T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 300

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente faceva presente di essere destinatario di una richiesta di emersione dal lavoro irregolare, avendo lavorato come domestico presso il signor S.G., presentata dal suo datore di lavoro in data 26.9.2009 ai sensi della L. 102\2009.

In data 15.7.2010 il suo datore di lavoro ha presentato una memoria nella quale faceva presente che la sua domanda non era stata ancora esaminata e comunicava anche la variazione del suo domicilio.

Successivamente in sede di accesso agli atti veniva comunicata verbalmente l’intenzione di emettere un provvedimento negativo poichè a carico del lavoratore extracomunitario vi sarebbe una condanna ex art. 14,comma 5 ter, T.U. Imm., ma la decisione non veniva mai formalizzata in un provvedimento scritto.

Viene quindi richiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio fin qui serbato dall’amministrazione poiché non essendo fissato un termine per la conclusione del procedimento deve valere quello previsto in via generale che, anche laddove si volesse considerare il termine di novanta giorni vigente al momento della presentazione della domanda ai sensi dell’art. 2 bis L. 241\90, sarebbe ampiamente scaduto.

Inoltre in prospettiva di un possibile diniego per le ragioni anticipate verbalmente dal funzionario al legale del datore di lavoro, viene richiesto anche di indicare all’amministrazione quale debba essere il contenuto del provvedimento in relazione alla natura vincolata dello stesso, tenendo conto dell’orientamento giurisprudenziale, accolto anche da questo Tribunale, che porta a ritenere non ostativa alla regolarizzazione una condanna per il reato di cui all’art. 14,comma 5 ter, T.U. Imm.

Il ricorso è fondato laddove richiede dichiarasi l’accertamento della formazione di un silenzioinadempimento sulla richiesta di regolarizzazione presentata in data 26.9.2009 è evidente che adottando il termine generale di novanta giorni per la conclusione del procedimento previsto in via transitoria dalla L. 69\09 a decorrere dal 30.9.2009, giorno di scadenza per la presentazione delle domande, il termine è abbondantemente scaduto.

Non può accogliersi, invece, la richiesta di indicare all’amministrazione il contenuto del provvedimento poiché la questione circa la rilevanza ostativa di una condanna ex art. 14,comma 5 ter, T.U. Imm., è tuttora oggetto di un dibattito giurisprudenziale che non è giunto a conclusioni univoche e che, anzi, allo stato ha visto le prime pronunce del Consiglio di Stato orientarsi in modo negativo.

Per tali motivi va ordinato all’amministrazione di provvedere all’emanazione dell’atto richiesto entro il termine di trenta giorni.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina all’amministrazione di provvedere entro il termine di trenta giorni all’emanazione del provvedimento richiesto.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-10-2013) 07-11-2013, n. 45134

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 3 maggio 2012 la Corte d’appello di Milano confermava la condanna alla pena di giustizia di S.G. per i reati di lesioni gravi, minacce e ingiuria, commessi ai danni di R.G. all’esito di una lite insorta tra i due nei locali dell’istituto universitario frequentato da entrambi.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l’imputato articolando tre motivi.
2.1 Con il primo deduce la nullità della sentenza per l’assenza del dispositivo, rilevando come quello redatto in realtà riguardi tutt’altra pronunzia emessa all’esito del procedimento d’appello nei confronti di tale F.E..
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l’erronea applicazione della legge penale con riguardo alla qualificazione delle lesioni gravi come dolose, versandosi nella fattispecie di aberratio delicti di cui all’art. 83 c.p., giacchè l’imputato nel colpire la persona offesa avrebbe voluto cagionargli solo una lesione lieve – come evincibile dallo stesso contesto in cui sarebbe maturata l’azione delittuosa – la cui entità si sarebbe aggravata "probabilmente" solo a seguito della caduta del R..
Conseguentemente l’imputato doveva essere ritenuto responsabile solo a titolo di colpa dell’evento più grave non voluto.
