Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15316

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che D.G.P., con ricorso dell’8 febbraio 2011, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 12 gennaio 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del D.G. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha dichiarato la nullità della procura ad litem e del ricorso ed ha compensato le spese del giudizio;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato ha dichiarato la nullità della procura ad litem e, conseguentemente, del ricorso, per difetto di jus postulandi, osservando che, nel caso in esame, la procura conferita su un foglio a parte non pare riferibile in termini convincenti proprio alla procedura in oggetto, trattandosi di un autonomo mandato, rilasciato, con diversi caratteri di stampa, su distinto foglio, di diversa consistenza, senza timbro di congiunzione col ricorso, privo di numerazione, ed inoltre che nella procura non è indicata l’autorità territorialmente competente, con la conseguenza che la procura medesima non si può ragionevolmente considerare apposta "in calce" all’atto introduttivo, cioè specificamente diretta proprio all’introduzione della domanda di equa riparazione, potendo ipotizzarsi invece che in astratto sia stata rilasciata a fronte di un qualsiasi eventuale giudizio di risarcimento.

Considerato che, con il motivo di censura vengono denunciati come illegittimi, per violazione dell’art. 83 cod. proc. civ. ed anche sotto il profilo dei vizi di motivazione: a) la omessa considerazione che l’unico requisito di validità della procura ad litem è costituito dalla materiale congiunzione di tale procura all’atto cui si riferisce; b) l’omessa considerazione che il tenore letterale della procura non lascia adito a dubbi circa il riferimento della stessa al ricorso per equa riparazione proposto dinanzi al Giudice adito;

che, con prevalente e consolidato orientamento, questa Corte, ha enunciato i seguenti principi: a) il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, ultimo periodo, (aggiunto dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta, con la conseguenza che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 12332 del 2009 e 7731 del 2004); b) in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo – in relazione al quale la L. 24 novembre 2001, n. 89, art. 3, comma 2, richiede che il ricorso introduttivo sia sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale – deve ritenersi che, allorchè la procura sia apposta in calce al ricorso, la posizione topografica della procura sia idonea – salvo che dal suo testo si ricavi il contrario – a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell’atto giuridico (di cui è espressione, in materia processuale, l’art. 159 cod. proc. civ.), a nulla rilevando nè l’assenza di alcun riferimento esplicito al giudizio che si è inteso promuovere, nè la formulazione generica del mandato (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 21189 del 2005); c) ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., come modificato dalla L. n. 141 del 1997, art. 1, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale venga introdotto il giudizio (nella specie, avanti alla corte d’appello ai sensi della L. n. 89 del 2001), anche se, rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto, non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare e manchino la data ed altresì l’indicazione del giudice adito, la collocazione materiale della procura, in seguito alla citata novella, facendo ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dando luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui accede, mentre l’introduzione del giudizio con ricorso vale ad attribuire coincidenza tra la data di conferimento e quella di deposito (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 28839 del 2011);

che come già rilevato, nella specie, i Giudici a quibus hanno affermato che la procura ad litem in questione è sostanzialmente generica mentre, in applicazione degli ora richiamati principi di diritto, il prudente apprezzamento di fatti e circostanze, consente di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta;

che, infatti, la materiale congiunzione della procura al ricorso per equa riparazione de quo costituisce già un serio indice di riferimento di essa al processo in questione, indice supportato sia dalla sottoscrizione del ricorrente certificata autografa dal difensore sia dallo specifico richiamo alla L. n. 89 del 2001 ed al "presente atto";

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, con la conseguenza che la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà alla trattazione ed alla decisione della causa medesima, nonchè a regolare anche le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 31-01-2011, n. 49

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Svolgimento del processo

I provvedimenti impugnati, meglio precisati in epigrafe, vengono censurati per i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere e falsa, errata e contraddittoria interpretazione dell’art. 107, comma 21, L.P. n. 13/1997; contraddittoria, carente e falsa interpretazione dei fatti; vizio di motivazione; violazione dell’art. 97 Cost;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 L.P. n. 17/1993; eccesso di potere, carenza di motivazione e contraddittorietà in merito al rinnovo dell’ordinanza n. 01/2008 dd. 24.01.2008;

3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 4 D.P.P. n. 56/2007; carenza di motivazione; violazione, falsa interpretazione per eccesso di potere dell’art. 97 Cost.

Si è costituito in giudizio il Comune di Castelrotto, resistendo alle pretese del ricorrente.

Con ordinanza collegiale n. 69/2010, resa nella camera di consiglio del giorno 11.5.2010, è stata accolta la domanda di sospensione dell’ordinanza impugnata.

Alla pubblica udienza del 12.1.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Ai fini della decisione della controversia, occorre premettere quanto segue.

Il ricorrente in data 5.10.2006 ha ottenuto concessione edilizia per la ristrutturazione della p.m. 105 in p.ed. 2010 CC Castelrotto, di sua proprietà, situata all’Alpe di Siusi nel condominio S. (ex E.), in zona di verde alpino, come da progetto di recupero, consistente nella suddivisione di un appartamento in due piccoli appartamenti.

