T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 893

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Svolgimento del processo
Espone in fatto l’odierna ricorrente che la gravata revoca dall’incarico di giudice di pace trae origine da un esposto presentato al Presidente del Tribunale di xxx, il quale lo ha trasmesso al Presidente della Corte di Appello di xxx che, in data 2 marzo 2009, ha proceduto alla formale contestazione degli addebiti relativi alla violazione dell’art. 8, comma 1 bis, della legge n. 374 del 1991 per avere la ricorrente esercitato la professione forense dinanzi al Tribunale di xxx pur essendo ella Giudice di Pace nel Circondario di xxx, alla violazione dell’art. 186 c.p.c. per avere omesso di sciogliere nel termine di rito di 5 giorni le riserve formulate in determinati procedimenti, alla violazione dell’art. 321 c.p.c. per avere omesso di depositare nel termine di rito le decisioni riservate in determinati procedimenti.
In data 23 aprile 2009 il Presidente della Corte di Appello di xxx ha contestato un’ulteriore incolpazione relativa al ritardo nello scioglimento di una decisione riservata.
Nelle more del procedimento la ricorrente ha chiesto ed ottenuto il trasferimento presso l’Ufficio del Giudice di Pace di xxx.
In data 23 settembre 2009 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di xxx, Sezione relativa i giudici di pace, ha proposto di dichiarare la decadenza della ricorrente dall’ufficio con riferimento all’incolpazione relativa allo svolgimento della professione forense dinanzi al Tribunale di xxx, con assorbimento di ulteriori sanzioni in ordine ai ritardi nel deposito di provvedimenti giurisdizionali, proponendo l’irrogazione della sanzione dell’ammonimento per tali incolpazioni qualora la situazione di incompatibilità non fosse stata ritenuta sussistente.
Il C.S.M., nella seduta del 21 gennaio 2010 ha deliberato l’irrogazione alla ricorrente della sanzione della revoca dall’incarico di Giudice di Pace di xxx, ed in data 4 febbraio 2010 il Ministero della Giustizia ha adottato il provvedimento recante la revoca.
Avverso detta delibera ed il provvedimento ministeriale deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:
– Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 8 e 9 della legge n. 374 del 1991. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto; per travisamento dei fatti; per difetto di motivazione e di istruttoria; per manifesta illogicità e contraddittorietà; per irragionevolezza e sproporzionatezza della sanzione irrogata; per disparità di trattamento; per violazione dei criteri indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle relative Circolari.
Avuto riguardo agli addebiti relativi allo svolgimento di attività professionale nel medesimo Circondario di xxx in cui svolgeva funzioni di Giudice di Pace, afferma parte ricorrente come tale svolgimento non possa essere qualificato quale stabile e continuativo, che solo rileverebbe alla luce della normativa di settore.
In proposito, rappresenta parte ricorrente di aver trasferito la propria iscrizione all’Albo Avvocati di xxx, cancellandosi dall’Albo di xxx e di aver patrocinato nel Circondario di xxx solo pochi giudizi – segnatamente sette in sette anni – riportandosi a precedenti delibere del C.S.M. riferite a casi analoghi.
Afferma, ancora, parte ricorrente l’irrilevanza della mancata rimozione della targa professionale dal precedente ufficio e della mancata rimozione del relativo indirizzo dall’elenco telefonico.
Illustra, inoltre, parte ricorrente, nel dettaglio, l’attività difensiva svolta con riferimento ad ogni singolo procedimento affermando che, una volta rimossa la causa di incompatibilità per effetto del suo trasferimento presso l’Ufficio del Giudice di Pace di xxx, laddove si ritenesse la condotta relativa all’accettazione di mandati professionali nell’ambito del Circondario di xxx di rilievo disciplinare, occorrerebbe tenere conto del numero dei mandati e del loro valore e rilievo.
Con riferimento alle incolpazioni relative ai ritardi nel deposito dei provvedimenti inerenti lo svolgimento dell’attività di Giudice di Pace, sostiene la ricorrente l’illegittimità della gravata sanzione della revoca stante il carattere non imputabile dei ritardi – che troverebbero adeguate giustificazioni in vicende personali che ne escludono la responsabilità o quantomeno affievoliscono la gravità della condotta – e stante il carattere sproporzionato della sanzione tenuto anche conto della proposta formulata dal Consiglio Giudiziario di applicazione, per tali addebiti, della sanzione disciplinare dell’ammonimento, che avrebbe dovuto quindi essere irrogata in luogo di quella della revoca una volta esclusa la rilevanza dell’attività professionale esercitata.
Sotto altro profilo, deduce parte ricorrente l’illegittimità costituzionale della normativa di riferimento che prevede, all’art. 9, commi 1 e 3, della legge n. 374 del 1991, per i Giudici di Pace, l’irrogazione di solo due tipi di sanzione, e segnatamente l’ammonimento e la revoca dell’incarico, senza stabilire alcuna sanzione intermedia, quale la sospensione a tempo determinato dell’attività, che consenta di graduare la sanzione alla gravità dei comportamenti contestati.
Individua parte ricorrente, quali parametri per la dedotta questione di illegittimità costituzionale, gli artt. 1 e 4 della Costituzione, determinando la sanzione della revoca la cessazione di attività lavorativa, l’art. 2 della Costituzione, essendo l’attività di Giudice di Pace modalità di espressione della propria personalità, incisa dalla sanzione della revoca; gli artt. 3 e 97 della Costituzione, apparendo manifestamente irrazionale la mancata predisposizione di un sistema sanzionatorio articolato in varie tipologie di sanzioni che garantiscano l’adeguatezza e la proporzionalità della sanzione ai comportamenti, essendo il sistema in questione l’unico a non prevedere le sanzioni della sospensione o della interdizione a tempo determinato previste dagli altri ordinamenti settoriali in materia disciplinare; l’art. 28 della Costituzione, non rispondendo la previsione delle sanzioni dell’ammonimento o della revoca al principio di proporzionalità dalla sanzione alla responsabilità in ordine alla violazione.
Chiede, pertanto, parte ricorrente la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 3, della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui non prevede, tra le sanzioni applicabili, una sanzione intermedia tra l’ammonimento e la revoca dell’incarico, stante la rilevanza della questione nel giudizio e la sua non manifesta infondatezza.
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.
Con ordinanza n. 2600/2010 è stata rigettata la domanda incidentale di sospensione degli effetti del gravato provvedimento.
Con memorie successivamente depositate parte ricorrente ha controdedotto a quanto ex adverso sostenuto ed ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.
Alla Pubblica Udienza del 12 gennaio 2011, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione
Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio descritto in epigrafe nei suoi estremi – con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto l’irrogazione nei confronti della ricorrente, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge n. 374 del 1991, della sanzione della revoca dall’incarico di Giudice di Pace di xxx.
Al fine di meglio delineare i contorni della vicenda contenziosa sottoposta all’esame del Collegio e più compiutamente definire la portata delle doglianze che alla stessa afferiscono, giova premettere alla illustrazione ed alla disamina delle censure proposte un breve cenno al contenuto del gravato provvedimento ed alle ragioni poste a suo fondamento.
In tale direzione va precisato che la sanzione della revoca dall’incarico di Giudice di Pace di xxx è stata irrogata alla ricorrente in ragione del rilievo disciplinare attribuito all’avere ella esercitato la professione forense dinanzi al Tribunale di xxx, ovvero nel Circondario dove svolgeva le funzioni di Giudice di Pace prima di ottenere il trasferimento a xxx, dalla stessa richiesto al fine di rimuovere la situazione di incompatibilità, ed ai ritardi negli adempimenti, da parte della stessa, dei doveri di giudice di pace, relativamente allo scioglimento nei termini delle riserve, al deposito delle decisioni ed allo scioglimento di decisioni, condotte che hanno formato tutte oggetto di specifiche contestazioni disciplinari.
Quanto alla prima violazione, il C.S.M. ha ravvisato l’intervenuto esercizio, da parte della ricorrente, della professione forense in modo continuativo e stabile nel medesimo circondario di svolgimento delle funzioni di giudice di pace sulla base di una serie di elementi inerenti, in particolare, il mantenimento dello studio professionale, accompagnato da forme di pubblicità quali la targa su strada e l’inserimento nell’elenco telefonico, e nell’assunzione della difesa in numerosi procedimenti ed il mantenimento per anni dei mandati difensivi.
Quanto ai ritardi nell’assolvimento dei doveri di giudice di pace, gli stessi sono stati ritenuti gravi, reiterati, significativi e non giustificabili, avuto riguardo all’elevato numero di provvedimenti depositati in ritardo, all’entità dei ritardi nonostante i solleciti ricevuti, reputando le giustificazioni addotte dalla ricorrente, in quanto attinenti alla sfera personale, inidonee ad escludere la gravità dell’illecito.
A fronte dell’impianto motivazionale che sorregge la gravata delibera, affida parte ricorrente la proposta azione impugnatoria all’articolazione di una serie di censure volte a contestare la sussistenza dei presupposti integranti gli illeciti contestati, affermando, in particolare, come non possa ritenersi integrata l’ipotesi di svolgimento in modo stabile e continuativo della professione forense nel medesimo circondario in cui svolgeva le funzioni di giudice di pace avendo ella trasferito la propria iscrizione all’Albo Avvocati di xxx, cancellandosi dall’Albo di xxx, ed avendo patrocinato nel Circondario di xxx solo in pochi procedimenti, irrilevante dovendo ritenersi la mancata rimozione della targa professionale dal precedente ufficio e la mancata rimozione del relativo indirizzo dall’elenco telefonico.
Con riferimento alle incolpazioni relative ai ritardi nel deposito dei provvedimenti inerenti lo svolgimento dell’attività di Giudice di Pace, ne contesta parte ricorrente l’imputabilità a propria responsabilità, trovando essi giustificazione in vicende personali che nel dettaglio illustra, ed annettendo alle stesse, in via subordinata, valenza attenuante la gravità della condotta.
Lamenta, ancora parte ricorrente il carattere sproporzionato della sanzione tenuto anche conto della proposta, formulata dal Consiglio Giudiziario, di applicazione, per tali addebiti, della sanzione disciplinare dell’ammonimento.
Alle specifiche contestazioni rivolte avverso le motivazioni poste a sostegno della gravata determinazione di revoca dall’incarico, affianca parte ricorrente la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 3, della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui prevede, per i Giudici di Pace, l’irrogazione di solo due tipi di sanzione, segnatamente l’ammonimento e la revoca dell’incarico, senza stabilire alcuna sanzione intermedia che garantisca l’adeguatezza e la proporzionalità della sanzione ai comportamenti disciplinarmente rilevanti.
Così brevemente ricostruito l’impianto ricorsuale sotteso alla proposta azione viene in rilievo, innanzitutto, nella gradata elaborazione logica delle questioni sollevate, la disamina delle argomentazioni di parte ricorrente volte a sostenere l’assenza del carattere continuativo e stabile dell’esercizio della professione forense, che solo rileverebbe ai fini di cui all’art. 8 della legge n. 374 del 1991.
La formulazione della censura impone di previamente procedere alla esatta ricostruzione della portata del divieto di cui all’art. 8 della legge n. 374 del 1991, alla cui luce non può ritenersi – contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente – che assuma rilevanza disciplinare il solo esercizio stabile e continuativo della professione forense nel Circondario in cui vengono esercitate le funzioni di Giudice di Pace.
Difatti, l’art. 8 della legge n. 374 del 1991, ai commi 1 bis e 1 ter, aggiunti dall’art. 6 della legge n. 468 del 1999, prevede, rispettivamente, che "Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado" (comma 1 bis); "Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la funzione forense dinanzi all’ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado" (comma 1 ter).
Tali disposizioni sono chiaramente orientate a garantire l’effettiva e piena terzietà del magistrato onorario, anche sotto il profilo della sua apparenza, oltre che ad evitare forme, ancorché larvate, di strumentalizzazione dell’attività giurisdizionale a fini professionali, ivi comprese quelle connesse all’accrescimento del valore sul mercato dell’attività professionale di soggetti che svolgano funzioni onorarie o che possano vantare una relazione con il magistrato onorario.
Precisato come nessuna delle due illustrate norma faccia riferimento ad attività forense svolta in modo stabile e continuativo, la ricognizione del quadro normativo di riferimento si competa con l’illustrazione delle indicazioni recate dalla Circolare n. P15880/2002 dell’1 agosto 2002, capo IV, Par 2, ove si stabilisce che il primo dei divieti, che dà luogo ad una incompatibilità, "abbia per destinatari gli avvocati e sia preordinato ad interdire lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie nell’ambito del circondario interessato in modo stabile e continuativo dall’esercizio dell’attività forense, da considerarsi normalmente coincidente con quello in cui ha sede il Consiglio dell’ordine al cui albo il professionista è iscritto. Ciò che è del resto conforme alla ratio della normativa in esame, la quale intende evitare che le funzioni giudiziarie siano dal magistrato onorario espletate in quel determinato ambiente in cui sono prevalentemente maturati i suoi rapporti professionali sia con le parti da lui assistite sia con gli altri avvocati del medesimo foro, a meno che quei rapporti non vengano recisi in modo netto e visibile. La violazione di tale regola comporta la declaratoria di decadenza del giudice di pace, secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni".
