Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15312

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che O.G. e le altre tredici persone indicate in epigrafe, con ricorso del 22 novembre 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Palermo depositato in data 8 luglio 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha dichiarato la nullità della procura ad litem, con conseguente inammissibilità del ricorso, ed ha compensato le spese del giudizio;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che la Corte d’Appello di Palermo, con il suddetto decreto impugnato ha dichiarato la nullità della procura ad litem e, conseguentemente, del ricorso, per difetto di jus postulandi, osservando che essa è estremamente generica, anche perchè contenuta in foglio separato privo del timbro di congiunzione e di numerazione progressiva, elementi escludono il riferimento certo al processo di equa riparazione.

Considerato che, con i motivi di censura vengono denunciati come illegittimi, per violazione dell’art. 83 cod. proc. civ.: a) la omessa considerazione che l’unico requisito di validità della procura ad Utero è costituito dalla materiale congiunzione di tale procura all’atto cui si riferisce; b) l’omessa considerazione che il tenore letterale della procura non lascia adito a dubbi circa il riferimento della stessa al ricorso per equa riparazione proposto dinanzi al Giudice adito;

che le censure sono fondate;

che, nella specie, la procura ad litem è stata conferita su foglio separato, materialmente congiunto al ricorso per equa riparazione;

che, con prevalente e consolidato orientamento, questa Corte, ha enunciato i seguenti principi: a) il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, ultimo periodo, (aggiunto dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta, con la conseguenza che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 12332 del 2009 e 7731 del 2004); b) in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo – in relazione al quale la L. 24 novembre 2001, n. 89, art. 3, comma 2, richiede che il ricorso introduttivo sia sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale – deve ritenersi che, allorchè la procura sia apposta in calce al ricorso, la posizione topografica della procura sia idonea – salvo che dal suo testo si ricavi il contrario – a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell’atto giuridico (di cui è espressione, in materia processuale, l’art. 159 cod. proc. civ.), a nulla rilevando nè l’assenza di alcun riferimento esplicito al giudizio che si è inteso promuovere, nè la formulazione generica del mandato (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 21189 del 2005); c) ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., come modificato dalla L. n. 141 del 1997, art. 1, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale venga introdotto il giudizio (nella specie, avanti alla corte d’appello ai sensi della L. n. 89 del 2001), anche se, rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto, non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare e manchino la data ed altresì l’indicazione del giudice adito, la collocazione materiale della procura, in seguito alla citata novella, facendo ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dando luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui accede, mentre l’introduzione del giudizio con ricorso vale ad attribuire coincidenza tra la data di conferimento e quella di deposito (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 28839 del 2011);

che come già rilevato, nella specie, i Giudici a quibus hanno affermato che la procura ad litem in questione è generica mentre, in applicazione degli ora richiamati principi di diritto, il prudente apprezzamento di fatti e circostanze, consente di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta;

che, infatti, la materiale congiunzione della procura al ricorso per equa riparazione de quo costituisce un serio ed univoco indice di riferimento di essa al processo in questione;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, con la conseguenza che la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà alla trattazione ed alla decisione della causa medesima, nonchè a regolare anche 1 spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 77

