T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 31-01-2011, n. 52

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Svolgimento del processo

La K. snc, quale proprietaria tavolare della p.ed. 397/1 e delle pp.ff. 2117/1 e 2118/1 C.C. Gries, si grava avverso la deliberazione della Giunta provinciale specificata in epigrafe, avente per oggetto l’approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico del comune di Bolzano, con correzioni d’ufficio, limitatamente al punto nn. 5.5, ove, in accoglimento dell’osservazione n. 12, non è stato accettato lo stralcio parziale della zona di verde pubblico in vicolo Muri, con relativa trasformazione in verde privato e dei provvedimenti connessi, in particolare i pareri della Commissione urbanistica provinciale specificati in epigrafe, limitatamente al cambiamento di destinazione in vicolo Muri della zona di verde pubblico in zona di verde privato.

Il ricorso è sorretto dai seguenti motivi in diritto:

1.Violazione, mancata e/o erronea applicazione degli artt. 20 e 21 L.P. n. 13/1997. Sviamento di potere. La Provincia non è autorizzata a modificare d’ufficio il piano urbanistico comunale se non per i profili tassativamente indicati dalla legge.

2. Eccesso di potere per difetto di motivazione: la Provincia non ha indicato a quale delle ipotesi previste dal numero 2 dell’art. 20 LUP intende far riferimento.

3. Eccesso di potere per motivazione carente ed illogica nonché per travisamento di fatto: la Provincia non ha motivato perché ritiene infondate le controdeduzioni del Comune. L’area non è mai stata accessibile al pubblico.

4. Violazione dell’art. 19 c. 4 e dell’art. 20 LUP: non è consentito alla Provincia di accogliere osservazioni respinte dal Comune per tardività.

Si è ritualmente costituita la Provincia autonoma di Bolzano, con comparsa di stile, producendo documentazione e con memoria difensiva di data 24.9.2010 ha chiesto il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza; il Comune di Bolzano non si è costituito.

Alla pubblica udienza del 27.10.2010, in prossimità della quale la ricorrente, con memoria di data 11.10.2010, ha illustrato le proprie tesi difensive replicando alle difese della Provincia, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Espone la ricorrente che nel piano urbanistico del Comune di Bolzano la maggior parte delle pp.ff. 2217/1 e 2118/1 per decenni era destinata a zona di verde pubblico e dal 1996 in tali particelle fondiarie erano previsti campi da gioco per bambini. Pertanto da molto tempo le pp.ff. di proprietà della ricorrente erano assoggettate a vincolo di esproprio, senza che venisse avviato il relativo procedimento.

Nel 2007 la società ricorrente chiedeva di trasformare la zona da verde pubblico in verde privato ed in occasione dell’assunzione di varianti di assestamento al PUC, con delibera di data 3.10.2008, il Consiglio comunale decideva la trasformazione di una parte della zona in verde privato, ad eccezione di ca. 1.300 mq che rimanevano destinati a verde pubblico. Avverso tale delibera alcuni cittadini presentavano, dopo la scadenza del termine, delle osservazioni a favore del mantenimento della intera zona a verde pubblico a tutela della qualità della vita del circondario, segnalando la presenza di animali quali pipistrelli, picchi e ricci e l’esistenza in loco di un antico muro d’argine del fiume Talvera. Con delibera del 2.4.2009 il Consiglio comunale respingeva le osservazioni in quanto tardive e comunque perché in tutti questi anni non è stato possibile attuare le previsioni del PUC ed il Comune corre il rischio di dover corrispondere un indennizzo per la reiterazione del vincolo, rimane un’area di ca 1300 mq di verde pubblico, la destinazione a verde privato costituisce comunque la salvaguardia del polmone verde esistente e consente la realizzazione di nuova cubatura in misura molto limitata. Con delibera del 14.9.2009 la Provincia respingeva la modifica deliberata dal Comune in parte qua, ritenendo che la rinuncia al verde pubblico in quella zona comportasse un peggioramento della qualità di vita del quartiere.