In data 6.3.2007 al signor B. è stata rilasciata una concessione in variante, che prevedeva, tra l’altro, la costruzione di un muro divisorio nella "veranda" e l’allargamento delle porte finestre ed il 20.6.2007, a lavori ultimati, ha avuto la licenza d’uso per detta p.m. 105.

Successivamente al Sindaco è pervenuta comunicazione "orale" sul fatto che la terrazza prevista nelle concessioni edilizie era stata completamente chiusa; veniva quindi eseguito un sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico comunale competente nel corso del quale si appurava la chiusura del terrazzo tramite rialzamento della balaustra e montaggio di porte e finestre.

Il sindaco, dopo regolare comunicazione di avvio del procedimento, emanava ordinanza di demolizione dd. 24.1.2008 "della balaustra e delle finestre, porte e persiane, con le quali il terrazzo è stato completamente chiuso, ed il ripristino dello stato dei luoghi approvato…", oggetto del ricorso all’esame.

Il ricorrente inviava con raccomandata 21.3.2008 un progetto in sanatoria, ai sensi dell’art. 85 LP n. 13/1997.

Con provvedimento dd. 9.5.2008 il sindaco di Castelrotto respingeva la richiesta di concessione in sanatoria, con riferimento al rigetto della Commissione edilizia, del seguente preciso tenore: "E’ già stata emessa e notificata l’ordinanza per il ripristino della situazione precedente e perciò non può essere applicato l’articolo 85 della legge urbanistica, L.P. n. 13 dd. 11.08.1997. Inoltre il progetto in sanatoria viene respinto per motivi estetici, in quanto la facciata del progetto di variante rappresenta un peggioramento sostanziale in confronto alla situazione originaria".

Tale provvedimento, unitamente alla precitata ordinanza di demolizione, veniva impugnato, con il ricorso n. 111/2008, avanti questo Tribunale, che con sentenza n. 298/2009, dichiarava improcedibile il gravame avverso detta ordinanza, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente presentato una domanda di concessione in sanatoria ed annullava, invece, il provvedimento di rigetto di concessione in sanatoria, in accoglimento dei motivi aggiunti.

Peraltro, venivano fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.

Nella decisione questo Giudice, dopo aver evidenziato che il provvedimento con cui il Comune di Castelrotto aveva rigettato la domanda di concessione in sanatoria, faceva riferimento, anche, a motivi di ordine estetico (un peggioramento sostanziale della facciata rispetto alla situazione originaria), accoglieva la doglianza relativa al difetto di motivazione su quest’ultimo punto, deducendo quanto segue: "L’amministrazione comunale nella valutazione del progetto si affida alla motivazione espressa dalla commissione edilizia, che si limita a respingere il progetto per motivi estetici, dato che la facciata sarebbe peggiorativa rispetto alla situazione precedente (quella concessionata o quella abusiva ?).

La reiezione di un progetto per motivi genericamente estetici non costituisce una motivazione sufficiente e viola il precetto di cui all’art. 7 della LP n. 17/1993. Come lamentato dal ricorrente, il tenore di siffatta motivazione non è sufficiente a rendere edotto il medesimo circa le ragioni giustificatrici della decisione assunta dall’amministrazione. La motivazione del provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, in modo da consentire al cittadino di ricostruire l’iter logicogiuridico attraverso il quale l’amministrazione si è determinata ad adottare un determinato provvedimento e di controllare il corretto esercizio del potere e far eventualmente valere le proprie ragioni nelle sedi opportune (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 8.5.2008, n. 2111 e TRGA Bolzano 19.2.2009, n. 60).

In conclusione il generico riferimento ad una precedente facciata migliore integra la carenza motivazionale lamentata".

Successivamente ed in conseguenza dell’annullamento de quo, il progetto in sanatoria contestato dal Comune veniva, nuovamente, esaminato, nella seduta del 01.10.2009, dalla Commissione Edilizia, che, in merito, si esprimeva, ancora una volta, negativamente; quindi, veniva notificata al ricorrente una nota del Comune di data 11.11.2009, contenente, ai sensi dell’art. 11bis L. P. n. 17/1993, il preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono.

Per contestare detta nota, l’ing. B., faceva pervenire al Comune di Castelrotto, la lettera del 23.12.2009, contenente, tra l’altro, le proprie osservazioni al provvedimento di rigetto.

Seguivano i provvedimenti impugnati.

Premesso quanto sopra, si può, ora, trattare il merito del gravame, che non è meritevole di positiva considerazione.

Con la prima doglianza, si aggrediscono le argomentazioni poste a giustificazione del rigetto della richiesta di sanatoria, esposte nel censurato provvedimento del 2.5.2010.

Occorre evidenziare che quest’ultimo era stato preceduto da una nota del Comune di data 11.11.2009, contenente, ai sensi dell’art. 11bis L. P. n. 17/1993, il preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria.