2.3 Con il terzo motivo, infine, viene censurato il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione, nonchè l’esito del giudizio di comparazione tra la contestata aggravante di cui all’art. 583 c.p. e le concesse attenuanti generiche e la dosimetria del trattamento sanzionatorio, affermandosi che proprio in ragione dello stato di provocazione le attenuanti dovevano essere giudicate prevalenti e non solo equivalenti alla suddetta aggravante e la pena contenuta nei minimi edittali, anche tenuto conto della giovane età dell’imputato e della scarsa entità dei precedenti da cui lo stesso risulta gravato.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo fondatamente il ricorrente lamenta l’eccentricità del dispositivo della sentenza impugnata, che all’evidenza è quello relativo ad altra sentenza. Peraltro in atti – cui il collegio ha accesso in virtù della natura processuale dell’eccezione – è presente il dispositivo letto in udienza, il quale riporta correttamente l’esito della decisione assunta nei confronti del S. ed a cui si riferisce la motivazione del provvedimento impugnato.
Conseguentemente quello che all’evidenza è un mero errore materiale in cui è caduta la Corte territoriale non può determinare le conseguenze invocate con il ricorso.
Deve infatti essere ribadito che la difformità tra dispositivo letto in udienza e quello presente in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale (Sez. 3^, n. 125/09 del 19 novembre 2008, xxx, Rv. 242258; Sez. 5^, n. 17696 del 18 febbraio 2009, xxx, Rv. 243615; Sez. 5^, n. 13094 del 9 marzo 2011, P.G. in proc. xxx, Rv. 249849). Il giudice di legittimità, una volta investito dal ricorso per cassazione, può quindi procedere ad emendare l’errore suindicato ai sensi dell’art. 130 c.p.p., proprio in quanto non determinante l’annullamento della sentenza (ex multis Sez. 6^, n. 23983 del 11 marzo 2008, xxx, Rv. 241240).
Conseguentemente deve disporsi la sostituzione del dispositivo della sentenza – documento con quello letto dalla Corte territoriale all’udienza del 3 maggio 2012.
2. Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile in quanto denuncia una violazione di legge non già dedotta con i motivi d’appello.
Non di meno le doglianze sollevate sono manifestamente infondate. In proposito deve rammentarsi come, per consolidata giurisprudenza, l’evento non voluto sia valutabile ai sensi dell’art. 83 c.p. e sia, quindi, addebitabile all’agente a solo titolo di colpa, soltanto quando esso sia materialmente ed essenzialmente diverso da quello voluto (Sez. 1^, n. 21955 del 2 febbraio 2010, Agosta e altri, Rv.
247401), mentre qualora, come nel caso di specie, l’evento che si asserisce non voluto integra una circostanza aggravante del reato, le regole di imputazione a cui deve guardarsi sono quelle generali dettate nell’art. 59 c.p., per cui l’agente risponde della stessa sulla base della sua mera prevedibilità.
Una volta accertato, come ha fatto la Corte territoriale, che l’imputato ha volontariamente colpito al volto la vittima e che dunque il reato di lesioni risulta effettivamente supportato dal necessario dolo, è di tutta evidenza come la specifica entità della lesione causata (perforazione del timpano) non può ritenersi evento imprevedibile al momento della consumazione della condotta e dunque correttamente il fatto è stato qualificato ai sensi dell’art. 583 c.p. e ciò a prescindere dal fatto che proprio le modalità di consumazione del reato consentono di rilevare, contrariamente a quanto sostenuto (peraltro apoditticamente) nel ricorso, anche l’intenzione del S. di infliggere danni rilevanti alla persona offesa.
3. Inammissibile risulta infine anche il terzo motivo.
3.1 Quanto all’attenuante della provocazione, non risulta innanzi tutto che la stessa fosse stata invocata con i motivi d’appello. Ma anche qualora volesse ritenersi irrilevante la circostanza (in virtù del fatto che con i medesimi motivi era stata invece prospettata, seppure in riferimento al solo reato di ingiuria, la configurabilità dell’esimente di cui all’art. 599 c.p.), il motivo si rivela generico sul punto, in quanto omette di confrontarsi compiutamente con la invece specifica motivazione resa in proposito dai giudici d’appello, limitandosi invece ad affermare, in maniera ancora una volta apodittica, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’attenuante.
3.2 Con riguardo invece alle critiche mosse alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale in tema di bilanciamento tra le contestate aggravanti e le riconosciute attenuanti generiche, nonchè con riguardo alla commisurazione della pena, deve rilevarsi che sostanzialmente vengono dedotte questioni attinenti al merito della decisione assunta, la quale risulta sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, idonea ad evidenziare i criteri seguiti nell’esercizio dei poteri discrezionali riservati in proposito al giudice.