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
I ricorrenti, in qualità, il primo (I.A.B.) di imprenditore individuale ed il secondo (D.B.) di institore della suddetta impresa, espongono di aver assunto l’esecuzione dei lavori di " adeguamento e rifacimento della rete idrica del capoluogo" per il corrispettivo di Euro. 419.478,10 oltre oneri di sicurezza pari a Euro. 15.493,71, in forza di contratto del 21.7.05, stipulato con il Comune di xxx in esito ad apposita gara per pubblico incanto con il criterio del prezzo più basso, conclusasi il 12.3.04.
Nel corso dei lavori, la cui consegna è avvenuta il 6.6.2006 (come da verbale redatto ai sensi dell’art. 130 DPR 554/99), il Responsabile Comunale dell’A.T.M., con determina n.199 del 18.8.2008 ha proceduto alla risoluzione del contratto d’appalto (con la ripresa del procedimento di scelta ex art.140 D.lgs. 163/06), sulla base della deliberazione n.80 del 13.8.08, assunta dalla Commissione Straordinaria con i poteri di G.M. che, quale atto di indirizzo, ha invitato il Responsabile ad agire in tal senso.
La deliberazione n.80 del 13.8.08, aveva come presupposto la nota della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 46579 /08/Area I del 15.7.08, contenente informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell’art.10 DPR 252/98, nei confronti della impresa individuale B.I. e del suo institore.
Nella predetta informativa la Prefettura esponeva che la complessiva valutazione di tutti gli elementi acquisiti mediante gli accertamenti disposti per il tramite delle Forze di Polizia, induceva a ritenere sussistente il pericolo di tentativi di infiltrazioni mafiose nell’ambito dell’impresa.
Ciò in quanto era emerso un articolato quadro di significative relazioni dei nominati in oggetto, (B.I. e B.D.) con soggetti gravati da molteplici precedenti penali e appartenenti alla criminalità organizzata.
Il RUP, peraltro, con telegramma dell’1.8.08, ordinava, nelle more, la sospensione immediata dei lavori.
Contro tutti gli atti del procedimento (l’informativa, la delibera della Commissione straordinaria, la determina di risoluzione del contratto e l’ordine di sospensione dei lavori) insorgono i ricorrenti denunciandone vizi propri e derivati.
In particolare dell’informativa prefettizia n. 46579/08 del 15.7.2008 censurano l’insufficienza della motivazione (perché non sarebbe indicato puntualmente l’esito degli accertamenti) e contestano, in ogni caso, che i ricorrenti possano vantare un quadro di relazioni quale quello indicato dalla Prefettura, potendosi, al più riscontrare qualche occasionale incontro.
Le doglianze sono infondate.
In particolare dal sintetico contenuto della parte motiva dell’informativa impugnata è chiaramente individuabile il nucleo essenziale delle ragioni che ne hanno determinato l’adozione, rappresentato dall’esistenza di plurime e reiterate frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata.
Tanto soddisfa l’onere di sufficienza motivazionale.
La specificazione in dettaglio degli incontri che hanno fondato tale giudizio non è, infatti, necessaria per integrare il requisito della indicazione dei presupposti di fatto, in primo luogo perché l’ordinamento implicitamente (v. art. 3 c.p.a., rubricato "dovere di motivazione e sinteticità degli atti" e art.133 c.p.c. che, nel disciplinare il contenuto della sentenza, richiede la "concisa" esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione) consente -ed anzi induce- alla sinteticità di tale indicazione, imponendo per ciò un procedimento inferenziale di reductio ad unum dei singoli dati di dettaglio.
A ciò si deve aggiungere che l’indicazione specifica (a cui chiaramente l’impianto motivazionale dell’informativa rinvia, laddove richiama gli accertamenti disposti per il tramite delle Forze di Polizia) è sicuramente conoscibile dal destinatario sia a seguito degli incombenti istruttori – disposti anche nella presente controversia- sia a seguito di autonoma istanza di accesso (v. in tal senso T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 22 aprile 2009, n. 253), sicchè sotto tale profilo si supera ogni questione inerente la assunta eccessiva sinteticità della motivazione, trattandosi di atti che la integrano per relationem.