Quanto al secondo dei divieti, recato dall’art. 8, comma 1 ter, della legge n. 374 del 1991, precisa la Circolare in esame che lo stesso "si dirige all’avvocato giudice di pace ed ha ad oggetto l’esercizio della professione forense, esercizio interdetto in relazione ai procedimenti pendenti dinanzi all’ufficio del giudice di pace di appartenenza, con l’ulteriore limitazione ivi stabilita quanto ai successivi gradi del giudizio. Divieto che, alla luce dell’interpretazione attribuita al comma 1bis, legittimamente è stato ribadito nel comma 1ter in quanto il giudice di pace potrebbe altrimenti esercitare la professione forense dinanzi all’ufficio in cui egli svolga le funzioni giudiziarie onorarie, se ubicato in un circondario diverso da quello interessato stabilmente dall’esercizio, da parte sua, della professione suddetta. Anche la violazione di tale divieto determina la decadenza del giudice di pace.".
Com’è agevole ricavare dalla indicata normativa dettata dall’art. 8 della legge n. 374 del 1991 e dalla Circolare adottata dal C.S.M., il divieto per il giudice di pace di esercitare la professione forense nel Circondario in cui sono svolte le funzioni onorarie è di carattere assoluto, e non limitato alla professione forense esercitata in modo stabile e continuativo, che rileva, invece, ai soli fini di cui all’art. 8, comma 1 bis, della legge n. 374 del 1991.
Aggiungasi che l’esercizio di attività forense nel medesimo Circondario in cui sono svolte le funzioni di giudice di pace assume rilievo sia ai fini della decadenza dalle funzioni onorarie in ragione di una situazione di incompatibilità, sia ai fini disciplinari, in quanto integrante una violazione del divieto di legge e lesivo dei valori di imparzialità ed indipendenza delle funzioni giudiziarie e dell’immagine di imparzialità dell’Amministrazione della giustizia che la norma intende tutelare.
In tale prospettiva, il carattere stabile e continuativo della professione forense svolta dal giudice di pace nel medesimo Circondario costituisce un elemento cui parametrare la valutazione della gravità della condotta, non costituendo invece un elemento costitutivo dell’illecito disciplinare, come implicitamente sostenuto da parte ricorrente.
Tanto chiarito in ordine alle coordinate normative di riferimento cui ricondurre la fattispecie in esame, ritiene il Collegio l’immunità dalla proposte censure delle valutazioni espresse dal C.S.M. in ordine al rilievo da attribuirsi alla professione forense svolta dalla ricorrente nel Circondario di xxx ove esercitava le funzioni di giudice di pace.
Ed invero, alla luce delle circostanze che caratterizzano la fattispecie, non può escludersi la loro valenza ai fini del riscontro del carattere continuativo ed apprezzabilmente stabile, come rilevato nella gravata delibera, dell’avvenuto esercizio, da parte della ricorrente, della professione legale nel Circondario di xxx, perdurante negli anni oltre l’assunzione dell’incarico di giudice di pace nel 2002.
Depongono in tale direzione, innanzitutto, l’assunzione, da parte della ricorrente, della difesa ed il mantenimento dei mandati difensivi nei procedimenti n. 1881/2006, 282/2004, 3166/2004, 3406/2004, 1522/2005, 3169/2008, 676/2001, pendenti innanzi al Tribunale di xxx.
Irrilevante deve ritenersi, in proposito, la rinuncia al mandato da parte della ricorrente intervenuta prima dell’atto di incolpazione, non facendo la stessa venir meno il dato storico della persistente rappresentanza difensiva protrattasi nel tempo.
Del pari irrilevante è il numero di udienze cui ha presenziato la ricorrente o l’intensità dell’attività difensiva svolta nei singoli procedimenti, che lasciano comunque fermo il mandato difensivo in un numero non esiguo di procedimenti.
Ulteriori indici idonei a far ritenere il carattere stabile e continuativo dell’esercizio della professione forense vanno ravvisati – come correttamente si evidenzia nella gravata delibera – nel mantenimento da parte della ricorrente di un immobile adibito a studio con relativa targa collocata vicino al portone di ingresso dello stabile e nell’indicazione dello studio legale nell’elenco telefonico.
Con riferimento agli indicati elementi, non può trovare favorevole considerazione la suggerita imputazione della permanenza della targa professionale a mera dimenticanza, trattandosi di circostanza che, in quanto riferita ad un lungo arco temporale – essendo la ricorrente stata immessa nel possesso delle funzioni in data 11 maggio 2002 – appare poco plausibile.
Così come poco convincenti appaiono le considerazioni di parte ricorrente volte a sminuire il rilievo da attribuirsi al persistente inserimento dell’indicazione dello studio professionale nell’elenco telefonico di xxx, dovendo in proposito ritenersi che tutti gli indicati elementi, unitamente considerati, appaiono idonei a comprovare la volontà – rivolta all’esterno – di svolgere e l’effettivo svolgimento di attività forense in modo stabile e continuativo.
Né, a diversamente ritenere, può valorizzarsi la circostanza, invocata da parte ricorrente, dell’avvenuta cancellazione della propria iscrizione presso l’Albo degli Avvocati di xxx e contestuale iscrizione presso l’Albo di xxx, non potendo a tale circostanza, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, attribuirsi decisivo rilievo e la cui valenza indiziante – in senso favorevole alla ricorrente – viene contraddetta ed annullata dalla contraria valenza da annettersi agli altri elementi sopra indicati.
Pertanto, l’avvenuta assunzione da parte della ricorrente della difesa in taluni giudizi – espressamente indicati nella gravata delibera – il mantenimento del mandato difensivo in altri procedimenti – anch’essi puntualmente indicati in detta delibera – unitamente al mantenimento di uno studio professionale presso il proprio circondario, accompagnato dalle forme di pubblicità costituite dalla targa professionale su strada e dall’inserimento nell’elenco telefonico, integrano una situazione di fatto che, come correttamente riferito nella gravata delibera, manifestano all’esterno la volontà univoca di impegnarsi in modo stabile e continuativo nella relativa attività professionale in quel territorio, dovendo annettersi a tale condotta una commistione e duplicità di ruoli che la legge ha inteso evitare in quanto lesiva dei valori di indipendenza e di imparzialità delle funzioni giudiziarie.
Risulta, inoltre, coerente con gli elementi caratterizzanti la fattispecie illecita il formulato giudizio di gravità della condotta tenuta dalla ricorrente, in quanto concretante una palese e volontaria violazione del divieto posto dalla legge all’esercizio di attività forense nel Circondario di svolgimento delle funzioni di giudice di pace, con conseguente grave pregiudizio ai valori di imparzialità ed indipendenza delle funzioni giudiziarie, anche nell’immagine delle stesse offerta all’esterno.
Pertanto, una volta rimossa la causa di incompatibilità per effetto dell’avvenuto trasferimento della ricorrente, a domanda, all’Ufficio del Giudice di Pace di xxx, residua comunque il disvalore disciplinare della condotta illecita, correttamente valutato dal C.S.M. quale di estrema gravità ai fini di cui all’art. 9, comma 3, della legge n. 374 del 1991 sotto il profilo della scorrettezza nello svolgimento della funzione giurisdizionale.
Tale norma, difatti, nel prevedere le varie sanzioni da irrogare "in caso di comportamento negligente o scorretto", nella sua formulazione generica e onnicomprensiva porta a ritenere che qualsiasi condotta non conforme ai canoni di correttezza richiesti per la delicata funzione giurisdizionale può venire sanzionata con le misure repressive previste, sulla base di un procedimento disciplinare che, in sede di valutazione discrezionale dell’addebito contestato al soggetto interessato, devono essere concretamente individuate in base alla riscontrata gravità dell’addebito stesso.
Né può valere ad escludere l’applicazione di una sanzione disciplinare la circostanza che la condotta integri, al contempo, una causa tipica di eventuale incompatibilità, comportante la decadenza, atteso che ove si rilevi, come nella specie, la mancanza del presupposto per la dichiarazione di decadenza, non può ragionevolmente ammettersi che una condotta anche gravemente scorretta debba essere esente da una adeguata misura sanzionatoria (Cons. Stato – Sez. IV – 29 settembre 2009 n. 3357).
Alla luce delle considerazioni sin qui illustrate appare improprio il paragone condotto da parte ricorrente – al fine di avvalorare la dedotta illegittimità della gravata delibera – tra la fattispecie in esame ed i provvedimenti adottati dal C.S.M. in occasioni diverse, riportandosi in proposito il Collegio alle considerazioni sopra illustrate quanto alla non necessarietà, sotto il profilo disciplinare, che la professione forense esercitata nel Circondario di svolgimento delle funzioni di giudice di pace abbia carattere stabile e continuativo e presupponendo tale comparazione una perfetta sovrapponibilità delle fattispecie coinvolte, non dimostrata e peraltro, in via generale, difficilmente ipotizzabile.
Ulteriormente dovendo ricordarsi che la gravata determinazione poggia su una pluralità di addebiti, riguardanti sia l’avvenuto svolgimento di attività forense da parte della ricorrente che i ritardi nell’assolvimento dei compiti di giudice di pace.
Avuto riguardo al diverso ordine di incolpazioni poste a fondamento della gravata irrigazione alla ricorrente della sanzione della revoca dall’incarico di giudice di pace, relative ai ritardi nel deposito dei provvedimenti inerenti lo svolgimento delle relative funzioni, non possono condividersi le argomentazioni di parte ricorrente volte a contestarne l’imputabilità a propria responsabilità, sull’assunto che tali ritardi troverebbero adeguate giustificazioni in vicende personali, che nel dettaglio vengono illustrate, le quali, laddove non idonee ad escludere la sussistenza dell’addebito, ne affievolirebbero asseritamente quantomeno la gravità.
Tali giustificazioni sono state espressamente esaminate e valutate dal C.S.M. che ha ritenuto come le stesse, attinenti alla sfera personalissima dell’interessata, non siano idonee ad escludere la sussistenza dell’illecito, pur attenuandone la gravità sotto il profilo soggettivo, nella considerazione che i ritardi non trovano giustificazione nelle circostanze evidenziate, le quali peraltro non attengono ad infermità o altra causa invalidante, denotando, in tale quadro, i ritardi contestati la difficoltà del magistrato ordinario a gestire ed organizzare il proprio lavoro.
Giova, inoltre, ricordare che, come correttamente evidenziato nella gravata delibera, tali ritardi sono molto numerosi, reiterati anche a seguito di solleciti, gravi e molto significativi (tra cui un ritardo superiore a tre anni), con conseguente compromissione della funzione giurisdizionale e della credibilità e del prestigio del magistrato.
In ragione degli addebiti formulati ed accertati a carico della ricorrente, nella valenza disciplinare agli stessi correttamente attribuita, l’irrogazione della sanzione della revoca dall’incarico di giudice di pace non appare – contrariamente agli assunti di parte ricorrente – viziata sotto i denunciati profili di irragionevolezza e sproporzione, apparendo al contrario adeguata alla gravità delle violazioni accertate.
Né, a diversamente ritenere, può valere il richiamo di parte ricorrente alla proposta formulata dal competente Consiglio Giudiziario, la quale va intesa nella sua esatta portata, posto che con riferimento allo svolgimento dell’attività professionale è stata proposta la decadenza dalle funzioni di giudice di pace della ricorrente, con assorbimento di ogni altra ipotesi di sanzione per le condotte inerenti i ritardi nel deposito delle decisioni.
Per l’ipotesi in cui il C.S.M. non intendesse dichiarare la decadenza per la prima delle incolpazioni, il Consiglio Giudiziario non ha proposto per essa alcuna alternativa, ritenendo assorbente la situazione di incompatibilità, mentre per le altre incolpazioni inerenti i ritardi ha proposto l’ammonimento.
Non è, dunque, ravvisabile alcun contrasto tra la gravata determinazione e la proposta formulata dal Consiglio Giudiziario, dovendo ulteriormente ricordarsi in proposito che al Consiglio Giudiziario non è rimessa la formulazione di una sorta di proposta vincolante, attenendo le competenze dei Consigli giudiziari tipicamente ed esclusivamente a mere funzioni istruttorie e consultive, insuscettibili di conculcare l’autonomia di determinazione del C.S.M., prevedendo l’art. 9, comma 4, della legge n. 374 del 1991, che "il presidente della corte d’appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l’ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull’ammonimento, sulla censura o sulla revoca.".
Delibata, alla luce delle superiori considerazioni, l’immunità dalla proposte censure della gravata delibera, la suggerita questione di illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 3, della legge n. 374 del 1991 – laddove prevedono, per i giudici di pace, l’irrogazione di solo due tipi di sanzione, ovvero l’ammonimento e la revoca dell’incarico, senza stabilire alcuna sanzione intermedia, quale la sospensione a tempo determinato dell’attività, che consenta di graduare la sanzione alla gravità dei comportamenti contestati – non si presenta assistita dal carattere di rilevanza ai fini del decidere nel presente giudizio, con conseguente mancanza di uno dei necessari presupposti per eventualmente investire la Corte Costituzionale di tale questione.
Non senza ricordare, comunque, che il comma 3 del citato art. 9 prevede che "Nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l’ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto", risultando il relativo sistema sanzionatorio articolato sulla possibile irrogazione di tre tipi di sanzioni – e non solo due, come affermato da parte ricorrente – da graduare in relazione alla gravità della condotta, e non sembrando coerente con la natura dell’incarico di giudice di pace, comunque temporaneo, la previsione di una diversa tipologia di sanzione disciplinare che si risolva in una sospensione temporanea delle relative funzioni.
In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 4426/2010 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento, a favore delle resistenti Amministrazioni, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.500 (millecinquecento,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44277

