T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 74

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Svolgimento del processo
La ricorrente, proprietaria di un terreno avente natura edificabile interessato da una procedura espropriativa da parte del Comune per realizzare una rotatoria, chiede l’annullamento del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale del terreno de qua previsto ai sensi dell’articolo 43 del DPR 327 del 2001, unicamente alla nota di comunicazione di avvio del procedimento e alla determinazione dirigenziale n. 87 del 26 febbraio 2009 recante l’approvazione del valore venale dell’immobile.
Dopo aver ricostruito la vicenda, che ha visto annullare dal TAR la procedura espropriativa e aver stigmatizzato l’esecuzione dell’opera pubblica, la ricorrente illustra i seguenti motivi di gravame:
1. Violazione degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 1990, dei principi di buon andamento, illogicità e contraddittorietà, sviamento. Il Comune non ha spiegato di voler acquisire le aree ex articolo 43 e ha di fatto impedito la partecipazione dell’interessata alla procedura.
2. Violazione dell’art 43 del DPR 327 del 2001 e dei principi in materia di acquisizione dei beni, dell’art 3 della legge 241 del 1990, difetto di istruttoria e di motivazione. E" mancata ogni evidenziazione dell’interesse pubblico specifico all’acquisizione.
3. Violazione sotto altro profilo dell’art 43 citato, dell’art 3 della legge 241 del 1990 e degli articoli 42 e 97 della Costituzione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. Nel caso non ci si trova nelle due ipotesi di cui all’art 43 ma in un caso di occupazione di un’area occupata in forza di un decreto di occupazione scaduto.
4. Ulteriore violazione dell’art 43, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. La quantificazione dell’indennità risarcitoria è errata e la somma è distante dal valore di mercato e in ogni caso manca ogni specificazione del metodo di calcolo.
5. Violazione dell’art 43 della legge 267 del 2000 e della legge 241 del 1990, degli articoli 42 e 97 Costituzione, incompetenza. L’atto è di competenza consiliare.
6. Illegittimità costituzionale dell’articolo 43 nella parte in cui limita il risarcimento al valore venale dell’area maggiorato degli interessi legali, senza prevedere il ristoro degli ulteriori danni.
Con i motivi aggiunti la ricorrente contesta gli atti dell’amministrazione comunale dai quali emerge la volontà di intestare al Comune solo la nuda proprietà lasciando alla ricorrente l’usufrutto.
A sostegno deduce i seguenti ulteriori motivi:
7. Violazione sotto altro profilo degli articoli 7 e 8 della legge 241 del 1990, illogicità e contraddittorietà, sviamento ed illegittimità derivata. Risulta assurdo lasciare al privato solo l’usufrutto con i relativi oneri laddove la questione doveva formare oggetto di previa comunicazione.
8. Violazione dell’articolo 43 del dPR 327 del 2001 dell’art 3 della legge 241 del 1990 e dell’art 978 CC, difetto di istruttoria e motivazione. Acquisire solo la nuda proprietà non è consentito dalla normativa citata.
Resiste in giudizio l’amministrazione comunale.
Infine nel corso della pubblica udienza del 13 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Oggetto del presente ricorso è l’atto di acquisizione al patrimonio indisponibile comunale di beni utilizzati per scopi di interesse pubblico datato 26 febbraio 2009 n. 4651 ex art. 43 del DPR 327 del 2001 e gli atti connessi tra cui la nota del 13 febbraio 2009 e la determina dirigenziale n. 87 del 26 febbraio 2009.
Con i motivi aggiunti si impugna altresì la nota di trascrizione n. 4819 di data 23 marzo 2009 che acquisiva al patrimonio comunale la nuda proprietà del terreno lasciando alla ricorrente il diritto di usufrutto.
Conviene innanzi tutto sgombrare il campo dalla questione dell’usufrutto; come emerge dalla documentazione in atti si è trattato di un mero errore rettificato con la trascrizione del giugno 2009, per cui il trasferimento di proprietà è avvenuto in toto senza alcuna riserva di usufrutto.
La questione relativa sollevata con i motivi aggiunti quindi va considerata superata e gli stessi improcedibili.
Venendo al merito, come noto nelle more della decisione del ricorso è intervenuta la Corte Costituzionale la quale con la sentenza n. 293 dell’8 ottobre 2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 43 del dPR 327 del 2001.
