Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-09-2012, n. 15164

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Svolgimento del processo
Con sentenza del 30/12/05 il giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo, in parziale accoglimento della domanda proposta da B.L. nei confronti della xxx della Congregazione xxx, dichiarò la nullità sia del contratto a termine che del patto di prova intercorsi tra le parti e di conseguenza accertò l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 22/9/99, condannando la resistente al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal 23/9/00 all’1/8/01, oltre accessori di legge.
A seguito di impugnazione della predetta Congregazione la Corte d’appello di Roma – sezione lavoro, con sentenza del 6/10 – 2/9/09, ha riformato la sentenza gravata e rigettato le domande proposte dall’appellata in prime cure, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
La Corte di merito è pervenuta a tale decisione dopo aver rilevato che dal contratto a termine non emergeva alcuna clausola contenente un patto di prova, che il licenziamento intimato il 16/1/99, cioè prima della scadenza del termine, non conteneva alcun riferimento al mancato superamento del periodo di prova, mentre l’impugnazione del recesso era avvenuta solo in data 22/9/00, vale a dire ben oltre il termine di decadenza di sessanta giorni di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, restando, in tal modo, preclusa anche ogni ulteriore pretesa risarcitoria.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso B. L., la quale affida l’impugnazione a due motivi di censura.
Rimane solo intimata la Congregazione.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c., commi 1, 2 e 3, art. 2697 c.c., art. 100 c.p.c., della L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 6 e 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
2. Col secondo motivo è dedotta l’omessa, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Attraverso tali censure la ricorrente deduce, in sostanza, l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel ritenere che il contratto stipulato tra le parti fosse privo della clausola contenente il patto di prova, per cui il licenziamento intimatole in costanza del periodo di prova non soggiaceva al termine di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6 e non faceva venir meno il suo interesse all’accertamento della nullità della clausola di apposizione del termine, con la conseguente conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, in spregio a quanto previsto dalla norma di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, la ricorrente non produce il contratto nel quale, a suo dire e in contrario avviso a quanto accertato dalla Corte di merito sulla base dell’esame diretto degli atti e dei riscontri eseguiti, sarebbe stato aggiunto il supposto patto di prova sul quale fonda le ragioni del presente ricorso e nemmeno indica in quale atto del procedimento esso è stato inserito, limitandosi a riferire che nel corso del giudizio di primo grado fu prodotto il 28/2/05 a seguito di ordinanza del giudice, ma senza alcuna specificazione concreta dell’atto procedi menta le che avrebbe dovuto materialmente contenerlo una volta avvenuta la sua esibizione.
Si è, infatti, affermato (Cass. sez. 5, sentenza n. 303 del 12/1/2010) che l’art. 369 cod. proc. civ., comma 4, nel prescrivere che unitamente al ricorso per cassazione debbano essere depositati a pena d’improcedibilità "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", non distingue tra i vari tipi di censura proposta: ne consegue che, anche in caso di denuncia di "error in procedendo", gli atti processuali devono essere specificamente e nominativamente depositati unitamente al ricorso e nello stesso".
Da ultimo le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito (Cass. Sez. Un. n. 22726 del 3/11/2011) che "in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 cod. proc. civ., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi". Non va adottata alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio atteso che la controparte della ricorrente è rimasta solo intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 31-01-2011, n. 299

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe con i quali le era stato negato un contributo economico richiesto al Comune di xxx.
A tal fine faceva presente che si era trasferita in Italia per ricongiungimento familiare con il marito che lavorava in Italia dal 1990 dove erano nati quattro dei suoi cinque figli.
La più grande delle sue figlie nel 2007 rientrava in Egitto doveva contraeva matrimonio con un suo connazionale e rientrava in Italia mentre era in attesa del primo figlio nel 2008.
Per consentire il ricongiungimento familiare con il marito rimasto in Egitto la figlia primogenita della ricorrente stipulava un contratto di locazione di un monolocale in xxx per la durata di diciotto mesi.
Nel frattempo rimaneva a vivere con la madre poiché nasceva sua figlia ed ella era priva di reddito.
