Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15259

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da xxx s.p.a. con D.R.G., protrattisi rispettivamente dal 17 marzo al 30 aprile 1998, poi prorogato al 30 maggio 1998, e dal 1 giugno 1999 al 30 settembre 1999, e dichiarava altresì che erano "intercorsi fra le parti più rapporti a tempo indeterminato nei periodi suddetti"; con la stessa sentenza la Corte territoriale dichiarava altresì la "prosecuzione giuridica del rapporto dopo il 30 settembre 1999, ancora in atto a tutt’oggi"; condannava infine la società xxx a risarcire il danno subito dal lavoratore liquidato "in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora del 24 ottobre 2000, fino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto a termine (30 settembre 2002)"….
2. Per la cassazione di tale sentenza xxx s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
3. Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
4. Col primo motivo del ricorso principale vengono denunciati violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata concernente l’illegittimità del termine apposto al secondo dei contratti sopra indicati. In particolare viene contestato il rilievo attribuito dalla sentenza impugnata alla circostanza che tale contratto era stato stipulato in epoca successiva al 30 aprile 1998. Si sostiene in proposito che gli accordi posteriori a quello del 25 settembre 1997 avevano valenza meramente ricognitiva della sussistenza delle condizioni di fatto legittimanti il ricorso alle assunzioni a tempo determinato e non erano quindi finalizzati a circoscrivere temporalmente la possibilità di utilizzare tale tipo di contratto.
5. Col secondo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 c.c. e segg. con riferimento ad una statuizione della sentenza impugnata con la quale veniva fatto carico alla società datrice di lavoro l’onere di provare il processo di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.
6. Col terzo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione degli artt. 1217 e 1233 cod. civ. in relazione al capo della sentenza impugnata con il quale xxx s.p.a. è stata condannata al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora. Viene dedotta l’inidoneità dell’istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione a determinare nel datore di lavoro una situazione di mora accipiendi. La ricorrente principale osserva inoltre che la liquidazione del danno non aveva tenuto conto della possibilità dell’avvenuto espletamento, da parte del lavoratore, di attività lavorativa retribuita dopo la cessazione del rapporto di lavoro a termine.
7. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il lavoratore denuncia violazione di legge (artt. 1218, 1227, 2094, 2099 e 2967 cod. civ. e artt. 112, 114 e 432 cod. proc. civ.) e vizio di motivazione con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata concernente le conseguenze della declaratoria di illegittimità del termine.
Contesta, in particolare, il criterio di determinazione dell’ammontare del danno, riferito alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla data dell’atto di messa in mora fino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro a termine. Deduce che le argomentazioni poste alla base di tale statuizione sarebbero sostanzialmente apodittiche e contraddittorie. Contesta inoltre il ricorso alla pronuncia secondo equità.
8. Il primo motivo del ricorso principale, concernente il secondo dei contratti sopra elencati, è infondato.
9. Osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, alla considerazione che tale contratto è stato stipulato, per esigenze eccezionali…, ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. de 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione in relazione alla statuizione concernente la nullità del termine apposto al contratto de quo; al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063;
cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378); in tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.
fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alta conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
10. Il secondo motivo è inammissibile.
11. Il ricorso per cassazione deve essere articolato su motivi dotati dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata; pertanto, poichè per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le argomentazioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, (cfr, ex plurimis, Cass. 3 agosto 2007 n. 17125; Cass. 24 febbraio 2004 n. 3612).
12. Nel caso di specie la ricorrente principale non ha rispettato tali principi, atteso che, diversamente dai primo motivo, il secondo non contiene alcun riferimento idoneo a identificare il contratto a termine al quale la censura si riferisce; se, infatti, come si è evidenziato in narrativa, la Corte di merito ha esaminato due distinti contratti a termine ed è pervenuta alla decisione di considerarli entrambi invalidi, sulla base, peraltro, di due distinte rationes decidendi, che trovano la loro giustificazione nella diversa disciplina applicabile, ratione temporis, ai singoli contratti, di tale distinzione il motivo di ricorso non fa alcun cenno limitandosi ad enunciare una censura priva dei requisiti sopra indicati.
13. Per analoghe ragioni deve considerarsi inammissibile anche il terzo motivo del ricorso principale; esso è in primo luogo inconferente, laddove fa riferimento – per contestarne l’idoneità a determinare una situazione di mora accipiendi – alla richiesta del tentativo di conciliazione al quale, invece, la sentenza impugnata non fa alcun cenno; inoltre, con riferimento all’aliunde perceptum, esso si limita ad affermare, in via di principio, la rilevanza di una eventuale occupazione del lavoratore nel periodo considerato rilevante per la liquidazione del danno, ma non offre alcuna ragione critica della (in tesi) erronea applicazione del generale principio dell’onere della prova.
14. Con riferimento alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, si pone il problema dell’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.
15. Con riguardo alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti (ai quali fa riferimento l’art. 32, comma 7 sopra citato) anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr.
Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; ne consegue che, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che essi siano ammissibili. Tale condizione non sussiste, per le ragioni sopra indicate, nel caso di specie.
16. Così respinto il ricorso principale, osserva il Collegio che parimenti non merita accoglimento il ricorso incidentale, con il quale il D.R. censura la determinazione del quantum del risarcimento del danno nei soli limiti delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla data dell’atto di messa in mora (24 ottobre 2000) fino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro a termine (30 settembre 2002).
17. Al riguardo va infatti rilevato che, alla luce del citato ius superveniens – a prescindere dalla correttezza o meno della statuizione impugnata in base alla disciplina previgente -, la censura risulta infondata in considerazione del divieto di reformatio in pejus, non potendo comunque il ricorrente incidentale ottenere, in base alla nuova disciplina, più di quanto gli è stato riconosciuto dalla Corte d’appello.
18. Pertanto devono essere respinti entrambi i ricorsi e, in ragione della soccombenza reciproca, deve disporsi la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 927