Ovviamente, secondo i noti principi, la sentenza della Corte Costituzionale ha effetti diretti sulla presente controversia, ancora pendente al momento della pronuncia citata.
Quanto alla vicenda che ne occupa, trattasi della tipizzata forma acquisitiva ex post, che costituisce un vero e proprio jus singulare, travolto dalla sopraggiunta declaratoria d’incostituzionalità della norma utilizzata, la quale, pur operando dal giorno successivo alla pubblicazione (art.136 cost.), rende tamquam non esset la norma espulsa dall’ordinamento giuridico, come se non fosse mai stata vigente, con salvezza delle situazioni giuridiche consolidate, ovvero i rapporti esauriti per decadenza, prescrizione, inoppugnabilità, giudicato, nel preminente interesse della certezza giuridica, avendo la norma già trovato la sua indiscutibile applicazione; circostanza oggettiva che, invero, costituisce un limite strutturale (factum infectum fieri nequit), con l’esclusione del "penale", dove, per il principio della verità materiale e della libertà personale, vale il favor rei.
Vanno esaminati gli effetti della sentenza d’incostituzionalità sull’atto amministrativo, applicativo della norma caducata e ancora sub judicio.
Il giudicante, che è tenuto all’osservanza del principio "iura novit curia", davanti a quella che costituisce, utilizzando la colorita espressione carneluttiana, un intervento di "ortopedia normativa" (c.d. legislazione negativa), non può ignorare l’oggettivo intervento del giudice delle leggi, che ha determinato l’illegittimità ontologica del provvedimento amministrativo.
Quando l’Amministrazione ha applicato, con proprio atto, comunque impugnato, una norma dichiarata incostituzionale, il provvedimento, pur conservando la sua storicità, perde ogni valore esistenziale, non trovando un supporto ulteriore nel consolidamento tractu temporis e/o ope judicis; per la P.A., invero, si pone un’eguale problematica in relazione all’art. 97 cost., che resta la stella polare della sua azione amministrativa.
Parte ricorrente ha, peraltro, censurato l’erronea applicazione dell’art. 43, quale ancora valido ed efficace, salvo a prendere atto, nella successiva memoria, della sua vanificazione; il giudicante, sulla base di questo richiamato collegamento logico – giuridico, è tenuto a conoscere ed esaminare la norma, dovendone constatare non più l’utilizzo improprio, bensì la radicale illegittimità del provvedimento adottato, che vuole realizzare effetti giuridici normativamente inesistenti.
L’atto impugnato con il ricorso principale deve essere pertanto annullato, rappresentando un provvedimento esercitato senza alcuna base normativa.
All’annullamento consegue il diritto al risarcimento dei danni in forma specifica con riduzione in pristino, ovvero per equivalente, sempre che l’istante sia consenziente e/o che vi sia un’impossibilità oggettiva diversa dall’avvenuta realizzazione dell’opera (A.P. n. 2/2005).
In astratto, l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica, invero, non fa venir meno l’obbligo di restituzione del bene al privato e l’art. 43 rappresentava per l’Amministrazione l’unico rimedio per evitarla, atteso che l’occupazione è un illecito e la natura reale del diritto proprietario è vincente, con esclusione di ogni altra soluzione non legislativamente tipizzata.
Ciò premesso, va rilevato che dalla documentazione in atti si evidenziano in modo specifico le ragioni della permanente pubblica utilità della rotatoria (zona ad alto insediamento abitativo con conseguente necessità del decongestionamento del traffico, sua funzione di completamento di un ramo viario mancante e sua inclusione nel piano della viabilità) e la sua irreversibilità ed impossibilità di restituzione al proprietario a causa della sua rilevante trasformazione quantitativa e qualitativa apportata (rilevati in terra armata, riempimenti, marciapiedi, pavimentazione, opere di protezione, pubblica illuminazione).
Nel caso in esame invero, una volta che il terreno è stato irreversibilmente utilizzato e l’opera pubblica ivi realizzata ha acquisito la sua effettiva destinazione a pubblica utilità, non resta altra alternativa "seriamente" e "logicamente" possibile "in concreto" che il risarcimento per equivalente monetario del danno arrecato alla perdita, di fatto, del suddetto diritto di proprietà.