In particolare il riferimento all’intrinseca gravità del fatto, dedotta anche dall’intensità del dolo, nonchè ai precedenti penali dell’imputato costituiscono in tal senso elementi più che idonei a giustificare le valutazioni compiute.
P.Q.M.
Dispone ai sensi dell’art. 130 c.p.p., che il dispositivo della sentenza-documento sia sostituito da quello letto all’udienza del 3 maggio 2012.
Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese della parte civile che liquida in complessive Euro 1.700, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-09-2012, n. 15166

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Svolgimento del processo
Con sentenza dell’8/6/04 il giudice del lavoro del Tribunale di Roma respinse il ricorso proposto da L.C. nei confronti di xxx s.p.a. col quale il ricorrente aveva formulato le seguenti domande: declaratoria del diritto alla conservazione del trattamento percepito a titolo di "indennità estero" quale parte integrante della retribuzione mensile, con condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive; accertamento del TFR maturato alla data del 31/5/02;
diritto all’inquadramento nella qualifica di dirigente a far tempo dall’1/11/96 ed alle relative differenze retributive; accertamento dell’avvenuta dequalificazione professionale a partire dall’1/10/01;
reintegra nelle mansioni svolte sino a tale data e risarcimento dei danno professionale ed all’immagine.
A seguito di gravame interposto dal L. la Corte d’appello di Roma – sezione lavoro, con sentenza del 17/2 – 27/10/09, ha parzialmente riformato la sentenza impugnata, dichiarando che il TFR maturato dall’appellante alla data del 31/5/02 ammontava ad euro 52.657,02 per effetto del computo dei cosiddetti premi incentivi e dell’indennità estero.
La Corte territoriale è pervenuta a tale decisione sulla base delle seguenti motivazioni: – L’indennità estero, pur rivestendo carattere retributivo, era compensativa dei disagi correlati a fatto che l’attività lavorativa doveva essere prestata all’estero ((OMISSIS)), come attestato dalle espressioni adoperate nelle pattuizioni del 13/11/96 e del 10/1/00, per cui non poteva essere più percepita una volta venuto meno il distacco all’estero; unitamente alla erogazione di tale indennità erano stati previsti un rimborso forfettario per il ristoro delle spese all’estero ed un rimborso delle spese per gli spostamenti; le norme collettive di riferimento, vale a dire l’art. 38 del ccnl 9/9/96 e l’art. 51 del ccnl 28/6/00, richiamavano senza alcuna previsione di deroga la disciplina legale di cui all’art. 2120 c.c., per cui l’indennità estero ed i premi incentivi, percepiti con continuità, entravano a far parte della base di calcolo del TFR; i compiti e le mansioni descritti nel ricorso risultavano proprio quelli del livello di appartenenza, per cui nessuna delle funzioni espletate era riferibile alla qualifica dirigenziale reclamata; non si era avuto il lamentato demansionamento, in quanto la prova svolta in primo grado aveva evidenziato che al momento del rientro in Italia del L. l’intero settore al quale il medesimo era addetto era stato interessato da un processo organizzativo che aveva coinvolto tutti gli addetti; le allegazioni formulate in ordine al danno alla professionalità ed all’immagine erano rimaste prive di specificazione. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il L., il quale affida l’impugnazione a sei motivi di censura.
Resiste con controricorso la xxx S.p.A. che propone, a sua volta, ricorso incidentale ai cui accoglimento si oppone il lavoratore.
Il ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
1. Col primo motivo il L. denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 2103 e 2113 cod. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che la Corte d’appello, nel valutare se l’indennità estero perseguiva finalità remunerative della professionalità, come affermato da esso ricorrente, o meramente compensative dei disagi sostenuti per lo svolgimento dell’attività all’estero, aveva preso in esame esclusivamente una parte degli accordi intercorsi tra le parti, vale a dire quelli della lettera-contratto del 10.1.2000, trascurando, in tal modo, la disamina del contenuto delle altre due lettere-contratto del 13/11/96 e del 16/10/01 ed applicando, conseguentemente, in malo modo le norme generali di ermeneutica contrattuale.