Nell’aprile del 2009 il genero della ricorrente otteneva il ricongiungimento familiare e la figlia otteneva dal Comune il contributo di maternità.
Nello stesso periodo al marito della ricorrente non veniva rinnovato il contratto di lavoro e le sue condizioni di salute si aggravavano poiché veniva dichiarato invalido civile al 75% non riuscendo più a lavorare nonostante l’iscrizione al Centro dell’Impiego e nelle liste degli invalidi aspiranti al collocamento obbligatorio.
Nel febbraio 2010 il genero della ricorrente trovava lavoro e il nuovo nucleo familiare si trasferiva in un appartamento preso in locazione con un nuovo contratto essendo scaduto quello precedentemente stipulato.
Nel marzo 2010 su suggerimento dei servizi sociali la ricorrente presentava una domanda di sussidio in favore di una delle figlie minori che veniva respinta con i provvedimenti impugnati.
Nell’unico articolato motivo di ricorso si denuncia la violazione delle LL.RR. 34\2004 e 3\2008 nonché del Regolamento per gli interventi e servizi sociali del Comune di xxx di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 19 del 6.2.2006 e 30 dello stesso anno, dell’art. 3 L. 241\90 nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione, mancata e\o erronea valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, irragionevolezza e\o illogicità, ingiustizia manifesta.
La circostanza indicata a fondamento del diniego del contributo e cioè l’esistenza di due registrazioni di contratti di locazione nei riguardi della figlia maggiore E.D. non è sintomatica di una capacità reddituale della stessa che dovrebbe perciò farsi carico del mantenimento della famiglia di origine.
Innanzitutto la vigenza dei due contratti non è contestuale poiché quando è stato sottoscritto il secondo il primo aveva cessato ogni effetto.
Inoltre il diniego è in contrasto con le finalità programmatiche delle leggi regionali di attuazione della legge quadro 328\2000 che indirizzano gli interventi di sostegno economico verso i nuclei che per reddito, composizione e condizione familiare siano i più bisognosi.
Lo stesso Regolamento comunale richiamato esprime le medesime finalità e definisce lo stato di bisogno come una situazione familiare inferiore al minimo vitale in assenza di altre persone tenute al mantenimento ed il minimo vitale corrisponde alla possibilità di soddisfare le più elementari esigenze di vita.
La ricorrente e il suo nucleo familiare si trovano esattamente in questa condizione e l’esistenza di un nucleo familiare autonomo creato dalla figlia maggiorenne insieme al coniuge ed alla figlia minore non significa di per sé che la stessa sia in condizioni di provvedere all’assolvimento di obblighi familiari solo perché è stato sottoscritto un contratto di affitto.
La famiglia della figlia dispone di un unico reddito che è sufficiente appena per provvedere al proprio mantenimento senza che vi sia spazio per risorse da destinare al nucleo originario.
Il Comune di xxx si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
Nel ricostruire i rapporti negli anni con la ricorrente, Il Comune faceva presente di aver erogato nel 2008 per tre mesi un contributo complessivo pari a 900 euro e lo stesso accadeva nel 2009. In favore della figlia veniva assegnato un contributo per la genitorialità in tre mensilità per un totale di euro 4.131,52.
Dall’istruttoria effettuata per decidere le richieste il cui rigetto ha determinato il ricorso, è emerso che le due figlie minori godono della gratuità della refezione scolastica per l’anno in corso e che il marito della ricorrente riscuote un assegno mensile di invalidità di euro 250.
Dal momento che un aiuto è stato erogato in passato e che tra le finalità degli interventi vi è anche quella di favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone, i sussidi devono essere corrisposti per un periodo limitato nel tempo; inoltre la ricorrente è persona giovane che potrebbe ormai cercare una valida occupazione non avendo figli così piccoli da dover essere accuditi in modo permanente ed il marito grazie al collocamento obbligatorio può ottenere un reddito in piena autonomia.
Il ricorso merita accoglimento perché il provvedimento è viziato per difetto di motivazione.