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Svolgimento del processo
1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, il ricorrente, titolare dell’autorizzazione amministrativa di commercio ambulante itinerante "per le zone delle Circoscrizioni I e XVII (Fori Imperiali- P.zza di Spagna – Vicolo del Bottino) con mezzo mobile", ha impugnato l’ordinanza n. 60 del 27 gennaio 1993, emessa dal Sindaco del Comune di xxx, con la quale è stato rettificato il titolo in possesso del ricorrente, escludendo l’abilitazione ad operare in "xxx".
A sostegno del gravame ha dedotto che in passato l’Amministrazione comunale gli aveva revocato l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale in altre zone di xxx, ma mai quella riferita a "xxx".
2. Formulando un’unica complessa doglianza, il ricorrente ha denunciato i vizi di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per contraddittorietà ed illogicità.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di xxx, instando per la reiezione del gravame.
4. Con atto sottoscritto dal difensore, ritualmente depositato e depositato presso la Segreteria della Sezione in data 05.11.2010, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, instando per la declaratoria di improcedibilità. Il difensore dell’Amministrazione, con sottoscrizione apposta in calce all’atto di rinuncia, ha accettato la rinuncia.
5. All’udienza del 15 dicembre 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Risulta per tabulas che il difensore del ricorrente abbia depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente notificato all’Amministrazione. Tale atto è stato sottoscritto in calce dal difensore dell’Amministrazione per accettazione.
Tanto evidenziato, rileva Collegio che per la produzione degli effetti tipici della rinuncia al ricorso è necessario che l’atto di rinuncia sia sottoscritto dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di mandato speciale (art. 84, comma 1, c.p.a.).
Nel caso di specie, l’atto di rinuncia risulta sottoscritto dal difensore del ricorrente, ma non è stato prodotto alcun mandato speciale.
Per giurisprudenza consolidata, condivisa dal Collegio, l’atto di rinuncia privo dei requisiti formali previsti dalla legge testimonia comunque la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (cfr. C.d.S., sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 6257; C.d.S., sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9229).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In virtù dell’accettazione formale espressa dal difensore dell’Amministrazione in calce all’atto di rinuncia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in xxx nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Giuseppe Chine’, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 26-02-2014, n. 9361

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 18.7.2012 il Giudice monocratico del Tribunale di Avellino confermava la sentenza emessa in data 7.7.2010 dal Giudice di Pace di Monterò Superiore nei confronti di I. S., ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 594 c.p., per avere rivolto frasi ingiuriose (con epiteti quali "buona femmina etc"), offendendo in tal modo l’onore e il decoro di L.S. G. – fatto acc. in data (OMISSIS).