A conforto di tale critica il ricorrente aggiunge che il principio di garanzia della irriducibilità della prestazione comporta che ogni trattamento economico legato alla professionalità intrinseca delle mansioni, come nella fattispecie, rimane definitivamente acquisito alla retribuzione del lavoratore, per cui la Corte di merito non avrebbe dovuto limitare l’indagine alla interpretazione letterale di un solo documento, ma avrebbe dovuto accertare se da altri atti o comportamenti delle parti nel loro complesso discendevano elementi favorevoli al mantenimento della suddetta indennità, entrata ormai a far parte della retribuzione.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, non è affatto vero che i giudici d’appello si siano imitati ad interpretare la fattispecie in esame alla luce della sola lettera-contratto del 10 gennaio 2000, dal momento che i medesimi hanno rilevato che, attraverso la pattuizione individuale scaturita dall’accettazione, da parte del L., della lettera del 13 novembre 1996, l’indennità estera mensile forfettaria era stata espressamente correlata al "periodo di permanenza a (OMISSIS)", tanto che nello stesso documento era stato precisato che "tale indennità forfettaria estera si intende a tutti gli effetti sostitutiva di quanto previsto al medesimo titolo nel CCNL nonchè dell’Accordo di armonizzazione di xxx spa, in particolare agli artt. 19 e 21" e che "la corresponsione della stessa cesserà inoltre al suo rientro in Italia".
I giudici d’appello hanno, inoltre, evidenziato che la stretta correlazione tra l’erogazione dell’indennità in esame ed il distacco all’estero presse la xxx risultava confermata nella pattuizione del 10.1.2000 e che, in occasione della concordata temporanea sospensione dei rapporto di lavoro, come da lettera TMI Italia del 16/10/2001, le parti avevano convenuto che al rientro in Italia sarebbe stato garantito al L. un trattamento economico non inferiore a quello in essere al momento della sospensione, con le modificazioni legali e contrattuali nel frattempo intervenute, e che le integrazioni economiche correlate al raggiungimento degli obiettivi che xxx avesse deciso eventualmente di corrispondergli in relazione al periodo lavorativo estero sarebbero state riconosciute al suo rientro ai fini della maturazione degli effetti collegati dalle norme di legge all’anzianità di servizio.
Quindi, alla luce della lettura complessiva dei predetti accordi e non solo di quello del 10/1/2000, i giudici d’appello hanno tratto il libero convincimento, adeguatamente motivato, che a predetta indennità, pur rivestendo carattere retributivo, per essere correlata alla specifica attività da svolgersi all’estero, ed assumendo, nel contempo, natura compensativa dei relativi disagi, così come attestato dalle espressioni letterali utilizzate nelle summenzionate pattuizioni, non poteva essere più percepita una volta cessato il distacco all’estero, per cui non è dato ravvisare alcuna violazione dei canoni dell’ermeneutica contrattuale di cui si duole il ricorrente.
2. Col secondo motivo si denunzia l’insufficiente motivazione della pronuncia circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dall’oggetto della stessa domanda, cioè l’indennità estera, in quanto, a dire del ricorrente, le clausole che nelle soie pattuizioni del 13/11/96 e del 10/1/2000 prevedevano la sospensione del trattamento al momento del rientro in Italia non potevano costituire a ragione legittimante della contestata condotta datoriale. Ne consegue, secondo tale prospettazione, che anche le affermazioni della Corte territoriale al riguardo appaiono apodittiche, non potendo considerarsi la funzione remunerativa del disagio, assicurata dalla predetta indennità, come insita nel solo fatto dello svolgimento del lavoro all’estero.
Anche tale motivo, attraverso il quale si prospetta la stessa questione di cui alla precedente censura, sebbene dal diverso punto di vista di un supposto vizio motivazionale, è infondato.
Invero, la motivazione della Corte territoriale sul punto non si rivela affatto insufficiente e non merita le censure di apoditticità atteso che la stessa ha correttamente interpretato il senso letterale degli accordi delle parti ne loro complesso, così come emerso dalla disamina delle espressioni letterali dei suddetti documenti, finendo per convincersi, con ragionamento immune da vizi di natura logico- giuridica e, perciò, sottratto ai rilievi di legittimità, che la preminente funzione compensativa dei disagi assolta dal sistema di erogazione dell’indennità in esame escludeva, nell’intento manifestato dalle parti nelle predette lettere-contratto, che la stessa potesse essere corrisposta anche nel periodo lavorativo susseguente ai rientro del dipendente dall’estero, mentre poteva concorrere solo ai fini del computo del trattamento di fine rapporto.
