione da parte del lavoratore dei posti in azienda ai quali potesse essere assegnato, prova che logicamente deve essere data una volta verificata l’effettività delle ragioni giustificatrici della soppressione della posizione lavorativa occupata dal lavoratore licenziato.
4. Il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle speseci giudizio che liquida in Euro 4000,00 per onorario oltre 40,00 euro (Quaranta/00) per esborsi e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 923

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
La ricorrente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo, dopo aver ricostruito la normativa nazionale e comunitaria di riferimento in tema di controllo e certificazione dei vini a denominazione di origine (dalla quale emerge, in particolare, che gli organismi di controllo individuati a livello nazionale devono essere imparziali ed indipendenti) e l’ambito delle competenze riconosciute dalla normativa (in particolare, la legge n. 164/1992) alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (di seguito, anche CCIAA), ha impugnato, per l’annullamento, l’intera procedura che ha portato, da ultimo, ad individuare, con Decreto del 14 luglio 2009, V.Società per la Certificazione delle Qualità e delle Produzioni xxx Srl (di seguito, V.) quale organo deputato al controllo ex art. 48 del regolamento (CE) 29 aprile 2008, n. 479/2008 del vino "DOCG xxx".
Al riguardo, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1) violazione di legge in relazione all’art. 48 Reg. CE n. 479/2008.
In violazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008, V. non rispetta gli obblighi di imparzialità imposti dalla normativa comunitaria posto che tale società è controllata da FEDERDOC che riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali la società controinteressata è tenuta ad effettuare i controlli.
In particolare, V. non risulta in possesso dei requisiti previsti dal Reg. CE 29 aprile 2004, n. 882/2004, richiamato dal Reg. CE n. 479/2008, con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.
Ed invero, V. risulta aver avviato la sua attività di controllo nel dicembre 2008 e, al momento dell’emanazione del decreto 20 maggio 2009, era ancora sprovvista di personale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate.
È, poi, palese il conflitto di interessi essendo la società controinteressata controllata da FEDERDOC che, come detto, riunisce la maggior parte dei consorzi a cui aderiscono gli stessi produttori di vino nei confronti dei quali V. effettua i controlli.
A tal proposito, va evidenziato che l’art. 5 del citato Reg. CE n. 882/2004 richiede l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale, in modo da evitare ogni forma di pressione sull’attività di controllo.
In questo quadro, rilievo importante assume il requisito dell’indipendenza che V. non è in grado di garantire.
A ciò si aggiunga che uno degli scopi sociali di V. è quello di valorizzare la produzione del settore vitivinicolo italiano. Tale scopo non è compatibile con la normativa comunitaria secondo cui l’organismo di controllo deve evitare di farsi condizionare dal proposito di incentivare la promozione e la produzione di vino di un produttore ovvero di un determinato territorio nazionale.
I decreti impugnati sono, quindi, illegittimi per contrasto con l’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 non avendo il Ministero e la Regione resistenti verificato la sussistenza dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza in capo a V.;
2) errata e falsa applicazione dell’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza.
La designazione di V., oltre ai profili di illegittimità evidenziati nel motivo che precede, viola anche la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 nella parte in cui ha previsto il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo.
La partecipazione maggioritaria di FEDERDOC, invero, contraddice le previsioni preclusive fissate nella citata circolare.
3) violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990; violazione del D.M. 29 marzo 2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, manifesta contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e sviamento di potere.
Il procedimento che ha portato alla designazione di V. è viziato in quanto in contrasto con l’iter descritto dalla circolare ministeriale del 15 maggio 2009.
Ed invero, mentre per le denominazioni già soggette a controllo, i Consorzi di tutela avrebbero dovuto indicare alla Regione il nuovo soggetto controllore, nel caso di quelle non soggette a controllo, la stessa Regione avrebbe dovuto interpellare la filiera corrispondente; in caso di mancata indicazione da parte di quest’ultima, il soggetto controllore avrebbe dovuto essere individuato in via autonoma.
La Regione resistente ha agito in maniera diversa a seconda dei casi e, con riferimento alle denominazioni non soggette a controllo, ha effettuato un confronto tra due soggetti (V. e CCIAA) e la scelta è caduta sempre in favore di V..