In tal senso va ricordata anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui "è legittima l’informativa prefettizia antimafia che omette di citare testualmente i singoli atti dell’istruttoria, essendone sufficiente il mero richiamo per integrare la motivazione "per relationem" ex art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241." (Consiglio Stato, sez. VI, 11 settembre 2001, n. 4724).
Diversa ed ulteriore questione è quella della lamentata erroneità e irragionevolezza e del desunto quadro relazionale con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.
Sotto tale profilo, dirimenti sono stati gli incombenti istruttori disposti con ord. cautelare n. 124/08 con cui si è chiesto di depositare l’esito degli accertamenti svolti.
Orbene, dalla nota della Regione Carabinieri "Calabria" – Comando provinciale di Reggio Calabria- emerge che B.I. è stato notato in varie circostanze (esattamente 7 decorrenti dal 1994 al 2007) con diversi soggetti (tali: R.V.; Z.D.; M.M.; R.R.; M.D. e R.M.), tutti ritenuti esponenti della criminalità organizzata, molti dei quali gravati da condanne (anche se non definitive) o raggiunti da ordinanze custodiali nell’ambito di procedimenti per associazione di stampo mafioso.
A carico di B.D. risultano, invece 5 controlli con B.A., ritenuto elemento collegato alla cosca B. (il numero dei controlli con il medesimo soggetto esclude di per sé l’occasionalità); un controllo con tale R.A., nipote di un capomafia locale ed un altro con il fratello di questo; altri due controlli, in epoca successiva, con altri due soggetti di calibro criminale analogo.
La consistenza numerica delle volte in cui i due soggetti titolari di potestà decisionali nell’ambito dell’impresa sono stati notati in compagnia di persone collegate o contigue ad organizzazioni criminali, già fornisce un elemento difficilmente superabile in merito alla occasionalità degli incontri.
Ma il dato particolarmente dirimente è rappresentato dal fatto, che i soggetti con cui è stato controllato B.I. (cioè il titolare dell’impresa, ovverosia colui che è dotato della potestà decisionale massima, influenzando e determinando le scelte d’impresa, a nulla rilevando la preposizione institoria del figlio che non esclude affatto tali poteri) sono tutti (senza esclusione alcuna) gravitanti nell’ambito della c.d. cosca Belcastro.
Ritenere questo un dato occasionale e non determinante, significherebbe svalutare un elemento, invece, dotato di straordinaria pregnanza, in quanto indicativo della contiguità ad un ben determinato ambiente criminale (non a caso il B.I. non è stato controllato in compagnia di esponenti di alcun altro clan mafioso).
Dunque, la natura degli incontri perde i connotati di equivocità e occasionalità in favore, invece, di un forte elemento indiziario di segno contrario, in ragione della "omogeneità" dell’appartenenza dei soggetti gravati.
Si può ora passare all’esame delle doglianze mosse contro la deliberazione commissariale nr. 80 del 13.08.08 che, quale atto di indirizzo, ha invitato il Responsabile dell’area Tecnico- Manutentiva a risolvere il contratto di appalto.
In primo luogo, priva di fondamento è l’eccezione del Comune di difetto di giurisdizione, motivata con l’asserita natura privatistica e negoziale degli atti comunali impugnati.
Essi, pur avendo ad oggetto formalmente l’esercizio del potere di recesso dal contratto, sono espressione di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente, il cui esercizio è consentito anche nella fase di esecuzione del contratto dal D.P.R. n. 252 del 1998, art. 11, comma 2, e che attiene alla scelta del contraente stesso. Tale potere è estraneo alla sfera del diritto privato, a differenza del recesso previsto dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F, (in relazione al quale spetta al Giudice ordinario verificarne la sussistenza dei presupposti: Cass. n. 10160/2003).