Per tale reato era stata inflitta la pena di Euro 300,00 di multa e condanna al risarcimento del danno a favore della persona offesa.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

1 – inosservanza delle norme processuali, in riferimento agli art. 178 c.p.p., lett. c, e artt. 179 e 484 c.p.p..

A riguardo evidenziava di avere dedotto in appello che il primo giudice, all’udienza del 3-3-2010, aveva dichiarato l’astensione proclamata dalla categoria, senza dare atto a verbale della costituzione delle parti, e dei difensori, ed aveva disposto il rinvio ad altra udienza senza nominare un difensore d’ufficio all’imputata, in assenza di quello di fiducia; rilevava inoltre che il giudice aveva omesso di notificare l’avviso della nuova udienza.

Sul punto il ricorrente censurava la decisione del giudice di appello, che aveva ritenuto insussistente la nullità del procedimento, rilevando che le parti si erano presentate alla successiva udienza; d’altra parte aveva osservato che la mancata designazione del difensore d’ufficio alla precedente udienza di rinvio non inficiava il procedimento, dato che non era stata svolta attività dibattimentale.

2 – violazione degli artt. 191-468-526 CPP, asserendo che la teste L.S.G., era stata escussa all’udienza del 18.6.2008, pur non essendo stata inserita nella lista testi.

Censurava sul punto la sentenza di appello, ove il giudice aveva ritenuto validamente assunta la predetta deposizione ritenendola riferibile all’applicazione dell’art. 507 c.p.p..

3 – mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione(censurando la valutazione delle prove e della attendibilità della persona offesa).

Per tali motivi chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta privo di fondamento.

In ordine al primo motivo si osserva che le deduzioni difensive appaiono prive di fondamento in riferimento alla omessa notifica del provvedimento di rinvio del dibattimento, atteso che alcuna nullità è ravvisabile stante la mancata instaurazione del rapporto processuale, in tale udienza.

Invero, il dibattimento risulta correttamente iniziato all’atto della comparizione delle parti innanzi al giudice pestando esclusa la illegittimità del rinvio de plano disposto dal giudice in assenza di un difensore d’ufficio, all’udienza nella quale il difensore di fiducia dell’imputata aveva comunicato di aderire alla astensione proclamata dall’ordine forense.

Risulta, inoltre, che l’imputata, che risulta intervenuta all’udienza indicata all’atto del rinvio con il proprio difensore, sia, quindi comparsa alla udienza indicata ciò rivela che la stessa era venuta a conoscenza del provvedimento di rinvio;

infine la difesa, presente, non aveva eccepito in tale udienza il denunciato vizio di legittimità.

Non risulta essersi verificata infine alcuna lesione del diritto di difesa, riferita alla mancata designazione di un difensore d’ufficio alla prima udienza, nella quale non ebbe luogo lo svolgimento di attività istruttoria, e non risulta essersi costituito il rapporto processuale.

In tal senso devono dunque ritenersi privi di fondamento i rilievi formulati con il primo motivo di ricorso.

2 – Deve peraltro rilevarsi l’infondatezza del secondo motivo di gravame, ove si censura l’assunzione di testimonianza di persona non inserita nella lista testi prevista dall’art. 468 c.p.p., ritenendosi violato anche il disposto dell’art. 507 c.p.p.. Sul punto non può essere censurata la decisione del giudice di appello, che si pone in sintonia con i canoni giurisprudenziali di questa Corte, che con sentenza Sez. 2^, del 19 febbraio 2007, n. 6903 (ud. 30 gennaio 2007) ha stabilito che è legittimo, perchè giustificato dall’esercizio dei poteri officiosi di iniziativa probatoria del giudice dibattimentale, il provvedimento con cui è ammesso, in sostituzione del testimone indicato nella lista ex art. 468 c.p.p., l’esame di altro testimone non indicatole dall’istruzione dibattimentale risulti che questi è meglio informato sui fatti su cui deve vertere l’esame.