La domanda di restituzione del terreno va, dunque, respinta, mentre va accolta la conseguente domanda di risarcimento danni per equivalente monetario: a tal fine, il Collegio ritiene di dover provvedere ai sensi dell’art. 34, IV comma, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, assegnando la Comune il termine di sessanta giorni perché ridetermini e proponga alla ricorrente detto risarcimento nell’importo corrispondente al valore di mercato del terreno all’epoca della sua presa in possesso, aumentato di interessi legali e rivalutazione monetaria sino al giorno dell’effettivo pagamento e debitamente indicando in modo esplicito "tutti" i parametri di riferimento tenuti in considerazione.
I motivi aggiunti, per quanto sopra illustrato, sono improcedibili.
Le spese di causa seguono la soccombenza, con compensazione della metà, stante la sopravvenuta incostituzionalità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibili i motivi aggiunti, annulla l’atto impugnato con il ricorso principale e condanna il Comune di xxx al pagamento del risarcimento del danno arrecato come da motivazione.
Condanna il Comune di xxx al pagamento, in favore di parte ricorrente, della metà delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro2000=, oltre il rimborso del contributo unificato e degli accessori di legge (Iva, Cpa, art. 15 L.P.).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Michele Eliantonio, Consigliere
Dino Nazzaro, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-11-2013, n. 44449

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Svolgimento del processo
Con decreto del 17.01.2013 il Gip presso il Tribunale di Catania dispose il sequestro preventivo di due strutture turistiche denominate "xxx" e "xxx", reputando esistenti, sul piano indiziario, sia il fumus delicti del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 in relazione all’inquinamento delle acque marine per effetto degli scarichi delle acque reflue provenienti dai residence xxx e xxx, in località (OMISSIS), sia il periculum in mora essendo il bene in vinculis strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione del reato.
Il medesimo Gip, con ordinanza 15.6.2013, rigettò l’istanza di revoca del sequestro preventivo della struttura turistica denominata xxx.
Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Catania ha poi rigettato l’appello proposto avverso la detta ordinanza.
G.R., in qualità di legale rappresentante della xxx srl proprietaria dell’xxx, a mezzo dell’avv. xxx e dell’avv. xxx, propone ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e deducendo i seguenti motivi:
1) insussistenza dell’ipotesi delittuosa posta a base del sequestro preventivo (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260), perchè non è stato trovato alcuno scarico abusivo di rifiuti fognari, ma all’esito dell’incidente probatorio sono state riscontrate violazioni minori di rilevanza esclusivamente amministrativa. Mancano pertanto gli elementi costitutivi della fattispecie, ossia la pluralità di operazioni, l’allestimento di mezzi e l’attività organizzata e continuativa, e l’ingente quantità di rifiuti;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 40 c.p. per essere stato il decreto preventivo concesso sulla base di un’ipotesi insuscettibile di riscontro sul terreno del nesso causale. Invero, neppure al termine delle indagini è emerso quale sia concretamente la causa dell’inquinamento del mare antistante xxx, sicchè non vi è stato accertamento del nesso causale fra le ipotizzate condotte illecite afferenti la gestione dei rifiuti e l’inquinamento marino.
3) mancanza della motivazione con riferimento ai dati desumibili dalla estraneità riconosciuta all’impresa di trasporti xxx, la quale aveva trasportato fanghi fognari eccedenti rispetto alla capienza della fossa settica. In realtà, il decreto di sequestro preventivo, confondendo fra la irregolarità formale della documentazione riguardante i trasporti eseguiti dall’impresa xxx ed il concorso fra i responsabili delle strutture turistiche e l’impresa suddetta nella commissione del traffico illecito di rifiuti, ha puramente e semplicemente presunto la commissione dell’illecito. La motivazione del decreto di sequestro preventivo è incompatibile con quella dell’ordinanza in data 4.2.2013, emessa dal tribunale del riesame che ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso contro l’impresa di trasporto xxx ed ha ordinato l’immediata restituzione di quanto in sequestro.
4) mancanza di periculum in mora, posto che le irregolarità riscontrate sono inadempimenti amministrativi suscettibili di regolarizzazione e risultano dal 2010 realizzati i miglioramenti dell’impianto richiesti dal comune di xxx, sicchè non è più possibile sversare reflui in scarichi direttamente nel mare. Inoltre, nella specie, la complessiva struttura turistico-residenziale è di per se stessa completamente estranea al reato perchè non esiste un rapporto strutturale e strumentale con la supposta attività criminosa.