Il ricorso è fondato per l’assorbente fondatezza dei due primi motivi di gravame.

Con i primi due motivi il provvedimento viene aggredito sotto il profilo della violazione degli articoli 20 e 21 della LP n. 13/1997 e per difetto di motivazione non avendo la Provincia specificato a quale delle ipotesi previste dall’art. 20 n. 2 intendesse far riferimento.

Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente stante la loro connessione logicogiuridica, colgono nel segno.

Per l’adozione di varianti al piano urbanistico comunale va applicato lo stesso procedimento prescritto per l’approvazione del PUC, ai sensi dell’art. 21 della L.P. n. 13/1997. Detto articolo fa specifico riferimento all’art. 20 della L.P. n. 13/1997, che disciplina al punto 2) lettera A) i casi in cui la Provincia può introdurre direttamente le modifiche d’ufficio al piano urbanistico comunale (o ad una variante), ovvero "per assicurare:

a) il rispetto delle disposizioni della normativa vigente, nonché delle previsioni del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale,

b) la razionale e coordinata sistemazione dei servizi, delle opere e degli impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale;

c) la tutela del paesaggio;

d) la tutela dei complessi storici, monumentali, ambientali, archeologici e dell’insieme".

Ebbene, nel caso in esame, la Provincia ha apportato direttamente una correzione d’ufficio al punto 5.5 Eliminazione verde pubblico – Vicolo Muri, senza indicare quale fosse la previsione specifica che la permetteva e con la seguente testuale motivazione: "Non può essere accettato lo stralcio proposto. La rinuncia al verde pubblico in questa ubicazione comporta un peggioramento della qualità di vita del quartiere e dei confinanti. Con convenzione urbanistica si potrebbe trovare la possibilità di realizzare un’area accessibile al pubblico", aggiungendo, in sede di esame delle osservazioni presentate al Comune da Nadia Franceschini + 5: "Con il rigetto della modifica di cui al punto 5.5 l’osservazione è da ritenersi accettata".

La difesa della Provincia argomenta estesamente sul fatto che non si tratterebbe nel caso di specie di una correzione d’ufficio, bensì di una restituzione della variante, da qualificarsi come essenziale, al Comune di Bolzano ai sensi dell’art. 20 lett. B) della vigente legge urbanistica provinciale.

La tesi difensiva, ad avviso del Collegio, è destituita di fondamento.

Infatti la classificazione effettuata dalla Provincia solo in sede difensiva (e quindi costituente una motivazione postuma) del proprio intervento pianificatorio attraverso la variante in esame, è contraddetta sin dalla formulazione dell’oggetto della delibera impugnata in parte qua: "Approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico con correzioni d’ufficio", per proseguire con il contenuto della delibera costituito da approvazione delle modifiche con correzioni d’ufficio e terminare con la disposizione sub B) "di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione". Non vi è traccia, quindi, della pretesa restituzione al Comune della variante per la conseguente rielaborazione.

L’art. 21 della LUP relativo alle varianti al piano urbanistico comunale, come dianzi esposto, fa espresso riferimento all’art. 20 comma 1 lett. A punto 2 rispetto alla possibilità per la Provincia di apportare modifiche d’ufficio e dispone inoltre: "se la commissione urbanistica provinciale esprime parere negativo alla variante al piano urbanistico comunale per ragioni diverse da quelle di cui all’articolo 20, comma 1, lettera A, punto 2, l’assessore provinciale all’urbanistica trasmette tale parere al sindaco" per le relative controdeduzioni. Ebbene, non si rinviene agli atti neppure la trasmissione al sindaco del parere negativo della commissione urbanistica provinciale da parte dell’assessore provinciale all’urbanistica, ai sensi del suddetto art. 21 punto 1 L.P. n. 13/1997.