Alla stregua di tale principio, deve ritenersi legittimamente ammessa dal giudice la deposizione di un teste – che nel caso di specie era la parte offesa – non compreso nella lista del PM, essendo l’assunzione del mezzo di prova rimesso al libero apprezzamento del giudice di merito sulla adeguatezza delle risultanze dibattimentali, ai fini della decisione. Tale apprezzamento, riconducibile al potere discrezionale del giudice del dibattimento non è censurabile in questa sede, in presenza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato che opera pertanto un pertinente richiamo all’art. 507 c.p.p., riferito al potere del giudice di disporre d’ufficio l’assunzione di una prova nuova, quando tale prova risulti assolutamente necessaria (Cass. Sez. 3^, 23.4.1994, Crescente).

3 – l’ultimo motivo di impugnazione, attinente ai vizi della motivazione, risulta manifestamente infondato, stante la esaustiva e logica motivazione resa dal giudice di appello, che ha dato conto della irrilevanza degli argomenti addotti dalla difesa, per i motivi di rancore tra le parti, e delle incongruenze segnalate nella deposizione della persona offesa. D’altra parte si evidenzia la genericità delle censure difensive circa la illogicità e contraddittorietà della motivazione.

In conclusione va pronunziato il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2014

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15260

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Corte d’appello di Milano, previa riunione dei giudizi, ha confermato le sentenze di prime cure che avevano dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da xxx s.p.a. rispettivamente con Ra.Fi. e R.U..
2. Per la cassazione di tale sentenza xxx s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; i lavoratori hanno resistito con controricorso.
3. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.
4. Come si evince dalla sentenza impugnata il Ra. è stato assunto con contratto a termine in data 6 ottobre 2000; il contratto è stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo vequilibrio sul territorio delle risorse umane;
il R. è stato a sua volta assunto in data 6 luglio 2002 con contratto stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1; esso era basato sulla seguente clausola giustificatrice dell’apposizione del termine: esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002.
5. Con riferimento al contratto stipulato coi Ra. la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo ai fini della declaratoria di illegittimità del termine, tra l’altro, alla considerazione che tale contratto è stato stipulato, per esigenze eccezionali… , in data successiva al 30 aprile 1998.
6. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione in relazione alla statuizione concernente la nullità del termine apposto al contratto de quo; al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato (cfr. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063;
cfr. altresì Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato (cfr., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378). In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.
fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866); in particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con l’ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti in contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608; Cass. 28 novembre 2008 n. 28450; Cass. 4 agosto 2008 n. 21062; Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
7. Sulla base delle suddette argomentazioni devono essere pertanto respinti i primi quattro motivi di ricorso che censurano la suddetta statuizione concernente il contratto del Ra. denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione delle norme collettive rilevanti per la fattispecie e vizio di motivazione.
8. Con riferimento al contratto stipulato dal R. (in data 6 luglio 2002) la corte territoriale osservava, a sostegno della ritenuta illegittimità del termine, che la formulazione della suddetta clausola era priva dell’indicazione delle ragioni specifiche idonee a giustificare l’apposizione del termine. Mancava pertanto il requisito di specificità della clausola richiesto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. Da ciò derivava altresì l’impossibilità di ricollegare casualmente la singola assunzione a termine con le ragioni che la giustificano. Ulteriore profilo di illegittimità doveva rinvenirsi, ad avviso della sentenza impugnata, nella presenza di plurime cause giustificatrici.
9. Con il quinto e sesto motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e vizio di motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia. Deduce l’erroneità delle conclusioni alle quali la Corte di merito è pervenuta circa la carenza di specificità della clausola giustificatrice dell’apposizione del termine. Contesta l’affermazione della sentenza impugnata nella parte in cui adombra la sussistenza, nel contratto in esame, di un profilo di illegittimità connesso alla sussistenza di una duplice giustificazione per l’assunzione.
10. Le suddette censure sono pienamente fondate alla luce dei principi più volte enunciati da questa Corte di legittimità e che devono essere in questa sede pienamente ribaditi.
11. Quanto alla pluralità delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine è stato chiarito (cfr., per tutte, Cass. 17 giugno 2008 n. 16396) che l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate.