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 15.10.2012 ha confermato la decisione con la quale, in data 12.3.2010, il Tribunale di quella città aveva riconosciuto L.R.A. e A. A. responsabili dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 64, commi 2 e 3, artt. 65, 71, 72, 93, 94 e 95, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e art. 483 cod. pen. perchè, il primo quale assuntore, il secondo quale committente, eseguivano lavori di installazione di un ascensore: senza preventivo preavviso scritto al competente Sportello Unico per l’edilizia e senza la preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tecnico regionale entrambi richiesti per la natura sismica della zona; senza il necessario progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, senza affidare la direzione dei lavori ad un tecnico abilitato e senza la preventiva denuncia allo Sportello Unico per l’edilizia, trattandosi di opere in cemento armato o in struttura metallica; senza la preventiva autorizzazione dell’ente preposto alla tutela del vincolo, trattandosi di intervento eseguito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Inoltre, veniva contestato al L.R. di aver falsamente attestato, con dichiarazione presentata all’Ufficio del Genio Civile di (OMISSIS), che avrebbe dato avvio ai lavori di installazione dell’ascensore, in realtà, già in corso il 2 luglio. Analoga condotta era contestata all’ A. per avere, in pari data, presentato la medesima dichiarazione allo stesso ufficio e per aver formulato analoga attestazione, il giorno seguente, al Comune di (OMISSIS).

Avverso tale pronuncia entrambi propongono separati ricorsi per cassazione.

1. L.R.A. deduce, con un primo motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta sua compartecipazione alle violazioni edilizie e paesaggistiche contestate, rilevando che la Corte territoriale, sebbene abbia indicato gli elementi di responsabilità riguardanti il coimputato, si sarebbe limitata a ritenerlo corresponsabile senza specificarne le ragioni, predisponendo, sul punto, una motivazione meramente apparente.

1. 2 Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 483 cod. pen., in quanto la dichiarazione presentata non assumerebbe rilievo ai fini della configurabilità del reato, trattandosi di mera istanza non destinata ad essere trasfusa in alcun atto pubblico che non conteneva alcuna specifica attestazione.

1.3 Con un terzo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del falso contestato, da parte dei giudici del gravame, senza tenere in considerazione le doglianze mosse sul punto con l’atto di appello.

2. A.A. lamenta, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sua compartecipazione alle condotte integranti le contravvenzioni ascrittegli, assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato le risultanze processuali incorrendo, così, in una motivazione connotata da illogicità.

2.1 Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all’art. 483 cod. pen., rilevando che la dichiarazione non conterrebbe, sul piano oggettivo, alcun elemento di falsità, trattandosi di mera comunicazione.

Entrambi insistono, pertanto, per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

Motivi della decisione

3. I ricorsi sono solo in parte fondati.

La Corte territoriale, per quel che concerne la responsabilità degli imputati per le violazioni di natura contravvenzionale di cui tratta il primo motivo di entrambi i ricorsi, opera un esplicito richiamo alla decisione di primo grado, rilevando come il Tribunale abbia puntualmente argomentato in ordine alle responsabilità di entrambi.

Fatto ciò, i giudici del gravame procedono puntualmente alla indicazione, seppure sintetica, degli elementi fattuali ritenuti rilevanti.

Tale percorso motivazionale viene tuttavia contestato dai ricorrenti, rilevando, il L.R., la mancanza di specifiche indicazioni sulla sua posizione soggettiva e prospettando l’ AN. l’incongruenza della motivazione.

4. Le censure risultano tuttavia, ad avviso del Collegio, del tutto infondate, in quanto, dalla lettura della decisione di primo grado, opportunamente richiamata dalla Corte territoriale, emerge una chiara e dettagliata ricostruzione dei fatti anche nel loro sviluppo cronologico, con la puntuale indicazione dei dati probatori acquisiti e la loro accurata valutazione ai fini della individuazione delle singole responsabilità.

I giudici del merito hanno infatti adeguatamente indicato le ragioni per le quali l’ AN., quale amministratore del condominio ove era in corso di installazione l’ascensore, era perfettamente consapevole dell’esecuzione dei lavori in assenza dei necessari titoli abilitativi, richiamando, a tale scopo, specifici documenti in atti e confutando le deduzioni difensive. Altrettanto hanno fatto con riferimento al L.R., il quale nella vicenda assume il ruolo di assuntore dei lavori cui contrattualmente spettava, peraltro, il disbrigo di tutte le formalità concernenti gli aspetti amministrativi.