Motivi della decisione
Va preliminarmente ricordato che con decreto del 17.01.2013 il Gip presso il Tribunale di Catania aveva disposto il sequestro preventivo, in relazione al medesimo reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260, e sostanzialmente a fatti identici o comunque analoghi, sia della struttura turistica denominata "xxx", sia di quella denominata "xxx".
Con ordinanza del 26.3.2013 il Gip aveva poi respinto la richiesta di revoca del sequestro avanzata da V.F., amministratore unico e legale rappresentante del complesso residenziale xxx, in riferimento al sequestro di quest’ultimo complesso; ed il tribunale del riesame di Catania, con ordinanza 20.5.2013, aveva respinto il relativo appello.
Avverso questa ordinanza il V. propose ricorso per cassazione deducendo motivi sostanzialmente analoghi a quelli proposti oggi da G.R. avverso l’ordinanza del medesimo tribunale del riesame dell’11 luglio 2013, avente ad oggetto il sequestro del residence xxx.
Il detto ricorso relativo al xxx è stato esaminato da questa Sezione nell’udienza del 16 luglio 2013 ed è stato deciso con la sentenza in pari data n. 39454/2013, depositata il 24 settembre 2013, con la quale è stata annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata del tribunale del riesame nonchè il decreto di sequestro preventivo del Gip del tribunale di Catania del 17 gennaio 2013 ed è stata disposta la restituzione dei beni agli aventi diritto.
Rileva il Collegio che non vi sono motivi per non decidere allo stesso modo il presente ricorso per cassazione, che riguarda una situazione sostanzialmente analoga per la quale, inoltre, gli aspetti rilevanti sono in gran parte identici.
Vanno pertanto qui richiamate, perchè in foto condivisibili, le considerazioni svolte dalla citata sentenza n. 39454/2013 del 16 luglio 2013.
E’ principio pacifico che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, (così, Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008, xxx, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. xxx in proc. xxx, Rv.
226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta). In particolare, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di appello cautelare ai sensi dell’art. 322 bis c.p.p. è proponibile solo per violazione di legge (cfr. Sez. 1, n. 40827 del 27/10/2010, xxx, Rv. 248468) essendo in linea di principio riservato alla fase del riesame il riscontro al fumus delicti ed atteso che in sede di appello "possono essere solo dedotte questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell’imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura", per cui "la proposizione per la prima volta in sede d’appello di soli motivi attinenti alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni di cui all’art. 321 c.p.p., si traduce nell’inammissibilità del gravame" (in tal senso, Sez. 3, n. 17364 dell’8/3/2007, dep. 8/5/2007, xxx, Rv. 236602 e Sez. 3, n. 29234 dell’11/6/2003, dep. 11/7/2003, xxx, Rv. 226353).
Peraltro, la giurisprudenza ha stabilito anche che il principio devolutivo deve essere inteso in senso ampio, e che "il tribunale ha sempre l’obbligo di e-saminare quella parte della decisione impugnata che, quantunque non attinta dai motivi di gravame, è così intimamente connessa con i punti oggetto di censura, da rendere logicamente impossibile una loro considerazione isolata" (in tal senso cfr. Sez. 6, n. 10846 del 16/1/2007, xxx, Rv. 235918).
Perciò nella specie il tribunale del riesame ha comunque dovuto esaminare gli elementi del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, posto a base del provvedimento impositivo del vincolo reale, per riesaminare le valutazioni del Gip che aveva rigettato l’istanza di revoca, facendo proprio il parere negativo del PM e richiamando il precedenti provvedimenti già resi su analoghe istanze.
Orbene, proprio in riferimento al reato per cui si procede, deve essere rilevata la fondatezza del primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle altre censure.
Sussiste infatti la lamentata violazione di legge afferente la non configurabilità nel caso di specie del fumus delitti dell’ipotesi delittuosa ascritta. Esaminando infatti il delitto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, lo stesso (già previsto del resto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis, come introdotto dalla L. 23 marzo 2001, n. 93) prevede la sanzione penale per chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, allestisce una organizzazione di traffico di rifiuti, volta a gestire continuativamente, in modo illegale, ingenti quantitativi di rifiuti. Tale gestione dei rifiuti deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio (cfr. Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, Rv. 232348) e tale attività deve essere "abusiva", ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse (ad esempio, la condotta avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, ed anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa) (cfr. Sez. 3, n. 40828 del 6/10/2005, xxx, Rv. 232350). Quindi il delitto in esame sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività, per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria le realizzazione di più comportamenti della stessa specie (cfr. Sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009, Caserta, Rv. 245605, confermata anche da Sez. 3, n. 29619 dell’8/7/2010, xxx, Rv. 248145, in riferimento proprio alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260).