In detta nota, tra l’altro, il Sindaco, dopo aver premesso che "la vecchia veranda aperta con tettoia in legno veniva usata dagli utenti della sauna per raffreddarsi dopo la ventilazione" e che "la costruzione con tettoia leggera di allora permetteva la vista sulla facciata uniforme, con i balconi e tutte le persiane dell’ex EUROTEL dello stesso colore" ed, infine che "anche la visualità lungo la facciata non era compromessa e la veranda non alterava il prospetto", evidenzia le seguenti circostanze: "Con la nuova costruzione attuale, anche se viene aperta sui due lati corti, come viene proposta con il progetto di variante in sanatoria, l’aspetto cambia completamente. Questa è stata eseguita con tre pilastri, risultanti sul progetto di variante e pertanto approvati e con copertura in cemento armato, mai approvata. La veranda rimarrebbe chiusa sulla facciata lunga con le finestre e con le persiane. L’esecuzione di tale facciata è sicuramente in contrasto con l’articolo 24bis del regolamento edilizio comunale. La grandezza delle finestre supera di molto tutte le altre finestre. Anche la scelta del colore delle persiane non trova su tutto il condominio qualcosa di simile. La veranda forma un corpo appoggiato alla facciata ed è da ritenersi come un elemento estraneo, sia come forma e colore e sia come grandezza. Anche la visualità aperta lungo la facciata non è più data. Inoltre la piattaforma sopra la veranda è facilmente raggiungibile dai balconi delle unità immobiliari al piano di sopra, senza aver provveduto ad apportare una protezione per evitare una caduta accidentale.

Il cambiamento della sagoma e dell’estetica del condominio, secondo l’articolo 1120 del codice civile, sono proibiti, se alterano il decoro architettonico dell’edificio, ovvero deve essere approvato dalla maggioranza dei condomini.

Il verbale di approvazione delle modifiche esterne da parte del condominio, non è mai stato presentato".

Successivamente, dopo la presentazione di osservazioni da parte del ricorrente, nel provvedimento di rigetto definitivo, con riferimento ai motivi ostativi relativi all’estetica ed alla mancanza di consenso da parte dell’assemblea condominiale, si legge, testualmente che: "Le osservazioni del Sindaco in merito all’estetica della facciata, precisamente tettoia in cemento armato e dimensioni e posizione delle finestre con il conseguente cambiamento della sagoma e dell’estetica del condominio, vengono confermate. Mentre il condominio aveva una forma lineare, continua ed omogenea, interrotta, si può chiamare così, dal balconcino al servizio della sauna, tale uniformità viene modificata in un modo non irrilevante, innanzitutto in quanto le finestre vengono portate all’esterno della veranda. Mentre prima c’era la visibilità libera lungo la facciata del condominio, questa non esiste più, in quanto viene interrotto totalmente dalla veranda suddivisa con tramezza. Si ribadisce ancora una volta, che la sagoma e l’estetica del condominio viene alterata. Questo si evince anche dal confronto tra le foto del balconcino e della facciata, nel periodo antecedente le modifiche e dalle foto scattate dal capo ufficio tecnico in data 5 novembre 2007.

Dalle foto senza data, aggiunte alle osservazioni pervenute il 29 dicembre 2009, si riconosce una, e non due, uscite sul balconcino, la mancanza della tettoia, l’esistenza di due pilastri, di un collegamento del balconcino con il terreno senza ostacoli (parapetto, balaustra, steccato o recinzione) e di due recinzioni in ferro sui due lati laterali, appoggiate ai parapetti di una altezza di circa 7080 cm. Pertanto il balconcino era completamente apertoomissis".

Il provvedimento prosegue, rilevando, anche, che "leggendo il verbale dell’assemblea condominiale del 18.06.2005, in particolare il punto 11, si desume che è solamente stata provata l’apertura di una seconda finestra sulla facciata del locale ex sauna e della relativa porta sul corridoio interno, salvo concessione amministrativa ed, ancora che "non è stato approvato l’intervento presso il balcone di cui è oggetto la presente pratica edilizia" ed, infine, che "ciò comporta la mancanza di consenso ai sensi dell’articolo 70 legge provinciale n. 13/97 nonché sensi dell’articolo 1120 codice civile per quanto riguarda il decoro architettonico della facciata".

Ritiene il Collegio che la citata motivazione debba considerarsi puntuale, accurata ed esaustiva, anche per quanto attiene al mancato consenso degli altri condomini al progetto di cui si discute.

A tale riguardo, l’ing. B., nel ricorso (pag. 16), ritiene che la problematica del consenso riguardi "argomentazioni di squisitamente natura civilistica", che la stessa "non necessita di esser trattata in questa sede" e che "valica la competenza di codesto organo decidente". Prosegue, limitandosi alla generica affermazione che "il condominio sia all’epoca della delibera del 2005, che oggi, con la preliminare accondiscendenza alle modifiche proposte, non ha mai ostacolato l’operato dell’ing. B., approvandolo invece in ogni occasione" ed evidenziando che "ad oggi non si è a conoscenza di alcuna pendenza da parte del condominio o dei condomini, ma neppur mai è giunta alcuna lamentela dagli stessi in merito alle modifiche effettuate".

Circostanze, tuttavia, che non possono sostituire un formale consenso scritto dei condomini né una delibera condominiale in tal senso al progetto contestato.

Né si può condividere l’assunto del ricorrente, secondo cui la verifica della sussistenza dell’assenso non rientrerebbe nella competenza giurisdizionale di questo Giudice.

Infatti quest’ultimo è, certamente, competente, a valutare se il mancato o, comunque, non provato consenso de quo, addotto dal Sindaco – nel provvedimento di rigetto – come un motivo ostativo all’accoglimento della sanatoria, sia stato corretto.