Da tale rigorosa ricostruzione dei fatti, supportata, come si è detto, da copiosa documentazione della quale facevano parte anche gli atti di un procedimento civile intentato da un condomino, la sentenza di primo grado ha distinto le singole posizioni processuali con argomentazioni fatte proprie dalla Corte territoriale, la quale non si è peraltro limitata a richiamarle, avendo invece risposto alle doglianze mosse con gli atti di appello, osservando come le stesse si risolvessero, per lo più, nell’affermazione di esclusiva responsabilità del coimputato, senza specifiche critiche al contenuto della sentenza impugnata.

I giudici del gravame, tuttavia, non hanno limitato la loro risposta alla sola indicazione di quello che definiscono un "palleggio di responsabilità", avendo, come si è detto, riassunto anche gli elementi di fatto valorizzati dal primo giudice.

5. Ciò posto, osserva il Collegio che, quanto alle doglianze del L. R., non si ravvisano le dedotte carenze motivazionali, poichè il richiamo alla sentenza di primo grado e la sommaria ricostruzione della vicenda da parte della Corte del merito consentono di ben delineare il ruolo da questi svolto nella vicenda e la cosciente e volontaria esecuzione, da parte sua, di un intervento edilizio comportante la realizzazione, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, di opere in cemento armato e struttura metallica in assenza dei prescritti titoli abilitativi.

6. Per ciò che concerne, invece, l’ AN., deve rilevarsi che questi formula le proprie censure alla sentenza impugnata indugiando in richiami a dati fattuali valorizzati dai giudici del merito che non possono essere oggetto di esame in questa sede di legittimità.

In ogni caso, l’impugnata decisione e quella di primo grado, che la stessa richiama, offrono, anche con riferimento alla sua posizione, una valutazione delle emergenze processuali del tutto scevra da cedimenti logici o manifeste contraddizioni.

7. A conclusioni diverse deve invece pervenirsi con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso, aventi ad oggetto la violazione dell’art. 483 cod. pen..

Invero, la sintesi cui ancora una volta fanno ricorso i giudici del gravame non appare esaustiva sul punto, in quanto la decisione impugnata si limita a porre in evidenza il contrasto tra quanto dichiarato e l’esito del sopralluogo, che aveva evidenziato come i lavori fossero in corso di esecuzione, richiamando "sull’aspetto giuridico della fattispecie" la giurisprudenza menzionata dal primo giudice.

Così facendo, tuttavia, non hanno fornito alcuna risposta alle specifiche doglianze mosse con gli atti di appello, ove l’ A. contestava il fatto nella sua materialità, osservando come, dalla motivazione del primo giudice, la falsità sarebbe stata individuata nell’aver "lasciato intendere" che i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti in futuro e ponendo in dubbio la sussistenza dell’elemento psicologico e il L.R. rilevava l’inesistenza di una specifica norma giuridica che attribuisse all’atto la funzione di provare i fatti attestati al pubblico ufficiale, rivendicandone, altresì, la natura di mera comunicazione avente rilievo solo nel ristretto ambito del procedimento amministrativo.

A tali osservazioni la Corte territoriale non ha replicato in alcun modo, nè il richiamo alla giurisprudenza menzionata dal primo giudice poteva ovviare a tale omissione, trattandosi di pronunce in tema di condono edilizio.

8. Manca dunque, nella fattispecie, qualsivoglia risposta, anche implicita, alle doglianze prospettate con l’atto di impugnazione, cosicchè la decisione appare supportata, sul punto, da una motivazione meramente apparente che impone, dunque, l’annullamento con rinvio affinchè possa rimediarsi alla macroscopica lacuna motivazionale rilevata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all’art. 483 cod. pen. e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15269

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con ricorso del 13-4-2007 B.E. adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, esponendo:
che con precedente ricorso del 9-9-99 aveva impugnato il licenziamento irrogatogli dalla xxx s.p.a. in data 10-1-98 per assenze ingiustificate con recidiva;
che con sentenza n. 12367/99 il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda ritenendo legittimo il licenziamento;
che con sentenza n. 1050/2001 la Corte d’Appello di Napoli aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, perchè comunicato oltre il termine stabilito dalla contrattazione collettiva;
che con sentenza n. 17231/2004 la Corte di Cassazione cassava la pronuncia della Corte napoletana e rinviava il giudizio alla Corte d’Appello di Salerno;
che con sentenza n. 922/2006 il giudice del rinvio accoglieva l’appello e dichiarava l’illegittimità del licenziamento con le pronunce consequenziali;
che con lettera del 19-10-2006 la xxx s.p.a. gli aveva comunicato la reintegra nella retribuzione in esecuzione della sentenza della Corte di Salerno, riservandosi in merito alla reintegra nella prestazione all’esito delle visite medico legali di accertamento di idoneità al lavoro ed alle mansioni, invitandolo a presentarsi per il 7-11-2006 presso il Servizio di Medicina legale indicato, dove, poi, era stato ancora convocato per le ulteriori visite mediche del 15-11 e del 21-11-2006;
che con raccomandata de 4-12-2006, ricevuta il 7-12-2006, la società gli aveva comunicato che in base al referto del 24-11-2006 del detto Servizio di Medicina Legale, era risultata la sua inidoneità a riprendere l’attività lavorativa, per cui il rapporto di lavoro, già ripristinato, era da intendere risolto con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione;
che egli aveva impugnato tale licenziamento, in quanto nullo e illegittimo, ed aveva messo a disposizione della società le sue energie lavorative con raccomandate del 21-12-2006 e del 24-1-2007 nonchè con telegramma del 27-12-2006;
che con nota del 22-1-2007 la società gli aveva inviato la documentazione sanitaria trasmessale dall’Istituto di Medicina Legale con il relativo parere, da cui emergeva un giudizio di non idoneità al lavoro, sulla base della stessa patologia per la quale egli era stato assunto come invalido ex L. n. 482 del 1968;
che in effetti egli era stato sottoposto a visita medica ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 5, u.c., e non secondo quanto previsto per gli invalidi (L. n. 482 del 1968, art. 10, comma 3 e 20 L. n. 68 del 1999, art. 1, comma 4 e art. 10 comma 3, L. n. 104 del 1992, art. 4).
Tanto esposto il B. chiese la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli con effetto dal 7-12-2006, con le pronunce consequenziali.
La xxx si costituiva contestando con vari argomenti la fondatezza della domanda.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, con sentenza del 2-4- 2008, accoglieva la domanda.
La xxx proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma.
Il B. si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata l’8-9-2009, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.
In sintesi la Corte territoriale, affermava la specialità della disciplina di cui alla L. n. 68 del 1999 da applicare al caso concreto e la conseguente necessità dello svolgimento degli accertamenti inerenti il lavoratore disabile da parte della speciale commissione da essa prevista in maniera categorica.
Per la cassazione di tale sentenza la xxx s.p.a. ha proposto ricorso con un unico motivo.
Il B. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo la società ricorrente, denunciando violazione della L. n. 68 del 1999, art. 10 e della L. n. 300 del 1970, art. 5 sostiene che la prima norma "prende in considerazione il caso di un ulteriore aggravamento delle condizioni di salute del disabile, che, dapprima transitorio divenga poi definitivo", mentre il caso in questione è del tutto diverso, in quanto il datore di lavoro "richiede che nei confronti di un lavoratore, pur provvisto di una sua abilità al lavoro, a motivo della lunga assenza, venga accertata la perdurante sussistenza di una capacità lavorativa", situazione questa "equiparabile a quella in cui venga accertata ab initio la sussistenza della capacità lavorativa del soggetto".
La ricorrente aggiunge, poi, che la tesi accolta dalla Corte di merito, secondo la quale i controlli sulla idoneità fisica del lavoratore e dunque sulla sua residua capacità di lavoro sarebbero incardinati in via esclusiva in capo alla Commissione, si scontra con la lettera dello stesso L. n. 68 del 1999, art. 10 e con il fatto che quest’ultima legge non ha affatto abrogato il comma 3, della L. n. 300 del 1970, art. 5.
Il motivo è infondato.
La L. n. 68 del 1999, art. 10, comma 3 prescrive che "Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4 integrata a norma dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l’organismo di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, art. 6, comma 3 come modificato dall’art. 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda".
Tale norma, ha sostituito la precedente norma speciale (L. n. 482 del 1968, art. 10 in rel. all’art. 20 della stessa legge), con riferimento alla quale questa Corte (v. Cass. 17-7-2002 n. 10347) ha affermato il principio secondo cui, Il licenziamento dell’invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale sol quando è motivato dalla comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall’aggravamento dell’infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla L. n. 482 del 1968, art. 10 ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall’apposita commissione medica".
Tale principio di specialità va ribadito anche in relazione alla nuova normativa, con riguardo alle condizioni e modalità ivi previste (competenza speciale della commissione di cui alla L. n. 104 del 1992, come appositamente integrata e con valutazione "sentito anche" l’organismo di cui al D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 6, comma 3;
verifica se il disabile, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda; possibilità di risoluzione del rapporto soltanto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda").
D’altra parte la tesi della ricorrente risulta infondata e contraddittoria.
La asserita equiparazione dell’ipotesi in esame all’accertamento iniziale è infatti contraddetta dallo stesso assunto della dedotta impossibilità sopravvenuta della prestazione che presuppone di per sè un aggravamento delle condizioni del disabile.
La verifica di tali condizioni, poi, è categoricamente riservata alla competenza della apposita commissione, che valuta le condizioni stesse in funzione della maggior tutela riservata ai disabili (per i quali ai fini della risoluzione del rapporto è necessaria la definitiva impossibilità di reinserimento all’interno dell’azienda anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro).
Peraltro la speciale competenza delle commissioni di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 4 nella materia è sancita dalla L. n. 68 del 1999, art. 1, comma 4, sia per l’accertamento delle "condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili" sia per le "visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante" (v. anche D.P.C.M. 13 gennaio 2000).
Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore del B., con attribuzione in favore dell’avv. xxx per dichiarazione di anticipo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al B. le spese liquidate in Euro 50,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all’avv. xxx.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 894

