Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15267

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Svolgimento del processo
1. La corte d’appello di Roma con sentenza del 3 luglio 2008-12 maggio 2009 accoglieva l’appello di T.F., proposto nei confronti della sua datrice di lavoro società xxx S.p.A., e per l’effetto dichiarava la nullità del contratto a termine intercorso tra le parti dal 29 ottobre 1997 al 31 gennaio 1998 e la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato con la predetta decorrenza.
Avverso questa pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione.
La parte intimata non svolgeva alcuna difesa.
In prossimità dell’udienza la società depositava verbale di conciliazione in sede sindacale stesso in data 27 ottobre 2008 sottoscritto dalle parti (ricorrente ed intimata).
Motivi della decisione
1. I ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse stante l’accordo raggiunto tra le parti in sede sindacale (cfr.
Cass., sez. lav., 23/06/2009, n. 14657).
Sussistono giustificati motivi (in considerazione della composizione extragiudiziale della lite) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 937

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza n. 358 del 15 ottobre 1993, il Comune di xxx ha ordinato lo sgombero delle opere edilizie abusive realizzate dal ricorrente, riguardanti un manufatto di circa 30 mq adibito alla custodia dei serbatoi idrici per l’approvvigionamento dell’immobile principale (sito in via Colle Picchione n. 59), e ha poi disposto l’immissione nel possesso delle predette opere abusive da parte dell’amministrazione.
Avverso tale atto, ha proposto impugnativa l’interessato chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di xxx, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Con ordinanza n. 401/94, è stata accolta la domanda di sospensiva.
In prossimità della trattazione del merito, il ricorrente ha depositato copia della documentazione riguardante l’istanza di sanatoria dallo stesso presentata in data 27 febbraio 1995 (prot. n. 3383) e copia della comunicazione del 25 ottobre 2005 con cui il Comune di xxx, con riferimento alla predetta domanda, ha chiesto un’integrazione documentale, al fine della definire la pratica di rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il Collegio, posto che il ricorrente ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento di concessione edilizia in sanatoria in data 27 febbraio 1995 (ancora pendente, per quanto risulta agli atti del giudizio), ritiene di dover dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, così aderendo all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la presentazione di un’istanza di sanatoria per opere edilizie già oggetto di provvedimenti sanzionatori determina l’improcedibilità del ricorso proposto nei confronti di questi ultimi, e ciò in quanto la ricorrente non può avere alcun interesse a coltivare un gravame concernente misure che – all’esito del procedimento di sanatoria – dovranno essere sostituite con un nuovo provvedimento sanzionatorio ovvero dal titolo edilizio rilasciato in sanatoria (TAR Lazio, sez. II, n. 6476/2008).
Ed invero, posto che la presentazione dell’istanza di sanatoria dell’abuso edilizio produce in capo all’amministrazione l’obbligo di avviare e concludere il relativo procedimento con provvedimento espresso e motivato, la determinazione amministrativa, in caso di contenuto favorevole al privato, avrà come effetto l’integrale soddisfacimento delle sue pretese con conseguente cessazione della materia del contendere del ricorso giurisdizionale avverso la demolizione dell’opera, mentre, in caso di rigetto della domanda, la lesione alla sfera giuridica del richiedente originerà da questo nuovo provvedimento e dalla rinnovata misura sanzionatoria che a tale atto dovrà necessariamente seguire, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1940/2008).
3. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, proprio in ragione della (non contestata) pendenza del procedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 25-10-2013, n. 43734

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Svolgimento del processo

1. – Con due distinti atti, rispettivamente in data 7.3.2013 e 8.3.2013, L.G. e G.G. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 25.1.2013 con la quale, in applicazione della congiunta richiesta degli imputati e del pubblico ministero, è stata applicata, al L., la pena di un anno e otto mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa, e al G., la pena di due anni di reclusione ed Euro 600,00 di multa, in relazione ai reati di concorso in furto in abitazione (aggravato D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 71, nei soli confronti del G.), violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75 e falsa attestazione di generalità ex art. 495 c.p. (questi ultimi due reati nei soli confronti del G.), commessi in (OMISSIS).

Il L. censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo il tribunale di Foggia omesso di rilevare la totale assenza di elementi di riscontro della responsabilità penale dell’imputato in relazione alla condotta criminosa contestatagli.

Il G. censura la sentenza impugnata per violazione della legge processuale e sostanziale e vizio di motivazione, avendo il giudice a quo omesso di accertare la mancata comunicazione degli atti del processo al proprio difensore di fiducia tempestivamente nominato, nonchè per incompetenza del tribunale foggiano rispetto a quella della sezione distaccata di Cerignola.

Sotto altro profilo, il G. si duole dell’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di rilevare la scorretta contestuale imputazione, a carico dello stesso, dell’aggravante di cui D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 71, (in connessione al furto ascrittogli), e del reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, integrato dai medesimi fatti di cui alla circostanza aggravante contestata.

Ha depositato memoria il procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso del L. e, in accoglimento dell’ultimo motivo di ricorso del G., per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata da quest’ultimo, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.

Motivi della decisione

2.1. – Il ricorso del L. è manifestamente infondato.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte, nella motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo all’art. 129 c.p.p. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Cass., n. 6455/2011, Rv 252085).