Nel caso in esame, il confronto non è peraltro avvenuto in quanto la scelta è avvenuta direttamente nei confronti di V..
Peraltro, la Regione avrebbe dovuto acquisire la documentata proposta della filiera vitivinicola regionale, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
Né si ha contezza della procedura di individuazione del soggetto controllore secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 secondo cui la Regione avrebbe dovuto verificare la richiesta avanzata dai soggetti che aspirano ad effettuare l’attività di controllo (contenente lo stato giuridico, la copia del verbale dell’organismo statutario e l’indicazione delle strutture operative a livello territoriale) ed inviare la designazione al Ministero.
Nel caso di specie, nessuna verifica risulta effettuata e la Regione ha preso come riferimento il piano dei controlli del Consorzio che, fino a quel momento, svolgeva le connesse funzioni.
Altresì, nessuna motivazione è rinvenibile sui motivi della scelta in favore di V..
4) violazione e falsa applicazione dei principi del buon andamento e imparzialità della azione amministrativa; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.
La candidatura di V. è stata preferita alla CCIAA ricorrente senza alcuna motivazione.
Ed invero, il Ministero resistente, in assenza di alcuna istruttoria, ha seguito pedissequamente l’indicazione della Regione senza prendere in alcuna considerazione il fatto che V. fosse sprovvista di pregressa esperienza ed organizzazione adeguata.
5) violazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE e degli artt. 2 e 3 della legge n. 287/1990.
La designazione di V. quale organismo di controllo è stata effettuata in violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dei principi posti a tutela della concorrenza.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero resistente e V. i quali hanno depositato memoria, eccependo dapprima l’inammissibilità del ricorso sotto svariati profili e chiedendone, comunque, il rigetto perché infondato nel merito.
È, altresì, intervenuto ad adiuvandum l’Unioncamere, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato ulteriori memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Va, anzitutto, precisato che può prescindersi dall’esame delle numerose eccezioni di inammissibilità del gravame, sollevate in particolare da V., in ragione della integrale infondatezza nel merito del proposto gravame.
Va, però, osservato che il caso in esame non è assimilabile a quello recentemente deciso dalla Sezione che, con sentenza 8 aprile 2010, n. 5882, ha ritenuto inammissibile il ricorso (n. 10483/2009) proposto dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino avverso il decreto ministeriale del 24 luglio 2009 di conferimento a V. delle funzioni di controllo delle DOC marchigiane "xxx", "xxx" e "xxx": in quella sede infatti la Camera di commercio aveva chiaramente manifestato la propria indisponibilità, per ragioni organizzative, ad assumere le funzioni poi assegnate a V..
Nella fattispecie ora in esame, invece, la CCIAA ricorrente, oltre a non manifestare la propria indisponibilità, ha altresì chiesto di essere autorizzata a svolgere le funzioni di controllo nei confronti della Denominazione di origine (D.O.) interessata, il che è sufficiente a qualificare e rendere attuale l’interesse alla proposizione del presente gravame.
2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che V. non rispetta gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria (in particolare, artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008) nella parte in cui richiede che gli organismi di controllo siano in possesso dei requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza, oltre a quelli previsti dal Reg. CE n. 882/2004 (sempre richiamato dal Reg. CE n. 479/2008) con riferimento all’esperienza, al personale e all’organizzazione del soggetto che svolge i controlli sulle denominazioni di origine.
A sostegno della tesi del difetto di imparzialità, la ricorrente deduce, in particolare, la circostanza che V. è controllata da FEDERDOC a cui aderiscono 96 Consorzi di tutela (circa il 70% della produzione nazionale) e che il Presidente della controinteressata coincide con quello della predetta Federazione.
2.1 La prospettazione non può essere condivisa.
Al riguardo, va anzitutto osservato che gli artt. 47 e 48 del Reg. CE n. 479/2008 (in vigore dal 1° agosto 2009), nel prevedere la competenza degli Stati membri nella designazione dell’autorità incaricata dei controlli nei confronti delle denominazioni di origine, impongono il rispetto, da parte di tali soggetti, dei criteri fissati dall’art. 4 del Reg. CE n. 882/2004.