Il Comune gode di una discrezionalità nell’erogare il tipo di sussidi richiesti dalla ricorrente poiché esso dispone di risorse limitate a fronte di un bisogno rilevante e pertanto è giustificato un aiuto che cerchi nel tempo di venire incontro alle esigenze di tutti e di evitare erogazioni continuative che possono favorire negli assistiti un atteggiamento di passività e di attesa della soluzione dei propri problemi da parte dell’Ente locale.
Sotto questo profilo le considerazioni svolte nella memoria difensiva del Comune sono certamente rilevanti, ma non possono costituire una motivazione postuma degli atti impugnati che hanno posto ad unico fondamento del diniego di quanto richiesto l’esistenza di due contratti di locazione sottoscritti dalla figlia maggiorenne della ricorrente.
Ebbene, come rilevato nel ricorso, la circostanza da un lato è fuorviante poiché non vi è stata mai sovrapposizione tra i due contratti poiché, al momento della stipula del secondo, il primo aveva cessato di produrre effetti, e dall’altro è inconferente poiché la sottoscrizione di un contratto di locazione non è indice di una capacità patrimoniale tale da consentire di assolvere gli obblighi di assistenza familiare che gravano sulla figlia, ma solo dopo aver assolto quelli esistenti nei confronti del proprio nucleo familiare.
La figlia maggiorenne dispone di un alloggio in locazione dove si è potuta trasferire con il proprio nucleo familiare a seguito del reperimento di un lavoro da parte del coniuge che produce un reddito appena sufficiente a consentire il mantenimento della moglie e della figlia; non si vede quindi con quali risorse potrebbe farsi carico delle necessità della famiglia dei suoceri.
Sotto questo profilo l’istruttoria del Comune si è rilevata insufficiente poiché, per negare il contributo affermando che alle necessità esposte avrebbe dovuto provvedere la figlia, era necessario innanzitutto verificare di quale reddito essa disponesse, senza trarre affrettate conclusioni dall’aver rilevato presso l’Agenzia delle Entrate la registrazione di due contratti di locazione.
Il provvedimento impugnato va, di conseguenza annullato e il Comune dovrà procedere, pertanto, a riesaminare la richiesta presentata dalla ricorrente analizzando in modo approfondito e aggiornato la situazione economica e motivando di conseguenza.
Dal momento che l’annullamento dell’atto è stato disposto per difetto di motivazione senza che vi sia un accertamento della spettanza del bene richiesto da parte della ricorrente appare giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in xxx nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 06-11-2013, n. 44674

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Svolgimento del processo
Con sentenza 10.10.12 la Corte d’Appello dell’Aquila confermava le statuizioni penali emesse il 27.2.09 a carico di D.D. M. (legale rappresentante della società finanziaria "Finda") dal Tribunale di Teramo, che lo aveva condannato per i delitti p. e p. ex art. 640 c.p., art. 486 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 commessi ai danni della parte civile R.A., mentre in parziale riforma di quelle civili rimetteva le parti innanzi al giudice civile per la definitiva liquidazione del risarcimento del danno, ferma restando la provvisionale già disposta in prime cure a titolo di risarcimento del danno morale.