A quest’ultimo riguardo la Corte di merito ha constatato, con congrua motivazione, che accanto all’erogazione dell’indennità in esame era stata prevista dalle parti anche la corresponsione di un importo forfettario volto a ristorare le spese correlate ai distacco all’estero, oltre che il rimborso delle spese per gli spostamenti per ragioni di servizio, per cui tutto ciò contribuiva a far ritenere che i contraenti avevano ben chiara la differenza tra rimborsi di spese effettuate per lo svolgimento della prestazione e l’erogazione di una indennità erogata mensilmente in misura forfettaria, comprensiva di vitto ed alloggio, evidenziandosi, ancora una volta, la differenza tra la giustificazione causale dell’indennità in questione, connessa esclusivamente al lavoro svolto all’estero, e la sua partecipazione, per quei periodi, al computo dell’anzianità di servizio ai fini del trattamento di fine rapporto.
3. Col terzo motivo è segnalata l’insufficiente motivazione della pronuncia circa un fatto controverso e decisivo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dall’invocato inquadramento nella superiore qualifica di dirigente, sostenendosi che la motivazione sarebbe insufficiente quanto al confronto tra compiti effettivamente svolti e qualifica rivendicata, a fronte di un ricorso che conteneva gli elementi utili per i necessari approfondimenti istruttori.
4. Col quarto motivo è, invece, denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 245 e 420 c.p.c., degli artt. 1362, 1363, 1369, 2095 e 2103 cod. civ., dell’art. 1 del ccnl 1995- 1998 per i dirigenti di aziende industriali e dell’art. 14 del ccnl 9/9/1996 dei dipendenti delle aziende di telecomunicazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Viene, in pratica, riproposta la questione di cui al terzo motivo sotto l’aspetto della violazione di legge, sostenendosi che la Corte di merito, pur avendo correttamente ricondotto la fattispecie in esame nell’alveo della norma di riferimento di cui all’art. 2103 c.c., avrebbe, tuttavia, omesso di effettuare il giudizio di equivalenza tra le mansioni concretamente svolte e la qualifica contrattuale rivendicata. Inoltre, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe nemmeno tenuto conto delle declaratorie contrattuali di riferimento e non avrebbe identificato i requisiti scriminanti tra l’una e l’altra qualifica, operazione, questa, che le avrebbe consentito di ricondurre le mansioni svolte alla declaratoria appropriata.
Il L. si duole, altresì, della mancata ammissione della prova testimoniale articolata sulle mansioni oggetto della domanda di inquadramento superiore, con conseguente omessa applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove.
Osserva la Corte che il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, data l’identità della questione trattata, seppur sotto le diverse angolazioni del vizio motivazionale e di quello di violazione di legge.
Ebbene, entrambi i motivi sono infondati.
La Corte d’appello ha, infatti, correttamente eseguito il necessario raffronto tra le mansioni che il ricorrente assumeva di aver svolto e quelle della declaratoria contrattuale dell’invocato superiore inquadramento dirigenziale, pervenendo, in tal modo, alla conclusione che quelle effettivamente espletate rientravano nella qualifica di appartenenza propria del ricorrente.
Al riguardo, i giudici d’appello hanno posto l’accento sul fatto che i compiti, le attività, i margini di iniziativa ed i poteri discrezionali, nel livello e nel quadro, come descritti nel ricorso di primo grado, risultavano essere propri del livello di inquadramento, cioè della qualifica e del profilo professionale da ultimo attribuiti al L., vale a dire il "livello H responsabile di struttura – professionista master", a sua volta rispondente alla relativa declaratoria del ccnl di riferimento.
All’esito del suddetto accertamento i medesimi giudici hanno avuto, quindi, modo di verificare che nessuna delle funzioni che il L. aveva riferito di aver svolto era riconducile alla qualifica dirigenziale che, nella previsione della contrattazione collettiva dei dirigenti delle aziende industriali dell’1/1/95 – 31/12/98, doveva essere connotata da poteri decisionali correlati alla specifica funzione della promozione, del coordinamento, della gestione e realizzazione degli obiettivi di impresa, mentre l’attività descritta in ricorso, indipendentemente da una eventuale conferma testimoniale, era in ogni caso priva di quell’ampiezza di poteri e di iniziativa da rapportare alla rappresentanza dell’intera azienda ovvero di una sua parte notevole.