Il citato art. 48, in particolare, prevede altresì che la verifica annuale del rispetto del disciplinare sia effettuata dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 47, oppure da uno o più organismi di controllo di cui all’art. 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, i quali operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’art. 5 del regolamento da ultimo citato.
L’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 richiede ancora che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e che, a decorrere dal 1° maggio 2010, siano accreditati in conformità della predetta norma o guida.
In sintesi, la normativa comunitaria fissa un doppio binario nel caso in cui lo Stato membro designi per i controlli un’autorità interna ovvero un organismo di controllo e di certificazione quale soggetto terzo a cui delegare tali compiti.
In quest’ultimo caso, gli organismi di controllo e di certificazione delegati a svolgere i predetti compiti devono essere accreditati, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004, conformemente alla norma europea EN 45011 il cui scopo è quello di verificare che il soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto (nel caso di specie, un vino a denominazione di origine) soddisfi adeguati livelli di competenza ed affidabilità.
Nella valutazione della conformità alla norma europea EN 45011, l’organismo di accreditamento è tenuto, tra l’altro, a verificare la sussistenza – in capo al soggetto terzo delegato della certificazione di un prodotto – dei requisiti di imparzialità della struttura e di competenza del personale deputato ai controlli di che trattasi.
2.2 Ciò posto, risulta che V., sin dal 2004, è stata accreditata dall’organismo allora operante (SINCERT) in quanto, all’esito delle varie verifiche – quasi annuali – alle quali è stata sottoposta, è stata ritenuta conforme sia alla normativa EN 45011 (certificazione dei prodotti), sia a quella EN 45012 (certificazione dei sistemi di gestione per la qualità).
Risulta, poi, che la società controinteressata è stata accreditata dal nuovo organo nazionale di accreditamento ACCREDIA (designato dal Ministero dello Sviluppo economico) dall’aprile 2010, quindi in epoca successiva all’ingresso (avvenuto nel gennaio 2009) di FEDERDOC nella compagine societaria di V., circostanza che, ad avviso della ricorrente, dovrebbe indurre a dubitare della terzietà di quest’ultima.
L’accreditamento concesso da ACCREDIA alla società V., oltre ad essere stato rilasciato senza l’apposizione di alcuna condizione (secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in giudizio e non smentita, cfr. art. 64, comma 2, del D.lgs n. 104 del 2010), è stato adottato sulla base dei criteri generali di valutazione elaborati dal Comitato per l’attività di accreditamento di ACCREDIA nella seduta del 7 aprile 2010 durante la quale, proprio con riferimento alla presenza dei Consorzi di tutela negli organismi di controllo, sono stati fissati una serie di accorgimenti, in punto di imparzialità, nella valutazione della conformità alla normativa EN 45011 (come la separazione tra proprietà e gestione; l’effettuazione di controlli da parte di personale che non abbia effettuato nei due anni precedenti attività di consulenza nei confronti dell’azienda controllata; il controllo sulle modalità di funzionamento dell’organismo di controllo, attraverso l’esame degli statuti e dei regolamenti interni).
A fronte dei predetti criteri elaborati da ACCREDIA, volti a valutare in concreto la sussistenza dei requisiti di imparzialità degli organismi di controllo, V., in data 16 aprile 2010, ha ottenuto l’accreditamento fino al 2012 (ovvero la conformità alla normativa comunitaria EN 45011) che, come detto, non risulta condizionato ad alcuna prescrizione.
Ora, seppure il rilascio dell’accreditamento da parte di ACCREDIA può rivelarsi sufficiente a far ritenere garantita la sussistenza dei requisiti di imparzialità imposti dalla norma EN 45011 (richiamata dall’art. 48 del Reg. CE n. 479/2008 attraverso il riferimento all’art. 5 del Reg. CE n. 882/2004), il Collegio non ha comunque concreti motivi per dubitare che l’organizzazione di V. non garantisca i valori richiesti dalla citata normativa comunitaria.