Il provvedimento impugnato, pertanto, almeno per quanto emerge dalla motivazione sul punto, come sopra riportata, è stato assunto introducendo unilateralmente delle modifiche, da parte della Provincia, in violazione dei presupposti tassativamente elencati al punto 2) lett. A) dell’art. 20 LP n. 13/97, o quanto meno, se anche simili presupposti fossero stati presenti, di un tanto non è data contezza nella parte motiva dell’impugnata delibera della Giunta provinciale del 14.9.2009.

Come più volte argomentato da questo Tribunale, la Provincia può interferire direttamente nella potestà pianificatoria dei Comuni rispetto ai loro territori unicamente nei casi espressamente previsti dalla legge, da interpretarsi peraltro in modo restrittivo, onde non scalfire l’autonomia dei Comuni costituzionalmente garantita (vedi: TRGA Bolzano 30.9.2002, n. 439; 5.8.2004, n. 373 e 13.3.2007, n. 97).

La delibera impugnata, limitatamente ai punti specificati, è pertanto viziata per difetto di motivazione, violazione di legge e sviamento di potere, come lamentato dalla ricorrente e la fondatezza assorbente dei motivi esaminati impone l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento, in parte qua, della delibera provinciale oggetto del gravame.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma per la provincia di Bolzano, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera del 14 settembre 2009 limitatamente ai punti 5.5. e 12.

Condanna la Provincia a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio, spese che liquida nell’importo di euro 3000,00 (tremila/00), oltre ad IVA, CNPA ed al contributo unificato, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Margit Falk Ebner, Presidente

Marina Rossi Dordi, Consigliere, Estensore

Hans Zelger, Consigliere

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-10-2013) 04-11-2013, n. 44483

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza in data 15.12.2008, il tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, ha condannato G.G. alla pena di un anno di reclusione, oltre alla condanna, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in relazione al reato di omicidio colposo commesso, ai danni di S.D., in violazione delle norme sulla circolazione stradale, in (OMISSIS).

Con sentenza resa in data 28.6.2012, la corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso il concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro stradale, confermando nel resto la decisione del primo giudice.

Avverso la sentenza d’appello, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione l’imputato e la Toro Assicurazioni s.p.a. in qualità di responsabile civile.

2.1. – Il G. censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale confermato la responsabilità penale dell’imputato senza rilevare come, pur quando lo stesso avesse tenuto una condotta di guida integralmente rispettosa delle regole di comportamento stradale allo stesso imposte, l’evento si sarebbe ugualmente verificato, in tal modo dettando una motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione alla ricostruzione della serie causale ch’ebbe a provocare il decesso della vittima, il cui comportamento colpevole, nell’occasione tenuto, avrebbe dovuto individuarsi quale causa esclusiva e determinante dell’evento.

2.2. – La Toro Assicurazioni s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione.

Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla parte e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale omesso di rilevare l’erroneità della decisione del giudice di primo grado di non procedere all’invocato espletamento di una perizia diretta alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’esatta individuazione dell’impatto tra i veicoli entrati in collisione e alle cause ch’ebbero a determinare il sinistro, avuto riguardo alla complessiva insufficienza degli elementi di prova acquisiti ai fini dell’esatta ricostruzione dei fatti di causa.

Del tutto erronea, inoltre, doveva ritenersi la decisione della corte d’appello di non procedere alla riapertura del dibattimento per l’espletamento della perizia nuovamente invocata in sede di gravame, destinata alla risoluzione della decisiva circostanza costituita dall’esatta individuazione del punto d’urto tra i mezzi coinvolti nel sinistro, con la conseguente esatta collocazione degli stessi nelle rispettive corsie di percorrenza: circostanza rimasta non chiarita all’esito a seguito dell’assunzione degli altri elementi di prova acquisiti.

Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale, confermato la dinamica del sinistro così come ricostruita dal primo giudice, disattendendo tutti i motivi di appello proposti avverso la sentenza di primo grado sulla base di una motivazione illogica, contraddittoria e sostanzialmente infedele rispetto al complessivo contenuto delle risultanze istruttorie acquisite.

Motivi della decisione

3. – Entrambi i ricorsi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati.