In altri termini, è necessario stabilire se il Comune possa addurre come motivo di reiezione la circostanza che l’intervento contestato necessiti del consenso dei condomini, espresso attraverso l’assemblea condominiale.

Orbene, secondo un consolidato orientamento di questo Tribunale, l’Amministrazione comunale, in sede di esame della domanda di concessione edilizia, pur non dovendo compiere approfondite indagini sui rapporti di diritto privato intercorrenti tra gli interessati, è tenuto a verificare la posizione di avente diritto e, quindi, la legittimazione del richiedente (cfr. TRGA Bolzano, 28.5.1997, n. 213, 30.7.1997, n. 306 e 30.9.2004, n. 433).

Va precisato che detta verifica, pur non richiedendo particolare impegno da parte dell’Amministrazione, esige che questa, laddove la normativa civilistica, nella realizzazione di un progetto edile, esiga il consenso dei condomini, debba verificare se questo sia stato concesso.

Conseguentemente è legittimo il rigetto della richiesta di sanatoria, quanto meno in ordine al punto trattato.

Come evidenziato dal ricorrente, il provvedimento di diniego, non si limita all’esposizione della questione relativa all’estetica ed al consenso condominiale, ma si articola, complessivamente, in sei diversi ordini di motivi.

Peraltro, poiché, per un affermato indirizzo giurisprudenziale, condiviso, anche, da questo Giudice, in una motivazione comprendente più motivi di rigetto, è sufficiente la legittimità di uno solo per determinare, a sua volta, la legittimità dell’atto amministrativo, il Collegio non ritiene necessario esaminare le altre argomentazioni esposte nel provvedimento aggredito.

Con la seconda censura il ricorrente si duole, sostanzialmente, che l’ordinanza di demolizione impugnata non sia stata preceduta da una nuova comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 14 L. P. n. 17/1993.

Il rilievo è privo di pregio.

Si evidenzia, infatti, che al ricorrente era già stata notificata, in precedenza, nel 2007, un’altra ordinanza demolitoria, successivamente resa inefficace dalla precitata sentenza n. 298/2009 di questo T.R.G.A.

Ciò significa che il ricorrente era, certamente, a conoscenza dell’esistenza di un procedimento relativo alla richiesta di rilascio della concessione edilizia in sanatoria e che, in caso di nuovo rigetto di questa, il Comune avrebbe dovuto adottare una nuova ordinanza di demolizione a conferma di quella precedentemente emanata nel 2007.

Quindi, in una ottica sostanzialistica dell’obbligo di comunicazione dell’avvio procedimentale fondato sulla necessità di assicurare all’interessato la possibilità di intervenire nel procedimento, nel caso, una distinta comunicazione di avvio del procedimento è da ritenersi superflua.

Per altro verso, anche, la doglianza è priva di spessore.

Nella specie, infatti, si è in presenza di un provvedimento vincolato del Comune, essendo questo obbligato ad emettere il provvedimento demolitorio, una volta accertato che i lavori sono abusivi e che gli stessi non sono suscettibili di sanatoria.

Infatti, la disposizione sull’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento deve essere interpretata alla luce dell’ art. 21octies, comma 2, della legge n. 241/1990 (disposizione di inequivocabile carattere processuale e, quindi, da applicarsi anche nella Provincia autonoma di Bolzano), che così recita: "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato…".

Nella specie, attesa la natura vincolata del potere esercitato dal Sindaco, la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento non potrebbe, comunque, comportare l’annullamento del provvedimento finale del procedimento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10.12.2007, n. 6325; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11.9.2008, n. 8262; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10.2.2009, n. 1236; TRGA Bolzano, 5.6.2009, n. 217; 23.4.2008, n. 188 e 14.1.2009, n. 8).

La censura va, dunque, disattesa.

Con il terzo motivo, riferibile a entrambi i provvedimenti impugnati, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 4 del D.P.P. n. 56/2007, che normano il procedimento per l’approvazione di ogni progetto edilizio effettuato in zone soggette a vincolo paesaggistico.

In particolare l’art. 4 dispone che "qualsiasi variante ai progetti esaminati dall’autorità provinciale per la tutela del paesaggio, nonché tutti i progetti presentati successivamente e concernenti la stessa costruzione o posizione devono essere trasmessi all’autorità provinciale".

Con la censura si lamenta che il progetto negato non sia stato trasmesso dal Comune di Castelrotto all’autorità provinciale, come invece era avvenuto nel 2006 con la precedente domanda di concessione, ottenuta dal ricorrente in data 5.10.2006.

Prima di tutto occorre precisare che il citato D.P.P. n. 56/2007 – contenente il regolamento di esecuzione alla legge sulla tutela paesaggio – è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige in data 11.12.2007 e che, quindi, questa norma è entrata in vigore a fine dicembre 2007, mentre il progetto originario era stato concessionato dal Comune di Castelrotto in data 5.10.2006, ossia in un periodo anteriore. Ciò porta a concludere che l’obbligo imposto dall’art. 4, comma 1, non possa trovare applicazione alla fattispecie de qua, riguardando, solamente, le varianti relative a progetti che sono stati sottoposti all’esame dell’autorità provinciale per la tutela del paesaggio, per la prima volta, in data successiva al 26.12.2007.