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Svolgimento del processo
Premette parte ricorrente che l’assunto sulla base del quale l’Autorità ha ritenuto scorretta la pratica commerciale posta in essere dalla stessa xxx con la diffusione di messaggi promozionali avrebbe ingannevolmente rappresentato all’attenzione dei consumatori la possibilità di navigare in internet ad una velocità superiore rispetto a quella che molti utenti riescono effettivamente a raggiungere.
Nel dare preliminarmente atto dei referenti normativi aventi ad oggetto la definizione di "pratica commerciale scorretta" – di cui alle pertinenti previsioni del Codice del Consumo approvato con D.Lgs. 206/2005 – parte ricorrente si diffonde poi sulle caratteristiche del servizio offerto alla propria clientela, consistente nella navigazione a banda larga sulla rete, realizzata attraverso connessione in fibra ottica, ovvero mediante unbundling local loop (ULL, con utilizzo delle infrastrutture esistenti di proprietà di altro operatore), o, ancora, attraverso il bitstream (gestito nell’ultimo miglio dall’operatore dominante).
Nel sottolineare come la velocità di connessione vada tenuta rigorosamente distinta dalla velocità di navigazione (la prima riguardando i tempi di connessione alla rete da parte dell’utente; la seconda concernendo, diversamente, la velocità con la quale vengono scambiati i dati tra l’utente ed il sito internet al quale quest’ultimo sia collegato), assume xxx di essere in grado di controllare la sola velocità di accesso o connessione (ossia i fattori che dipendono dalla qualità della propria rete), ma non anche quella di navigazione (di regola inferiore alla prima), in quanto dipendente da fattori non controllabili dall’operatore che gestisce il servizio.
Soggiunge tuttavia xxx che, in ragione della qualità della propria rete, le relative prestazioni incidono sulla possibilità di conseguire più elevati standard di navigazione da parte degli utenti.
Ciò osservato, parte ricorrente ripercorre gli snodi del procedimento dall’Autorità avviato con nota del 20 maggio 2009, nella quale venivano ipotizzate condotte in contrasto con gli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo.
In particolare, la sostenuta ingannevolezza della pratica commerciale è stata individuata nella prospettazione alla clientela di una velocità di navigazione in rete superiore rispetto a quella che gli utenti avrebbero, poi, potuto effettivamente conseguire
xxx avrebbe, inoltre, omesso di informare i consumatori in ordine alla effettiva velocità di navigazione, inferiore, di regola, rispetto a quella di connessione.
A seguito dello svolgimento di approfondimenti, xxx comunicava, con nota del 4 settembre 2009, la chiusura dell’istruttoria; e, di seguito all’acquisizione della memoria difensiva di xxx, perveniva all’adozione del conclusivo provvedimento sanzionatorio oggetto del presente gravame.
Questi i profili di censura dedotti avverso tale atto:
1) Violazione del diritto di difesa in relazione alla mancata comunicazione delle risultanze istruttorie. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, del Regolamento di xxx sulle procedure istruttorie in tema di pratiche commerciali scorrette, nonché degli artt. 24 e 97 della Costituzione.
Assume in primo luogo parte ricorrente che l’omessa comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI) inficerebbe lo svolgimento procedimentale e, derivativamente, l’adozione della conclusiva effusione provvedi mentale, atteso che xxx non sarebbe stata posta nella condizione di conoscere il complesso delle acquisizioni documentali e probatorie risultante dallo svolgimento dell’istruttoria.
Viene, per l’effetto, denunziata una violazione del diritto di difesa endoprocedimentale; assumendosi che la mancata esplicitazione, ad opera dell’epigrafato testo regolamentare, dell’obbligo di partecipazione della CRI non ne precluda l’assolvimento ad opera della procedente Autorità; né tale lacuna potrebbe essere utilmente colmata dalle pur previste possibilità, per la parte, di accedere al fascicolo istruttorio, ovvero di chiedere la convocazione di un’audizione.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, comma 2, dell’art. 21, comma 1 e dell’art. 24 del Codice del Consumo in relazione alla nozione di "consumatore medio". Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990.
Ulteriore profilo di illegittimità del gravato provvedimento viene ravvisato nell’omessa definizione della nozione di "consumatore medio", alla quale dovrebbe farsi riferimento nella valutazione della pratica commerciale scorretta.
Osservato come la nozione di che trattasi assuma un ruolo di centralità nella disciplina delle pratiche scorrette – in quanto ad essa ampiamente si riferiscono le pertinenti previsioni del Codice del Consumo – rileva parte ricorrente che la caratterizzazione del "consumatore medio" sia suscettibile di definizione "caso per caso" (e, quindi, con riferimento al prodotto offerto): non esistendo un astratto e generalizzato parametro suscettibile di venire indistintamente evocato a prescindere dalla concreta pratica commerciale esaminata.
Nel caso di specie, peraltro, le informazioni fornite da xxx avrebbero puntualmente dato conto della diversità concettuale tra "velocità di connessione" e "velocità di navigazione": di talché un soggetto "normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto" ben sarebbe stato posto in grado di comprendere i contenuti di un’offerta che, ad avviso della parte, non avrebbe recato omissioni informative, ovvero indicazioni decettive.
3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. 206/2005. Eccesso di potere per difetto di presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, contraddittorietà.
Il carattere di ingannevolezza dell’offerta sarebbe stato dall’Autorità argomentato prendendo in considerazione solo una parte delle informazioni contenute nelle pagine web illustrative dei contenuti dell’offerta stessa.
Nel ribadire come l’integrale contenuto delle pagine web del sito xxx recassero una compiuta distinzione fra velocità di connessione" e "velocità di navigazione", parte ricorrente sottolinea come xxx abbia omesso di considerare i contenuti delle FAQ (frequently asked questions), nelle quali veniva fornita al consumatore una dettagliata informativa in ordine all’offerta di che trattasi, segnatamente con riferimento ai profili di interesse sopra indicati.
4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, comma 2, e 18, comma 1, lett. c), del Codice del Consumo in relazione al requisito dell’idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori. Eccesso di potere per erroneità della carenza e/o erroneità della motivazione, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.
Confuta poi parte ricorrente il ritenuto carattere di ingannevolezza dell’offerta in questione, rammentando di aver comunicato all’Autorità i risultati di uno speed test effettuato su un significativo campione di utenti, che evidenzierebbero un livello di sostanziale soddisfacimento della clientela circa la velocità di navigazione offerta da xxx, tale da escludere che quest’ultima potesse ritenersi delusa dalla prestazioni fruibili con riferimento alla velocità media di navigazione (con riferimento agli scostamenti di quest’ultima rispetto alla velocità di connessione netta).
5) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27 del Codice del Consumo. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8bis della legge 689/1981.
Quanto alla commisurazione della sanzione inflitta a xxx (pari ad Euro 60.000,00), quest’ultima osserva che l’aumento apportato alla sanzionebase (Euro 40.000,00) in ragione della circostanza aggravante rappresentata dalle pregresse condotte similari poste in essere dalla ricorrente integri la presenza di una vera e propria "sanzione aggiuntiva" non consentita dalle pertinenti disposizioni di riferimento.
Mancherebbe infatti nel Codice del Consumo alcuna previsione suscettibile di consentire, in presenza di una eventuale reiterazione di pratiche commerciali scorrette, un inasprimento della misura sanzionatoria.
Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L’Autorità intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011.
Motivi della decisione
1. Giova procedere, preliminarmente alla disamina dei proposti argomenti di doglianza, alla ricognizione dei contenuti dell’avversata determinazione assunta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 12 novembre 2009.
1.1 Sulla base di alcune segnalazioni in atti pervenute da consumatori a partire dal mese di aprile 2008, nonché alla luce di alcune rilevazioni degli Uffici, la condotta contestata da xxx a xxx è rappresentata dall’aver indotto i consumatori a ritenere di poter navigare in internet ad una velocità particolarmente elevata, superiore a quella che molti utenti poi sono poi riusciti effettivamente ad ottenere.
Nel sito xxx, in particolare, non sarebbero state fornite informazioni circa l’effettiva velocità di navigazione, di regola inferiore a quella di connessione, che il singolo cliente può raggiungere utilizzando i servizi offerti da xxx.
1.2 In data 3 aprile 2009 venivano acquisite dall’Autorità alcune pagine web rilevate all’indirizzo internet http://www.xxx.it,relative all’offerta del servizio ADSL di xxx.
Dalla home del sito web, attivando il link "Internet: Naviga Casa", le caratteristiche e le condizioni economiche dell’offerta indicavano che il piano tariffario "Naviga Casa" comprendeva:
– la navigazione internet illimitata 24 ore su 24;
– una connessione fino a 10Mbit/s, sia in ricezione che in trasmissione, per chi è raggiunto dalla Fibra Ottica e una velocità fino a 20Mbit/s in ricezione e fino a 1Mbit/s in trasmissione per connessioni in ADSL xxx;
– 4 caselle di posta elettronica da 1 Giga;
– IP pubblico gratuito per 20 ore al mese (…)".
Nella pagina web relativa alle FAQ, alla domanda "Che cos’è la Mega Internet di xxx?" l’operatore precisava che, "per quel che riguarda la fibra ottica, attualmente non esiste in Italia un’offerta rivolta alla clientela residenziale basata su tale tipo di tecnologia, e che i principali vantaggi dell’offerta xxx basata sulla fibra ottica possono essere riassunti in alcuni punti: prestazioni: accesso alla rete internet con velocità fino a 10Mbit/s sia in downstream – cioè i dati che da internet transitano verso il PC – sia in upstream – i dati che dal PC vengono inviati verso la rete internet (…)".
Per quanto riguarda, invece, l’ADSL, la società precisava che "la soluzione tecnologica adottata per gli abbonamenti ADSL si differenzia sostanzialmente dalle soluzioni ADSL generalmente adottate dai principali concorrenti, ed i vantaggi sono: i) nelle prestazioni: velocità di accesso alla rete internet fino a 6Mbit/s per il downstream e fino a 1Mbit/s per l’upstream; ii) (…)".
In data 20 maggio 2009 veniva comunicato l’avvio del procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 27 comma 3, del Codice del consumo nonché ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, in quanto i comportamenti segnalati, riguardanti la presentazione di caratteristiche essenziali del servizio di collegamento ad internet, avrebbero potuto integrare un’ipotesi di violazione degli artt 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto potenzialmente idonei ad indurre in errore il consumatore medio riguardo alle prestazioni dei servizi di connessione ad internet a banda larga offerti da xxx.
Veniva, contestualmente, richiesto a xxx, di fornire informazioni, corredate dalla relativa documentazione, attinenti ai profili oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento.