Preliminarmente, vale evidenziare l’inconferenza della doglianza sollevata dalla Toro Assicurazioni s.p.a. con riguardo alla pretesa mancata assunzione di una prova decisiva (tale asseritamente essendo la perizia invocata nel corso del giudizio), valendo al riguardo il richiamo all’insegnamento di questa giurisprudenza di legittimità secondo cui deve ritenersi "prova decisiva", ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. d), quella prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Cass., Sez. 2^, n. 16354/2006, Rv. 234752; Cass., Sez. 6^, n. 14916/2010, Rv. 246667), ovvero quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Cass., Sez. 3^, n. 27581/2010, Rv. 248105).

Con particolare riguardo al procedimento peritale, peraltro, questa stessa corte di legittimità ha ripetutamente statuito il principio, consolidatosi nel tempo, in forza del quale la perizia non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva", giacchè la sua disposizione, da parte del giudice, in quanto legata alla manifestazione di un giudizio di fatto, ove assistito da adeguata motivazione, è insindacabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. d) (v. Cass., Sez. 5^, n. 12027/1999, Rv. 214873 e successive conformi fino a Cass., Sez. 4^, n. 14130/2007, Rv. 236191).

Nel caso di specie, la corte territoriale ha adeguatamente motivato, in termini di coerenza logica e congruità argomentativa, la decisione di non disporre la perizia invocata dalle difese, avendo evidenziato come il quadro probatorio delineatosi all’esito del giudizio di primo grado esprimesse una valenza rappresentativa pienamente esauriente in ordine alle possibilità di ricostruzione della dinamica del sinistro, con particolare riguardo alla posizione dei mezzi antagonisti e alla velocità dagli stessi tenuta nell’occasione.

Quanto alle restanti censure illustrate dai ricorrenti, con riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità tra la condotta di guida dell’imputato e l’evento lesivo verificatosi o, più in generale, in relazione al complessivo disegno riguardante l’effettiva dinamica del sinistro, osserva la corte come, sul punto, i ricorrenti si siano limitati a prospettare unicamente una diversa lettura delle risultanze istruttorie acquisite, in difformità dalla complessiva ricostruzione dei giudici di merito, deducendo (peraltro, in modo solo ipotetico e congetturale) i soli elementi astrattamente idonei a supportare la propria alternativa rappresentazione del fatto, senza tuttavia farsi carico della complessiva riconfigurazione del teatro del sinistro sulla base di tutti gli elementi istruttori raccolti, che, viceversa, i giudici del merito hanno ricostruito con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa (sull’integrazione in un unico corpo argomentativo delle sentenze di primo e di secondo grado concordi nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, cfr. Cass., Sez. 1^, n. 8868/2000, Rv. 216906 e segg. conformi).

Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la modificazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, consente la deduzione del vizio del travisamento della prova là dove si contesti l’introduzione, nella motivazione, di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.

Il sindacato della corte di cassazione rimane tuttavia quello di sola legittimità, si che continua a esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, una volta riscontrata la coerente e logica ricostruzione operatane dal giudice di merito (v., ex multis, Cass., Sez. 2^, n. 23419/2007, Rv. 236893).

Da ciò consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati dal testo vigente dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Cass., Sez. 4^, n. 35683/2007, Rv. 237652), sempre che sia da escludere con evidenza (come nel caso di specie) la prospettazione di un ragionevole dubbio circa l’effettivo raggiungimento dell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato.

Nel caso di specie, la corte territoriale ha coerentemente e in modo logicamente corretto ricostruito la dinamica del sinistro evidenziata dal complesso degli elementi di prova raccolti, sottolineando come, sulla base dei rilievi tecnico-descrittivi e planimetrici eseguiti dalla polizia giudiziaria, nonchè sulla base delle consulenze tecniche di parte, fosse rimasto accertato che l’imputato viaggiasse, in occasione del sinistro, a una velocità (80/90 km/h) pari a circa il doppio del limite consentito, là dove il motociclo condotto dalla vittima percorreva la propria strada a una velocità pari a circa 20 km/h, rimanendo prudentemente all’interno della propria corsia, non potendo tenere rigorosamente la propria destra, essendone oggettivamente impossibilitato a causa della presenza di buche e avvallamenti causati da recenti lavori di scavo non ancora ripristinati.