Inoltre la ratio della norma sembra essere quella della necessità di sottoporre all’esame della Provincia i progetti assentiti e non quelli negati.

In conclusione il ricorso è infondato e va, conseguentemente, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente, soccombente in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Castelrotto, liquidate in complessivi Euro 3000,00 (tremila/00), oltre gli oneri di legge.

Il contributo unificato rimane a carico del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Margit Falk Ebner, Presidente

Hugo Demattio, Consigliere

Luigi Mosna, Consigliere, Estensore

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-11-2013, n. 44482

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Svolgimento del processo
1. – Con sentenza resa in data 11.11.2010, il tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, ha condannato P.G. alla pena di un anno e due mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, in relazione al reato di lesioni colpose aggravate commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di Pe.
F., in (OMISSIS).
All’imputato (nella qualità di legale rappresentante della xxx s.p.a. e datore di lavoro del Pe.) era stata contestata la violazione, oltre ai tradizionali parametri della colpa generica, delle norme di colpa specifica specificamente indicate nel capo d’imputazione; violazioni, per effetto delle quali si era verificato l’incidente sul lavoro ai danni del lavoratore richiamato, il quale, impegnato nelle opere di manutenzione straordinaria di un, cancello carraio, era stato travolto dal crollo di un’anta di detto cancello che aveva provocato al lavoratore gravi lesioni da schiacciamento.
In particolare al P. era stato contestato di aver omesso di adottare le misure di prevenzione e di protezione idonee a consentire l’esecuzione dei ridetti lavori di manutenzione in piena sicurezza.
Con sentenza in data 25.9.2012, la corte d’appello di Brescia, concesse al P. le circostanze attenuanti generiche, ha disposto la riduzione della pena inflitta all’imputato determinandola nella misura di otto mesi di reclusione, con la revoca delle statuizioni civili, stante l’intervenuta corrispondente revoca della costituzione di parte civile.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato sulla base di sette motivi di impugnazione.
2.1. – Con i primi due motivi di ricorso, il P. censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione della legge sostanziale e processuale, in relazione al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, avendo la corte d’appello confermato la condanna dell’imputato con riferimento a un fatto del tutto diverso da quello indicato nel capo d’imputazione, atteso che, mentre nella formulazione di quest’ultimo al P. era stata contestata la violazione della norma di colpa specifica di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375 (riguardante l’esecuzione dei lavori di manutenzione), i giudici del merito avevano viceversa condannato l’imputato per la violazione delle norme di colpa specifica concernenti l’omessa informazione del lavoratore circa i rischi specifici dell’attività (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21, ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 31) o la diversa regola di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7.
2.2. – Con il terzo e il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ricostruzione della posizione di garanzia in capo all’imputato e, complessivamente, in relazione al ruolo dallo stesso rivestito all’interno della società xxx s.p.a..
In particolare, l’imputato si duole che la corte d’appello abbia omesso di riconoscere come il P. avesse conferito una valida delega in materia antinfortunistica ad altro soggetto, tale A., avuto riguardo alla complessità della struttura organizzativa della xxx s.p.a. e alla circostanza che lo stesso A. (soggetto a sua volta già debitamente formato e addetto da ben otto anni al servizio di prevenzione e protezione della xxx s.p.a., nonchè responsabile nominato per l’esecuzione dei lavori nell’ambito del contratto – quadro tra la xxx s.p.a. e la xxx s.p.a., in cui si inseriva il cantiere in cui ebbe a verificarsi l’infortunio de quo) avesse personalmente provveduto (oltre che a comandare il Pe. per l’assistenza) alla scelta della ditta appaltatrice per l’esecuzione dei lavori in esame.
Sulla base di tali premesse, la corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere come il P. non fosse l’effettivo destinatario degli obblighi pretesamente violati, tenuto conto che era stato proprio l’ A. il soggetto a ordinare al lavoratore l’esecuzione delle attività di assistenza per la manutenzione del cancello de quo, in attuazione di una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori espressamente riconosciuta dallo stesso A. e, successivamente, emersa nel corso dell’istruttoria dibattimentale, in forza delle prove di natura testimoniale e documentale complessivamente acquisite.
2.3. – Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale negato l’applicabilità, al caso di specie, della norma di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 30 relativa al distacco del lavoratore al di fuori dell’organizzazione aziendale, con il conseguente relativo assoggettamente al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altro soggetto; e tanto, sulla base di una motivazione contraddittoria ed erronea.
2.4. – Con il sesto e il settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione del nesso di causalità tra l’ipotetica omissione contestata all’imputato e l’evento lesivo verificatosi, non avendo la corte territoriale rilevato come l’evento de quo si sarebbe in ogni caso verificato per effetto dell’abnorme comportamento del lavoratore infortunato e degli altri soggetti impegnati nella medesima lavorazione, con la conseguenza che nessuna prova era stata fornita in ordine alla circostanza secondo cui il compimento dell’azione doverosa omessa, da parte dell’imputato, avrebbe impedito la verificazione dell’evento in termini di elevata probabilità, tenuto conto che il lavoratore infortunato era stato debitamente informato delle modalità di compimento delle mansioni concretamente esercitate nell’occasione in esame, e dei rischi a quelle immediatamente connessi.
Motivi della decisione