Ora, nel caso di specie, non si riesce a comprendere, dalle motivazioni dell’ordinanza impugnata, come il Residence xxx possa essere strumento di un traffico siffatto. In verità, l’ordinanza impugnata non fornisce gli elementi sui quali possa dirsi integrato il fumus del delitto come rubricato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260. Se è ben vero, infatti, che il nostro sistema conosce la nozione di rifiuto liquido (acque reflue delle quali il detentore si disfaccia senza versamento diretto nei corpi ricettori, avviandole allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada, cfr. Sez.3, n. 1383 del 29/3/2000, xxx, Rv. 216061, oppure fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, Cfr. Sez.3, n. 10968 del 9/2/2006, xxx, Rv.233674), nulla viene detto nell’ordinanza impugnata in merito a tale aspetto, tenuto conto che tra i motivi sulla cui base era stato avanzato appello cautelare vi era proprio espressa menzione del provvedimento di dissequestro emesso in favore della ditta di trasporti che era stata coinvolta in relazione al trasporto di fanghi fognari destinati alla discarica, circostanza che assume nell’ambito della fattispecie come rubricata importanza essenziale.
L’affermazione, secondo cui, anche prescindendo dalla condotta di smaltimento dei fanghi fognari, il fumus del reato ipotizzato emergerebbe dalla realizzazione e predisposizione di un complessivo sistema, reiterato nel tempo, finalizzato ad abbattere i costi di gestione dello smaltimento dei rifiuti mediante sistematiche violazioni della normativa di riferimento, dovendosi inoltre ritenere ingente il volume complessivo dei rifiuti illecitamente smaltiti specialmente nei mesi festivi, appare apodittica, oltre che del tutto generica, non essendo indicati gli specifici elementi di fatto su cui si fonda ed essendo richiamati solo gli elementi emersi dai controlli della PG e le valutazioni del CT di parte M., senza uno specifico esame degli elementi, anche di carattere tecnico, offerti dalla difesa.
E’ parimenti apparente anche la motivazione sul fumus della presenza dei ricordati presupposti per l’integrazione del delitto di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260, non essendo stata spiegata la relazione tra questa fattispecie criminosa e la regolarità degli impianti il cui funzionamento determina il trattamento dei "reflui fognari" e delle "acque di scarico" di un residence turistico di medie dimensioni. Non va invero dimenticato che l’origine della fattispecie contestata è data dalla finalità di contrastare la criminalità organizzata (la c.d. ecomafia) che gestisca quello che, correttamente, la norma definisce come un "traffico" di rifiuti, organizzando in forma di impresa uno smaltimento negoziato con finalità di profitto. Non viene nella specie nemmeno ipotizzato, ad esempio, che gli indagati si fossero organizzati per conferire alle aziende agricole del posto, come ammendante misto e/o come ramagni triturate, miscele di rifiuti provenienti da impianti di stoccaggio destinati a ricevere fanghi biologici derivanti dal trattamento delle acque reflue.
Non viene poi spiegato in cosa consisterebbe la pluralità delle operazioni, ed anzi in cosa consisterebbero le "operazioni" della cessione, della ricezione, del trasporto le quali, per essere rilevanti, devono concorrere alla gestione del traffico illecito.
Non viene spiegato in cosa si concretizzerebbe l’allestimento di mezzi e di una attività continuativa organizzata, attività che dovrebbe peraltro essere finalizzata allo scopo ipotizzato dalla norma (traffico di rifiuti) e non alla prestazione di un servizio turistico.
Va inoltre tenuto presente che la norma dell’art. 260 cit. non attribuisce rilevanza alla violazione caratterizzata da mera colpa ed alle violazioni puramente formali slegate dal traffico illecito, ma intende qualificare il traffico in relazione al fatto che sia posto in essere con modalità abusive, ed in primo luogo clandestinamente.