Sulla base degli stessi obiettivi elementi di prova (idonei a confortare le coerenti dichiarazioni rese dal teste D.S., trasportato sul ciclomotore condotto dalla vittima), la stessa corte territoriale ha sottolineato come del tutto correttamente il primo giudice avesse tratto la conclusione che il sinistro fosse stato causato dall’invasione, da parte dell’imputato, della corsia percorsa dal motociclo della vittima avendo perso il controllo della propria autovettura, evidenziando l’inverosimiglianza delle alternative prospettazioni del fatto avanzate dall’imputato e dal responsabile civile, unicamente fondate sulle dichiarazioni dei testimoni trasportati sulla vettura dello stesso imputato, rivelatesi in radicale contrasto con tutte le risultanze tecniche acquisite al processo, inclini a localizzare il punto d’impatto tra i veicoli all’interno della corsia impegnata dal ciclomotore.

La sentenza d’appello impugnata, inoltre, ha correttamente considerato ogni argomento sollevato dalla difesa (con riguardo alla pretesa manovra di emergenza asseritamente tentata dall’imputato;

all’incompatibilità, con la ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, del danno subito dall’autovettura dell’imputato nella propria parte anteriore destra; alla persistente integrità, anche dopo il sinistro, dello pneumatico anteriore destro della vettura dell’imputato), puntualmente rispondendo agli stessi attraverso il richiamo alle concrete evidenze riguardanti: 1) l’inesistenza di tracce di frenata; 2) l’angolazione con cui la vettura dell’imputato era entrata nella corsia opposta, dimostrando di intercettare il ciclomotore nel momento in cui, con la parte antero-laterale sinistra, era già ampiamente penetrata nella corsia opposta; 3) il carattere non decisivo della circostanza costituita dall’integrità dello pneumatico anteriore destro della vettura dell’imputato, essendo sufficiente un semplice minimo impatto del motociclo con lo spigolo dell’autovettura dell’imputato al fine di provocare la caduta del primo, attesa la chiara sproporzione tra i mezzi coinvolti.

Del pari pienamente congruente, in termini logico-argomentativi, deve ritenersi l’asserzione del giudice d’appello in ordine al riconoscimento dell’inesistenza di alcun profilo di colpa rimproverabile a carico della vittima, essendo risultata l’impossibilità, da parte di quest’ultima, di mantenere in modo rigoroso la destra della carreggiata percorsa, avuto riguardo alle già rilevate gravi e pericolose sconnessioni del manto stradale relativo a detta carreggiata, in nessun modo percorribile in tale tratto, senza evidenti pericoli, da un veicolo a due ruote.

Il complesso delle premesse sin qui richiamate impone pertanto di ritenere che la motivazione dettata dal giudice d’appello, circa l’esclusiva responsabilità dell’imputato nella causazione del sinistro de quo, sia da ritenere pienamente esauriente e immune da ogni vizio d’indole logica o giuridica, si da sottrarsi integralmente a tutte le censure contro la stessa in questa sede sollevate dagli odierni ricorrenti.

4. – L’accertamento dell’integrale infondatezza di tutte le doglianze avanzate dai ricorrenti, comporta il rigetto dei relativi ricorsi e la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-09-2012, n. 15324

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda proposta da C.G. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione alla richiesta di indennizzo del pregiudizio derivante dalla durata non ragionevole del giudizio instaurato davanti alla Corte dei Conti in data 12 ottobre 1984, ed ancora pendente, ritenuto ampiamente superato il limite di ragionevole durata nella misura di anni ventuno, determinava in Euro 21.000,00 la somma dovuta a titolo di equa riparazione, precisando, tuttavia, che, essendo ipotizzabile un concorso di colpa del ricorrente nella durata eccessiva del giudizio, per non aver mai sollecitatola rapida definizione del suo ricorso, tale importo dovesse essere ridotto. La somma come sopra determinata veniva pertanto dimidiata, e l’amministrazione veniva condannata al pagamento,in favore del ricorrente, dell’importo di Euro 10.500,00, oltre alla metà – compensandosi la differenza – delle spese processuali.