12. Ciò premesso deve osservarsi che, con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame, questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033; Cass. 25 maggio 2012 n. 8286) premesso che, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle "specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto ha precisato che tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il riferimento "per relationem" ad altri testi scritti accessibili alle parti. (Nella specie, sostanzialmente analoga a quella in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale – in controversia promossa da taluni lavoratori assunti dalle xxx S.p.A. con contratto a termine – non aveva adeguatamente valutato, al fine di verificare la sussistenza delle "specificate ragioni" dell’assunzione, la rilevanza degli accordi collettivi richiamati dallo stesso contratto individuale).
13. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi avendo, da un lato, dubitato – senza chiarirne adeguatamente le ragioni con riferimento al caso concreto – della legittimità di una causa giustificatrice plurima e, dall’altro, avendo ritenuto la mancanza di specificità della clausola senza aver previamente esaminato il contenuto degli accordi ai quali la clausola stessa faceva riferimento.
14. Il quinto e sesto motivo del ricorso devono essere pertanto accolti.
15. Per quanto concerne le conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria di illegittimità del termine, la Corte territoriale ha condannato xxx s.p.a. al risarcimento del danno determinato con riferimento alle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora, individuata nella richiesta del tentativo di conciliazione.
16. Con il settimo motivo viene denunciata violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 cod. civ. in relazione alla suddetta statuizione. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile, ratione temporis, al caso di specie: 1) per il principio della corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato -ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 c.c. e segg.. Con l’ottavo e nono motivo si denuncia il vizio di motivazione con riferimento alla individuazione della data di messa in mora e alla deducibilità dell’aliunde perceptum. Con il decimo motivo viene denunciata violazione degli artt. 1218, 1219 1223, 1227, 2099 e 2697 cod. civ. in relazione alla mancata idonea considerazione del principio della compensatio lucri cum damno e dell’eventuale concorso colposo del creditore. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ.: nel caso di accertamento della pretesa illegittimità del termine apposto al contratto di assunzioni, il risarcimento del preteso danno derivante dalla perdita della retribuzione debba essere in ogni caso quantificato considerando l’aliunde perceptum, ovvero – ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. – il concorso colpo del lavoratore che abbia omesso di ricercare una diversa occupazione.
17. Il Collegio, premesso che i suddetti motivi di ricorso sono riferibili, per le ragioni sopra esposte, alla posizione del solo Ra. (rispetto al R. essi devono ritenersi assorbiti) osserva che i quesiti di cui al settimo e decimo motivo risultano del tutto generici e sostanzialmente non pertinenti rispetto alla fattispecie, in quanto si risolvono nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (cfr. Cass. 4 gennaio 2011 n. 80; Cass. 29 aprile 2011 n. 9583); ciò in contrasto con i principi enunciati da questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36) secondo cui il principio di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio, dovendosi ritenere inesistente un quesito generico e non pertinente, con conseguente inammissibilità del relativo motivo, come nel caso di specie.
18. La sanzione dell’inammissibilità colpisce anche l’ottavo e il nono motivo di ricorso atteso che gli stessi, nel denunciare la sussistenza di vizi di motivazione, omettono di indicare, in applicazione del disposto di cui all’art. 366 bis cod. civ., il "momento di sintesi" che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556) ha individuato come una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
19. Deve infine escludersi l’applicabilità, al caso di specie, dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7".
20. Va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine e che essi siano ammissibili; quest’ultimo requisito non ricorre, per le ragioni sopra indicate, nel caso di specie, con la conseguenza che deve escludersi l’applicabilità nel presente giudizio del ricordato ius superveniens.
21. In definitiva il ricorso nei confronti del Ra. deve essere rigettato; in applicazione del principio di soccombenza xxx viene condannata al pagamento nei confronti del lavoratore sopra indicato, delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
22. Devono essere invece accolte le censure nei confronti della statuizione concernente il R. con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rimessione della causa ad altro giudice che provvedere in applicazione dei principi sopra enunciato. Il giudice del rinvio provvederà anche all’attribuzione delle spese del giudizio di cassazione nel giudizio fra xxx s.p.a. e R..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei confronti di R. e lo rigetta nei confronti del Ra.. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte nei confronti del R. e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. Condanna xxx s.p.a. al pagamento, nei confronti del Ra., delle spese processuali liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 3000,00 (tremila/00) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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