D.D.M. ricorreva personalmente contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. perchè in primo grado all’udienza del 12.11.08 il Tribunale, pur accogliendo un’istanza di rinvio del difensore di fiducia per legittimo impedimento dovuto a ragioni di salute, aveva omesso di disporre che la data di rinvio fosse comunicata al difensore medesimo, che non ne aveva avuto altrimenti notizia anche perchè il difensore in quella occasione nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4 non gli aveva comunicato alcunchè circa il rinvio;
b) ulteriore motivo di nullità della sentenza andava ravvisato nel fatto che all’udienza del 27.2.09 era stato nominato al D., sempre ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, altro difensore nella persona dell’avv. xxx, che però versava in una situazione di incompatibilità avendo espletato nello stesso processo a carico del ricorrente le funzioni di v.p.o. all’udienza del 12.11.08 e non potendo costei, per altro, svolgere le funzioni di avvocato presso lo stesso ufficio giudiziario (Tribunale di Teramo) ove espletava quelle di v.p.o.;
c) vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata aveva omesso di argomentare in ordine al motivo di gravame con cui il D. aveva lamentato l’inattendibilità del teste R., che aveva mentito circa il fatto di essere cliente F. sin dal 1999; nè era vero che il R. avesse concordato telefonicamente una richiesta di finanziamento pari ad Euro 11.000,00 da restituire in 120 rate da Euro 148,00 e che fosse all’oscuro dell’esistenza di costi aggiuntivi previsti dal finanziamento; si trattava, ad ogni modo, di una questione meramente civilistica e di un contratto che il R. aveva stipulato mediante regolare sottoscrizione; nè poteva tenersi conto della teste D.F., che aveva riferito di aver chiesto telefonicamente alla F., quasi come una sorta di "agente provocatore", un finanziamento di cui – però – non ricordava l’entità, le spese di gestione della pratica nè altri rilevanti particolari; da ultimo, oltre a non essere ravvisabili gli artifici e i raggiri di cui al delitto p. e p. ex art. 640 c.p., non sussistevano nemmeno gli estremi di quello di cui all’art. 486 c.p. perchè, essendo la F. un semplice mediatore creditizio, gli effetti giuridici richiesti da tale ultima norma si erano verificati solo con la sottoscrizione del documento di sintesi della società finanziaria Futuro (con la quale si era effettivamente concluso il contratto di finanziamento) e non con la sottoscrizione dei moduli asseritamente firmati in bianco ed inviati alla F., sicchè tale sottoscrizione di fogli in bianco, ove mai avesse avuto luogo, non avrebbe prodotto per il R. alcun vincolo giuridico od economico se non quello di incaricare il mediatore creditizio, ossia la F., di reperire una società finanziaria disponibile a concedere il finanziamento; d) omessa motivazione sul capo relativo alla conferma della provvisionale di Euro 3.000,00 concessa in prime cure a titolo di danno morale.
Motivi della decisione
1- Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.
Il motivo che precede sub a) va disatteso perchè, per consolidato insegnamento di questa Corte Suprema (cfr. Cass. S.U. n. 8285 del 28.2.06, dep. 9.3.06, e successive conformi), correttamente applicato dalla sentenza impugnata, il difensore che – come nel caso di specie – abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell’ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l’avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione (ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4), il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito, sostituto cui non è dovuta ulteriore comunicazione, essendo già presente in aula.
Nè può risolversi in un’ipotesi di nullità la mancata od insufficiente comunicazione del sostituto al sostituito, questione che riguarda soltanto i rapporti professionali tra costoro e non può certo addebitarsi all’ufficio giudiziario.
Nè, ancora, nel caso di specie ricorre la diversa ipotesi in cui sia stato lo stesso giudice ad ordinare alla cancelleria di comunicare la nuova data d’udienza al difensore impedito (per altro, mentre in siffatta evenienza Cass. n. 28523/10 e Cass. n. 25173/07 affermano l’esistenza di una nullità a regime intermedio per mancato avviso della nuova data dell’udienza da parte della cancelleria, altri precedenti di questa S.C. escludono qualsivoglia ipotesi di nullità:
cfr. Cass. n. 20863/11 e Cass. n. 36643/08).
2 – Il motivo che precede sub b) va respinto.
Compulsando gli atti al solo fine della verifica del fatto processuale, si rileva che nel verbale d’udienza del 27.2.09 non risulta riportato il nominativo del sostituto, nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, del difensore di fiducia del D. (avv. Belli di Milano).
Ma ad ogni modo, pur a voler ipotizzare che effettivamente in quella occasione sia stata nominata in via di sostituzione ex art. 97 c.p.p., comma 4 l’avv. xxx, resta il rilievo che l’eventuale mancato rispetto delle incompatibilità previste dall’art. 34 c.p.p. non genera nullità alcuna, così come eventuali incompatibilità tra l’ufficio di v.p.o. e quello di avvocato presso uno stesso Tribunale danno luogo soltanto a responsabilità disciplinari e non certo a nullità processuali.
Nè può farsi questione, nel caso in esame, di mancata effettività del diritto di difesa (per altro, come sopra evidenziato, era onere del difensore di fiducia del D. comparire di persona all’udienza del 27.2.09, per la quale non aveva comunicato alcun legittimo impedimento, al fine di superare ogni necessità di nomina d’un sostituto ex art. 97 c.p.p., comma 4), anche perchè – come segnalato in sede di discussione dal PG – il ricorso non chiarisce neppure quali attività difensive sarebbero state in concreto omesse o malamente esercitate.