Per la Cassazione di tale decisione il C. propone ricorso, affidato a due motivi.

L’amministrazione non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 175 c.p.c. e della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Viene posto in evidenza come il comportamento omissivo attribuito alla patte non trovi alcun riscontro nel giudizio davanti alla Corte dei Conti, nel cui ambito non è prevista alcuna istanza sollecitatoria, ragion per cui deve applicarsi il principio secondo cui è al giudice che viene attribuito l’esercizio dei poteri intesi al più sollecito svolgimento del processo, La corte territoriale, poi, non avrebbe considerato che il ricorrente aveva presentato istanza di prosecuzione del giudizio, ai sensi del D.L. n. 54 del 1993, più volte reiterato e convertito nella L. n. 19 del 1994.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., chiedendosi, in ogni caso, la rideterminazione delle spese in caso di accoglimento del primo motivo.

La prima censura è fondata.

La Corte territoriale, dopo aver determinato la somma ritenuta congrua per la riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del principio della durata ragionevole del processo, ha ipotizzato, con conseguente riduzione a metà dell’importo ritenuto spettante, un concorso di colpa del ricorrente, per non aver sollecitato la definizione del procedimento.

Tale assunto, oltre ad essere contraddetto dalla presentazione di istanza di prosecuzione del giudizio, richiamata e trascritta nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, è in contrasto con l’orientamento di questa Corte, a mente del quale è al giudice che viene attribuito l’esercizio di tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, sicchè a carico delle parti processuali vi e sì il dovere di non porre in essere comportamenti dilatori, ma non quello di dare impulso al processo, attraverso richieste di anticipazioni di udienza od altre istanze dirette a velocizzarne i tempi (Cass., sez. 1, 5 settembre 2008, n. 22404). Deve, per altro, richiamarsi la specialità del giudizio davanti alla Corte dei Conti, in relazione al quale non può ritenersi necessaria la presentazione della cosiddetta istanza di prelievo, di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, ai fini della proponibilità della domanda, ai sensi del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di norma processuale delimitativa dell’esercizio del diritto di azione e, dunque, di stretta interpretazione (Cass., 21 dicembre 2010, 25833). Pertanto erroneamente è stato ravvisato un concorso di colpa della parte che, avendo compiuto l’attività necessaria ai fini della valida instaurazione del giudizio, è rimasta in attesa della sua definizione, sulla base di sequenze procedurali, come la fissazione delle udienze, riservate esclusivamente al giudice.

Il secondo motivo, in materia di spese processuali, rimane assorbito.

Alla cassazione – in parte qua – del decreto impugnato, consegue la decisione nel merito – non dovendosi procedere ad alcuna acquisizione processuale – ai sensi dell’art. 384 c.p.c.: in tale senso, avendo già la corte territoriale determinato la somma ritenuta congrua per l’equa riparazione, in base a una valutazione che non risulta attinta da alcuna censura, l’amministrazione va condannata al pagamento della stessa senza – per la ragione indicata – alcuna riduzione, con gli interessi dalla data della domanda.

Le spese del giudizio di merito e di legittimità vengono determinate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 21.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 31-01-2011, n. 53

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.G. ed i suoi genitori ricorrono contro il provvedimento specificato in epigrafe con il quale C.G., avendo ottenuto nello scrutinio finale un voto insufficiente in quattro materie, non è stato ammesso a sostenere l’esame di Stato.

Il ricorso poggia sui seguenti motivi in diritto:

1.Violazione di legge: nel verbale 10 del 7 giugno 2010 si legge che la valutazione "dei singoli alunni (viene fatta) sulla base della normativa vigente relativa agli scrutini e dei criteri determinati dal Collegio dei docenti, senza altra e diversa indicazione, perché non individuabile in concreto né la normativa né i criteri determinati.