Il recesso di cui si tratta, in altri termini, non trova fondamento in inadempienze verificatesi nella fase di esecuzione del contratto, ma è consequenziale all’informativa del Prefetto ai sensi del D.P.R. n. 252 del 1998, art. 10 e, quindi, è espressione di un potere di valutazione di natura pubblicistica diretto a soddisfare l’esigenza di evitare la costituzione o il mantenimento di rapporti contrattuali fra i soggetti indicati nel cit. D.P.R. art. 1, e imprese nei cui confronti emergono sospetti di collegamenti con la criminalità organizzata. Ne consegue la giurisdizione del giudice amministrativo (così testualmente Cassazione civile, sez. un., 29 agosto 2008, n. 21928).
Della delibera n.80/2008 della commissione straordinaria si denuncia in primo luogo l’illegittimità derivata dalla informativa prefettizia, ma evidentemente tale profilo può dirsi superato, essendo state respinte le doglianze contro l’atto presupposto.
Se ne censura, inoltre, la violazione dell’art.11 co.23 del DPR 252/98 e dell’art.7 e segg. L.241/90 nonchè l’incompetenza, essendo competente il dirigente comunale.
Quest’ultima eccezione può essere agevolmente superata in considerazione della natura esplicitamente menzionata della delibera in esame, laddove essa viene qualificata, nel suo oggetto, come "atto di indirizzo", come conferma la circostanza che essa non dispone la risoluzione del contratto, ma demanda ad altro organo l’adozione del recesso.
La censura è, comunque, inammissibile per carenza di interesse in quanto l’atto di risoluzione del contratto è stato posto in essere dal Responsabile dell’area Tecnico- manutentiva, cioè dall’organo pacificamente competente a tal fine, sicché l’annullamento della delibera in questione, per difetto di competenza non sarebbe di alcuna utilità, risultando già in atti l’adozione del provvedimento da parte dell’organo competente.
Più complessa e articolata è la censura con cui si deduce la violazione della normativa di settore e delle garanzie partecipative.
In particolare i ricorrenti evidenziano che l’informativa in questione è intervenuta a contratto di appalto già stipulato con esecuzione quasi totale dei lavori commissionati (e la circostanza non è stata smentita dal comune resistente).
Contestano che, in tale ipotesi, la risoluzione del contratto possa considerarsi una conseguenza "automatica" dell’informativa, in quanto l’art. 11 cit. prevede non un obbligo, bensì una facoltà di risoluzione (v. testualmente il disposto normativo del citato art.. 11, co 1,2,3 che così recita:
"1. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all’amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.
2. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi d’urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza delle informazioni del prefetto. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e l’amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
3. Le facoltà di revoca e di recesso di cui al comma 2 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto.").
Deducono, pertanto, la necessità di una specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto al recesso, considerato lo stato dei lavori – decisamente avanzato- e, data la natura non vincolata dell’atto, anche dell’avviso di avvio del procedimento, trattandosi di un atto di II grado.
In particolare, i ricorrenti, pur premettendo che, come chiarito dalla costante giurisprudenza in materia, la valutazione e la conseguente decisione circa la sussistenza di tentativi di condizionamenti mafiosi dell’impresa, tali da imporre la cessazione di rapporti giuridicoeconomici con la p.a., non può che spettare ex lege in via esclusiva al Prefetto, con esclusione di qualsivoglia ambito di discrezionalità dell’ente locale in ordine a tale aspetto, deducono che l’art.11 del DPR 252/98, co. 2 e 3, in caso di sopravvenienza dell’informativa prefettizia interdittiva dopo la stipula del contratto, consente alla stazione appaltante di recedere dallo stesso, fatto salvo il pagamento del valore venale delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per il rimanente nei limiti delle utilità conseguite (co.2).
Tale facoltà di revoca e/o di recesso è connotata dalla discrezionalità con riferimento alla convenienza di una decisione di recesso a lavori ultimati o in fase di ultimazione, come nella fattispecie.