D’altra parte è bene ricordare che (Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007) "il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sui fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse".
Orbene, nella fattispecie in esame può tranquillamente affermarsi che, nel loro complesso, le valutazioni del materiale istruttorio operate dai giudici d’appello appaiono sorrette da argomentazioni logiche e perfettamente coerenti tra di loro, oltre che aderenti ai risultati fatti registrare dall’interpretazione delle declaratorie contrattuali di riferimento, per cui le stesse non meritano affatto le censure mosse coi predetti motivi di doglianza.
5. Col quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, della insufficiente motivazione della pronuncia circa un fatto controverso e decisivo in relazione alla questione del demansionamento, il cui relativo materiale probatorio non sarebbe stato adeguatamente valutato dal collegio, il quale avrebbe fondato il suo convincimento su presupposti di fatto errati, escludendo numerose risultanze istruttorie ed errando nel giudizio su grado di specificità delle allegazioni in ordine al lamentato danno alla professionalità ed all’immagine.
6. Col sesto motivo il ricorrente ripropone la questione del demansionamento, ma ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 420 c.p.c., nonchè degli artt. 2103, 1218 e 2697 c.c., in quanto assume che la Corte d’appello avrebbe potuto porre a fondamento della decisione le nozioni di comune esperienza con riguardo alla privazione delle mansioni per un periodo prolungato, mentre avrebbe trascurato diverse risultanze istruttorie e non avrebbe considerato che l’azienda non aveva assolto l’onere probatorio di dimostrare di aver assegnato il dipendente a compiti consoni alle mansioni di assunzione o al livello successivamente acquisito.
Anche gli ultimi due motivi, che possono trattarsi congiuntamente in ragione della identica questione del presunto demansionamento ad essi sottesa, sono infondati.
Invero, con adeguata motivazione logico-giuridica, come tale esente da vizi di legittimità, la Corte territoriale ha avuto modo di appurare che le prove espletate nel giudizio di primo grado avevano evidenziato che al momento del rientro in Italia del L. l’intero settore a quale il medesimo era addetto era interessato da un processo riorganizzativo che aveva coinvolto tutti gli addetti, i quali erano stati chiamati a provvedere a situazioni ed esigenze peculiari ed emergenti correlate alla fase di ristrutturazione.
Inoltre, la stessa Corte ha spiegato che le allegazioni formulate dal L. in ordine al danno alla professionalità ed all’immagine erano rimaste prive della specificazione e della puntualità necessaria per fondare una richiesta di risarcimento del danno in via equitativa.
Oltretutto, non può sfuggire a questa Corte che, anche in occasione della formulazione dell’ultimo motivo di censura del presente ricorso, il L., pur dolendosi della mancata disamina del materiale probatorio da parte dei giudici d’appello, omette di specificare quali furono in concreto i mezzi di prova che quei giudici non avrebbero esaminato e in che modo essi avrebbero potuto incidere sulle sorti della decisione.
In definitiva, il ricorso principale va rigettato.
Quanto al ricorso incidentale della società è da rilevare che lo stesso poggia sull’unico motivo della denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. e dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto si contesta l’inclusione dell’indennità estero nel computo del trattamento di fine rapporto.
In pratica, la società sostiene che una parte dei compenso, cioè quella afferente il rimborso spese, non aveva natura retributiva e non poteva, pertanto, concorrere al calcolo del T.F.R..
Il motivo è infondato, Invero, la norma di cui all’art. 2120 c.c., non risulta essere stata erroneamente applicata dai giudici d’appello, i quali hanno spiegato che accanto all’indennità estero era stata prevista l’erogazione di un importo forfettario volto a ristorare le spese correlate al distacco all’estero (punto 4, secondo paragrafo, della lettera 13/11/96), oltre che il rimborso per le spese dovute agli spostamenti per esigenze di servizio, per cui l’indennità in esame, corrisposta in maniera continuativa nel periodo di applicazione all’estero del dipendente, finiva per avere in relazione a quel periodo una funzione retributiva, seppur compensativa dei disagi durante la permanenza all’estero, e non vi erano ragioni, data anche la mancata previsione di deroghe pattizie alla disciplina legale di cui all’art. 2120 c.c., anzi richiamata dagli accordi collettivi (art. 38 del ccnl 9/9/96 ed art. 51 del ccnl 28/6/00), per escluderla dal calcolo del trattamento di fine rapporto.