Ed invero, oltre al fatto che gli organismi operativi di controllo di V. sono svincolati dalla proprietà della società e dalla stessa struttura amministrativa, non risulta, altresì, smentito che la controinteressata è dotata di un Comitato direttivo indipendente di certificazione formato dai rappresentanti delle associazioni di consumatori, dalle tre organizzazioni agricole (CIA, Coldiretti e Confagricoltura), dai trasformatori (ANCA, CNA e Unione Italiana Vini), dai distributori (Confcommercio) e da enti pubblici e privati (Assoenologi e ARPAV).
In altre parole, tale Comitato di certificazione – del quale non fanno parte organi di V. e neppure il suo Presidente (che coincide con quello di FEDERDOC) – opera, per quanto emerge dalla documentazione in atti, in maniera indipendente dalla compagine societaria, ovvero con una struttura e con un funzionamento tali da rispettare, come dimostra l’accreditamento presso ACCREDIA, gli stessi criteri fissati dall’organismo da ultimo citato a garanzia della imparzialità dei controlli sul prodotto di che trattasi.
Ed invero, la predetta struttura organizzativa, anche in ragione delle sue modalità di funzionamento, non è stata ritenuta ostativa da parte di ACCREDIA ai fini del rilascio del certificato di accreditamento.
Va d’altra parte osservato che la ricorrente (così come l’interveniente ad adiuvandum) non ha apportato alcun elemento in grado di far dubitare della effettiva separazione tra la proprietà e la gestione operativa delle attività di controllo.
2.3 Deve, poi, aggiungersi che V., seppure successivamente all’introduzione del ricorso in esame, risulta, allo stato, posseduta da FEDERDOC nella misura del 50%, mentre il restante 50% è in capo a CSQA Certificazioni che è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.
Ora, il fatto che la società controinteressata sia in possesso di FEDERDOC nella misura del 50% non costituisce, in astratto, un vulnus alla sussistenza in capo a V. dei necessari requisiti di imparzialità, terzietà ed indipendenza.
L’assunto di parte ricorrente muove dalla circostanza che FEDERDOC – come già ricordato – è partecipata da 96 Consorzi di tutela, i quali costituiscono (circa) il 70% della produzione nazionale di vini a denominazione di origine: in questo modo, si sostiene, i Consorzi di tutela finirebbero per assumere la doppia veste di soggetti controllati e soggetti controllori (attraverso la partecipazione di FEDERDOC in V.), con una coincidenza in capo al medesimo organismo di funzioni che devono rimanere nettamente distinte.
La prospettazione della Camera di commercio ricorrente si basa dunque sull’assunto che V., nell’esercizio delle funzioni di controllo di un determinato vino a denominazione di origine, non potrebbe non tener conto degli interessi degli aderenti (produttori) al corrispondente Consorzio di tutela. Se così fosse, significherebbe che tutti gli altri (95) Consorzi di tutela sarebbero d’accordo su tale modalità di azione nella prospettiva di ricevere analoga tutela in sede di controllo del corrispondente vino a denominazione di origine.
Ciò che, tuttavia, la ricorrente non tiene in debita considerazione è che, anche tra i vini a denominazione di origine e quindi tra i corrispondenti Consorzi di tutela, sussiste una concorrenza nel mercato che, di fatto, contribuisce ad instaurare un controllo incrociato nelle procedure di verifica circa il rispetto del relativo disciplinare.
Ciò che si vuole dire è che, mentre il singolo Consorzio di tutela può avere interesse a rendere più stringenti i controlli del rispetto del proprio disciplinare di produzione anche nell’ottica di garantire una maggiore fetta di mercato agli aderenti, il controllo ed il confronto incrociato tra i vari Consorzi di tutela, nell’ottica della concorrenza nel mercato di riferimento (i vini D.O.), può rendere i controlli sulla produzione maggiormente obiettivi ed imparziali.
2.4 Ciò detto con riferimento alla sussistenza dei requisiti di imparzialità, stessa conclusione va raggiunta con riferimento alla dedotta assenza di esperienza in capo a V..
Due elementi depongono a sfavore della tesi prospettata dalla ricorrente.