3.1. – I primi due motivi di ricorso – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati.
Sul punto, converrà rimarcare, nel solco del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità come, nel verificare la mancata corrispondenza tra accusa contestata e fatto ritenuto in sentenza, occorra riferirsi all’operatività di criteri non formali o meccanicistici, valendo al riguardo la decisività del principio che impone (nel caso in cui sia accertato lo scostamento indicato) il riscontro dell’avvenuto rispetto dei diritti della difesa, nel senso che l’imputato abbia avuto, in concreto, la possibilità di difendersi da ogni profilo dell’addebito; e tanto, a prescindere dalla differente configurazione formale, in termini commissivi od omissivi, della condotta contestata (cfr. Cass., Sez. 4, n. 41674/2004, Rv. 229893; Cass., Sez. 4, n. 7026/2002, Rv.
223747).
Tale evenienza, in particolare, ricorre in tutti casi in cui dell’addebito si sia concretamente trattato nelle varie fasi del processo, ovvero in quelli nei quali sia stato lo stesso imputato a evidenziare il fatto diverso quale elemento a sua discolpa (v. Cass., Sez. 5, n. 23288/2010, Rv. 247761; Cass., Sez. 6, n. 20118/2010, Rv.
247330; Cass., Sez. 2, n. 11082/2000, Rv. 217222; Cass., Sez. 2, n. 5329/2000, Rv. 215903).
In breve, il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, di cui all’art. 521 c.p.p., finalizzato alla salvaguardia del diritto di difesa, non è violato qualora la sentenza puntualizzi l’imputazione enunciata formalmente nell’atto di esercizio dell’azione penale con le integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli altri atti in base ai quali è stato reso in concreto possibile all’imputato di avere piena consapevolezza del thema decidendum, così da potersi difendere in ordine a un determinato fatto, inteso come episodio della vita umana (v. Cass., Sez. 6, n. 9213/1996, Rv. 206208).
Ai fini della valutazione di detta correlazione, occorrerà dunque tener conto, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicchè questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (v. Cass., Sez. 3, n. 15655/2008, Rv. 239866).
Naturalmente, non deve trattarsi di un fatto completamente diverso ed eterogeneo con immutazione dell’imputazione nei suoi elementi essenziali (v. Cass., Sez. 1, n. 6302/1999, Rv. 213459; Cass., Sez. 6, n. 2642/1999, Rv. 212803), dovendo ritenersi sussistente la violazione de qua solamente quando nei fatti – rispettivamente descritti e ritenuti – non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di continenza, bensì di eterogeneità (Cass., Sez. 6, n. 81/2008, Rv. 242368).
Nel caso di specie, del tutto correttamente la corte territoriale ha rilevato la mancata violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, avendo osservato la corrispondenza del nucleo essenziale dell’imputazione colposa contestata al P. (consistente nella contestata violazione di norme antinfortunistiche a monte del decorso causale che ebbe a condurre all’evento lesivo de quo) con la condotta omissiva accertata in capo all’imputato.
Sulla base di tali premesse deve ritenersi come il rimprovero concernente la mancata adozione di tutte le possibili cautele indispensabili al fine di scongiurare la verificazione di eventi lesivi a carico del lavoratore infortunato, costituisse una circostanza largamente conosciuto dall’imputato e dalla sua difesa, così com’era evidente la sua rilevanza nel generale contesto della linea accusatoria, sì da non potersi ravvisare alcuna sostanziale lesione del relativo diritto di difesa.
La corretta individuazione, da parte del giudice d’appello, degli elementi essenziali dell’imputazione e il riscontro della relativa corrispondenza, tanto nell’atto d’accusa, quanto nella sentenza di condanna pronunciata a carico dell’imputato, così come il riscontro dell’effettiva acquisita conoscenza in sede dibattimentale, da parte dell’imputato, di tutti i fatti e gli elementi di prova utilizzati ai fini della decisione, valgono a lasciar ritenere pienamente rispettato, nel caso di specie, il principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 c.p.p. (e in ogni caso l’assenza di alcuna lesione dei relativi diritti di difesa), con la definitiva attestazione della radicale infondatezza dei motivi d’impugnazione sul punto sollevati dall’odierno ricorrente.
3.2. – Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono infondati.
Sul punto, l’imputato tematizza la questione relativa alla trasferibilità della posizione di garanzia del datore di lavoro in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro mediante delega ad altro preposto alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sul punto, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità sottolinea come, al fine di ritenere compiuto il richiamato trasferimento della posizione di garanzia del datore di lavoro, è necessario che al soggetto preposto a tal fine sia assicurata la disponibilità di tutti gli strumenti di autonomia operativa, gestionale e finanziaria indispensabili al fine di garantire l’adozione di tutte le misure precauzionali funzionali alla tutela piena e integrale della vita e dell’incolumità dei lavoratori occupati nell’azienda, e che il trasferimento attuato mediante la delega valga a individuare in modo preciso e determinato gli specifici poteri attribuiti al delegato, a sua volta da individuare, soggettivamente, in persone dotate della necessaria competenza a darvi attuazione.
Al riguardo, questa corte ha già avuto modo di evidenziare come in materia di violazione della normativa antinfortunistica, gli obblighi di cui è titolare il datore di lavoro ben possono essere trasferiti ad altri sulla base di una delega, purchè espressa, inequivoca e certa (Cass., Sez. 4, n. 8604/2008, Rv. 238970; Cass., Sez. 4, n. 12800/2007, Rv. 236196; Cass., Sez. 4, n. 9343/2000, Rv. 216727);
tale delega, inoltre, là dove rilasciata a soggetto privo di una particolare competenza in materia antinfortunistica e non accompagnata dalla dotazione del medesimo di mezzi finanziari idonei a consentirgli di fare fronte in piena autonomia alle esigenze di prevenzione degli infortuni, non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dai propri obblighi in materia e a liberarlo dalla responsabilità per l’infortunio conseguito alla mancata predisposizione dei necessari presidi di sicurezza (cfr. Cass., Sez. 4, n. 7709/2007, Rv. 238526; Cass., Sez. 4, n. 38425/2006, Rv.