Il che imporrebbe una adeguata specificazione delle ragioni che, a lavori tanto avanzati, non hanno determinato il mantenimento del rapporto contrattuale.
Anche tale doglianza è infondata.
La giurisprudenza ha chiarito che l’unico spazio di un possibile margine di discrezionalità della stazione appaltante destinataria dell’informazione può rinvenirsi nella valutazione della convenienza per l’amministrazione e nell’opportunità per l’interesse pubblico della prosecuzione del rapporto contrattuale già in corso di svolgimento. Tale valutazione può tuttavia rinvenire un suo spazio possibile solo allorchè il rapporto contrattuale sia in corso di esecuzione già da un cospicuo lasso di tempo e sussistano concrete ragioni che rendano del tutto sconveniente per l’amministrazione l’interruzione della fornitura, del servizio o dei lavori che formano l’oggetto del contratto revocando.
Solo stringenti ragioni di interesse pubblico a non interrompere un servizio essenziale, difficilmente rimpiazzabile in temi rapidi, o a completare un’opera in corso di ultimazione, et similia, potrebbero invero giustificare il sacrificio del prevalente (di regola) interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che presiede ai poteri interdittivi antimafia.
E ciò comporta che la motivazione dovrà essere ampia a supporto della determinazione di proseguire il rapporto in funzione dell’esistenza di dette circostanze, ma non per l’opposto caso in cui, in assenza di queste ultime, non vi siano ragioni per vanificare la portata dell’informazione interdittiva. In quest’ultimo caso, invero, a giustificare l’adozione del provvedimento è sufficiente il rinvio alla stessa (v. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 31 gennaio 2005, n. 574 e T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 08 luglio 2010, n. 16618).
In altri termini, posto che è evidente il profilo negativo per l’interesse pubblico nell’avere rapporti contrattuali con imprese esposte a rischi di condizionamenti mafiosi (principio che si pone come regola dell’agire amministrativo), la previsione della facoltà di recesso (che rappresenta, pertanto, un’eccezione) è giustificata dalla necessità di consentire all’amministrazione di non recedere se l’interesse a mantenere il contratto sia prevalente. E’ su ciò, quindi, che si appunta l’onere motivazionale, dovendo la p.a., a fronte dell’interesse primario a non avere rapporti negoziali con imprese potenzialmente influenzabili dalle organizzazioni criminali, spiegare se vi siano prevalenti ragioni per mantenerli.
Ma a ben guardare, il rinvio alla nota prefettizia interdittiva quale unica ragione del recesso, senza valutazione alcuna di ragioni di segno contrario è solo apparente, poiché la delibera impugnata dà conto, per relationem, delle ragioni per cui non vi fosse spazio alcuno per la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Deve, a tal fine ricordarsi, come ribadito dalla difesa dell’ente locale, che il Comune di xxx era (ed è) amministrato, al momento dell’adozione degli atti censurati, da una Commissione straordinaria, a seguito di scioglimento del Consiglio comunale in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
Tale Commissione, all’atto dell’insediamento, ha adottato una delibera programmatica – recante n. 13 del 30.11.2006 (vedila nel fascicolo del Comune resistente, all.7)- nella quale ha stabilito i criteri e le modalità da seguire nei procedimenti di affidamento di opere pubbliche, servizi e forniture.
Nelle premesse di tale delibera, la commissione espressamente richiama la necessità di ispirarsi, nel settore degli appalti, potenzialmente particolarmente esposto a fenomeni di turbativa determinati dall’ingerenza delle organizzazioni criminali, a criteri di massima legalità e trasparenza, al fine di impedire ogni forma di condizionamento illecito.
Delibera, pertanto, di ritenere prevalente il criterio della stretta legalità, il che è quanto mai comprensibile in un comune i cui organi elettivi siano stati appena sciolti per potenziali condizionamenti mafiosi.