Va, anzitutto, smentito in punto di fatto che V. operi solo dal dicembre 2008 in quanto la visura camerale dimostra che la predetta società opera nell’ambito del controllo e della certificazione dei prodotti sin dal 2004, come peraltro dimostrano gli accreditamenti ottenuti da parte dell’organismo SINCERT, ora confermati dal nuovo organismo nazionale ACCREDIA.
Deve, poi, ribadirsi che la società controinteressata risulta, altresì, posseduta nella misura del 50% da CSQA Certificazioni che – come affermato nel precedente punto 2.3 – è annoverata tra i primi organismi di certificazione accreditati nel settore vitivinicolo dal 1994 ed in possesso quindi di una esperienza pluriennale nell’ambito di che trattasi.
2.5 Analoghe considerazioni valgono con riferimento al personale della controinteressata: la circostanza che alcuni dipendenti, i quali hanno svolto in passato i controlli per i Consorzi di tutela, operino ora per V. non costituisce un elemento sufficiente a far dubitare dell’imparzialità di tale società.
Ed invero, anche a prescindere dal rilievo che si tratta di personale in possesso di competenze professionali che andrebbero inutilmente disperse in ragione della sottrazione ai Consorzi di tutela, dopo l’adozione del Reg. CE n. 479/2008, della attività di controllo sui vini D.O., va comunque ribadito che la posizione del personale impiegato nei controlli è stata oggetto di valutazione da parte dell’organismo di accreditamento ACCREDIA.
Come detto in precedenza, si tratta di una valutazione da effettuare in concreto: se in astratto non è precluso agli organismi di controllo come V. di annoverare tra il proprio personale soggetti che hanno effettuato in passato controlli alle dipendenze dei Consorzi di tutela, non v’è dubbio che l’utilizzo di tale personale deve essere effettuato in modo tale da evitare – in concreto – conflitti di interesse (come si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui del controllo fosse investito personale che già ha svolto analoga funzione alle dipendenze del corrispondente Consorzio di tutela).
Ad ogni modo, V. ha ottenuto l’accreditamento anche dopo che ACCREDIA ha operato le proprie valutazioni con riferimento a tale specifico aspetto, il che è sufficiente a respingere la specifica censura.
3. Anche il secondo motivo (secondo cui la designazione di V. violerebbe la circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009, in quanto la partecipazione maggioritaria di FEDERDOC contraddice le previsioni preclusive ivi fissate ovvero il divieto per i Consorzi di tutela di svolgere funzioni di controllo) va respinto essendo sufficiente, al riguardo, richiamare quanto già esposto al precedente punto 2.
4. Con il terzo ed il quarto motivo (da trattare congiuntamente in quanto connessi), la Camera di commercio ricorrente lamenta il mancato rispetto della procedura di individuazione del soggetto controllore fissata dalla circolare ministeriale n. 10645 del 15 maggio 2009 e dall’art. 5 del decreto 29 marzo 2007 (in particolare, mancata considerazione della volontà della filiera vitivinicola regionale e difetto di istruttoria e motivazione nella scelta di V. quale organismo di controllo).
4.1 Le censure sono infondate.
4.2 Risulta, invero, dal resoconto della seduta del 26 giugno 2009 presso la Regione Piemonte, che, oltre ad essere stato acquisito il parere della filiera vitivinicola regionale, quest’ultima ha proposto, a maggioranza dei componenti, l’individuazione dei soggetti controllori (secondo il quadro riepilogativo allegato al resoconto – cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), con riferimento sia alle denominazioni di origine sottoposte al controllo dei Consorzi di tutela, sia a quelle che ne erano ancora sprovviste.
Risulta, poi, che la valutazione operata dalla predetta filiera è stata effettuata considerando vari aspetti sempre riportati nel predetto resoconto.
Dalle predette indicazioni della filiera emerge, poi, che il soggetto controllore è stato individuato, a seconda dei casi (recte: dei vini D.O.), sia in V., sia nelle Camere di commercio interessate.
In particolare, la distinzione è avvenuta con riferimento all’ambito territoriale come emerge dalla tabella 4 allegata al resoconto della seduta del 26 giugno 2009 (cfr all. 4 della produzione di parte ricorrente), e ciò nel rispetto di quanto previsto dalla circolare ministeriale del maggio 2009 e dal D.M. 29 marzo 2007.