235184).
In particolare, in ipotesi di delega di funzioni spettanti al datore di lavoro, è necessario verificare in concreto che il delegato abbia effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro, indipendentemente dal contenuto formale della nomina (Cass., Sez. 4, n. 47136/2007, Rv. 238350).
Nel caso di specie, la corte territoriale ha sottolineato come, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, non fosse risultato il rilascio, da parte dell’imputato, di alcuna particolare delega nei confronti dell’ A. in materia antinfortunistica, non potendo essa desumersi implicitamente dal semplice fatto che, secondo l’organigramma aziendale, l’ A. fosse una sorta di preposto capocantiere incaricato di seguire per conto della società l’esecuzione dei lavori di cui al contratto stipulato tra la xxx s.p.a. e la xxx s.p.a. (comprendente anche il cantiere ove ebbe a verificarsi l’infortunio in esame).
Tale preposizione, ad avviso della corte d’appello, doveva ritenersi conseguentemente tale da non prevedere alcuno specifico trasferimento di poteri e responsabilità in tema di sicurezza suscettibile di escludere la posizione di garanzia del datore di lavoro:
trasferimento di poteri certamente non surrogabile dalla generica possibilità, attribuita all’ A., di scegliere autonomamente la ditta appaltatrice per l’esecuzione dei lavori in esame in assenza di altri indici idonei ad attestare l’esistenza di un’ampia autonomia decisionale e di spesa in materie antinfortunistica in capo allo stesso.
Sotto altro profilo, la stessa corte d’appello ha sottolineato come gli elementi istruttori complessivamente acquisiti nel corso del giudizio avessero evidenziato la sostanziale insussistenza, in capo al preposto, delle necessarie competenze tecnico-professionali idonee a consentirgli un adeguato assolvimento dei compiti allo stesso genericamente attribuiti in materia di sicurezza, come confermato dagli indici di grave trascuratezza manifestati dallo stesso preposto nell’esecuzione dei relativi compiti, (cfr. pag. 8 della sentenza d’appello).
Le motivazioni così complessivamente compendiate dalla corte d’appello appaiono dotate di adeguata coerenza sul piano logico e argomentate in termini di conseguente linearità, tali da sfuggire alle censure sul punto illustrate dal ricorrente.
3.3. – Del tutto priva di fondamento deve ritenersi la censura illustrata dal ricorrente nel quinto motivo di ricorso, avendo entrambi i giudici del merito correttamente rilevato come nella specie non si fosse verificata alcuna ipotesi di distacco del lavoratore infortunato presso altro soggetto, non ricorrendone in nessun modo i relativi presupposti di fatto e di diritto, essendosi bensì trattato del solo conferimento, al lavoratore de quo, dell’incarico di procedere (nell’interesse esclusivo della società datrice di lavoro) all’esecuzione di un’attività di assistenza di altri prestatori d’opera, essi stessi coinvolti per la realizzazione di attività proprie della società di cui l’odierno imputato è il legale rappresentante.
Del tutto correttamente, peraltro, la corte territoriale ha sottolineato la totale irrilevanza della circostanza sul punto evidenziata dal ricorrente, in conformità all’insegnamento di questa corte di legittimità ai sensi del quale, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra, i relativi obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita (Cass., Sez. 4, n. 37079/2008, Rv. 241021).
3.4. – Da ultimo, dev’essere rilevata la totale infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente in tema di causalità, avendo entrambi giudici del merito evidenziato come l’eventuale adozione, da parte dell’odierno imputato, delle necessarie cautele in relazione all’esecuzione delle lavorazioni de quibus (e, segnatamente, della corretta informazione sui rischi connessi alla movimentazione di carichi di particolare e singolare gravità come quello in esame, ovvero circa l’affidamento di detta movimentazione a un soggetto dotato della necessaria e specifica esperienza) avrebbe con certezza indotto il lavoratore infortunato a modificare il proprio comportamento, assicurando l’anta del cancello in modo diverso da quello effettivamente compiuto, o avendo cura di non sostare nei pressi dello spazio di eventuale caduta dell’anta così precariamente sostenuta.
Sotto altro profilo, dev’essere escluso il ricorso di un’ipotesi di abnormità del comportamento del lavoratore infortunato, avendo la corte territoriale correttamente rilevato come l’evento infortunistico in esame ebbe a verificarsi nel corso delle ordinarie mansioni cui il lavoratore era addetto, e che il pericolo di crollo di un oggetto di tali rilevantissime dimensioni, lungi dal costituire un’ipotesi del tutto imprevedibile, doveva ritenersi ex ante un’evenienza icto oculi pienamente compatibile con lo sviluppo delle lavorazioni in esame.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicchè la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 4, n. 37986/2012, Rv. 254365).
Al riguardo, la circostanza che il lavoratore avesse imprudentemente, o in modo negligente, assicurato l’anta del cancello de quo o fosse impudentemente rimasto nei pressi dell’area di caduta della stessa, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro, dovendo ritenersi ricompreso, entro l’ambito delle responsabilità di quest’ultimo, l’obbligo di prevenire anche l’ipotesi di una condotta imprudente o negligente del lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle prevedibili evenienze riconducibili all’ordinario sviluppo delle lavorazioni oggetto d’esame.
Il datore di lavoro, infatti, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, diverso dalle ipotizzatoli e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267/2009, Rv. 246695).
In tema, questa stessa corte ha avuto recentemente modo di sottolineare come l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell’infortunio, sia a titolo di colpa diretta, per non aver negligentemente impedito l’evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio, che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate (Cass., Sez. 4, n. 16890/2012, Rv. 252544).
4. – Al riscontro dell’infondatezza di tutti i motivi di doglianza avanzati dall’imputato segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15317