Tanto premesso, deve osservarsi che la delibera in questione, viene richiamata espressamente tra le premesse di quella successiva n. 80 del 13.8.2008, con cui si è deciso di ritenere doveroso lo scioglimento del contratto. Tale richiamo fornisce quell’ulteriore elemento motivazionale invocato dalla difesa dei ricorrenti, in quanto chiarisce le ragioni per cui non si è dato spazio alcuno alla possibilità alternativa al recesso, stante la già deliberata linea di condotta e gestione degli appalti pubblici di stretta legalità, al fine di evitare ogni fenomeno di possibile condizionamento.
Infine, non può trovare accoglimento, in applicazione dei principi di cui all’art. 21 octies l. 241/90, la censura con cui si contesta la violazione delle garanzie partecipative,.
Deve premettersi che, in realtà, la doglianza in questione è più appropriata all’atto con cui è stato risolto il contratto, piuttosto che alla delibera di indirizzo, stante la sua natura programmatica.
Tuttavia, la censura di invalidità derivata, proposta nei confronti della determina di risoluzione, rende la questione relativa alla riferibilità della doglianza all’ uno piuttosto che all’altro atto priva di rilevanza effettiva.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, alla luce delle doglianze proposte in giudizio, i ricorrenti avrebbero fatto valere nel procedimento funzionale alla risoluzione del contratto solo la particolare situazione di fatto rappresentata dall’avanzato stato di esecuzione del contratto, il che non avrebbe potuto determinare comunque un esito differente, alla luce della linea gestionale scelta dalla commissione straordinaria ed esternata nella delibera n. 13/2006.
Il rigetto delle suesposte doglianze conduce alla reiezione delle censure di invalidità derivata contro determina del Responsabile dell’area Tecnico- Manutentiva del Comune di xxx n. 199- 2008 – Reg. Gen. 409/2008 di rescissione del contratto.
Infine, vanno respinte anche le doglianze contro l’ordine del RUP, del 2.8.2008 di sospensione immediata dei lavori di cui si contesta la legittimità, in quanto la delibera di indirizzo della Commissione Straordinaria, di cui l’ordine di sospensione si pone quale atto esecutivo, non risultava ancora adottata (l’atto di indirizzo è infatti, del 13.8.2008, mentre l’ordine di sospensione è del 1.8.2008), con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art.133 co.2 DPR 554/99; difetto di motivazione; illegittimità derivata dalla illegittimità della del. G.M. N.76/08 (rectius del. C.S. 80/2008); contraddittorietà e falsità procedimentale.
Sul punto deve rilevarsi che la sospensione dei lavori, data la sua natura strumentale, urgente e cautelare, rinviando genericamente all’atto di indirizzo della Commissione Straordinaria, ben si coniuga con la possibilità che il riferimento vada letto in relazione all’atto non ancora formalmente deliberato, ma già predisposto in fase istruttoria, avendo proprio la funzione di evitare che, nelle more dell’adozione, potesse protrarsi l’esecuzione del contratto da parte dell’impresa destinataria dell’informativa. Tale conclusione è rafforzata dalle date di adozione dei due provvedimenti (il 1°.8.2008, l’ordine di sospensione e il 13.8.2008, l’adozione dell’atto di indirizzo) del tutto compatibili con la pendenza della fase istruttoria.
La legittimità dell’ordine di sospensione immediata dei lavori esclude che possa accogliersi la domanda risarcitoria per gli asseriti danni patiti per la sospensione illegittimamente disposta; danni, peraltro, del tutto indimostrati.
Ugualmente è a dirsi per i danni da illegittimità degli altri atti impugnati.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione della particolare situazione di fatto che ha dato origine alla controversia (determinata dallo stato avanzato dei lavori oggetto di appalto).
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Rigetta, altresì, la domanda risarcitoria.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente FF
Caterina Criscenti, Consigliere
Desirèe Zonno, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-11-2013, n. 44447