3- Il motivo che precede sub c) si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perchè in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno rilevato che il mutamento delle condizioni finanziarie di riferimento a cagione del lungo tempo trascorso fra il primo prestito contratto dal R. con la "Finda" e i fatti per cui oggi è processo rende improponibile la correlazione (suggerita dal ricorrente) fra le due operazioni di finanziamento, specie per quanto concerne la pretesa omogeneità fra i costi e le caratteristiche operative dei contratti.
Ancora con motivazione immune da vizi logico-giuridici la Corte territoriale ha dato credito alla deposizione della persona offesa (nella parte in cui ha riferito di aver concordato telefonicamente una richiesta di finanziamento pari ad Euro 11.000,00 da restituire in 120 rate da Euro 148,00 e di essere all’oscuro dell’esistenza di costi aggiuntivi previsti dal finanziamento), in quanto conforme al contenuto del volantino pubblicitario e riscontrata anche dalla deposizione della teste D.F..
Le obiezioni rivolte in ricorso contro la valutazione delle risultanze testimoniali scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione in punto di fatto incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2, nonchè la verifica sulla correttezza logico- giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l’elemento indiziario come grave, preciso e concordante, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti (cfr., ad es., Cass. Sez. 6 n. 20474 del 15.11.02, dep. 8.5.03).
A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.
Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari di cui alle regole di valutazione della prova sancite dall’art. 192 c.p.p., comma 2.
Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l’ipotesi non fondata l’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità (cfr. Cass. Sez. 6, n. 15897 del 15 aprile 2009;
Cass. Sez. 6 n. 16532 del 13.2.07, dep. 24.4.07, rv. 237145).
Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l’uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un’ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza (anche a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr. Cass. Sez. 1 n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1 n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98;
Cass. Sez. 1 n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. 1 n. 13528 dell’11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1 n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1 n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre).
E’, poi, appena il caso di ricordare che gli artifici e i raggiri necessari affinchè si ravvisi il delitto p. e p. ex art. 640 c.p. non necessariamente devono dare luogo ad atti di disposizione patrimoniale immediatamente produttivi di vincoli giuridici od economici, essendo sufficiente che essi si inseriscano nella serie causale al cui termine, poi, tali vincoli risultino generati.
Da ultimo, l’abuso di foglio firmato in bianco integra il delitto p. e p. ex art. 486 c.p. non appena il soggetto attivo ne faccia uso o consenta ad altri di farlo, anche qui a prescindere dai relativi effetti giuridici e/o economici che possano conseguirne.
4- Il motivo che precede sub d) è estraneo all’area di quelli deducibili ex art. 606 c.p.p., noto essendo – per costante insegnamento di questa S.C. – che non possono essere oggetto di ricorso per cassazione le statuizioni relative alla provvisionale in quanto aventi natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, statuizioni non suscettibili di passare in giudicato e destinate ad essere assorbite o travolte dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 5 n. 32899 del 25.5.11, dep. 26.8.11; Cass. Sez. 6 n. 48977 dell’11.11.09, dep. 30.12.09; Cass. Sez. 5 n. 5001 del 17.1.07, dep. 7.2.07).
5- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-09-2012, n. 15165

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Svolgimento del processo
Con sentenza del 2/4 – 30/11/09 la Corte d’appello di Roma – sezione lavoro ha respinto sia l’appello principale che incidentale proposti, rispettivamente, dalla xxx s.r.. e da C.A., avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a quest’ultimo il 18/3/06, disponendone la reintegra e condannando la resistente al pagamento delle retribuzioni fino al ripristino del rapporto.