Ciò che, altresì, emerge è che la stessa procedura è stata seguita sia quando l’indicazione del soggetto controllore è caduta in favore di V., sia quando la stessa ha riguardato le Camere di commercio, segno quantomeno dell’imparzialità con cui la procedura è stata condotta dalla Regione Piemonte.
Sulla base di tali indicazioni, la Regione Piemonte ha, poi, effettuato le conseguenti proposte al Ministero resistente il quale ha adottato i relativi decreti di designazione degli organismi di controllo.
Ciò detto, la procedura descritta nella circolare ministeriale del maggio 2009 (secondo cui la designazione del soggetto controllore poteva essere segnalata dal Consorzio di tutela, se il prodotto è già soggetto a controllo, ovvero dalla filiera negli altri casi) risulta, quindi, rispettata: la predetta indicazione (recte: segnalazione) – che poggia su un onere di collaborazione tra le parti interessate (Regione, Consorzi di tutela e filiera vitivinicola) – nella specie è stata effettuata secondo la richiamata procedura.
4.3 Va, altresì, dichiarata infondata l’ulteriore doglianza circa la mancata acquisizione, durante la fase istruttoria, del parere della CCIAA competente.
Ora, in disparte il fatto che risulta paradossale la sussistenza dell’obbligo di acquisire il parere da parte del soggetto interessato ad ottenere il controllo sul prodotto di che trattasi (vino a denominazione di origine), va ribadito che la procedura non prevede tale fase istruttoria.
Altresì, come si è già avuto modo di osservare (cfr TAR Lazio, sez. II Ter, n. 5882/2010), non sussiste alcuna norma che imponga alle CCIAA di prendere parte alla procedura di individuazione dell’organismo controllore, anche perché le competenze previste in capo alle Camere di commercio riguardano, in particolare, lo svolgimento delle analisi chimicofisiche dei vini (cfr. artt. 13, 15 e 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164), che non comportano quale conseguenza la necessità di partecipare alla individuazione degli organismi di controllo sulle denominazioni di origine.
4.4 Anche la doglianza relativa al difetto di istruttoria e motivazione non è condivisibile posto che non risulta smentito che il Ministero resistente, dopo aver ricevuto l’istanza di autorizzazione da parte di V. corredata della documentazione (in particolare, statuto e regolamenti interni), abbia richiesto ulteriori atti e, solo successivamente, abbia indicato la controinteressata, con decreto del maggio 2009, quale soggetto idoneo ai controlli di che trattasi.
Una volta individuata V. quale soggetto idoneo ai controlli, lo stesso Ministero ha avviato, tramite la circolare del maggio 2009, l’iter di individuazione del soggetto controllore da parte della Regione Piemonte, secondo la procedura sopra descritta (conforme alle prescrizioni contenute nella circolare del maggio 2009), e, una volta terminata con le indicazioni fornite dalla predetta Regione, ha proceduto con il decreto impugnato alla designazione della controinteressata quale controllore della denominazione di origine interessata.
L’iter sopra descritto consente al Collegio, in assenza di altre specifiche censure sulla presenza di concreti vizi della procedura, di ritenere il procedimento di individuazione dei soggetti controllori immune dai profili dedotti dalla ricorrente.
5. Anche il quinto motivo va respinto, essendo sufficiente al riguardo richiamare quanto dedotto in precedenza, anche in ordine ai profili concorrenziali (cfr., in particolare, il precedente punto 2.).
In ogni caso, è utile ribadire che, una volta verificato il rispetto della normativa europea (Reg. CE n. 479/2008), anche in tema di imparzialità e indipendenza, lo svolgimento delle funzioni di controllo da parte dei soggetti accreditati (come V.) e dalle stesse Camere di commercio (quando sono state individuate quali soggetti controllori) è in grado di contribuire al perseguimento dei principi di concorrenza tutelati dagli artt. 81 e 82 del Trattato CE e dalla normativa nazionale di cui alla legge n. 287 del 1990.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
7. Attesa la complessità e la novità delle questioni affrontate con il ricorso in esame, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Giuseppe Chine’, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 26-02-2014, n. 9360

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Svolgimento del processo
Con sentenza in data 25.5.2011 la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto,nei confronti di N.M. ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 474 c.p., in tal senso riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 517 c.p.,essendo contestato all’imputato di aver posto in vendita n. 19 paia di occhiali, 9 cappelli, 17 cinture, 2 catenelle ed un bracciale con marchi contraffatti ed idonei a trarre in inganno il compratore sull’origine,la provenienza e l’originalità degli stessi – fatto acc. in data 13.8.2006.