In risposta alla richiesta di informazioni, con comunicazione pervenuta in data 9 giugno 2009, xxx chiariva le modalità e le caratteristiche tecniche del servizio offerto, precisando che nell’ambito dei servizi a banda larga su rete fissa si distinguono diverse definizioni di velocità (o banda), le quali indirizzano diversi aspetti del servizio offerto all’utente da parte dell’operatore e la fruizione del servizio di comunicazione dati, in particolare dovendosi distinguere tra la velocità di accesso o di connessione e la velocità di navigazione.
La prima rappresenta la velocità di allineamento tra l’apparato a casa dell’utente – HAG o Residential Gateway o modem – e la rete dell’operatore (la velocità effettivamente utilizzata dall’utente, per mezzo Residential Gateway, per scambiare i bit in trasmissione e ricezione con la rete dell’operatore).
La velocità di accesso in fibra ottica è pari a 10Mbps ed è simmetrica nelle due direzioni di trasmissione – dall’utente verso la rete e dalla rete verso l’utente.
L’ADSL – che sfrutta il doppino telefonico nell’ultimo miglio – consente, invece, di offrire i servizi a banda larga in modalità asimmetrica: la velocità nella direzione di ricezione, dal punto di vista dell’utente, è maggiore di quella disponibile in trasmissione.
Il cliente xxx può raggiungere una velocità massima in ricezione su accesso in rame di 6Mbps per accesso in tecnologia ADSL e 20Mbps per accesso in tecnologia ADSL.
Diversamente, la velocità di navigazione è la velocità alla quale il terminale dell’utente, in generale il computer utilizzato per l’accesso ai servizi di rete internet, ed il server cui l’utente accede si scambiano effettivamente i dati contenenti informazioni.
La velocità di navigazione è condizionata: dalla qualità e dalle prestazioni dei due terminali (ad esempio, potenza di calcolo e occupazione delle risorse delle due macchine); dalla qualità della rete domestica; dalla capacità e dalle prestazioni della rete dell’operatore remoto; dallo stato della rete internet – congestione, ritardo, tasso d’errore – dal confine della rete dell’operatore fino al terminale di destinazione dello scambio dati.
L’operatore è in grado di controllare alcuni degli elementi che determinano la velocità di navigazione che è quindi tanto più prossima alla velocità massima potenziale quanto più le condizioni operative di tutti i componenti della filiera di comunicazione si avvicinano a condizioni di funzionamento ottimale.
Nella risposta alla richiesta di informazioni e nella memoria conclusiva del 2 ottobre 2009, xxx ha rappresentato che, per coloro che si abbonano via internet, il tipo di connessione e la velocità di accesso ottenibile vengono espressamente indicati sulla base delle indicazioni geografiche fornite dal cliente, in quanto all’esito della procedura guidata di verifica della copertura del servizio xxx, l’utente riceve un apposito messaggio che lo informa della tecnologia (ADSL o fibra ottica) e della velocità raggiungibile presso il proprio domicilio.
Nelle FAQ del proprio sito istituzionale viene, inoltre, chiaramente operata una distinzione tra la velocità di connessione e quella di navigazione, specificando, quanto a quest’ultima, che essa è influenzata da fattori esterni e indipendenti dalla rete xxx.
1.3 In ragione della diffusione della pratica commerciale all’esame anche attraverso internet, in data 5 ottobre 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 206/2005.
Quest’ultima, con parere pervenuto ad xxx il 29 ottobre 2009, evidenziava come le informazioni sulle effettive condizioni tecniche di utilizzo e funzionamento del servizio, nonché le caratteristiche e le prestazioni tecniche del servizio all’utente, incluse le prestazioni minime garantite, costituiscono informazioni essenziali sull’offerta pubblicizzata in quanto possono costituire limitazioni nella fruizione del servizio stesso, e che pertanto esse devono essere complete, comparabili e di facile consultazione.
Secondo AGCom, il comportamento posto in essere da xxx, consistente nella diffusione attraverso il proprio sito internet di offerte commerciali in materia di connessione ADSL, avrebbe integrato una violazione del Codice del Consumo, in quanto:
– idoneo ad indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche e condizioni economiche dei servizi di accesso e navigazione in internet;
– e, a causa della sua ingannevolezza, suscettibile di pregiudicare il comportamento economico ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. 206/2005.
1.4 In sede di considerazioni conclusive, xxx ha innanzi tutto rappresentato che xxx, nel promuovere la propria offerta commerciale, ha illustrato ai clienti qualità prestazionali del servizio, fra cui la velocità di navigazione, che in realtà discendono da condizioni che esulano dal controllo del professionista.
xxx avrebbe, pertanto, posto in essere una pratica commerciale in violazione degli artt. 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo, consistente nel non aver correttamente informato i clienti finali circa le effettive caratteristiche dei servizi di collegamento ad internet, offerti mediante la tecnologia ADSL e in fibra ottica, con particolare riguardo alla velocità minima garantita per le diverse offerte, alla velocità standard di navigazione in condizioni normali e alle condizioni alle quali viene raggiunta la velocità massima.
In particolare, è risultato che, "al momento della prospettazione dell’offerta, il professionista non è in grado di conoscere un insieme di variabili che incidono sulla velocità di navigazione ADSL ed esorbitano dal suo controllo", quali, "ad esempio, la qualità e le prestazioni dei terminali e della rete domestica, la capacità e le prestazioni della rete dell’operatore remoto, lo stato della rete internet (congestione, ritardo, tasso d’errore)".
La circostanza che la velocità di navigazione sia citata nell’ambito della presentazione dell’offerta commerciale nel medesimo contesto ove è citata una velocità di connessione massima indurrebbe il consumatore "a confondere parametri di riferimento per la valutazione delle prestazioni del servizio internet diversi"; l’indicazione "di una velocità apicale, unita alla mancanza e non chiarezza circa elementi essenziali quali la velocità minima di navigazione e le condizioni per il suo raggiungimento", integrando, inoltre, la presenza di "elementi idonei a connotare la pratica come scorretta".
La prospettazione di velocità apicali, che potrebbero non essere raggiunte, rappresenterebbe, in tal senso, "un fattore sicuramente idoneo ad alterare le scelte dei consumatori", atteso che "il generale principio di chiarezza e completezza delle comunicazioni pubblicitarie impone all’operatore di esplicitare fin dal momento dell’immediata percezione da parte dei consumatori, quali siano le condizioni e i limiti di utilizzo dei servizi offerti, con specifico riferimento alla velocità di accesso, a fronte della prospettazione di velocità apicali e di performance dei servizi di accesso a Internet".
Nell’osservare come, soprattutto "nel settore della telefonia sia fissa che mobile, caratterizzato dal proliferare di offerte promozionali anche molto articolate, nonché da complessi profili tecnici… la completezza della comunicazione deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità delle condizioni di fruizione dell’offerta promozionale pubblicizzata", l’Autorità ha ritenuto che "la carenza nella comunicazione commerciale di xxx deriva dalla circostanza che al consumatore nella fase promozionale non viene fornita un’indicazione attendibile circa la velocità e la qualità del servizio", atteso che "l’indicazione non univoca del parametro di riferimento della velocità, che non indica la tipologia cui è associato il vanto relativo alla velocità apicale raggiunta, risulta ingannevole in violazione dell’articolo 21 del Codice del Consumo".
La mancata indicazione di una velocità media o minima di navigazione che il consumatore potrà ragionevolmente attendersi a seguito della sottoscrizione del contratto, a fronte dell’enfasi posta sulla velocità apicale ("fino a"), rappresenterebbero "omissioni informative": in proposito rilevandosi come non siano state "adottate modalità idonee a rendere edotto l’utente di tali limitazioni, posto che anche le specificazioni rilevanti collocate in una sezione del sito internet, di non immediata consultazione per l’utente, relativa alle FAQ, sono caratterizzate dalle medesime carenze informative posto che la specificazione "Resta inteso che la velocità di navigazione su internet è influenzata da fattori esterni e indipendenti dalla rete xxx" appare generica e non fornisce al consumatore un parametro per effettuare una scelta economica consapevole in violazione dell’articolo 22 del Codice del Consumo".
Nell’osservare come, nel caso di specie, non sia stato dato riscontrare "il normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista, alle caratteristiche dell’attività svolta e all’asimmetria informativa del settore, con riferimento alla prospettazione ingannevole delle caratteristiche del servizio di navigazione pubblicizzato e delle condizioni per usufruire dello stesso nei termini pubblicizzati", è stato conclusivamente ritenuto che la pratica commerciale di che trattasi integrasse una "violazione degli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo".
1.5 Con riferimento alla quantificazione della sanzione applicabile, tenuto conto dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/1981 in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del D.Lgs. 206/2005 (gravità della violazione, opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, personalità dell’agente, condizioni economiche dell’impresa stessa), xxx – preliminarmente dato atto che xxx S.p.A. rappresenta un operatore significativo nell’ambito della fornitura di servizi di connessione ad internet – ha rilevato, sotto il profilo della gravità della violazione, che:
– "la modalità di diffusione delle offerte in esame, ovvero internet, rappresenta uno strumento di normale consultazione per un utente al fine di confrontare le diverse offerte per la navigazione in rete ed eventualmente per procedere all’acquisto dell’offerta selezionata";
– "la gravità è altresì da ricondurre alla stessa tipologia della pratica in relazione al settore al quale l’offerta in esame si riferisce, ovvero quello dei servizi di navigazione in internet"; rispetto a tale settore, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate presentandosi "particolarmente stringente… anche in ragione dell’asimmetria informativa in cui versano i consumatori rispetto agli operatori di telefonia, da ricondurre tanto al proliferare di promozioni e tariffe quanto all’offerta di servizi sempre più evoluti sotto l’aspetto meramente tecnico".
Se è stato ulteriormente osservato che la condotta esaminata rivela carattere di "palese contrarietà della condotta alla diligenza professionale, atteso che un operatore, quale xxx, da lungo tempo attivo nel settore di cui trattasi e, conseguentemente, dotato di specifica competenza, è certamente edotto della rilevanza di un’informativa chiara ed esaustiva circa le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del servizio internet pubblicizzato", per ciò che concerne la durata della condotta, la pratica all’esame è risultata "posta in essere quantomeno dall’aprile 2008… sino ad aprile 2009, data di rilevazione delle comunicazioni presenti sul sito istituzionale del professionista".
Sulla base di tali elementi, la sanzione amministrativa da applicare nei confronti di xxx è stata quantificata nella misura di Euro 40.000,00; tuttavia rilevandosi la presenza di circostanze aggravanti ("in quanto il professionista risulta già destinatario di provvedimenti di scorrettezza in violazione del Titolo III, Capo II, del Codice del Consumo) suscettibili di condurre l’importo a complessivi Euro 60.000,00.
2. Ulteriore indagine che il Collegio non può omettere di condurre riguarda l’individuazione del quadro normativo di riferimento.