In altre parole, il requisito dell’abusività deve essere interpretato ed applicato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della figura delittuosa e perciò con la reiterazione della condotta di per sè illecita, con il dolo specifico e con l’ingiusto profitto. Esattamente la difesa osserva che la mancanza delle autorizzazioni non è certo determinante al fine di ravvisare il traffico illecito, ben potendo questo sussistere anche in presenza delle autorizzazioni, a condizione che sia impossibile giuridicamente ricondurre la concreta gestione dei rifiuti nell’ambito dell’autorizzazione concessa, di guisa che in realtà la gestione sia condotta in termini totalmente difformi dai titoli autorizzativi conseguiti. Per converso, la mancanza delle necessarie autorizzazioni, ove non sia correlatile alla gestione del traffico illecito di rifiuti, bensì a condotte per così dire comuni a qualsiasi trattamento dei reflui, è irrilevante agli effetti dell’accertamento del delitto in questione. Se così non fosse qualsiasi irregolarità amministrativa si trasformerebbe automaticamente nel delitto di traffico illecito. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato appare confondere talune irregolarità riscontrate sulla base delle indagini esperite dalla P.G. con le modalità abusive che normalmente caratterizzano il traffico illecito dei rifiuti e per di più richiama irregolarità delle quali non è assolutamente chiara la relazione causale efficiente rispetto alla realizzazione del traffico illecito, apparendo avere invece una rilevanza puramente formale. Non è stata esaminata l’eccezione difensiva che nella specie, se le autorizzazioni fossero state richieste, sarebbero state ottenute perchè non c’era alcuna preordinazione al compimento del traffico illecito. In particolare, circa gli elementi specificamente indicati dalla ordinanza impugnata – esistenza di un canale che costeggia il perimetro del residence e di un altro canale che inizia dal sottopasso della Strada Provinciale (OMISSIS) e giunge fino al manto dunoso; mancato reperimento della documentazione di riscontro sulla quantità e sulla qualità dei reflui introdotti nella struttura recettiva dell’impianto di depurazione comunale; mancanza del contatore volumetrico – manca la motivazione sulle eccezioni specificamente sollevate dalla difesa sulla loro imprecisione o comunque irrilevanza.
E’ allo stesso modo meramente apparente la motivazione sul requisito della ingente quantità, che è stata ritenuta sul parametro della "continuità di sversamenti illeciti in rapporto agli elevati livelli di rifiuti da smaltire nei mesi estivi", senza spiegare perchè il parametro degli elevati livelli di rifiuto da smaltire nei mesi estivi sarebbe automaticamente correlabile con i c.d. sversamenti e con la loro valutazione quantitativa. Non sono stati inoltre valutati i lavori che secondo la difesa sarebbero stati fatti, a partire dal 2010, per adeguare l’impianto di xxx alle necessità di smaltimento dei reflui fognari.
In conclusione, deve ritenersi, anche in relazione al presente ricorso per cassazione, che, a fronte di una tale carenza ed apoditticità motivazionale, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, unitamente al decreto di sequestro preventivo del residence xxx, con la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Catania del 17.1.2013, ed ordina la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15314

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che D.T.T., con ricorso del 1 dicembre 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Potenza depositato il 28 settembre 2010, con il quale la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso del D. T.;

che il Ministro della giustizia non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che all’odierna udienza di discussione il ricorrente non è comparso;

che il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Considerato che il ricorso è inammissibile;

che la notificazione del ricorso all’intimata Avvocatura generale dello Stato è stata eseguita a mezzo del servizio postale, con richiesta di spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 1 dicembre 2010;

che, tuttavia, il ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato col quale è stata spedita detta copia del ricorso agli intimati;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento di notificazione e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera dì consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2; in caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 627 del 2008, pronunciata a sezioni unite, 9342 del 2008 e 1694 del 2009);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per omessa tempestiva produzione degli avvisi di ricevimento;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-02-2011, n. 737

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il C.A.T.T. aveva appellato la sentenza n.68/1999 del 18 marzo 1999 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, aveva respinto i ricorsi riuniti proposti per ottenere l’annullamento del silenziorifiuto formatosi sull’atto stragiudiziale di diffida con cui veniva chiesta la stipulazione della convenzione per l’erogazione di trattamenti riabilitativi ambulatoriali, domiciliari ed extramurali, nonché della deliberazione n.765 del 19 marzo 1996 di diniego di stipulazione del convenzionamento.