Inoltre, la Corte di merito ha puntualizzato che la circostanza per la quale tali somme venivano erogate anche a titolo di adeguamento della retribuzione al costo della vita nei paese estero di destinazione, al fine di mantenere inalterato il potere d’acquisto della retribuzione all’estero, confermava il carattere retributivo dell’emolumento in questione ai fini del T.F.R., pur permanendo la sua funzione compensativa della maggiore gravosità e del disagio ambientale dell’attività lavorativa prestata all’estero.
In definitiva, la "ratio decidendi" posta dal giudice del gravame a base della contestata decisione sul punto resiste alla generica censura rivolta dalla difesa della società che, oltretutto, non investe la questione nella sua interezza, limitandosi a richiamare quella parte dell’indennità che, a suo giudizio, assolveva alla funzione di rimborso spese, quando, invece, i giudici dei secondo grado hanno spiegato che dalle pattuizioni era emerso che i contraenti avevano mostrato di avere ben chiara la differenza tra rimborsi di spese effettuate per lo svolgimento della prestazione e l’erogazione di una indennità erogata mensilmente in misura forfettaria, comprensiva di vitto ed alloggio.
Quindi, anche il ricorso incidentale va rigettato.
La reciproca soccombenza delle parti induce la Corte a ritenere interamente compensate tra le stesse le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 301

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La ricorrente, quale titolare dell’xxx impugnava gli atti indicati in epigrafe con cui era stata rigettata una richiesta di autorizzazione paesaggistica relativa alla realizzazione di una piazzola per sosta di camper con annessi servizi ed un nuovo immobili da adibire alla lavorazione dei frutti dell’azienda ed ad abitazione.
Il Comune di xxx si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la tardività del ricorso in quanto l’unico atto impugnato entro il termine di legge era la nota con cui il Comune aveva risposto alla diffida della ricorrente ma che aveva carattere confermativo dei provvedimenti del 23.6.2010.
L’eccezione preliminare è fondata.
Il Comune di xxx a fronte delle istanze presentate dalla ricorrente in data 11.12.2009 aveva richiesto con nota del 18.12.2009 delle integrazioni documentali pervenute in modo incompleto in data 1.4.2010 e il Comune ha comunicato il preavviso di chiusura del procedimento in data 7.5.2010; a seguito della nota del 14.5.2010 della ricorrente che integrava la documentazione il Comune con provvedimenti formali del 23.6.2010 comunicava che a causa dell’incompletezza della documentazione presentata il procedimento doveva ritenersi concluso essendo trascorsi trenta giorni dall’ultima comunicazione ed il parere risultava essere negativo.
La successiva comunicazione del 7.10.2010 era da considerarsi meramente confermativa dei precedenti atti poiché si limitava ad illustrare senza aver provveduto ad ulteriore istruttoria le ragioni del rigetto comunicato con il provvedimento del 23.6.2010 ed emanata solo quale risposta alle due diffide inviate dalla ricorrente.
Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale l’atto meramente confermativo non fa nuovamente decorrere i termini per l’impugnazione e pertanto la notifica effettuata solo in data 4.12.2010 rende irricevibile per tardività il ricorso.
Si ha un atto meramente confermativo, c.d. conferma impropria, quando l’Amministrazione, di fronte ad un’istanza di riesame, si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione; si ha, al contrario, conferma in senso proprio, quando la pubblica Amministrazione entra nel merito della nuova istanza e, dopo aver riconsiderato i fatti e i motivi prospettati dal richiedente, si esprime in senso negativo. Pertanto, il provvedimento di conferma si differenzia dall’atto meramente confermativo per due caratteristiche: perché viene disposta una nuova istruttoria e perché, in seguito ad essa, viene adottato un provvedimento di conferma, che assorbe e sostituisce quello confermato. Ne deriva che, per le sue caratteristiche, l’atto meramente confermativo non riapre i termini per impugnare, non rappresentando un’autonoma determinazione dell’Amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione dell’Amministrazione di non ritornare sulle scelte già effettuate (vedi ex multis TAR Puglia Lecce 2086\2010).
La decisione in rito giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.