L’art. 18 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo, come modificato dal D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 146) precisa che, per le finalità considerate dal Titolo III (Pratiche commerciali, pubblicità ed altre informazioni commerciali), si intende per:
– "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;
– "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
– "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori": qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
– "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso".
Il successivo art. 19 puntualizza, poi, che le disposizioni contenute nel Titolo anzidetto trovano applicazione alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.
Il comma 2 dell’art. 20 stabilisce, quindi, che "una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e" diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori; mentre il successivo comma 4 individua come scorrette le pratiche commerciali:
– ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23
– aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26".
Quanto all’art. 21, il carattere di "ingannevolezza" della pratica commerciale" rileva allorché essa rechi "informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
a) l’esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto,…;
c) la portata degli impegni del professionista…";
(…)
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130 del presente Codice".
Soggiunge il successivo comma 2 (lett. a) che "è altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita".
Ai sensi dell’art. 22, "è considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso".
3. Quanto sopra preliminarmente posto, si dimostra, in primo luogo, infondata la censura con la quale parte ricorrente ha denunciato l’omessa comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI), lamentando che da tale inadempimento sia conseguita una pratica impossibilità di conoscenza del complesso di atti e/o accertamenti acquisiti dalla procedente Autorità, con riveniente vulnerazione del diritto di difesa.
Viene, sotto tale profilo, rilevata – ove suscettibile di essere intesa nel senso della non obbligatorietà della comunicazione di che trattasi – l’illegittimità della disposizione di cui all’art. 16 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette.
Va in proposito osservato come la citata disposizione regolamentare disponga che:
– "Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti" (comma 1);
– "Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per l’adozione del provvedimento finale" (comma 2).
Giova rammentare, in argomento, come, ai sensi del precedente art. 11, sia pienamente riconosciuto "il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall’Autorità nei procedimenti concernenti pratiche commerciali… nel corso dell’istruttoria dei procedimenti stessi ai soggetti cui è stato comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, nonché ai soggetti intervenienti di cui all’articolo 10".
E’ evidente quindi che, nell’intero corso del procedimento, e a fortiori a seguito della comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria, all’operatore professionale è garantita piena possibilità di prendere visione ed estrarre copia della documentazione acquisita dall’Autorità (parte della medesima proveniente peraltro dallo stesso operatore), come del pari di richiedere e partecipare ad audizioni (art. 12), di prendere cognizione di perizie e consulenze e di nominare propri consulenti (art. 13), di farsi assistere da consulenti in eventuali ispezioni (art. 14), di presentare documenti e memorie (artt. 6 e 16).
Le disposizioni regolamentari, dunque, assicurano effettivamente "il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione" richiesti dall’art. 27, comma 11, del D.Lgs. 206/2005, in attuazione del quale sono emanate.
Nel compiuto sistema partecipativo delineato dal Regolamento sulle procedure istruttorie è, per effetto di quanto sopra osservato, assicurata la piena conoscibilità di tutti gli elementi documentali e istruttori utili a consentire la più efficace esplicazione del diritto di difesa in ambito procedimentale, al quale nulla potrebbe aggiungere una sintesi formale delle risultanze istruttorie, la cui mancata previsione non può dunque costituire profilo d’illegittimità dell’art. 16 e della comunicazione ad esso conforme (nel senso che "nessun obbligo motivazione è postulato relativamente alla comunicazione di conclusione del procedimento, la partecipazione al quale -ampiamente assicurata dalle modalità di svolgimento del medesimo- ben consente alla parte la cui condotta formi oggetto di indagine di rappresentare…le proprie ragioni": cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 11 giugno 2009, n. 5570 e 14 settembre 2009 n. 4673).
4. Deduce, poi, parte ricorrente che l’Autorità avrebbe omesso di esplicitare, con riferimento all’affermata valenza ingannevole della pratica commerciale esaminata, i contenuti della nozione di "consumatore medio" sul quale l’offerta commerciale era destinata ad incidere, determinando effetti decettivi sulla libertà di determinazione di quest’ultimo quanto alle scelte economiche suscettibili di essere assunte.
In altri termini, esclusa la configurabilità del "consumatore medio" alla stregua di parametri indifferenziati, sarebbe mancato, nell’iter logico percorso da xxx, alcun riferimento alle specifiche conoscenze (e, conseguentemente, al livello di pretendibile avvedutezza) del consumatore di un prodotto – quale la connessione internet – caratterizzato da elevato livello di tecnicità: per l’effetto assumendosi che la "normale" conoscibilità delle caratteristiche del prodotto offerto escluderebbe l’opacità e/o l’incompletezza informativa dell’iniziativa posta in essere da xxx.
4.1 Al modello del "consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto" si richiamano numerose sentenze della Corte di Giustizia in materia di pubblicità ingannevole (si confronti, ex multis, la sentenza del 13 gennaio 2000, causa C220/98, Estée Lauder).
Mentre il "consumatore medio" corrisponde ad un modello giuridico astratto, l’individuabilità di una soglia "critica" di consumatori suscettibili di essere indotti in errore da un messaggio pubblicitario rappresenta la ricaduta di un metodo di indagine empirica al quale, secondo la stessa Corte di giustizia, in mancanza di specifiche e uniformi disposizioni comunitarie, i giudici nazionali possono ricorrere al fine di stabilire se una determinata percentuale, ancorché esigua, di consumatori indotti in errore da una determinata dicitura pubblicitaria, rilevi o meno ai fini del giudizio di ingannevolezza (così ancora la Corte di Giustizia nella sentenza resa nel caso Estée Lauder).
È dunque evidente che, a livello comunitario, non vi è una decisa e chiara opzione in ordine al profilo del soggetto degno di essere protetto dagli effetti ingannevoli della pubblicità.
Il modello astratto del "consumatore medio" appare poi idoneo, ai fini del giudizio di ingannevolezza, soprattutto nelle ipotesi in cui è sufficiente operare un bilanciamento, secondo il principio di proporzionalità, tra l’esigenza di libera circolazione delle merci e il diritto del consumatore a determinarsi consapevolmente in un mercato concorrenziale.
In generale, la nozione di consumatore medio (che sia raggiungibile da – ovvero al quale sia diretta – una pratica commerciale scorretta) individua un tipo di consumatore né pienamente informato e avveduto, né completamente disinformato e sprovveduto; e non può pertanto coincidere con una tipologia riconducibile ad un consumatore che abbia particolare dimestichezza e frequentazione di siti internet, che consentano al medesimo di "orientarsi", con avveduta dimestichezza e con sicura pratica, tra "link", "xxxA.Q.", "pop up", rinvii da una ad altra sezione del sito.
Se è vero che – come da questa stessa Sezione in precedenza affermato (cfr. sentenza 3 marzo 2004 n. 2020) -l’individuazione del (livello di conoscenza del) consumatore medio non può conseguire ad una valutazione condotta in termini meramente statistici (dovendo, piuttosto, essere presi in considerazione fattori di ordine sociale, culturale ed economico, fra i quali, in particolare, va analizzato il contesto economico e di mercato nell’ambito del quale il consumatore si trova ad agire), non può allora essere disconosciuta – a tali fini – la rilevanza alle caratteristiche proprie dei beni e/o dei servizi coniugate con le (eventuali) peculiarità del settore merceologico di riferimento.
Tale dislivello – in ordine all’esistenza del quale anche le parti ricorrente dimostrano consapevolezza – non appare suscettibile di essere colmato ricorrendo (come la prospettazione di parte sembra suggerire) alle conoscenze ordinariamente pretendibili in capo ad un consumatore ordinariamente (e diligentemente) informato sulla configurazione del mercato nell’ambito del quale venga a collocarsi la sua posizione.
La misura degli obblighi informativi e la completezza delle informazioni rilevanti deve, invece, essere riguardata sempre in funzione dell’obiettivo del conseguimento del maggior livello di chiarezza e trasparenza pretendibile nel messaggio pubblicitario: ed assume peculiare pregnanza qualora il veicolo di comunicazione sia caratterizzato da particolare articolazione e complessità, potendo assumere specifico rilievo il modo di organizzazione e presentazione dei dati informativi, a seconda che essi siano ad esempio "frammentati" o piuttosto riuniti o comunque disponibili ad una visione sequenziale che consenta al consumatore di coglierli con la maggiore e migliore immediatezza.
4.2 Nella fattispecie, l’Autorità ha – condivisibilmente – ritenuto che l’ingannevolezza del messaggio in questione fosse sostanziata dalla non chiara percepibilità, rispetto al testo dell’offerta oggetto di promozione sulle pagine web della ricorrente, della distinzione fra "velocità di connessione" e "velocità di navigazione": di tal guisa che il consumatore, per effetto della lettura del contenuto promozionale, non fosse – in ragione della soglia di pretendibilità delle cognizioni in materia informatica ad esso "mediamente" riconducibile – posto nella condizione di apprendere, con carattere di immediatezza e di completezza, il reale contenuto dell’offerta medesima in ragione delle prestazioni (di connessione e/o di navigazione) effettivamente fruibili attraverso il servizio offerto da xxx.
Contrariamente a quanto argomentato da quest’ultima, xxx ben si è data carico di esplicitare, nella determinazione gravata, i principi in base ai quali l’informazione oggetto di indagine è stata ritenuta, sotto il profilo all’esame, "ingannevole".
In tal senso, "la circostanza che la velocità di navigazione sia citata nell’ambito della presentazione dell’offerta commerciale nel medesimo contesto ove è citata una velocità di connessione massima" è stata ritenuta elemento suscettibile di "catturare" l’attenzione del consumatore, "inducendolo a confondere parametri di riferimento per la valutazione delle prestazioni del servizio internet diversi".Analogamente, "l’indicazione di una velocità apicale, unita alla mancanza e non chiarezza circa elementi essenziali quali la velocità minima di navigazione e le condizioni per il suo raggiungimento" sono stati valutati quali elementi idonei a connotare la pratica come scorretta", atteso che – quantunque "espressioni quali "fino a" possano essere di uso comune nel settore, indicando le caratteristiche tecnologiche della connessione e non la promessa di uno standard costante di navigazione" -la prospettazione di velocità apicali, che potrebbero non essere raggiunte, "rappresenta un fattore sicuramente idoneo ad alterare le scelte dei consumatori".