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Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Palermo confermò la sentenza emessa il 15.2.2011 dal giudice del tribunale di Agrigento che aveva dichiarato O.D. e I.N. colpevoli del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 44, lett. b) perchè, nella qualità di proprietari di un immobile a due elevazioni e di committenti dei lavori, avevano realizzato, in assenza del prescritto permesso a costruire, la terza elevazione con copertura a tetto spiovente ad unica falda e struttura costituita in muratura in conci di tufo, con copertura in legno costituita da travi lamellari sovrastate da perline in legno, guaina bituminosa impermeabile ed isopan di copertura; e li aveva condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni dieci di arresto ed Euro 7.500 di ammenda ciascuno, con la demolizione delle opere abusive e la subordinazione alla demolizione della sospensione condizionale della pena.
Gli imputati, a mezzo dell’avv. xxx, propongono ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell’art. 521 c.p.p., comma 2, e nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, sia per la erronea individuazione del fabbricato sia per la erronea rappresentazione sulla natura ed entità delle opere effettivamente poste in essere.
2) violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), perchè nella specie non occorreva il permesso di costruire trattandosi di lavori di mera manutenzione ordinaria.
3) violazione dell’art. 157 c.p. perchè non vi era alcuna prova che i lavori fossero in corso al momento dello accertamento sicchè, in applicazione del principio del favor rei, il reato doveva essere dichiarato prescritto.
Motivi della decisione
Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto alla indicazione dell’immobile oggetto di contestazione, la corte d’appello ha esattamente osservato che tale immobile era stato specificamente individuato nel capo di imputazione con i dati catastali (f. 15, p.lla 780 del Comune di xxx) sicchè era irrilevante la circostanza che esso fosse allocato in (OMISSIS) e non in via (OMISSIS), così come indicato in rubrica.
Si trattava invero di un mero errore materiale che non poteva portare ad alcuna incertezza sulla effettiva individuazione del fabbricato, perchè appunto erano indicati gli estremi catastali e perchè lo stesso risultava pacificamente dagli atti già acquisiti al fascicolo dibattimentale (verbale di sopralluogo del 25.10.08 e documentazione fotografica allegata). Nessun dubbio vi era quindi sul fatto che tutta l’istruttoria dibattimentale avesse avuto ad oggetto le opere abusive effettuate dagli imputati sullo stesso stabile di loro residenza.
Quanto ai lavori abusivamente effettuati, con il capo di imputazione era stato contestato agli imputati di avere effettuato la terza elevazione fuori terra con tetto spiovente di una unica falda, con struttura in muratura in conci di tufo e muratura in legno costituita da travi lamellari sovrastate da perline in legno, guaina bituminosa impermeabile e isopan di copertura;. Gli imputati sono stati appunto ritenuti responsabili di avere realizzato questo nuova costruzione e non già di avere solo alterato il prospetto.
In ogni caso, non è prospettabile una violazione dell’art. 521 c.p.p. perchè la sentenza impugnata ha esattamente osservato che gli imputati avevano apprestato le loro difese in relazione agli specifici fatti oggetto di contestazione, essendo stato correttamente individuato l’immobile su cui vennero realizzate le opere abusive, di modo che non era ravvisabile alcuna violazione o limitazione del diritto di difesa.
Il secondo ed il terzo motivo si risolvono in censure in punto di fatto della decisione impugnata, con le quali si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e sono comunque manifestamente infondati.
Quanto al secondo motivo, si è già osservato che il giudice del merito ha, con apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, accertato che non si trattava soltanto di una nuova copertura del tetto, bensì della realizzazione della copertura della terza elevazione dell’immobile preesistente e della realizzazione delle finestre sui muri perimetrali, con conseguente creazione di un nuovo e consistente volume abitativo, e conferimento all’immobile di una diversa sagoma, determinata dalla copertura dell’ultimo piano e dalla creazione di finestre sul prospetto esterno. In particolare, la corte d’appello ha rilevato che i lavori erano destinati complessivamente a creare un nuovo edificio con una più estesa superficie chiusa e di volume notevolmente superiore all’esistente, con una nuova destinazione abitativa, con evidente incidenza sul carico urbanistico. E’ quindi evidente come non si potesse certamente parlare di mera manutenzione ordinaria e come invece fosse necessaria la concessione edilizia, trattandosi di intervento di ristrutturazione edilizia che ha portato ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ad aumento di unità immobiliari, a modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o della superficie (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10).
Quanto al terzo motivo, la corte d’appello ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto che non fosse ancora decorso il termine prescrizionale, osservando che dalla documentazione fotografica in atti risultava evidente che i lavori eseguiti fossero di recente realizzazione, come poteva dedursi dalle tracce di cemento ancora fresco, e che comunque non fossero ancora ultimati di guisa che nessuna rilevanza poteva avere il fatto che, al momento dell’accertamento ((OMISSIS)) non fossero stati rinvenuti operai sui luoghi. A fronte di tale accertamento, il ricorso si limita ad affermazioni del tutto generiche, senza nemmeno indicare da quali elementi (che il giudice del merito avrebbe omesso di considerare) si sarebbe dovuta desumere una diversa data di consumazione del reato. Va ricordato che secondo la giurisprudenza "Anche in materia edilizia, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva della prescrizione, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione ed in particolare, trattandosi di reato edilizio, la data di esecuzione dell’opera incriminata" (Sez. 3, 23.5.2000, n. 10585, Milazzo, m. 217091); "In tema di prescrizione, grava sull’imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti. (Fattispecie in tema di edilizia)" (Sez. 3, 24.3.2009, n. 19082, xxx, m. 243765).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Essendo il ricorso inammissibile, qualora la prescrizione del reato fosse maturata in una data successiva a quella in cui è stata emessa la sentenza impugnata, sarebbe irrilevante perchè, a causa della inammissibilità del ricorso non si è formato un valido rapporto di impugnazione il che preclude a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare le eventuali cause di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, verificatesi in data posteriore alla pronuncia della decisione impugnata (Sez. Un., 22 novembre 2000, xxx, m. 217.266; giur. costante).
In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, di una somma in favore della cassa delle ammende, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15313