2. Eccesso di potere: nel verbale 10 del 7 giugno 2010 non sono desumibili dalla motivazione del provvedimento adottato i criteri di massima posti alla base della decisione; situazioni uguali sono state valutate differentemente senza alcuna motivazione comprensibile e quindi non è percepibile il percorso logico seguito nell’esercizio della discrezionalità amministrativa.

3.Violazione di legge per aver omesso una corretta informazione ai genitori dello studente in ordine ai progressi compiuti ed in generale sul rendimento scolastico nonché per aver omesso la comunicazione in ordine all’incerto successo formativo così come previsti dall’art. 3 comma 9 e art. 4 comma 1 della LP 2523/2003 (recte: DGP n. 2523 dd. 21.7.2003).

4. Violazione di legge:

a) per l’omessa assunzione da parte della scuola di iniziative di recupero e sostegno così come previsto dal comma 4 dell’art. 6 della LP 12/2000 nonché dai comma 10 e 11 della DGP n. 2523/2003.

b) per violazione dell’art. 3 della DGP n. 2523/2003 laddove impone che la scuola dia un’offerta formativa di qualità, sia organizzata in funzione dei bisogni individuali di apprendimento e di formazione secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi del singolo studente e dei ritmi della sua vita.

4) Eccesso di potere

a) eccesso di potere – contraddittorietà della motivazione per non aver adeguatamente considerato il notevole recupero scolastico fra il I ed il II quadrimestre e conseguentemente l’impegno profuso dal ricorrente.

c) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per contraddittorietà e per ulteriore carenza di motivazione laddove il collegio ha ritenuto di aver intrapreso le doverose misure di recupero e sostegno, sia di aver tenuto in debita considerazione i bisogni individuali di apprendimento del ricorrente.

Con decreto presidenziale n. 99/10 il provvedimento impugnato veniva provvisoriamente sospeso e C.G. veniva ammesso, in via provvisoria, all’esame di Stato.

Con comparsa di data 2.7.2010 si costituivano la Provincia autonoma di Bolzano e l’Istituto tecnico per geometri "Andrea e Pietro Delai", producendo copiosa documentazione, eccependo pregiudizialmente la nullità del ricorso e la sua inammissibilità ed in via subordinata chiedendone il rigetto siccome infondato nel merito. In data 5.7.2010 la difesa dei ricorrenti depositava una memoria integrativa unitamente a documentazione contenente, tra l’altro, l’esito delle prove scritte della 5A con il superamento delle stesse da parte del G. e quindi la sua ammissione agli orali.

Con ordinanza n. 112/10, assunta nella camera di consiglio del 6 luglio 2010, veniva accolta l’istanza cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente e confermata l’ammissione di C.G. all’esame di Stato.

Con atto notificato il 16.7.2010 e depositato il 21.7.2010 i ricorrenti impugnavano il provvedimento del Consiglio di classe straordinario della V sez. A dell’Istituto Tecnico per geometri A. e P. Delai di Bolzano, notificato via fax il 18.6.2010, con cui veniva confermato il giudizio di non ammissione impugnato del 7 giugno 2010 e quindi espresso parere negativo al riesame dello stesso giudizio, come richiesto da C.G. con reclamo, in conformità all’art. 11 LP 12/2000 ed esponevano come il G. avesse superato nel frattempo l’esame di Stato, con conseguente richiesta di dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Tale atto conteneva i seguenti motivi aggiunti:

1.Violazione di legge art. 3 L 241/1990: il provvedimento gravato non è motivato.

2. Violazione di legge art. 3 L 241/1990: il provvedimento gravato non indica neppure i presupposti di fatto posti a base della decisione assunta.

3. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, manifesta illogicità, palese irragionevolezza, contraddittorietà.

4. Violazione di legge e/o eccesso di potere laddove vengono evidenziati nel provvedimento gravato i giorni di assenza e di ritardo, i progetti e la situazione comportamentale dell’alunno.