Infatti, l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dall’art. 111 Cost. e dall’art. 125 c.p.p., comma 3, per tutte le sentenze (operante anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti), non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.

Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 c.p.p., dev’essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129 c.p.p., (cfr. Cass., Sez. 1^, n. 752/1999, Rv. 212742; Cass. Sez. 1^, n. 4721/2000, Rv. 216789; Cass., Sez. 1^, n. 6711/2000, Rv. 218050).

Tali argomentazioni consentono di ritenere manifestamente infondata l’odierna impugnazione del L., avendo il giudice del merito espressamente attestato la non ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., emergendo, dall’esame degli atti del procedimento, gravi elementi di responsabilità a carico dell’imputato.

Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso – conseguente alla manifesta infondatezza dei relativi motivi – segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

2.2. – Il primi due motivi del ricorso proposto dal G. sono infondati.

Al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità ai sensi del quale deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poichè l’accusa, come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in discussione, in quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato (Cass., Sez. 5^, n. 21287/2010, Rv. 247539).

Nel caso di specie, peraltro, le eccezioni sollevate dal ricorrente appaiono icto oculi prive di pregio, avendo il difensore del G. ritualmente presenziato all’udienza dinanzi al giudice a quo senza sollevare obiezioni, e tenendo conto dell’irrilevanza, ai fini della competenza, dell’eventuale violazione dei criteri di riparto degli affari tra sede centrale e sezione distaccata del tribunale.

2.3. – Deve viceversa trovare accoglimento il terzo motivo di ricorso proposto dal G., avendo il giudice a quo omesso di rilevare l’incompatibilità tra l’aggravante di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 71 e il reato di furto in abitazione di cui all’art. 624 bis c.p., non rientrando, tale ultimo titolo di reato, tra quelli espressamente previsti da detta norma come suscettibili d’esser aggravati per effetto del ricorso dei presupposti di fatto ivi richiamati.

L’accoglimento di tale motivo di ricorso, incidendo sui termini essenziali dell’accordo intercorso tra le parti ai fini dell’applicazione della pena, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla posizione del G., con la conseguente trasmissione degli atti al tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso di L.G. e condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di G. G. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15268

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Svolgimento del processo
1. Con ricorso regolarmente notificato S.E. premesso di essere stata assunta dalle xxx Spa con contratto a tempo determinato dal 13/1/1997 al 31.1.1998, e dal 9.11.1998 al 31.3.1999, con mansioni relative all’area operativa; che le parti avevano giustificato l’apposizione del termine rispetto al primo rapporto "de quo" adducendo "esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane", tanto premesso chiedeva che, dichiarata la nullità del termine apposto ai predetti contratti, venisse riconosciuta la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato fin dalla data della assunzione e che a società resistente, oltre ad essere tenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro, venisse condannata al pagamento delle retribuzioni maturate.
La società convenuta resisteva in giudizio contestando le domande avversarie.
Con la sentenza del 13 aprile 2006 il tribunale di Frosinone accoglieva la domanda della lavoratrice.
2. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello e, premesso un esaustivo excursus normativo sul contenuto delle leggi entrate progressivamente in vigore e dei conseguenti accordi collettivi, ne deduceva la errata applicazione ed interpretazione data dal Tribunale.
Proprio enunciandosi nel contraddittorio con la parte appellata la corte d’appello di Roma con sentenza del 27 gennaio 2009-16 novembre 2009, In parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava la sussistenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con decorrenza dall’11/11/1998, e condannava la società al pagamento delle retribuzioni maturate dal 19/7/2000; confermava nel resto la sentenza di primo grado.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società con tre motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in tre motivi. In particolare la società contesta l’affermazione della sentenza impugnata quanto alla limitata efficacia temporale dell’accordo 25 settembre 1997, questione questa peraltro neppure fatta valere nel ricorso introduttivo del giudizio (e dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c.). In particolare richiama l’accordo del 2 luglio 1998 che avrebbe prorogato l’applicazione dell’accordo del 25 settembre 1997 a tutto il 31 dicembre 1998.
2. Con il ricorso incidentale condizionato la parte intimata censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23. In ogni caso il datore di lavoro deve fornire la prova delle causali giustificative della assunzioni a termine.
3. I giudizi promossi con ricorso principale con il ricorso incidentale vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.
4. Il ricorso principale è infondato.
Correttamente la corte d’appello, esaminando la contrattazione collettiva che ha disciplinato la apponibilità del termine al contratto di lavoro, ha fissato il termine ultimo nel 30 aprile 1998, talchè il secondo contratto a termine stipulato in data 11 novembre 1998, che fa ancora riferimento alle esigenze eccezionali di cui all’accordo del 25 settembre 1997, è illegittimo.
In particolare, quindi, come questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 24148 del 2011) ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1- 10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n. 21062;
Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
5. Il ricorso principale va quindi rigettato – assorbito quello incidentale perchè condizionato – con conseguente condanna della società al rimborso delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta quello principale, assorbito quello incidentale; condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi, oltre Euro 3000,00 (tremila/00) per onorario d’avvocato ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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