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che B.V. e le altre quattro persone indicate in epigrafe, con ricorso dell’8 febbraio 2011, hanno impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Palermo depositato in data 10 giugno 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha dichiarato la nullità della procura ad litem, con conseguente inammissibilità del ricorso, ed ha compensato le spese del giudizio;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che la Corte d’Appello di Palermo, con il suddetto decreto impugnato ha dichiarato la nullità della procura ad litem e, conseguentemente, del ricorso, per difetto di jus postulandi, osservando che essa è estremamente generica, anche perchè contenuta in foglio separato privo del timbro di congiunzione e di numerazione progressiva ed unito all’ultima pagina del ricorso introduttivo recante il timbro del deposito in cancelleria, elementi che escludono il riferimento certo al processo di equa riparazione;

che, inoltre la Corte di Palermo ha affermato che, a prescindere dalla nullità della procura e del ricorso, questo è comunque tradivo, per essere stato proposto oltre i sei mesi dal decreto del giudice amministrativo che ha dichiarato inammissibile l’opposizione avverso l’ordinanza di perenzione del processo presupposto.

Considerato che, con i tre motivi di censura vengono denunciati come illegittimi, per violazione dell’art. 83 cod. proc. civ.: a) la omessa considerazione che l’unico requisito di validità della procura ad litem è costituito dalla materiale congiunzione di tale procura all’atto cui si riferisce; b) l’omessa considerazione che il tenore letterale della procura non lascia adito a dubbi circa il riferimento della stessa al ricorso per equa riparazione proposto dinanzi al Giudice adito; c) l’erroneità della ratio decidendi di inammissibilità del ricorso per intempestività;

che le censure sub a) e b) sono fondate;

che, nella specie, la procura ad litem è stata conferita su foglio separato, materialmente congiunto al ricorso per equa riparazione;

che, con prevalente e consolidato orientamento, questa Corte, ha enunciato i seguenti principi: a) il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, ultimo periodo, (aggiunto dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto dì elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta, con la conseguenza che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 12332 del 2009 e 7731 del 2004); b) in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo – in relazione al quale la L. 24 novembre 2001, n. 89, art. 3, comma 2, richiede che il ricorso introduttivo sia sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale – deve ritenersi che, allorchè la procura sia apposta in calce al ricorso, la posizione topografica della procura sia idonea – salvo che dal suo testo si ricavi il contrario – a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell’atto giuridico (di cui è espressione, in materia processuale, l’art. 159 cod. proc. civ.), a nulla rilevando nè l’assenza di alcun riferimento esplicito al giudizio che si è inteso promuovere, nè la formulazione generica del mandato (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 21189 del 2005); c) ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., come modificato dalla L. n. 141 del 1997, art. 1, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale venga introdotto il giudizio (nella specie, avanti alla corte d’appello ai sensi della L. n. 89 del 2001), anche se, rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto, non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare e manchino la data ed altresì l’indicazione del giudice adito, la collocazione materiale della procura, in seguito alla citata novella, facendo ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dando luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui accede, mentre l’introduzione del giudizio con ricorso vale ad attribuire coincidenza tra la data di conferimento e quella di deposito (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 28839 del 2011);

che come già rilevato, nella specie, i Giudici a quibus hanno affermato che la procura ad litem in questione è generica mentre, in applicazione degli ora richiamati principi di diritto, il prudente apprezzamento di fatti e circostanze, consente di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta;

che, infatti, la materiale congiunzione della procura al ricorso per equa riparazione de quo costituisce un serio ed univoco indice di riferimento di essa al processo in questione;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato con assorbimento del terzo motivo di ricorso, con la conseguenza che la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà alla trattazione ed alla decisione della causa medesima, nonchè a regolare anche le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.