Alla stregua del generale principio di chiarezza e completezza della comunicazione pubblicitaria (che impone l’esplicitazione, fin dal momento dell’immediata percezione da parte dei consumatori, delle condizioni e dei limiti di utilizzo dei servizi offerti), è stato ulteriormente osservato come, segnatamente "nel settore della telefonia sia fissa che mobile, caratterizzato dal proliferare di offerte promozionali anche molto articolate, nonché da complessi profili tecnici", la completezza e comprensibilità delle informazioni si caratterizzino "come un onere minino dell’operatore pubblicitario al fine di consentire la percezione dell’effettiva convenienza della proposta".
5. Se le considerazioni precedentemente esposte persuadono il Collegio della completezza e congruità motivazionale del provvedimento con riferimento alla individuazione di una soglia "minima" di pretendibilità della chiarezza/completezza del messaggio promozionale con specifico riferimento alla speculare avvedutezza e conoscenza pretendibile in capo al consumatore (a proposito del quale, giova ribadirlo, non appare legittimamente richiedibile una particolare e/o "rincarata" competenza tecnicospecialistica pertinente al settore di interesse dell’offerta) non può accedersi alla prospettazione di parte ricorrente con riferimento alla integrazione informativa che, con riferimento al messaggio de quo, sarebbe stata fruibile mediante ricorso alle indicazioni esplicitate nelle pagine web relative alle FAQ (frequently asked questions).
Va infatti escluso che l’eterointegrazione informativa (rectius: il completamento delle caratteristiche del messaggio promozionale affidato ad elementi testuali ad esso, ancorché mediatamente riconducibili, estranei) si atteggi quale elemento di adeguamento di un obbligo (di chiarezza e completezza espositiva) che, invece, va ascritto esclusivamente a fatto proprio del professionista.
Obbligo che, va ribadito, non solo è suscettibile di adempimento con carattere di immediatezza e di chiara percebilità per effetto della mera lettura del messaggio stesso; ma il cui svolgimento, ben è sussumibile all’interno di quel complessivo onere di "diligenza" che connota la condotta legittimamente pretendibile in capo all’operatore commerciale.
La stessa interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2005 n. 2852; T.A.R. Lazio, sez. I, 16 gennaio 2008 n. 277 e 10 maggio 2004 n. 4065) ha avuto modo di confermare che la valutazione in ordine alla decettività (riguardata sub specie della inadeguatezza e/o incompletezza informativa) del messaggio va condotta esclusivamente tenendo conto del testo di quest’ultimo: risultando, a tali fini, irrilevante il concreto atteggiarsi di eventuali elementi "additivi" volti a precisare, integrare o correggere il messaggio stesso.
Se va quindi escluso che l’incompletezza della comunicazione potesse essere "colmata" dalle conoscenze individuabili (e pretendibili) in capo al consumatore "medio", va parimenti disattesa l’argomentazione difensiva per cui la "chiara" distinzione fra velocità di connessione e velocità di navigazione fosse "agevolmente" argomentabile dalla lettura delle FAQ: venendosi a configurare, per effetto del "rinvio" a queste ultime, la presenza di una frammentazione dei contenuti dell’offerta configgente con i più volte citati principi di completezza, chiarezza ed esaustività del messaggio che connotano la correttezza della condotta dell’operatore commerciale.
Come dalla Sezione sostenuto (cfr. sentenza 21 gennaio 2010 n. 633), la prospettazione di parte ricorrente – alla stregua della quale la completezza degli elementi informativi sarebbe stata evincibile dalla lettura delle FAQ – viene, di fatto, a tradursi nell’imposizione di un onere per il consumatore di effettuare una navigazione del sito per reperire le informazioni rilevanti, ai fini della compiuta conoscenza dell’offerta, contenute in altre sezioni, diverse da quella inerente la presentazione dell’offerta stessa, dovendo procedere alla non agevole ricerca delle informazioni nelle FAQ, di consultazione meramente eventuale e comunque frammentaria.
Siffatto onere non può essere imposto al (né ragionevolmente preteso dal) consumatore medio, in ragione della distribuzione, tra consumatore e professionista, dei rispettivi oneri di diligenza, incombendo piuttosto su quest’ultimo l’obbligo di completezza informativa posta a tutela del consumatore, che si declina nell’onere di fornire una informazione tendenzialmente completa, chiara ed univoca, anche nelle modalità di presentazione dell’offerta e di rappresentazione degli elementi conoscitivi essenziali e rilevanti.
6. Quanto al carattere di "ingannevolezza" del messaggio promosso da xxx, i riportati contenuti della determinazione gravata si rivelano indenni da mende suscettibili di censurabilità nella presente sede di legittimità: dimostrandosi, conseguentemente, incondivisibili le censure in proposito svolte dalla parte ricorrente.
6.1 Come correttamente esposto dalla difesa erariale (cfr. memoria depositata il 23 dicembre 2010), rimane ferma – anche a fronte delle argomentazioni esplicitate da xxx nel corso del procedimento e ribadite nell’atto introduttivo del presente giudizio – la non chiara e trasparente raffigurazione, nel quadro della pubblicizzazione del servizio offerto alla clientela, delle reali ed effettive prestazioni a quest’ultimo inerenti.
Si tratta, in particolare, della non agevolmente percepibile distinguibilità fra velocità di connessione e velocità di navigazione che il cliente poteva ottenere avvalendosi del servizio xxx: dovendosi ribadire – in difetto di dirimenti argomentazioni a contrario da parte della ricorrente – come il potenziale utente fosse indotto, dal tenore complessivo del messaggio diffuso sulle pagine web della stessa xxx, a ritenere che, in presenza della indicazione riguardante la sola velocità apicale di navigazione, quest’ultima potesse integrare la presenza di uno standard prestazione comunque conseguibile.
Unitamente all’ingannevolezza di tale elemento, rileva – come, del resto, dalla stessa Autorità sottolineato – la carenza informativa riguardante la velocità minima garantita per le diverse offerte, la velocità standard (e non soltanto apicale) di navigazione, nonché l’illustrazione delle condizioni in presenza delle quali siffatta velocità apicale fosse, effettivamente, conseguibile dall’utente.
Circostanza, quest’ultima, ulteriormente avvalorata anche sulla base delle affermazioni esplicitate dalla stessa xxx, che ha ammesso – come è incontroverso – la difficoltà di rappresentare compiutamente, al momento dell’offerta, il complesso delle condizioni suscettibili di incidere sul raggiungimento della velocità apicale di navigazione in rete.
Né, d’altro canto, l’uso di espressioni quali "fino a" (riferita alla tendenziale raggiungibilità della velocità apicale onde trattasi) sono suscettibili di essere lette fuori da una portata concretamente decettiva, avuto riguardo al convincimento, da esse con ogni evidenza ingenerabile nel consumatore, che il livello massimo di velocità nella navigazione – anche alla luce dell’enfatizzazione del relativo dato – integrasse, piuttosto che una prestazione "di punta" del servizio offerto, piuttosto una sua connotazione "normale", sì da orientare, con carattere di evidente recettività, la scelta economica del consumatore stesso.
Deve conseguentemente ritenersi che la pratica commerciale all’esame abbia integrato una violazione dei parametri normativi – in precedenza riportati – di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, i quali stabiliscono:
– che una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori;
– che è considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induca o sia idonea ad indurre in errore il consumatore medio e, in ogni caso, lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
– che, ulteriormente, è considerata parimenti ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Il paradigma normativo sopra riportato appare correttamente applicato, nella fattispecie in esame, all’offerta di prodotto di cui al messaggio pubblicitario preso in considerazione da xxx: per l’effetto rilevandosi l’infondatezza delle censure ex adverso esposte dall’odierna ricorrente.
Va senz’altro escluso che l’informazione da quest’ultima offerta rivelasse, secondo quanto esposto nelle comunicazioni pubblicitarie diffuse in rete, la necessaria completezza che le illustrate previsioni normative postulano: venendo, quindi, in considerazione proprio la tipologia di condotta che le disposizioni di legge sopra richiamate delineano, in termini di ingannevolezza, laddove ci si trovi in presenza di comunicazioni incomplete e/o non esaustive, ovvero suscettibili di orientare le scelte dei consumatori in maniera decettiva rispetto al reale – e non completamente appalesato – contenuto dell’offerta.
Il deficit informativo, in particolare, risulta concernere elementi essenziali dell’offerta: i quali, complessivamente riguardati, sono suscettibili di orientare la scelta del consumatore.
6.2 Né, altrimenti, le risultanze – offerte in valutazione all’Autorità – dello speed test effettuato da xxx rivelano dirimente valenza al fine di confutare la non correttezza della pratica commerciale da quest’ultima posta in essere.
E ciò in quanto sia relativamente alla velocità di connessione, che con riferimento alla velocità di navigazione, gli stessi dati elaborati dalla ricorrente hanno posto in luce la presenza di valori costantemente al di sotto rispetto a quelli prospettati in sede di promozione del servizio.
7. Se le considerazioni precedentemente esposte inducono ad escludere la fondatezza delle doglianze di parte ricorrente relativamente alla configurazione, in termini di illiceità, della pratica commerciale esaminata da xxx, omogeneo giudizio di infondatezza va rassegnato relativamente alle doglianze con le quali viene lamentata l’erroneità nel computo della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, segnatamente con riferimento all’aumento di Euro 20.000,00 applicato da xxx rispetto alla sanzionebase (determinata in Euro 40.000,00) a fronte della valutata presenza di una circostanza aggravante rappresentata dalla pregressa commissione di violazioni della specie.
Secondo la tesi sostenuta dalla parte, il sistema sanzionatorio previsto dalle applicabili disposizioni non contemplerebbe l’applicabilità di misure afflittive a carattere "aggiuntivo", operanti in presenza di "recidiva", ovvero della reiterazione, ad opera di un medesimo operatore commerciali, di violazioni delle medesime previsioni di legge.
Va in proposito osservato come, in presenza di circostanze aggravanti derivanti dalla pluralità di violazioni in materia di pratiche commerciali scorrette (così come richiamate nel provvedimento), l’Autorità non ha nella fattispecie fatto applicazione dell’istituto della "recidiva" in senso tecnico (quale disciplinato dall’art. 8bis della legge 689/1981, aggiunto dall’art. 94 del D.Lgs. 507/1999): bensì ha, diversamente, determinato in concreto la sanzione, da rapportarsi, secondo quanto prescritto dall’art. 11 della legge 689/1981, anche alla "personalità" dell’agente, alla cui ricostruzione, per consolidata giurisprudenza, concorrono i "precedenti" nel settore genericamente interessato dalla violazione ascrittagli (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 21 gennaio 2008 n. 380).
La censura, per l’effetto, non merita accoglimento.
8. Nel ribadire le considerazioni diffusamente esplicitate ai precedenti punti, non può esimersi il Collegio dal disporre la reiezione del gravame, avuto riguardo alla dimostrata infondatezza delle doglianze con tale mezzo di tutela articolate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Condanna la ricorrente xxx S.p.A., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’intimata Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, costituitasi in giudizio, per complessivi Euro 2.500,00 (euro duemila e cinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere, Estensore
Elena Stanizzi, Consigliere

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