5. Eccesso di potere – travisamento dei fatti laddove dopo aver indirettamente confermato che il progetto realizzato dal ricorrente nell’anno precedente era risultato il migliore ha specificato che il progetto realizzato quest’anno, benché risultato il migliore, sarebbe stato presentato senza rispettare i termini di consegna e di correzione effettuati da alcuni docenti.

Alla pubblica udienza del 15.12.2010, in prossimità della quale le parti depositavano scritti difensivi, il ricorso è stato introitato per la decisione.

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di nullità del ricorso sollevate dalla Provincia di Bolzano.

Deduce la Provincia che il ricorso sarebbe nullo per omessa indicazione del codice fiscale di C.G., del difensore dei ricorrenti e dei convenuti nonché per mancata indicazione da parte del difensore dei ricorrenti del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli avvisi.

Le eccezioni vanno disattese, posto che nessuna di queste omissioni si rinviene tra le cause di nullità indicate dall’art. 164 cpc, né l’introduzione di tali adempimenti tramite il DL 29.12.2009, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22.2.2010, n. 24 e, rispettivamente, il DL 14.3.2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 legge 14.5.2005, n. 80, ha previsto una simile sanzione in caso di mancato rispetto delle singole nuove disposizioni.

Il Collegio rileva che l’avvenuto superamento degli esami di Stato da parte del ricorrente integra circostanza dirimente ai fini della decisione del ricorso in esame.

Come osservato anche dai ricorrenti in sede di atto con motivi aggiunti e poi ulteriormente sviluppato, il superamento dell’esame di maturità da parte di C.G. determina l’applicazione del c.d. "principio di assorbimento" elaborato dalla giurisprudenza amministrativa. Sulla base di tale principio, che costituisce ormai orientamento del tutto consolidato in materia scolastica, il superamento di tale esame da parte del candidato ivi ammesso con riserva, in virtù di un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare, assorbe il giudizio di non ammissione agli esami precedentemente espresso dal Consiglio di classe.

L’esame di maturità infatti comporta una valutazione globale dello studente contenente anche l’apprezzamento del curriculum di questi, ivi inclusi i giudizi negativi espressi dallo stesso Consiglio di classe nella fase prodromica (cfr. Cons. Stato VI Sez. 31.3.2009, n. 1892). Il giudizio di ammissione (o di non ammissione) non può essere considerato giudizio definitivo nè per quanto attiene alle materie oggetto di esame né per quelle che lo studente non porta all’esame, dato che la Commissione è sempre libera di discostarsi dal giudizio del Consiglio di classe attraverso una valutazione difforme del curriculum scolastico dell’esaminato.

Il principio suindicato si basa sulla considerazione che il superamento dell’esame di Stato presuppone una valutazione positiva dell’allievo che poggia su di una circostanza esterna e sopravvenuta rispetto a quella precedente di non ammissione "capace, in quanto tale, di assorbirne gli effetti, in quanto satisfattoria dell’interesse sostanziale fatto valere" (cfr. Cons. Stato IV Sez. 14.2.2005, n. 438. Vedi, in termini: CdS Sez. VI 8.4.2003, n. 1875; CdS Sez. VI 10.6.2002, n. 3215; TRGA Puglia – Lecce 7.1.2010, n. 608; TRGA Campania – Napoli 5.5.2010, n. 7847; TRGA Sardegna 14.12.2004, n. 1900).

Conclusivamente, essendo intervenuto un fatto nuovo idoneo a ritenere comunque superata la precedente determinazione negativa ed inutile una statuizione nel merito circa la legittimità degli atti oggetto del giudizio, il ricorso andrà dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.

Sussistono giustificati motivi, stante la natura della controversia e lo svolgersi dei fatti, per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma di Bolzano

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Margit Falk Ebner, Presidente

Marina Rossi Dordi, Consigliere, Estensore

Hans Zelger, Consigliere

Terenzio Del Gaudio, Consigliere
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