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che M.G., G. ed G.E. – quali eredi di Ga.En., deceduta in data (OMISSIS) -, nonchè V.S. – nella sua qualità di madre esercente la potestà genitoriale sui figli minori A.V. e G.N., anch’essi eredi di Ga.En.-, con ricorso del 26 novembre 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Venezia depositato in data 5 maggio 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare ai ricorrenti, pro quota, la somma di Euro 8.150,00, a titolo di equa riparazione, condannandolo altresì alle spese processuali, previa compensazione per la metà;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 37.500,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto proposta con ricorso del 14 novembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) Ga.

E. aveva proposto – con citazione del 12 giugno 1982 – domanda dinanzi al Tribunale di Bergamo, il quale aveva deciso la causa con sentenza del 15 febbraio 2001; b) la Corte d’appello di Brescia adita aveva deciso l’appello con sentenza dell’11 dicembre 2007;

che la Corte d’Appello di Venezia, con il suddetto decreto impugnato, ha affermato che: a) la domanda di equa riparazione concernente il processo presupposto può essere presa in considerazione soltanto per il periodo dal 27 ottobre 1999 all’11 dicembre 2007, in quanto il diritto all’indennizzo per il periodo anteriore al 27 ottobre 1999 deve considerarsi coperto da prescrizione; b) per gli otto anni e due mesi di irragionevole ritardo è equo l’indennizzo di Euro 8.150,00 calcolato sulla base di Euro 1.000,00 annui.

Considerato che, con il motivo di censura, viene denunciata dai ricorrenti come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, la applicata prescrizione;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che, quanto all’applicato istituto della prescrizione, è sufficiente ribadire l’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte secondo il quale, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, nel caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27719 del 2009, 1886 e 3325 del 2010);

che, nella specie, i Giudici a quibus, in violazione di tutti tali principi, hanno sostanzialmente fondato la decisione sull’illegittima applicazione dell’istituto della prescrizione;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta, restando assorbito ogni altro motivo;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di venticinque anni e sei mesi circa (dal 12 giugno 1982 all’11 dicembre 2007);

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado e di due anni per il giudizio d’appello, si considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 19.750,00 per i venti anni e sei mesi circa di irragionevole durata, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento, in favore dei ricorrenti, pro quota, della somma di Euro 19.750,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.