Con tale decisione la Corte, condividendo il responso del primo giudice, ha escluso che potesse configurarsi una ipotesi di insubordinazione nel rifiuto del C. di ricevere la documentazione concernente la procedura di mobilità, non potendo tale comportamento farsi rientrare nell’alveo delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro; inoltre, ha ritenuto che le frasi di apprezzamento negativo dell’iniziativa datoriale espresse dal medesimo potevano essere ricondotte alle sue prerogative di sindacalista ed apparivano inidonee a screditare sul piano commerciale l’operato dell’impresa, mentre l’espressione "sbruffone" rivolta all’amministratore unico T.G., seppur censurabile sul piano disciplinare, appariva inidonea a giustificare l’adozione della misura espulsiva, essendosi trattato di una semplice reazione emotiva scevra da intenti di minaccia. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la xxx S.r.., già xxx s.r.l., la quale affida l’impugnazione a due motivi di censura.
Resiste con controricorso C.A. il quale deposita anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2219, 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. a), sostenendo che i fatti addebitati al C., vale a dire il rifiuto di ricevere la documentazione inerente la procedura di mobilità che lo riguardava ed il tenore delle espressioni offensive adoperate nei confronti del rappresentante della parte datoriale, erano idonei ad incrinare irrimediabilmente il rapporto fiduciario col dipendente la cui espulsione era, pertanto, giustificata.
Aggiunge la ricorrente che la qualità di rappresentante sindacale del C. non lo abilitava a rifiutare la ricezione sul luogo dei lavoro della predetta documentazione, sia in considerazione del vincolo contrattuale che legava le parti a rispetto dei relativi adempimenti negoziali, sia con riguardo al fatto che quella comunicazione concerneva anche la posizione lavorativa del medesimo dipendente, per cui non era condivisibile la conclusione cui era giunta la Corte di merito, la quale aveva ritenuto che il fatto fosse riconducibile nell’ambito delle relazioni sindacali, come tale scusabile, trascurando la circostanza che il C. non si era nemmeno preoccupato di provare la verità dei fatti costituenti l’oggetto delle accuse rivolte all’operato della società. In ogni caso, conclude la difesa della società, nessun atteggiamento antisindacale era emerso nel comportamento della parte datoriale atto a far ritenere illegittima la sua decisione di licenziare il C..
2. Col secondo motivo la ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia rappresentato dalla condotta del C. in occasione dei fatti di causa, assumendo che il medesimo aveva tenuto un comportamento, non solo immotivato e pretestuoso, quale il rifiuto di ricevere la documentazione che concerneva la sua posizione lavorativa, ma anche offensivo nei riguardi del rappresentante della società, comportamento che incrinava irrimediabilmente il vincolo fiduciario ed integrava gli estremi dell’intimato recesso. Aggiunge la ricorrente che anche il comportamento successivo de dipendente era stato contraddistinto da un atteggiamento di avversione e conflittualità, essendosi il medesimo rifiutato di riprendere il servizio a seguito di invito della società comunicatogli solo due giorni dopo la lettura del dispositivo, intimandole di dare esecuzione alla sentenza e segnalandole che si riservava di far valere ogni suo diritto in merito.
Quanto alla censura espressa coi secondo motivo, attraverso la quale si contesta, attraverso un inammissibile tentativo di rivisitazione del merito, la motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della condotta del C. ai fini del suo licenziamento, si osserva che la stessa non scalfisce la validità della "ratio decidendi" adottata al riguardo dai giudici d’appello, i quali, con ragionamento adeguato ed immune da vizi di carattere logico-giuridico, come tale sottratto ai rilievi di legittimità, hanno escluso che i fatti contestati al dipendente potessero integrare gli estremi di una insubordinazione, atteso che il comportamento di quest’ultimo non era collegabile ai doveri della prestazione lavorativa ed era stato posto in essere, seppur in maniera aspra, nel contesto dell’esercizio di prerogative sindacali.
In maniera altrettanto adeguata a Corte di merito ha posto l’accento sul fatto che il comportamento contestato al C. non aveva determinato un danno d’immagine, come supposto dalla parte datoriale, ed ha escluso che la sanzione inflitta potesse considerarsi proporzionata all’addebito, così come emerso dall’istruttoria, per cui non è dato ravvisare il lamentato vizio motivazionale. In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo con attribuzione all’avv. xxx, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese dei presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per onorario ed Euro 40,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge, con attribuzione all’avv. xxx.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

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