Nell’atto di appello il Centro reiterava le censure già prospettate dinanzi al Tribunale e da questi disattese secondo cui il comportamento dell’Amministrazione e l’impugnato provvedimento dovevano considerarsi illegittimi perché, secondo la normativa di riferimento, sussistevano i presupposti giuridici o di fatto per procedere alla stipulazione del richiesto convenzionamento.
Il Consiglio di Stato, con la decisione n.1962 del 2004 riteneva l’appello fondato atteso che la U.S.L. xxx (poi trasformata nella A.S.L. xxx con sede in xxx), aveva a suo tempo deliberato di stipulare apposita convenzione con l’appellante C.S.- A.T.T. per l’esercizio dell’attività sanitaria di riabilitazione ingenerando nello stesso un legittimo affidamento.
Secondo la decisione non poteva condividersi l’assunto dei giudici di prime cure, che se da un lato avevano riconosciuto la sussistenza di tutti i presupposti indicati dall’ appellante per la stipulazione dell’atto di convenzionamento, dall’altro avevano ritenuto che a tale stipulazione si opponesse il disposto dell’art. 24, ultimo comma, della legge reg. 25 agosto 1987, n. 36, il quale stabilisce che, fino all’adozione del piano sanitario regionale e per il triennio di validità dello stesso, e solo per motivate esigenze, l’autorizzazione per nuove convenzioni con ogni tipo di strutture private è riservata alla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
Un tale ordine di considerazioni, secondo la decisione del giudice di secondo grado, non poteva, giustificare il comportamento dell’Azienda la quale, nel provvedimento esplicito di diniego susseguente al predetto silenziorifiuto, aveva omesso di motivare quanto da essa stessa deliberato; per cui le doglianze avanzate dall’appellante relativamente all’eccepito difetto di motivazione dell’impugnato diniego dovevano considerarsi in tal senso fondate.
Sempre secondo la decisione ottemperanda "…. la mancata stipulazione dell’atto di convenzionamento (ovvero il diniego di addivenire ad essa), in presenza di una precedente delibera di segno favorevole a tale convenzionamento, poteva trovare il proprio legittimo presupposto solo ed esclusivamente nell’esercizio del potere di autotutela, da motivare adeguatamente".
2. Nel giudizio di ottemperanza oggetto dell’odierno gravame espone il C.T.T. di avere notificato in data 25 luglio 2008 la decisione di cui sopra mediante atto di diffida e messa in mora ed in data 1 dic. 2008 di avere notificato la decisione alla ASL xxx di xxx.
Chiede pertanto il Centro ricorrente che in sede di ottemperanza venga ordinato all’Amministrazione di eseguire la sentenza n.1962 del 2004 provvedendo in ipotesi alla stipula della convenzione ora per allora cui seguirà la trasformazione del rapporto in accreditamento provvisorio ex art.8 ter d.lgvo 502 del 1992.
3. Tanto premesso il ricorso in ottemperanza deve essere accolto e per l’effetto l’Amministrazione deve essere condannata a dare esatta esecuzione al precetto contenuto nella pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n.1962 del 2004 nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte della presente decisione.
Per il caso di perdurante inottemperanza dopo detto termine, si nomina sin d’ora il Prefetto di Salerno quale Commissario ad acta con incarico di provvedere in via sostitutiva, demandandogli l’esecuzione del giudicato in argomento, con facoltà di delega ad un funzionario. Il compenso per il Commissario ad acta va posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Esso si liquida come da dispositivo.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
Sussistono motivi tuttavia anche in relazione ai numerosi rinvii chiesti dalla ricorrente per compensare spese ed onorari della presente fase giudiziale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie il ricorso per l’esecuzione del giudicato in epigrafe indicato e per l’effetto:
1) Ordina alla Azienda Sanitaria locale xxx di xxx, in persona del legale rappresentante in carica, di dare esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n.1962 del 2004 nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a istanza di parte della presente decisione;
2) Nomina sin da ora Commissario ad acta il Prefetto di Salerno il quale provvederà – anche mediante un suo delegato – a porre in essere in via sostitutiva, tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n.1962 del 2004;
3) Pone a carico dell’amministrazione il compenso per il Commissario ad acta pari a Euro 2.000,00 (Euro. duemila /00);
4) Dispone che a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente decisione sia trasmessa alle parti in causa e al Commissario ad acta nominato.
5) Compensa spese ed onorari della attuale fase giudiziale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente FF
Marco Lipari, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere

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