Per tale reato era stata inflitta la pena di mesi otto di reclusione, ed Euro 800,00 di multa, con revoca del beneficio della sospensione condizionale di cui alla sentenza in data 13.2.2003 della sezione di Milazzo.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1 – inosservanza o erronea applicazione dell’art. 521 c.p.p..
A riguardo rilevava che all’imputato era stato contestato nel decreto di citazione a giudizio il reato di cui all’art. 517 c.p., e rilevava che la diversa fattispecie di cui all’art. 474 c.p., ritenuta in sentenza,deve ritenersi rispondente a fatto diverso,essendo i due reati ispirati alla tutela di distinti beni giuridici.
2 – inosservanza della legge penale nella applicazione dell’art. 474 c.p., evidenziando sia l’erronea applicazione dell’ipotesi contemplata dalla predetta norma,che i vizi di carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, desunti dalla mancata valutazione delle deduzioni difensive circa la grossolanità della contraffazione dei prodotti, e l’inidoneità della merce a trarre in inganno gli avventori. Per tali motivi chiedeva l’annullamento.
Motivi della decisione
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Invero risulta priva di fondamento la censura riguardante l’erronea applicazione della legge penale, così come le censure inerenti ai vizi della motivazione. Deve evidenziarsi, per ciò che concerne l’applicazione dell’art. 474 c.p., l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, Sez. 2^, del 31 maggio 2012, n. 20944, PG in proc. xxx, e Sez. 5^, 11.8.2008, n. 33324 – RV252836- ha stabilito che integra il delitto di cui all’art. 474 c.p., la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; nè a tal fine,ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana,considerato che l’art. 474 c.p., tutela,in via principale e diretta,non già la libera determinazione dell’acquirente,ma la pubblica fede,intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi.
Deve ritenersi correttamente esclusa,dunque,nel caso di specie, l’applicazione dell’ipotesi enunciata dall’art. 517 c.p., in relazione al principio sancito con sentenza Sez. 5^, 24.1.2012, n. 2975 – RV, 251936 – per cui ai fini della applicazione di tale figura di reato è sufficiente la semplice imitazione di un marchio o segno distintivo, purchè detta imitazione sia idonea a trarre in inganno gli acquirenti, condizioni non ravvisabili nel caso di specie; tale reato, infatti, offende l’ordine economico. Premesso che risulta correttamente qualificata, alla stregua di tali principi,la condotta ascritta all’imputato, devono peraltro ritenersi prive di fondamento le censure difensive, riferite alla inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 521 c.p.p., riferite alla condotta originariamente contestata ai sensi dell’art. 517 c.p., non emergendo dalla sentenza impugnata il riferimento ad elementi innovativi non configurandosi il vizio di correlazione, per assenza di elementi innovativi del fatto enunciato nel capo di imputazione (Cass. Sez. 4^ – 24.4.2007, n. 16422, xxx – per cui il principio de quo si intende violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contenuto in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale).
Infine deve rilevarsi la manifesta infondatezza dei rilievi inerenti ai vizi della motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Sul punto va rilevato che il giudice di appello ha evidenziato l’assenza di elementi addotti dall’appellante e desumibili dagli atti idonei a giustificare l’applicazione delle invocate attenuanti; tale giudizio deve ritenersi peraltro incensurabile in questa sede (Sez. 6^, 23.11.2010, n. 41365 – xxx – RV230591).
Inoltre il giudice di appello ha rilevato la congruità della pena inflitta in primo grado,onde le censure difensive appaiono al riguardo inammissibili.
In conclusione si impone il rigetto del ricorso,con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014

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